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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 811/2023 R.G. promossa da
in persona del Sindaco pro-tempore, C.F. con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Corso Garibaldi n. 82, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossana Fangano;
[...]
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, società soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1 Controparte_2
Con incorporante per fusione la (già ), con sede in Ivrea Controparte_3 Controparte_4
(TO), Via Jervis 13, cod. fisc. e iscrizione Registro delle Imprese di Torino n. , P.iva P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giustino Di Cecco; P.IVA_3
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 19 ottobre 2024, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190
c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 9 febbraio 2023 il citava in giudizio la Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1921/2022 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Siracusa con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
14.021,59 oltre interessi moratori, in forza di fatture insolute relative al contratto Esecutivo Consip per la fornitura del Servizio di connettività SPC (Sistema Pubblico di Connettività), e rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 540,00, ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA CPA come per legge. Deduceva l'opponente, in primo luogo, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge 249/1997, a seguire contestava la carenza di legittimazione passiva del non essendo stata provata l'esistenza di un rapporto obbligatorio instaurato con Parte_1
il mediante la produzione di un contratto preceduto dal relativo provvedimento Parte_1
amministrativo di affidamento del servizio e contestuale impegno di spesa. In aggiunta a ciò, sempre con riferimento alla carenza di legittimazione passiva, deduceva altresì la violazione dell'art. 191 D.
Lgs. N.267/2000; di conseguenza il corrispettivo dei servizi che si assumono effettuati dalla opposta, ma non recepiti dal dovrebbe reclamarsi esclusivamente nei confronti Parte_1 dell'amministratore o del funzionario ove ne abbiano disposto la prestazione nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa e la mancata stipulazione e sottoscrizione di un contratto. Deduceva infine di avere più volte trasmesso richiesta di disdetta dei suddetti servizi tra cui una datata 22.12.2020 con raccomandata n. 15409340103, oltre ad essere pervenute alla
[...]
numerose mail inviate dal Capo di settore Geom. all'indirizzo indicato CP_1 Controparte_5 dall'opposta , con le quali si invitava la a disattivare Email_1 CP_1
tali linee, in quanto il Comune non è mai stato posto nelle condizioni di utilizzarle e si dichiarava espressamente non intenzionata a utilizzarle. Chiedeva quindi per le ragioni sopra menzionate la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5.07.2023 si costituiva la contestando in CP_1 fatto quanto e in diritto quanto sostenuto dall'opponente e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto nonché il rigetto di tutte le domande di parte opponente.
Con ordinanza del 3.09.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.07.2023, il G.I concedeva la provvisoria esecuzione del decreto .
All'esito della compiuta istruttoria, acquisita la documentazione offerta in produzione dalle parti, con decreto del 19 ottobre 2024, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva rimessa in decisione, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito dei quali veniva decisa come segue.
***
L'opposizione è infondata e va respinta. Va in primo luogo ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, va osservato che, con il deposito del ricorso monitorio, la società opposta ha agito in giudizio nei confronti del opponente esperendo una tipica azione contrattuale di adempimento, al fine di Pt_1
ottenere il pagamento del corrispettivo maturato in virtù di un contratto di fornitura.
Vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (cfr. Sez. Un., n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso che ci occupa, se da un lato l'opposta ha prodotto la determinazione n. 188 del
28.12.2017, provvedimento in cui viene espressamente previsto l'affidamento del servizio a e contestuale impegno di spesa dal 01.01.2018 al 23.05.2023 relativamente al Controparte_1 contratto esecutivo OPA (SPC2), dando prova dell'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti e quindi della legittimazione passiva dell'opponente, dall'altro va osservato che il Parte_1
nel dedurre che i servizi indicati nelle fatture nn. AO05925960 del 26.04.2022, AO0195606 del
24.02.2022,AN22269251 del 28.12.2021, AN10394892 del 10.07.2021 e AN10394286 del
30.06.2021 non sarebbero stati mai “resi e usufruiti”, ha sollevato una tipica eccezione di inadempimento. Tale eccezione, tuttavia, oltre a risultare prima facie generica, risulta comunque inidonea a paralizzare la pretesa del creditore opposto e va rigettata, apparendo del tutto contraria a buona fede, ex art. 1460, co. 2, c.c. Ed invero, la contestazione di cui all'art. 1460, co. 1, c.c. deve essere tempestiva, in modo tale da non pregiudicare irreparabilmente la controparte che deve essere in grado di assumere, all'esito, le iniziative opportune per salvaguardare l'interesse o l'utilità perseguita con l'attuazione del contratto (cfr. Cass. n. 26973/2017). Nel caso in esame, appare assai singolare il fatto che, a fronte di un rapporto dipanatosi a far data dal 2018 - prova ne sia, inter alia, la mole di decreti ingiuntivi emessi in favore della e mai opposti dal CP_1 CP_1 [...]
-, l'opponente abbia per la prima volta contestato l'altrui inadempimento solo in tale sede. Pt_1
Essa va, pertanto, respinta.
Il ha, altresì, eccepito che, per i servizi indicati nelle fatture oggetto di causa non Parte_1 sarebbe dovuto alcun corrispettivo, tenuto conto che il contratto sarebbe stato “disdettato” con raccomandata n. 15409340103 del 22.12.2020. Ciò in quanto, a causa dei disservizi creati dalla società opposta, si sarebbe resa necessaria la sottoscrizione, da parte del opponente, di un Pt_1
diverso contratto di fornitura con la Telecom Italia S.p.A. Tuttavia, dalla disamina della suddetta comunicazione (cfr. doc. 2, fasc. opponente), non si evince il legittimo esercizio del diritto del opponente di recedere dal contratto, mancando in essa l'indicazione degli specifici motivi Pt_1
legittimanti il suddetto recesso - come previsto dagli artt. 25.2 del Contratto Quadro OPA e dall'art. 17.6 del Contratto Esecutivo OPA -, e considerato, comunque, che la comunicazione in questione, facendo riferimento al disposto di cui all'art. 1456 c.c., pare riferirsi ad un'ipotesi risolutiva espressa della quale, nondimeno, non risulta indicata la sottostante obbligazione eventualmente inadempiuta dalla controparte negoziale, nemmeno con riferimento agli artt. 17.2 del Contratto Esecutivo OPA e
24 del Contratto Quadro OPA.
Né, peraltro, risulta comprovata la conclusione, da parte del di un altro e diverso Parte_1 contratto di fornitura concernente i medesimi servizi oggetto del rapporto intrattenuto con Controparte_1
Par
essendo stato depositato un contratto con la privo di sottoscrizione.
[...]
Donde, sussistendo prova della fonte negoziale posta a fondamento della domanda monitoria, e non risultando dimostrato l'adempimento dell'opponente, l'opposizione va in conclusione respinta con le conseguenze che ne derivano in ordine alla esecutività essendo stato il decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 3.9.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta e dello scaglione di riferimento sino ad €
26.000,00, secondo il valore della causa dichiarato in domanda, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55/2014 e aggiornati con D.M. n. 147/2022.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 811/2023 r.g., così dispone:
- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1921/2022 (N.R.G. 2797/2022); - Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 5.077,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Siracusa, 29 gennaio 2025 Il Giudice
C. Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 811/2023 R.G. promossa da
in persona del Sindaco pro-tempore, C.F. con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Corso Garibaldi n. 82, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossana Fangano;
[...]
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, società soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1 Controparte_2
Con incorporante per fusione la (già ), con sede in Ivrea Controparte_3 Controparte_4
(TO), Via Jervis 13, cod. fisc. e iscrizione Registro delle Imprese di Torino n. , P.iva P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giustino Di Cecco; P.IVA_3
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 19 ottobre 2024, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190
c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 9 febbraio 2023 il citava in giudizio la Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1921/2022 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Siracusa con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
14.021,59 oltre interessi moratori, in forza di fatture insolute relative al contratto Esecutivo Consip per la fornitura del Servizio di connettività SPC (Sistema Pubblico di Connettività), e rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 540,00, ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA CPA come per legge. Deduceva l'opponente, in primo luogo, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge 249/1997, a seguire contestava la carenza di legittimazione passiva del non essendo stata provata l'esistenza di un rapporto obbligatorio instaurato con Parte_1
il mediante la produzione di un contratto preceduto dal relativo provvedimento Parte_1
amministrativo di affidamento del servizio e contestuale impegno di spesa. In aggiunta a ciò, sempre con riferimento alla carenza di legittimazione passiva, deduceva altresì la violazione dell'art. 191 D.
Lgs. N.267/2000; di conseguenza il corrispettivo dei servizi che si assumono effettuati dalla opposta, ma non recepiti dal dovrebbe reclamarsi esclusivamente nei confronti Parte_1 dell'amministratore o del funzionario ove ne abbiano disposto la prestazione nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa e la mancata stipulazione e sottoscrizione di un contratto. Deduceva infine di avere più volte trasmesso richiesta di disdetta dei suddetti servizi tra cui una datata 22.12.2020 con raccomandata n. 15409340103, oltre ad essere pervenute alla
[...]
numerose mail inviate dal Capo di settore Geom. all'indirizzo indicato CP_1 Controparte_5 dall'opposta , con le quali si invitava la a disattivare Email_1 CP_1
tali linee, in quanto il Comune non è mai stato posto nelle condizioni di utilizzarle e si dichiarava espressamente non intenzionata a utilizzarle. Chiedeva quindi per le ragioni sopra menzionate la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5.07.2023 si costituiva la contestando in CP_1 fatto quanto e in diritto quanto sostenuto dall'opponente e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto nonché il rigetto di tutte le domande di parte opponente.
Con ordinanza del 3.09.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.07.2023, il G.I concedeva la provvisoria esecuzione del decreto .
All'esito della compiuta istruttoria, acquisita la documentazione offerta in produzione dalle parti, con decreto del 19 ottobre 2024, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva rimessa in decisione, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito dei quali veniva decisa come segue.
***
L'opposizione è infondata e va respinta. Va in primo luogo ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, va osservato che, con il deposito del ricorso monitorio, la società opposta ha agito in giudizio nei confronti del opponente esperendo una tipica azione contrattuale di adempimento, al fine di Pt_1
ottenere il pagamento del corrispettivo maturato in virtù di un contratto di fornitura.
Vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (cfr. Sez. Un., n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso che ci occupa, se da un lato l'opposta ha prodotto la determinazione n. 188 del
28.12.2017, provvedimento in cui viene espressamente previsto l'affidamento del servizio a e contestuale impegno di spesa dal 01.01.2018 al 23.05.2023 relativamente al Controparte_1 contratto esecutivo OPA (SPC2), dando prova dell'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti e quindi della legittimazione passiva dell'opponente, dall'altro va osservato che il Parte_1
nel dedurre che i servizi indicati nelle fatture nn. AO05925960 del 26.04.2022, AO0195606 del
24.02.2022,AN22269251 del 28.12.2021, AN10394892 del 10.07.2021 e AN10394286 del
30.06.2021 non sarebbero stati mai “resi e usufruiti”, ha sollevato una tipica eccezione di inadempimento. Tale eccezione, tuttavia, oltre a risultare prima facie generica, risulta comunque inidonea a paralizzare la pretesa del creditore opposto e va rigettata, apparendo del tutto contraria a buona fede, ex art. 1460, co. 2, c.c. Ed invero, la contestazione di cui all'art. 1460, co. 1, c.c. deve essere tempestiva, in modo tale da non pregiudicare irreparabilmente la controparte che deve essere in grado di assumere, all'esito, le iniziative opportune per salvaguardare l'interesse o l'utilità perseguita con l'attuazione del contratto (cfr. Cass. n. 26973/2017). Nel caso in esame, appare assai singolare il fatto che, a fronte di un rapporto dipanatosi a far data dal 2018 - prova ne sia, inter alia, la mole di decreti ingiuntivi emessi in favore della e mai opposti dal CP_1 CP_1 [...]
-, l'opponente abbia per la prima volta contestato l'altrui inadempimento solo in tale sede. Pt_1
Essa va, pertanto, respinta.
Il ha, altresì, eccepito che, per i servizi indicati nelle fatture oggetto di causa non Parte_1 sarebbe dovuto alcun corrispettivo, tenuto conto che il contratto sarebbe stato “disdettato” con raccomandata n. 15409340103 del 22.12.2020. Ciò in quanto, a causa dei disservizi creati dalla società opposta, si sarebbe resa necessaria la sottoscrizione, da parte del opponente, di un Pt_1
diverso contratto di fornitura con la Telecom Italia S.p.A. Tuttavia, dalla disamina della suddetta comunicazione (cfr. doc. 2, fasc. opponente), non si evince il legittimo esercizio del diritto del opponente di recedere dal contratto, mancando in essa l'indicazione degli specifici motivi Pt_1
legittimanti il suddetto recesso - come previsto dagli artt. 25.2 del Contratto Quadro OPA e dall'art. 17.6 del Contratto Esecutivo OPA -, e considerato, comunque, che la comunicazione in questione, facendo riferimento al disposto di cui all'art. 1456 c.c., pare riferirsi ad un'ipotesi risolutiva espressa della quale, nondimeno, non risulta indicata la sottostante obbligazione eventualmente inadempiuta dalla controparte negoziale, nemmeno con riferimento agli artt. 17.2 del Contratto Esecutivo OPA e
24 del Contratto Quadro OPA.
Né, peraltro, risulta comprovata la conclusione, da parte del di un altro e diverso Parte_1 contratto di fornitura concernente i medesimi servizi oggetto del rapporto intrattenuto con Controparte_1
Par
essendo stato depositato un contratto con la privo di sottoscrizione.
[...]
Donde, sussistendo prova della fonte negoziale posta a fondamento della domanda monitoria, e non risultando dimostrato l'adempimento dell'opponente, l'opposizione va in conclusione respinta con le conseguenze che ne derivano in ordine alla esecutività essendo stato il decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 3.9.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta e dello scaglione di riferimento sino ad €
26.000,00, secondo il valore della causa dichiarato in domanda, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55/2014 e aggiornati con D.M. n. 147/2022.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 811/2023 r.g., così dispone:
- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1921/2022 (N.R.G. 2797/2022); - Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 5.077,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Siracusa, 29 gennaio 2025 Il Giudice
C. Maiore