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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/10/2025, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4182/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4182/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Sabrina Balzola Parte_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Accertata l'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, pronunciare, ai sensi degli artt. 150 e 151 cc, la separazione personale dei coniugi;
Disporre che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo al reciproco mantenimento;
Con il favore delle spese e competenze di giudizio, oltre al 15 per cento forfettario, più IVA e CPA come per legge, ed ogni altro provvedimento consequenziale.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LAS Parte_1 Controparte_1
MA DE AR (Repubblica Dominicana) in data 13/05/2021.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 21/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese;
la parte convenuta non si costituiva e rimaneva contumace.
All'udienza del 15/09/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Non sono state spiegate ulteriori domande e non vi è prole.
Nulla sulle spese, considerata la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
NULLA sulle spese.
Così deciso in Torino, il 1.10.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4182/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Sabrina Balzola Parte_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Accertata l'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, pronunciare, ai sensi degli artt. 150 e 151 cc, la separazione personale dei coniugi;
Disporre che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo al reciproco mantenimento;
Con il favore delle spese e competenze di giudizio, oltre al 15 per cento forfettario, più IVA e CPA come per legge, ed ogni altro provvedimento consequenziale.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LAS Parte_1 Controparte_1
MA DE AR (Repubblica Dominicana) in data 13/05/2021.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 21/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese;
la parte convenuta non si costituiva e rimaneva contumace.
All'udienza del 15/09/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Non sono state spiegate ulteriori domande e non vi è prole.
Nulla sulle spese, considerata la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
NULLA sulle spese.
Così deciso in Torino, il 1.10.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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