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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1225/2025 depositato il 09/04/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69935/2024 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2798/2025 depositato il 18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente depositato (R.g. n. 1225/2025) la signora formulò ricorso contro il Comune di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 69935/2024, notificato alla ricorrente in data 16.01.2025, ed ogni altro atto presupposto e consequenziale.
Espose che con il provvedimento impugnato, il Comune di Palermo determinò in capo alla ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 325,20 (comprensiva di interessi, sanzioni e spese di notifica), asseritamente dovuta a titolo di TARI per l'anno di imposta 2019.
Dedusse la illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento esecutivo per assenza del presupposto impositivo poiché l'immobile sito a piano terra del Nominativo_1civico n. 291, abitato dalla madre (signora ) dell'odierna ricorrente sino alla data del suo decesso, intervenuto il 29.04.2016 (cfr. documento n. 2), era disabitato e pure privo di energia elettrica sin dal 07.01.2017, come pure comprovato dalla certificazione Società_1 si produce (cfr. documento n. 2.
Quanto precede fu segnalato al Comune di Palermo dalla ricorrente con nota pec del 20.10.2021, pure reiterata da svariate ed ulteriori note pec.
L'Amministrazione comunale di Palermo si è costituita in giudizio e ha replicato diffusamente sulle doglianze attoree concludendo per il rigetto.
Alla odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
La ricorrente ha dedotto quale unico motivo del ricorso la mancanza del presupposto impositivo.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che l'avviso n. 69935/2024 scaturisce da un “omesso/parziale/tardivo versamento” per l'anno 2019 in Indirizzo_1ordine all'immobile sito in , identificato catastalmente al Dati catastali_1, esteso mq. 120, destinazione d'uso “utenza domestica”.
Secondo la ricorrente l'avviso sarebbe infondato perchè l'immobile accertato è privo di utenza elettrica già dal 07.01.2017. Invero, la parte ha dichiarato di aver segnalato la questione al Comune di Società_1Palermo con Pec del 20.10.2021, allegando anche la cessata utenza (doc. n. 2 e 3).
A far data dal 01.01.2021, come da combinato disposto dell'art. 5 comma 4 e art. 13 comma 1-3 del Regolamento Tari approvato con Delibera del C.C. n. 254 del 26.09.2014, modificato con delibera n. 145 del 25.09.2020, l'immobile è stato escluso dal pagamento della tari.
Andiamo al cuore della domanda.
La ricorrente aveva presentato una precedente istanza in data 19.05.2016 assunta al protocollo n. 817018, con la quale chiedeva ed otteneva la riduzione art. 10 comma 3/b come “abitazione a disposizione” a far data 01.01.2017.
Il Comune ha concesso la riduzione art. 10 comma 3/b come da richiesta di controparte effettuata entro i termini di cui all'art. 13 comma 1-3, e corretto risulta, dunque, l'operato del Comune in ordine alla mancata applicazione dell'esclusione del tributo per l'anno 2019, atteso che l'istanza presentata per ottenere tale beneficio risultava invece presentata oltre i termini predetti.
Al rigetto del ricorso, segue la soccombenza alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Palermo, che si liquidano in euro 190,00, già ridotte ex art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. 546/1992, oltre al rimborso delle spese generali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 14/11/2025.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1225/2025 depositato il 09/04/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69935/2024 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2798/2025 depositato il 18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente depositato (R.g. n. 1225/2025) la signora formulò ricorso contro il Comune di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 69935/2024, notificato alla ricorrente in data 16.01.2025, ed ogni altro atto presupposto e consequenziale.
Espose che con il provvedimento impugnato, il Comune di Palermo determinò in capo alla ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 325,20 (comprensiva di interessi, sanzioni e spese di notifica), asseritamente dovuta a titolo di TARI per l'anno di imposta 2019.
Dedusse la illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento esecutivo per assenza del presupposto impositivo poiché l'immobile sito a piano terra del Nominativo_1civico n. 291, abitato dalla madre (signora ) dell'odierna ricorrente sino alla data del suo decesso, intervenuto il 29.04.2016 (cfr. documento n. 2), era disabitato e pure privo di energia elettrica sin dal 07.01.2017, come pure comprovato dalla certificazione Società_1 si produce (cfr. documento n. 2.
Quanto precede fu segnalato al Comune di Palermo dalla ricorrente con nota pec del 20.10.2021, pure reiterata da svariate ed ulteriori note pec.
L'Amministrazione comunale di Palermo si è costituita in giudizio e ha replicato diffusamente sulle doglianze attoree concludendo per il rigetto.
Alla odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
La ricorrente ha dedotto quale unico motivo del ricorso la mancanza del presupposto impositivo.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che l'avviso n. 69935/2024 scaturisce da un “omesso/parziale/tardivo versamento” per l'anno 2019 in Indirizzo_1ordine all'immobile sito in , identificato catastalmente al Dati catastali_1, esteso mq. 120, destinazione d'uso “utenza domestica”.
Secondo la ricorrente l'avviso sarebbe infondato perchè l'immobile accertato è privo di utenza elettrica già dal 07.01.2017. Invero, la parte ha dichiarato di aver segnalato la questione al Comune di Società_1Palermo con Pec del 20.10.2021, allegando anche la cessata utenza (doc. n. 2 e 3).
A far data dal 01.01.2021, come da combinato disposto dell'art. 5 comma 4 e art. 13 comma 1-3 del Regolamento Tari approvato con Delibera del C.C. n. 254 del 26.09.2014, modificato con delibera n. 145 del 25.09.2020, l'immobile è stato escluso dal pagamento della tari.
Andiamo al cuore della domanda.
La ricorrente aveva presentato una precedente istanza in data 19.05.2016 assunta al protocollo n. 817018, con la quale chiedeva ed otteneva la riduzione art. 10 comma 3/b come “abitazione a disposizione” a far data 01.01.2017.
Il Comune ha concesso la riduzione art. 10 comma 3/b come da richiesta di controparte effettuata entro i termini di cui all'art. 13 comma 1-3, e corretto risulta, dunque, l'operato del Comune in ordine alla mancata applicazione dell'esclusione del tributo per l'anno 2019, atteso che l'istanza presentata per ottenere tale beneficio risultava invece presentata oltre i termini predetti.
Al rigetto del ricorso, segue la soccombenza alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Palermo, che si liquidano in euro 190,00, già ridotte ex art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. 546/1992, oltre al rimborso delle spese generali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 14/11/2025.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni