Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2025, proposto da AR NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Napoliello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
risarcimento del danno patito dal ricorrente per effetto dei provvedimenti illegittimi adottati dal Comune di Pontecagnano Faiano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Pontecagnano Faiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. EL Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiede la condanna del Comune di Pontecagnano Faiano al risarcimento del danno patito per effetto dei provvedimenti illegittimi adottati dall’Ente, quantificato in € 14.312,00, a titolo di danno patrimoniale o alla diversa somma ritenuta di giustizia e determinata in via equitativa, nonché all’ulteriore importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa.
2. A fondamento del ricorso, ha allegato e dedotto che: nell’anno 2004, la AL Costruzioni S.a.s. di AL EP & C. acquistò - all’interno della procedura esecutiva immobiliare R.G. E. 69/1995 del Tribunale di Salerno, in ragione del decreto di trasferimento di immobile del 19 maggio 2004, cron. 2877, rep. 562/C – la seguente consistenza immobiliare: appartamento ed annesse accessioni e pertinenze, in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Picenza, sito al piano 1, interno 1, composto di quattro vani ed accessori, oltre il diritto ad un posto auto all’interno del garage condominiale posto al piano seminterrato; essendo stato il posto auto già trasformato – ad opera del vecchio proprietario – in un locale box, completo di porta carrabile e pareti divisorie, in assenza del previsto titolo, la società acquirente, avvalendosi della possibilità concessa dall’art. 40 della l. 47/1985, presentò entro il termine di 120 giorni dal trasferimento istanza di sanatoria edilizia ex art. 39 legge 724/1994, per l’ampliamento di un balcone in terrazzo e per la trasformazione del posto auto in locale box; con concessione edilizia n. 37/2006, il Comune di Pontecagnano Faiano rilasciò alla AL Costruzioni il richiesto titolo in sanatoria; con atto per notar Sergio Barela del 6 dicembre 2012, rep. n. 81.762 racc. n. 29.406, acquistò dalla società AL il locale adibito a box auto posto al piano seminterrato dello stabile di via Picenza, riportato in C.F al foglio 7, p.lla 1438 sub 35; nell’atto, all’art. 4, il legale rappresentante della società venditrice dichiarò espressamente che “le opere relative all’unità in oggetto furono realizzate in assenza di autorizzazione in un fabbricato di cui alla Concessione in variante n. 39 del 20.04.1984: trattavasi di un posto auto, divenuto box con Concessione Edilizia in Sanatoria n. 37 del 17.05.2006”; del tutto inopinatamente, all’esito di un sopralluogo effettuato da non meglio precisati OO.TT. presso l’area di via Picentia n. 60, il Responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica di Pontecagnano Faiano notificò, in data 6 febbraio 2024, un’ordinanza di demolizione di opere asseritamente abusive, consistenti, tra l’altro, in “1) Ampliamento della superficie semi-interrata; 2) Diversa realizzazione della rampa di accesso ai locali semi-interrati e incremento delle porte di accesso ai locali da due a tre; 3) Realizzazione di vani finestra d’aerazione; 4) Diversa distribuzione interna dei locali semi-interrati e realizzazione di alcuni vano garage privati; Il tutto risulta in difformità rispetto all’ultimo titolo abilitativo della C.E. in Variante n. 39/1984”; nella sostanza, l’abuso addebitato era la realizzazione del box auto di proprietà, di cui il Tecnico Comunale assumeva la difformità rispetto all’ultimo titolo abilitativo (C.E. in variante n. 39/1984); per tale ragione, in applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, venne ingiunta la demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi, avvertendo che - in caso di inottemperanza - sarebbe stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di importo di 20.000 euro, oltre le altre sanzioni previste, tra cui l’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale; ritenendo illegittimo il provvedimento sanzionatorio, notificò ricorso giurisdizionale, iscritto al n. di R.G. 294/2024, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di demolizione; con sentenza n. 741/2024, pubblicata il 27 marzo 2024, il T.A.R. accolse il gravame, annullando l’ordinanza n. 3/2024 eanto in ragione della manifesta fondatezza del ricorso perché le opere sanzionate risultavano legittimate per effetto della concessione edilizia n. 37/2006; ritenendo, oramai, risolto l’equivoco in merito alla regolarità del box auto ed essendosi oramai trasferito in pianta stabile per motivi di lavoro a Gaeta, dove era in procinto di acquistare un immobile da ristrutturare, ad inizio aprile 2024, decise di mettere in vendita il box auto, dando incarico all’agenzia “Qui Casa Immobiliare” di Ambrosano Paolo; poco dopo – in data 24 aprile 2024 – l’agente immobiliare ricevette una proposta di acquisto; tuttavia, il Responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica di Pontecagnano Faiano, anziché prendere atto in modo definitivo la regolarità del box auto di proprietà del sig. NO, in totale disallineamento con la pronuncia del T.A.R. e con i propri precedenti atti amministrativi, con una nuova ordinanza, la n. 11 del 29 aprile 2024, notificata in data 3 maggio 2024, il Comune di Pontecagnano Faiano, previo annullamento in autotutela del precedente provvedimento n. 3/2024 (già annullato dal TAR); emise un atto identico nei presupposti – e nella motivazione - rispetto a quello precedente e diverso solo negli effetti, mediante l’applicazione della sanzione di cui all’art. 34 del T.U.E. in luogo di quella più grave ex art. 31; a causa di questo provvedimento di demolizione, si vide costretto a rifiutare la proposta di acquisto a lui formulata poco prima, essendo oramai divenuta impossibile la vendita del bene; stante l’illegittimità anche del secondo provvedimento di demolizione, lo impugnò con ricorso iscritto al n. di R.G. 1002/2024, rilevandone gli evidenti profili di illegittimità; con sentenza in forma semplificata n. 1613, pubblicata il 4 settembre 2024, il T.A.R. annullò l’ordinanza di rimessione in pristino. Detta sentenza è poi passata in cosa giudicata, per effetto del decorso del termine semestrale di impugnazione; in vista della camera di consiglio del 3 settembre 2024, il difensore del Comune di Pontecagnano, nel depositare la propria memoria difensiva e la documentazione di corredo, rese nota anche l’emissione di un terzo provvedimento, assunto al protocollo n. 0028648 del 14 giugno 2024, con cui, nel pervicace intento di perseguire la demolizione – tra le altre cose – del manufatto di sua proprietà, il Responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica cercava di cancellare definitivamente la concessione in sanatoria n. 37/2006 e tanto con un annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della l. 241/1990 della ridetta Concessione in sanatoria, “limitatamente alla realizzazione di un box della superficie di mq. 15.27 ed un volume complessivo di mc. 43,42, annesso all’appartamento sito al piano primo, int. 1, del condominio Edilpag ubicato alla via Picentia, in Catasto Urbano del Comune di Pontecagnano Faiano al Foglio 7 p.lla 1438 sub. 9, ovvero, nella sostanza, proprio del box di sua proprietà; anche avverso detto ultimo provvedimento, fu costretto a iniziare un ennesimo giudizio, contrassegnato con il n. di R.G. 1535/2024, all’esito del quale, con sentenza n. 2025 del 30 ottobre 2024, il T.A.R. accolse il ricorso; per effetto della produzione provvedimentale a suo carico, si vide costretto a bloccare ogni trattativa per la vendita del box auto, rifiutando le proposte già pervenute.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha chiesto il riconoscimento del diritto ad essere risarcito dal Comune di Pontecagnano in ragione del pregiudizio economico subito a causa degli atti illegittimi dell'amministrazione, pregiudizio che ha quantificato a titolo di lucro cessante in relazione alla forzata rinuncia alla proposta di acquisto già sottopostagli dall’agente immobiliare, nonché a titolo di danno non patrimoniale.
4. Si è costituito il Comune di Pontecagnano Faiano per resistere al ricorso.
5. All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso non appare meritevole di favorevole apprezzamento.
7. Com’è noto, secondo orientamento granitico della giurisprudenza amministrativa, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per attività provvedimentale (sia essa esercitata o meno) va ricondotta nel modello prevalente della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c., clausola generale mediante la quale si sanziona con un obbligo risarcitorio la violazione del principio del neminem laedere (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 aprile 2021, n. 7).
Logico precipitato della conclusione de qua è il principio per cui la risarcibilità del danno dipende dall’esistenza di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano (segnatamente la sussistenza di una condotta illecita, attiva ovvero omissiva, posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, di un evento dannoso idoneo ad incidere su un interesse rilevante per l’ordinamento e del danno patrimoniale conseguente, del nesso di causalità tra condotta illecita della P.A. e evento dannoso ingiusto, dell’imputazione di detto evento all’Amministrazione a titolo di dolo o quantomeno di colpa), che è onere del privato che propone la domanda risarcitoria dimostrare.
In altre parole, solo se dall’illegittimo esercizio della funzione pubblica sia derivata per il privato una lesione della sua sfera giuridica, quest’ultimo, assolvendo all’ onus probandi su di lui incombente (fatto illecito, ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito, dolo o colpa dell’Amministrazione), può fondatamente ottenere il risarcimento del danno ingiusto patito.
Quest’ultimo, peraltro, deve formare oggetto di un puntuale onere probatorio in capo al soggetto danneggiato, non costituendo una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale o dell’accertamento dell’illegittimità dell’attività amministrativa compiuta o omessa.
In proposito, non soccorre, per vero, il metodo acquisitivo che, nel processo amministrativo impugnatorio, mitiga com’è noto il principio dispositivo, essendo al contrario l’azione risarcitoria proposta dinanzi al g.a. retta dal generale principio dell’onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. (T.A.R. Ancona, Marche, sez. II, 19 settembre 2024, n.747).
Dimostrato, dunque, doverosamente il nocumento ingiusto, per quanto attiene alla prova del nesso causale tra la condotta dell’Amministrazione e l’evento dannoso, la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che deve muoversi dall’applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della conditio sine qua non ).
Il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall’art. 41, comma 2, c.p., in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2023, n. 674).
Con precipuo riferimento alla causalità omissiva, la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c. d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana) (Cassazione Civile, 14 marzo 2022, n. 8114).
Quanto, infine, all’elemento soggettivo, costituisce ius receptum il principio per cui l’accertamento della responsabilità della P.A. non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità dell’azione amministrativa, dovendo essere fornita la dimostrazione che l’apparato amministrativo abbia agito quantomeno con colpa, in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.
In altre parole, la responsabilità della Pubblica Amministrazione può ritenersi accertata quando, tenuto conto del comportamento complessivo degli organi intervenuti nel procedimento, la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tale da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’esercizio dell’attività amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 novembre 2024, n.8836).
8. Tanto premesso in punto di diritto, va subito rilevato come, in ordine alla domanda risarcitoria presentata, parte ricorrente non abbia assolto l’ onus probandi su di lei incombente.
9. Invero, calando le coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il Collegio osserva che il ricorrente non ha dato convincente dimostrazione della circostanza che la lesione che lamenta (ovvero l’impossibilità di vendita dei box in oggetto), con tutto quello che ne sarebbe conseguito in termini di danno emergente – per spese vive sostenute – e lucro cessante – da mancati introiti, sia effettivamente derivata dai provvedimenti illegittimi ad essa indirizzati.
Anzi, le contestazioni avanzate dal ricorrente risultano smentite dalla documentazione agli atti, dalla quale è emerso che, invece, l’intervento comunale in contestazione è scaturito da un ordine perentorio del Genio Civile di Salerno (prot. 573759/2023), che imponeva accertamenti urgenti sulla stabilità dell'edificio.
Pertanto, come rimarcato dalla parte resistente, in tale alveo, l’attività dell’Ente si è configurata come atto vincolato, ove il margine di discrezionalità è eliso dalla necessità di prevenire pericoli per la sicurezza pubblica.
10. A quanto precede aggiungasi che la sentenza T.A.R. Campania Salerno n. 741/2024 ha annullato l’atto amministrativo per esclusivi vizi di forma, lasciando, tuttavia, intonsa l’illegittimità sostanziale derivante dalla carenza dei requisiti minimi di sicurezza strutturale.
11. Nel caso in esame, peraltro, è assente ogni allegazione, e perciò ogni possibilità di accertamento, in merito alla eventuale probabilità che, senza il ritardo dell'Amministrazione, il bene della vita preteso, ovvero la vendita del compendio immobiliare, sarebbe stato conseguito o anche soltanto più facilmente conseguibile.
12. Anche la pretesa risarcitoria relativa agli interessi passivi versati a Findomestic S.p.A. (euro 14.312,00) appare sprovvista di rigore probatorio.
Invero, non è dato comprendere, né è stato dimostrato, come la mancata vendita di un box auto possa aver costretto il ricorrente a una specifica operazione finanziaria di tale entità, configurandosi come una scelta negoziale autonoma e non come conseguenza necessitata dell’agire amministrativo.
In conclusione, mancando la prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo all’Amministrazione resistente, la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento.
13. Per i motivi sovraesposti, il ricorso è dunque respinto.
14. Ragioni di equità inducono il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
EL Di TI, Primo Referendario, Estensore
LA Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO