Art. 3.
L'effettiva entita' degli oneri a carico dello Stato a termine della presente legge verra' accertata e liquidata dal M.A.F., attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione, da compilare e da presentare dagli enti gestori.
Le modalita' per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.
L'effettiva entita' degli oneri a carico dello Stato a termine della presente legge verra' accertata e liquidata dal M.A.F., attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione, da compilare e da presentare dagli enti gestori.
Le modalita' per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.