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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona della dottoressa Carmen Giraldi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 16500 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato ZAMBONI
FAUSTO
parte ricorrente contro
IN PERSONA CURATORE Controparte_1
Controparte_2
parte resistente contumace
parte intervenuta
OGGETTO: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
F A T T O E DI R I T T O
pagina 1 di 4 In data 22.11.2024, il ricorrente proponeva ricorso al fine di ottenere una sentenza che accertasse che la sentenza penale 385/2002 del Tribunale di Bologna ha statuito in fatto che si è verificata una interposizione fittizia tra il sig.
[...]
oggi in realtà la sua curatela di eredità giacente e le CP_1 parti, venditrice e acquirente dell'atto di compravendita del 3.12.99 rep. 35496 raccolta 15965 officiato dal notaio in Melegnano come trascritto. Per l'effetto veniva Per_1 chiesto di disporre la correzione del suddetto atto notarile, nella parte in cui il bene ivi ceduto è stato catastalmente identificato al foglio 97, mappale 8, subalterno 30, anziché 33 e della relativa nota di trascrizione con esonero di qualsiasi responsabilità a carico del ricorrente.
Per meglio comprendere le domande di parte ricorrente, è utile ricostruire brevemente i fatti che hanno portato all'odierno ricorso. L'immobile di cui risulta proprietaria la società ricorrente è oggi correttamente Pt_1 indentificato in catasto come foglio 97, particella 8, subalterno 33. Tuttavia, per un certo periodo di tempo, tale immobile è stato identificato in catasto con l'erroneo subalterno 30, corrispondente invece all'immobile di proprietà sig. Per_2 terzo del tutto estraneo ai fatti. Più nello specifico, l'immobile attualmente di proprietà della società ricorrente dal '79 al '95 era intestato ai signori ed identificato con il Persona_3 subalterno 27. A seguito di sanatoria, di cui alla pratica 34426/95, il subalterno 27 è stato sostituito con il subalterno 30, immediatamente modificato dal catasto in subalterno 33. Nel '95 l'immobile viene venduto alla con atto CP_3 Parte_2 del notaio in cui risulta erroneamente identificato Per_4 con il subalterno 30 in lugo del 33. La stessa circostanza si è verificata nelle due vendite successive, rispettivamente quella a Target s.r.l. Milano del 28.06.1999 con atto del notaio Per_5
e quella a CH RD IN GM (ricorrente) del 03.12.1999 con atto del notaio . In merito a Per_1 quest'ultima vendita, è bene evidenziare che la società acquirente sia socia al 90% nella società venditrice, configurandosi quindi di fatto una compravendita fittizia. Orbene, a seguito della sentenza penale 385/2002 del Tribunale di Bologna, che ha accertato la colpevolezza, relativamente ad pagina 2 di 4 una serie di reati, del sig. socio della società CP_1 ricorrente, l'immobile di proprietà del sig. è stato Pt_1 Per_2 ritenuto erroneamente oggetto di sequestro conservativo poiché avente lo stesso subalterno dell'immobile realmente interessato dalla misura (ossia quello della società . In seguito al Pt_1 decesso di il 6.11.2017, veniva nominato curatore CP_1 dell'eredità giacente il sig. Controparte_2
Ripercorsi brevemente i fatti principali relativi al ricorso presentato, occorre ora specificare che si pone preliminarmente un problema di legittimazione passiva della curatela dell'eredità giacente. Invero, contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente, non è possibile in questa sede accertare in base alla sentenza penale 385/2002 del Tribunale di Bologna , che si è verificata un'interposizione fittizia del sig. e le parti, CP_1 venditrice e acquirente dell'atto di compravendita come sopra meglio identificato del notaio . Per_1
Infatti, ai fini dell'accertamento dell'interposizione fittizia, è necessario esperire specifica azione civile, non potendo riconoscersi alla sentenza penale effetto di giudicato quanto alla dedotta interposizione fittizia. Ai sensi dell'art 651 cpp la sentena penale di condanna assume rilevanza in sede civile nell'ambito dei giudizi civili. Non può quindi riconoscersi effetto in questa sede alla sentenza in oggetto,per trarne un'affermazione che in fatto statuisca sull'avvenuta interposizione fittizia. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla riguardo alle spese in quanto il convenuto non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta :
rigetta il ricorso Nulla sulle spese .
Così deciso in Bologna il 25.6.2025
pagina 3 di 4 IL GIUDICE dott.ssa Carmen Giraldi
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