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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/11/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 566/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 566/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Mafalda di Parte_1
Savoia n. 47, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Marcella C.F._1
Grosso elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Mazara del Vallo nella via Ferrovia
n. 4, pec: Email_1
- attrice –
e
nata a [...] il [...] e residente in [...], cod.fisc. , elettivamente domiciliata in Castelvetrano in C.F._2
Via A. Milano n.44, presso lo studio dell'Avv. Girolamo Signorello dal quale è rappresentata e difesa, pec Email_2
- convenuta - avente ad oggetto: risarcimento danni in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: come da note datate 8.1.2025 (accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra CP_1
per il delitto di diffamazione aggravata dall'utilizzo di altro mezzo di pubblicità (art. 595 1 e 3
[...] co. c.p.), del delitto di cui agli artt. 110 e 612 co. 2 c.p. e la natura di illecito extracontrattuale delle
1 condotte censurate (art. 2043 c.c.) e quindi condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla sig.ra ex artt. 185 Parte_1
c.p., 1226, 2059 c.c. indicati nella somma di € 20.000,00 salva quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre gli ulteriori interessi al tasso legale dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
- condannare inoltre la convenuta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. che si quantifica nella somma di € 5.000,00, salva quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, CPA ed IVA, come da legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Convenuta: si riporta alle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale del 10.2.2025 e ulteriore memoria di replica (Preliminarmente si insiste nella revoca dell'ordinanza di ammissione del deposito della sentenza penale, resa dalla Corte di Appello di Palermo, in quanto tardiva ed in ogni caso inconducente ai fini del presente giudizio e, in caso di rigetto si insiste nel voler ammettere la produzione del decreto di citazione, ex art. 429-601 cpp, emesso dal Presidente della 3° Sez. Penale della Corte di Appello di Palermo il 10.08.2023, R.G. App. n. 4789/2022, oltre al verbale di udienza in camera di consiglio emesso dalla 3° Sez. della Corte di Appello di Palermo, in cui la suddetta udienza
è stata rinviata al 13.06.2024.
Nel merito:
Rigettare, con qualsiasi statuizione, la domanda proposta da parte attrice perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
Rigettare, per i su esposti motivi ed in ogni caso con qualsiasi statuizione, la richiesta di risarcimento di tutti i danni richiesti da parte attrice;
Ritenere e dichiarare che la domanda proposta da parte attrice è rimasta totalmente non provata;
Di conseguenza rigettare qualsiasi eventuale richiesta di liquidazione equitativa del danno;
Rigettare, per i motivi su esposti e comunque con ogni e qualsiasi statuizione, la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità aggravata;
Ritenere e dichiarare che parte attrice non ha inteso in alcuno modo replicare e/o contestare il contenuto della comparsa di costituzione e risposta di controparte, da essere – e da potersi certamente ritenere – pacifici e non controversi e, soprattutto, i fatti in essa dedotti, non bisognevoli di essere ulteriormente provati.
Ritenere e dichiarare che all'incontro di mediazione del 12.09.2023, mentre parte inviata ( CP_1
) si è dichiarata disponibile ad entrare in mediazione, di contro la parte istante (
[...] CP_2
[...
[...] si è rifiutata a voler entrare rifiutandosi di voler esaminare e discutere sulla proposta
[...] conciliativa avanzata dai Co-Mediatori, senza alcuna valida motivazione;
Di conseguenza, per il suddetto comportamento tenuto, condannare l'attrice ad una somma da liquidarsi equitativamente;
Condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi, ex Parte_1 art. 1226 c.c., nell'importo ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore dello scrivente procuratore che dichiara di averle anticipate e non riscosse. ed il riconoscimento, in caso di soccombenza qualificata, dell'aumento di un terzo dei compensi spettanti per legge oltre il rimborso forfettario, IVA
e CAP come per legge).
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse"
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi
3 anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, osserva
1) I termini dell'odierno dibattito processuale si incentrano sulla richiesta di accertamento di un'ipotesi di responsabilità, e consequenziale richiesta di condanna al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali, avanzata dall'attrice - in via introduttiva - con Parte_1 atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta nei confronti della convenuta CP_1
.
[...]
In particolare, esponeva l'attrice che: in data 20 Luglio 2018 la testata giornalistica online “Castelvetrano.it” pubblicava la notizia dell'avvenuto arresto e della conseguente sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di agente della Persona_1
Polizia di Stato e coniuge della stessa esponente, e che la notizia veniva commentata sui social sulla pagina Facebook del menzionato giornale online da varie persone, tra cui , Persona_2 coniuge della e conoscente di vecchia data del il quale scriveva a suo Controparte_1 Per_1 personale commento le seguenti parole: “tanto fici finu a chi si fici arristari”.
Ed inoltre che l'attrice aveva ribattuto avviando una discussione o su Facebook criticando il commento di e di altri utenti in merito all'arresto del proprio coniuge, postando le seguenti frasi: Persona_2
“per i commenti ingiustificati e gratuiti da noi fatti su facebook nei confronti di mio marito su fatti e circostanze a voi sconosciute, sarete querelati onde verificare in maniera circostanziata le vostre affermazioni. Si evidenzia la cattiveria ed il sarcasmo utilizzato dal Dottore Persona_2 nei confronti di un suo compagno di infanzia e di scuola”.
A tale commento seguiva la risposta della ed una serie di altri post, reciprocamente CP_1 scambiati tra le due donne nonché altri soggetti fruitori del social Facebook.
Quindi, che in data 09/08 2018 sempre il quotidiano online “Castelvetrano.it” pubblicava un'altra notizia riguardante la intervenuta revoca degli arresti domiciliari applicati al e che Persona_1 solo in seguito, in data 12/08/2018, la veniva a conoscenza del fatto che nuovamente la Pt_1
, sul suo profilo Facebook in riferimento alla pubblicata notizia del 09/08/2018 Controparte_1 aveva scritto un ulteriore commento, dove si leggeva testualmente: “I NI hanno la lingua troppo lunga e la testa troppo piccola!!! ve ne siete accorti???”, riportando, come sfondo l'immagine di un cane di razza Carlino, sulla quale vi era scritto “ ”. Per_3
4 Tale frase sul social veniva commentata da altri utenti e che la in risposta ad Controparte_1 altro commento aveva scritto “li facciamo ingoiare la propria lingua”, seguito da tre faccine smile che ridono.
Dunque, che era stata sporta una querela nei confronti di per il reato di diffamazione Controparte_1 di cui all'art. 595 c.p., chiedendone l'affermazione della penale responsabilità ai sensi di legge, e che era stato iscritto il procedimento penale n. 3347/2018 R.G.N.R. – n. 527/2020 R.G., con la contestazione (del reato) di cui all'art. 595 comma 3 c.p., 110 e 612 comma 1 c.p.
Quindi, che con sentenza n. 305/2022, resa dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, la convenuta era stata dichiarata colpevole dei reati a lei ascritti di cui all'art. 595 co. 3 c.p., CP_1
110 e 612 co. 1 c.p. e condannata, tra l'altro, alla pena base per il reato di cui al capo a) della multa di
€900,00, nonché al pagamento delle spese processuali.
Nell'ambito del suddetto procedimento penale l'odierna parte attrice non ha assunto alcuna veste processuale.
E che era stato ritenuto nella suddetta pronuncia penale che “Ed invero, il riferimento alla testa
“troppo piccola” e il contestuale paragone con la razza canina Carlino, giocando sul cognome
(“Carlino”) del destinatario del commento denigratorio e alle sue scarse doti intellettive, non lascia dubbi sul tenore offensivo del post. Che non si trattasse di una considerazione sulla razza canina emerge inequivocabilmente dalle stesse parole della che, rispondendo ad un'altra utente CP_1 che non aveva colto il significato dell'affermazione, esplicitava apertis verbis che non intendeva riferirsi “per fortuna alla classe canina”.
Sulla scorta di ciò, a fronte della pronuncia della sentenza penale del riconoscimento in capo alla
del reato alla stessa ascritto di aver offeso la reputazione e l'onore della sig.ra Controparte_1
attraverso l'utilizzo di un account Facebook con la mera pubblicazione di Parte_1 commenti denigratori alla sua persona, con il contestuale paragone con la razza canina Carlino, giocando sul cognome della stessa quale destinataria del commento, e in merito alla vicenda riguardante il marito con l'utilizzo di mezzi di stampa a largo raggio, quale il social Per_1 network Facebook, pertanto, non rimaneva altra alternativa per la proposizione del presente giudizio.
A norma dell'art. 651, 1° co. c.p.p. la sentenza penale di condanna pronunziata in dibattimento è vincolante, nel giudizio civile (e amministrativo) di danno promosso contro la condannata quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità e all'affermazione che l'imputata lo ha commesso.
Deducendo che devono quindi ritenersi definitivamente accertati il fatto (da intendere come comprensivo della condotta del colpevole, dell'evento e del rapporto di causalità) l'antigiuridicità
5 dello stesso e la colpevolezza dell'imputata e di tutti gli elementi necessari e sufficienti a costituire il reato e che il contenuto di tali commenti ha arrecato una grave offesa, lesiva dell'onore, della dignità
e della reputazione della odierna parte attrice, ma cosa ancor più grave, i commenti contengono frasi ed espressioni gravemente minacciose – “che dici ci tagliamo la lingua o ci gonfiano la testa” - “gli facciamo ingoiare la propria lingua” – frasi queste specificatamente indirizzate alla , pur senza Pt_1 individuarla nominativamente, ma con riferimenti talmente precisi ed univoci nonché in un contesto di scambio di messaggi e commenti, che nessun dubbio può esservi in ordine alla sicura riferibilità alla stessa, riguardanti frasi e minacce ricollegate alla sua persona, alla sfera familiare e tali da provocare un rilevante turbamento emotivo sulla stessa, per come meglio evidenziato nella denuncia-querela.
Il tutto con l'aggravante dell'utilizzo del noto social Facebook, in grado di raggiungere un elevatissimo numero di utenti ampliando ed aggravando le potenzialità lesiva della reputazione della persona offesa, ed ampliando altresì la portata e la gravità della minaccia di un danno ingiusto.
Nel caso de quo, la documentazione allegata, dimostra in modo inconfutabile la gravità del male ingiusto minacciato, l'evidente offesa all'onore ad alla reputazione della , nonché la sicura Pt_1 riconducibilità alla stessa.
Ed ancora, che in definitiva, accertato che il reato commesso era potenzialmente in grado di incidere sulla percezione, da parte dei lettori dell'articolo, della effettiva capacità e volontà della di CP_1 denigrare e diffamare la figura della sul web, pertanto, di ritiene necessario Parte_1 affermare che la condotta posta in essere dalla stessa era volta a determinare discredito sociale dell'attrice.
E così sostenendo che la sussistenza del reato di diffamazione aggravato aveva arrecato un ulteriore danno non patrimoniale all'attrice, in quanto il commento è stato oggetto di giudizi da parte di amici e parenti, non potendo sussistere dubbi circa una responsabilità civile, risarcibile ex art. 2059 c.c., da parte della convenuta in relazione agli effetti e ai pregiudizi arrecati dal messaggio diffamatorio che ha leso diritti e valori costituzionalmente garantiti come l'onore, il decoro e la reputazione, e che il ristoro economico da riconoscere alla odierna parte attrice non potrà essere meramente simbolico, tenuto conto della sua diffusione sui social e della permanenza del post su Facebook.
Ancora un ulteriore elemento da essere preso in considerazione per la quantificazione del danno è la posizione pubblica e l'attività lavorativa della ella, infatti, all'epoca della Parte_1 pubblicazione era titolare di un'agenzia che si occupava di sinistri stradali, ubicata al centro della sua città e frequentata da svariate utenze, per cui non può sottacersi come un attacco alla onorabilità della stessa abbia necessariamente più risalto (e quindi maggiori conseguenze dannose) rispetto a
6 quello che avrebbe una tale azione compiuta nei confronti di un soggetto non noto alla comunità e/o che svolga l'attività di casalinga […].
In conclusione, chiedendo equo riconoscere la somma complessiva pari a euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine patito da parte attrice (ed € 5.000,00 a titolo di responsabilità aggravata).
Concludeva come innanzi riportato.
2) Si costituiva la convenuta obiettando ed eccependo che la sentenza penale n. Controparte_1
305/2022, emessa dal Tribunale di Marsala il 25.02.2022 nel procedimento R.G.N.R. n.3347/2018e
R.G. n.527/2020, non è definitiva, ed era stata oggetto di gravame, ed inoltre che la sentenza impugnata è manifestamente errata laddove ha ritenuto pienamente integrati i reati contestati alla prevenuta, benché dall'istruttoria dibattimentale è pacificamente emersa l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie illecita.
Rappresentando poi che il Pubblico Ministero in data 22.12.2018 aveva presentato richiesta di archiviazione, anche ex art.131 bis comma 1 c.p., al Giudice delle Indagini Preliminari e contestando poi la richiesta di condanna della odierna convenuta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., quantificato in €.5.000,00,
Inoltre, che in ordine al commento pubblicato, dall'istruttoria dibattimentale del processo penale non era assolutamente emerso che la frase riportata nel capo di imputazione fosse riferita ad una persona ed in particolare alla Parte_1
Contestando poi la sussistenza dei danni richiesti (ed in ordine all'ipotesi di danno"in re ipsa", vale a dire di quello che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione) non essendo stato indicato alcun elemento idoneo a fornire dimostrazione (neppure in via presuntiva) della concreta integrazione in capo all'attrice di un pregiudizio all'immagine, al decoro ed alla reputazione.
Chiedeva inoltre la condanna per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa.
Concludeva chiedendo di:
Rigettare, con qualsiasi statuizione, la domanda proposta da parte attrice perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
Rigettare, per i su esposti motivi ed in ogni caso con qualsiasi statuizione, la richiesta di risarcimento di tutti i danni richiesti da parte attrice;
Ritenere e dichiarare che la sentenza penale n. 305/2022, emessa dal Tribunale di Marsala il
25.02.2022 nel procedimento R.G.N.R. n.3347/2018 e R.g. N. 527/2020, è sottoposta a gravame e pertanto non definitiva;
7 Rigettare, per i motivi su esposti e comunque con ogni e qualsiasi statuizione, la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità aggravata;
Condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi ex art. Parte_1
1226 c.c. nell'importo ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore dello scrivente procuratore che dichiara di averle anticipate e non riscosse. ed il riconoscimento, in caso di soccombenza qualificata, dell'aumento di un terzo dei compensi spettanti per legge oltre il rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
3) Così instaurato il contraddittorio, le parti venivano rimesse in mediazione per l'espletamento del relativo procedimento come da ordinanza del 21.6.2023.
Depositato il verbale negativo di mediazione, venivano poi assegnati i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c., la causa veniva istruita mediante allegazioni documentali.
All'udienza del 13.11.2024 veniva poi rappresentato che era stata resa in data 13 giugno 2024, con motivazioni depositate l'11 settembre 2024, dalla Corte di Appello di Palermo la sentenza di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva affermato la condanna della convenuta CP_1
e veniva pertanto richiesto da parte attrice l'autorizzazione a produrre il provvedimento nelle
[...] forme del PCT. Il giudice autorizzava la richiesta considerata la formazione dell'atto/documento in data successiva alla maturazione delle preclusioni istruttorie.
Indi a che, all'udienza del 29 maggio 2025, veniva formulata una proposta conciliativa alle parti exc art. 185 – bis c.p.c.
Sul punto, alla successiva udienza, in ordine alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 – bis c.p.c.
a seguito di ampia discussione il giudice dava atto dell'impossibilità di pervenire ad un accordo compositivo, dando altresì atto che le parti non avevano depositato proprie controproposte;
in particolare, parte attrice rappresentava di non aderire alla proposta conciliativa del giudice ed avanzando comunque una controproposta nella misura di euro 15.000,00 omnia tenuto conto delle spese sostenute.
Ed inoltre, il procuratore di parte convenuta eccepiva in primo luogo che la sentenza penale non è munita di irrevocabilità e di non aderire alla proposta del giudice;
rappresentando inoltre che in sede di mediazione la propria assistita aveva aderito alla mediazione e si era resa disponibile ad entrare in mediazione;
chiedendo che a questo punto che la causa venisse decisa.
L'attrice a modifica di quanto in precedenza espresso dichiarava di accettare la proposta del giudice ex art. 185 – bis c.p.c. datata 29 maggio 2025.
Parte convenuta dichiarava comunque di non accettare la proposta del giudice.
8 Il Giudice invitava così le parti a precisare le rispettive conclusioni.
4) Tali essendo i termini dell'odierno dibattito processuale, ritiene il Giudicante che occorre fare riferimento ai princìpi applicabili in materia.
Occorre evidentemente partire dal disposto dell'art.651 c.p.p. secondo il quale la sentenza penale di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Il fatto accertato dal giudice penale va inteso come nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica denotato dalla condotta, dall'evento, comprensivi questi delle circostanze di tempo, luogo e dei modi di svolgimento del reato, e dal nesso di causalità che intercorre tra la prima e l'evento stesso.
Ciò significa che al giudice civile è preclusa la possibilità di sostituire la ricostruzione storica effettuata in precedenza dal giudice penale, provvedendo ad un nuovo accertamento dell'episodio in maniera difforme, restando però salva la possibilità di apprezzare e valutare gli elementi emergenti dalla sentenza, nonché di analizzare ogni altro ulteriore dato o modalità del fatto non considerati dal giudice penale.
Nel caso di specie, tuttavia, dovendosi reiterare il giudizio di ammissione della sentenza resa dalla
Corte di Appello di Palermo che confermava la sentenza (appellata) di primo grado di condanna della convenuta , non risulta alcuna irrevocabilità della statuizione penale. Controparte_1
Ritiene pertanto il giudice che possano soltanto trarrsi elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ed essendo necessario indicare gli elementi di prova e le circostanze sui quali esso si fonda, non essendo certamente sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale che si tradurrebbe nella elusione del dovere di autonoma valutazione delle complessive risultanze probatorie e di conseguenza nel vizio di omessa motivazione.
Ed orbene, nella fattispecie, non risultano allegati altri atti del processo penale se non gli allegati all'originaria querela ed ossia la notizia pubblicata sulla testata on line e i commenti pubblicati sul social Facebook, valutabili come elementi di riscontro alla sentenza penale.
Tali elementi, valutabili anche in via indiziaria, a sostegno della domanda attorea, consentono comunque di ritenere acquisite in atti la prova del fatto (da intendere come comprensivo della condotta del colpevole, dell'evento e del rapporto di causalità), dell'antigiuridicità dello stesso ed anche della
9 colpevolezza dell'imputato e quindi, di tutti gli elementi necessari e sufficienti a ritenere sussistente la fattispecie di reato ed a legittimare la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dall'attrice.
Sotto diverso profilo, tuttavia, in adesione alla giurisprudenza di questo Tribunale (vd. sentenza n. 365 del 29 aprile 2024), si osserva che la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. Sez. 3 Sent. N. 11269 del 10/05/2018,
Rv. 648606 - 01), e che il risarcimento richiesto parrebbe imputarsi anche alla voce risarcimento danni morali conseguenti al reato.
Tenuto conto della precisazione che precede, la quantificazione del chiesto risarcimento, spettante in forza del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., non può che essere effettuata in via equitativa.
Ed invero il danno non patrimoniale sfugge a qualsiasi apprezzamento in termini economici proprio perché attiene a beni privi di valore economico con la conseguenza che la sua quantificazione deve inevitabilmente essere affidata alla valutazione equitativa del giudice che ovviamente, dovrà essere tanto più adeguata a ristorare l'effettivo pregiudizio sofferto, quanto più il danneggiato assolverà all'onere di allegazione e dimostrazione su di lui gravante.
Nell'effettuare detta liquidazione, inoltre, si deve tenere conto dell'entità delle conseguenze della condotta illecita per la vittima e dunque vanno valutate l'intensità e la durata della sofferenza, anche in ragione delle caratteristiche soggettive della danneggiata.
Nel caso di specie, nulla parrebbe comprovato e/o allegato in ordine alla posizione lavorativa dell'attrice sicché, alla stregua del caso concreto, può soltanto considerarsi l'aspetto Parte_1 della diffusione dei post pubblicati attraverso il social network Facebook, e l'intrinseca rilevanza dell'offesa all'immagine della persona dell'attrice.
In definitiva, valutata la condotta posta in essere, tenuto conto della capacità di detta condotta di determinare un discredito sociale, del tenore del post, l'oggettiva portata offensiva del post, dell'oggettiva risonanza mediatica in sé, e della oggettiva inescusabilità della condotta, a mente dell'art. 1226 c.c., si reputa equo valutare il ristoro dovuto a parte attrice in complessivi € 3.000,00
(tremila/00). E ciò valutata la mancanza di ulteriori specifici elementi istruttori per una eventuale aggiuntiva “personalizzazione” della quantificazione di detto danno.
10 Su detto importo andrà riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali -questi ultimi sulla minor somma via via rivalutata anno per anno- a far data dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo.
5) Quanto alle spese di lite: l'esito del giudizio comporta l'obbligo di rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate, come da dispositivo e che vanno compensate per 1/2 in ragione del limitato accoglimento della domanda, e poste a carico della convenuta nella restante parte, e quindi liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornata sulla base del D.M.
n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul valore dell'accolto, per un ammontare di Euro 1.063,50 (valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, e minimo per quella di istruttoria/trattazione in considerazione dello svolgimento del giudizio), oltre spese forf., IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
- il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 566/2023 R.G., in persona del
Giudice Unico dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-in parziale accoglimento delle domande avanzate dall'attrice Parte_1
- condanna al pagamento in favore di della somma di € 3.000,00 Controparte_1 Parte_1
(tremila/00) oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
-in dipendenza dichiara tenuta e condanna la convenuta , al pagamento delle spese Controparte_1 del giudizio sostenute dall'attrice, compensate in ragione di 1/2 e liquidate in complessivi euro
1.063,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala, il 3 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 566/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Mafalda di Parte_1
Savoia n. 47, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Marcella C.F._1
Grosso elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Mazara del Vallo nella via Ferrovia
n. 4, pec: Email_1
- attrice –
e
nata a [...] il [...] e residente in [...], cod.fisc. , elettivamente domiciliata in Castelvetrano in C.F._2
Via A. Milano n.44, presso lo studio dell'Avv. Girolamo Signorello dal quale è rappresentata e difesa, pec Email_2
- convenuta - avente ad oggetto: risarcimento danni in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: come da note datate 8.1.2025 (accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra CP_1
per il delitto di diffamazione aggravata dall'utilizzo di altro mezzo di pubblicità (art. 595 1 e 3
[...] co. c.p.), del delitto di cui agli artt. 110 e 612 co. 2 c.p. e la natura di illecito extracontrattuale delle
1 condotte censurate (art. 2043 c.c.) e quindi condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla sig.ra ex artt. 185 Parte_1
c.p., 1226, 2059 c.c. indicati nella somma di € 20.000,00 salva quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre gli ulteriori interessi al tasso legale dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
- condannare inoltre la convenuta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. che si quantifica nella somma di € 5.000,00, salva quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, CPA ed IVA, come da legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Convenuta: si riporta alle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale del 10.2.2025 e ulteriore memoria di replica (Preliminarmente si insiste nella revoca dell'ordinanza di ammissione del deposito della sentenza penale, resa dalla Corte di Appello di Palermo, in quanto tardiva ed in ogni caso inconducente ai fini del presente giudizio e, in caso di rigetto si insiste nel voler ammettere la produzione del decreto di citazione, ex art. 429-601 cpp, emesso dal Presidente della 3° Sez. Penale della Corte di Appello di Palermo il 10.08.2023, R.G. App. n. 4789/2022, oltre al verbale di udienza in camera di consiglio emesso dalla 3° Sez. della Corte di Appello di Palermo, in cui la suddetta udienza
è stata rinviata al 13.06.2024.
Nel merito:
Rigettare, con qualsiasi statuizione, la domanda proposta da parte attrice perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
Rigettare, per i su esposti motivi ed in ogni caso con qualsiasi statuizione, la richiesta di risarcimento di tutti i danni richiesti da parte attrice;
Ritenere e dichiarare che la domanda proposta da parte attrice è rimasta totalmente non provata;
Di conseguenza rigettare qualsiasi eventuale richiesta di liquidazione equitativa del danno;
Rigettare, per i motivi su esposti e comunque con ogni e qualsiasi statuizione, la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità aggravata;
Ritenere e dichiarare che parte attrice non ha inteso in alcuno modo replicare e/o contestare il contenuto della comparsa di costituzione e risposta di controparte, da essere – e da potersi certamente ritenere – pacifici e non controversi e, soprattutto, i fatti in essa dedotti, non bisognevoli di essere ulteriormente provati.
Ritenere e dichiarare che all'incontro di mediazione del 12.09.2023, mentre parte inviata ( CP_1
) si è dichiarata disponibile ad entrare in mediazione, di contro la parte istante (
[...] CP_2
[...
[...] si è rifiutata a voler entrare rifiutandosi di voler esaminare e discutere sulla proposta
[...] conciliativa avanzata dai Co-Mediatori, senza alcuna valida motivazione;
Di conseguenza, per il suddetto comportamento tenuto, condannare l'attrice ad una somma da liquidarsi equitativamente;
Condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi, ex Parte_1 art. 1226 c.c., nell'importo ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore dello scrivente procuratore che dichiara di averle anticipate e non riscosse. ed il riconoscimento, in caso di soccombenza qualificata, dell'aumento di un terzo dei compensi spettanti per legge oltre il rimborso forfettario, IVA
e CAP come per legge).
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse"
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi
3 anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, osserva
1) I termini dell'odierno dibattito processuale si incentrano sulla richiesta di accertamento di un'ipotesi di responsabilità, e consequenziale richiesta di condanna al risarcimento dei danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali, avanzata dall'attrice - in via introduttiva - con Parte_1 atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta nei confronti della convenuta CP_1
.
[...]
In particolare, esponeva l'attrice che: in data 20 Luglio 2018 la testata giornalistica online “Castelvetrano.it” pubblicava la notizia dell'avvenuto arresto e della conseguente sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di agente della Persona_1
Polizia di Stato e coniuge della stessa esponente, e che la notizia veniva commentata sui social sulla pagina Facebook del menzionato giornale online da varie persone, tra cui , Persona_2 coniuge della e conoscente di vecchia data del il quale scriveva a suo Controparte_1 Per_1 personale commento le seguenti parole: “tanto fici finu a chi si fici arristari”.
Ed inoltre che l'attrice aveva ribattuto avviando una discussione o su Facebook criticando il commento di e di altri utenti in merito all'arresto del proprio coniuge, postando le seguenti frasi: Persona_2
“per i commenti ingiustificati e gratuiti da noi fatti su facebook nei confronti di mio marito su fatti e circostanze a voi sconosciute, sarete querelati onde verificare in maniera circostanziata le vostre affermazioni. Si evidenzia la cattiveria ed il sarcasmo utilizzato dal Dottore Persona_2 nei confronti di un suo compagno di infanzia e di scuola”.
A tale commento seguiva la risposta della ed una serie di altri post, reciprocamente CP_1 scambiati tra le due donne nonché altri soggetti fruitori del social Facebook.
Quindi, che in data 09/08 2018 sempre il quotidiano online “Castelvetrano.it” pubblicava un'altra notizia riguardante la intervenuta revoca degli arresti domiciliari applicati al e che Persona_1 solo in seguito, in data 12/08/2018, la veniva a conoscenza del fatto che nuovamente la Pt_1
, sul suo profilo Facebook in riferimento alla pubblicata notizia del 09/08/2018 Controparte_1 aveva scritto un ulteriore commento, dove si leggeva testualmente: “I NI hanno la lingua troppo lunga e la testa troppo piccola!!! ve ne siete accorti???”, riportando, come sfondo l'immagine di un cane di razza Carlino, sulla quale vi era scritto “ ”. Per_3
4 Tale frase sul social veniva commentata da altri utenti e che la in risposta ad Controparte_1 altro commento aveva scritto “li facciamo ingoiare la propria lingua”, seguito da tre faccine smile che ridono.
Dunque, che era stata sporta una querela nei confronti di per il reato di diffamazione Controparte_1 di cui all'art. 595 c.p., chiedendone l'affermazione della penale responsabilità ai sensi di legge, e che era stato iscritto il procedimento penale n. 3347/2018 R.G.N.R. – n. 527/2020 R.G., con la contestazione (del reato) di cui all'art. 595 comma 3 c.p., 110 e 612 comma 1 c.p.
Quindi, che con sentenza n. 305/2022, resa dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, la convenuta era stata dichiarata colpevole dei reati a lei ascritti di cui all'art. 595 co. 3 c.p., CP_1
110 e 612 co. 1 c.p. e condannata, tra l'altro, alla pena base per il reato di cui al capo a) della multa di
€900,00, nonché al pagamento delle spese processuali.
Nell'ambito del suddetto procedimento penale l'odierna parte attrice non ha assunto alcuna veste processuale.
E che era stato ritenuto nella suddetta pronuncia penale che “Ed invero, il riferimento alla testa
“troppo piccola” e il contestuale paragone con la razza canina Carlino, giocando sul cognome
(“Carlino”) del destinatario del commento denigratorio e alle sue scarse doti intellettive, non lascia dubbi sul tenore offensivo del post. Che non si trattasse di una considerazione sulla razza canina emerge inequivocabilmente dalle stesse parole della che, rispondendo ad un'altra utente CP_1 che non aveva colto il significato dell'affermazione, esplicitava apertis verbis che non intendeva riferirsi “per fortuna alla classe canina”.
Sulla scorta di ciò, a fronte della pronuncia della sentenza penale del riconoscimento in capo alla
del reato alla stessa ascritto di aver offeso la reputazione e l'onore della sig.ra Controparte_1
attraverso l'utilizzo di un account Facebook con la mera pubblicazione di Parte_1 commenti denigratori alla sua persona, con il contestuale paragone con la razza canina Carlino, giocando sul cognome della stessa quale destinataria del commento, e in merito alla vicenda riguardante il marito con l'utilizzo di mezzi di stampa a largo raggio, quale il social Per_1 network Facebook, pertanto, non rimaneva altra alternativa per la proposizione del presente giudizio.
A norma dell'art. 651, 1° co. c.p.p. la sentenza penale di condanna pronunziata in dibattimento è vincolante, nel giudizio civile (e amministrativo) di danno promosso contro la condannata quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità e all'affermazione che l'imputata lo ha commesso.
Deducendo che devono quindi ritenersi definitivamente accertati il fatto (da intendere come comprensivo della condotta del colpevole, dell'evento e del rapporto di causalità) l'antigiuridicità
5 dello stesso e la colpevolezza dell'imputata e di tutti gli elementi necessari e sufficienti a costituire il reato e che il contenuto di tali commenti ha arrecato una grave offesa, lesiva dell'onore, della dignità
e della reputazione della odierna parte attrice, ma cosa ancor più grave, i commenti contengono frasi ed espressioni gravemente minacciose – “che dici ci tagliamo la lingua o ci gonfiano la testa” - “gli facciamo ingoiare la propria lingua” – frasi queste specificatamente indirizzate alla , pur senza Pt_1 individuarla nominativamente, ma con riferimenti talmente precisi ed univoci nonché in un contesto di scambio di messaggi e commenti, che nessun dubbio può esservi in ordine alla sicura riferibilità alla stessa, riguardanti frasi e minacce ricollegate alla sua persona, alla sfera familiare e tali da provocare un rilevante turbamento emotivo sulla stessa, per come meglio evidenziato nella denuncia-querela.
Il tutto con l'aggravante dell'utilizzo del noto social Facebook, in grado di raggiungere un elevatissimo numero di utenti ampliando ed aggravando le potenzialità lesiva della reputazione della persona offesa, ed ampliando altresì la portata e la gravità della minaccia di un danno ingiusto.
Nel caso de quo, la documentazione allegata, dimostra in modo inconfutabile la gravità del male ingiusto minacciato, l'evidente offesa all'onore ad alla reputazione della , nonché la sicura Pt_1 riconducibilità alla stessa.
Ed ancora, che in definitiva, accertato che il reato commesso era potenzialmente in grado di incidere sulla percezione, da parte dei lettori dell'articolo, della effettiva capacità e volontà della di CP_1 denigrare e diffamare la figura della sul web, pertanto, di ritiene necessario Parte_1 affermare che la condotta posta in essere dalla stessa era volta a determinare discredito sociale dell'attrice.
E così sostenendo che la sussistenza del reato di diffamazione aggravato aveva arrecato un ulteriore danno non patrimoniale all'attrice, in quanto il commento è stato oggetto di giudizi da parte di amici e parenti, non potendo sussistere dubbi circa una responsabilità civile, risarcibile ex art. 2059 c.c., da parte della convenuta in relazione agli effetti e ai pregiudizi arrecati dal messaggio diffamatorio che ha leso diritti e valori costituzionalmente garantiti come l'onore, il decoro e la reputazione, e che il ristoro economico da riconoscere alla odierna parte attrice non potrà essere meramente simbolico, tenuto conto della sua diffusione sui social e della permanenza del post su Facebook.
Ancora un ulteriore elemento da essere preso in considerazione per la quantificazione del danno è la posizione pubblica e l'attività lavorativa della ella, infatti, all'epoca della Parte_1 pubblicazione era titolare di un'agenzia che si occupava di sinistri stradali, ubicata al centro della sua città e frequentata da svariate utenze, per cui non può sottacersi come un attacco alla onorabilità della stessa abbia necessariamente più risalto (e quindi maggiori conseguenze dannose) rispetto a
6 quello che avrebbe una tale azione compiuta nei confronti di un soggetto non noto alla comunità e/o che svolga l'attività di casalinga […].
In conclusione, chiedendo equo riconoscere la somma complessiva pari a euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine patito da parte attrice (ed € 5.000,00 a titolo di responsabilità aggravata).
Concludeva come innanzi riportato.
2) Si costituiva la convenuta obiettando ed eccependo che la sentenza penale n. Controparte_1
305/2022, emessa dal Tribunale di Marsala il 25.02.2022 nel procedimento R.G.N.R. n.3347/2018e
R.G. n.527/2020, non è definitiva, ed era stata oggetto di gravame, ed inoltre che la sentenza impugnata è manifestamente errata laddove ha ritenuto pienamente integrati i reati contestati alla prevenuta, benché dall'istruttoria dibattimentale è pacificamente emersa l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie illecita.
Rappresentando poi che il Pubblico Ministero in data 22.12.2018 aveva presentato richiesta di archiviazione, anche ex art.131 bis comma 1 c.p., al Giudice delle Indagini Preliminari e contestando poi la richiesta di condanna della odierna convenuta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., quantificato in €.5.000,00,
Inoltre, che in ordine al commento pubblicato, dall'istruttoria dibattimentale del processo penale non era assolutamente emerso che la frase riportata nel capo di imputazione fosse riferita ad una persona ed in particolare alla Parte_1
Contestando poi la sussistenza dei danni richiesti (ed in ordine all'ipotesi di danno"in re ipsa", vale a dire di quello che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione) non essendo stato indicato alcun elemento idoneo a fornire dimostrazione (neppure in via presuntiva) della concreta integrazione in capo all'attrice di un pregiudizio all'immagine, al decoro ed alla reputazione.
Chiedeva inoltre la condanna per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa.
Concludeva chiedendo di:
Rigettare, con qualsiasi statuizione, la domanda proposta da parte attrice perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
Rigettare, per i su esposti motivi ed in ogni caso con qualsiasi statuizione, la richiesta di risarcimento di tutti i danni richiesti da parte attrice;
Ritenere e dichiarare che la sentenza penale n. 305/2022, emessa dal Tribunale di Marsala il
25.02.2022 nel procedimento R.G.N.R. n.3347/2018 e R.g. N. 527/2020, è sottoposta a gravame e pertanto non definitiva;
7 Rigettare, per i motivi su esposti e comunque con ogni e qualsiasi statuizione, la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità aggravata;
Condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi ex art. Parte_1
1226 c.c. nell'importo ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore dello scrivente procuratore che dichiara di averle anticipate e non riscosse. ed il riconoscimento, in caso di soccombenza qualificata, dell'aumento di un terzo dei compensi spettanti per legge oltre il rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
3) Così instaurato il contraddittorio, le parti venivano rimesse in mediazione per l'espletamento del relativo procedimento come da ordinanza del 21.6.2023.
Depositato il verbale negativo di mediazione, venivano poi assegnati i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c., la causa veniva istruita mediante allegazioni documentali.
All'udienza del 13.11.2024 veniva poi rappresentato che era stata resa in data 13 giugno 2024, con motivazioni depositate l'11 settembre 2024, dalla Corte di Appello di Palermo la sentenza di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva affermato la condanna della convenuta CP_1
e veniva pertanto richiesto da parte attrice l'autorizzazione a produrre il provvedimento nelle
[...] forme del PCT. Il giudice autorizzava la richiesta considerata la formazione dell'atto/documento in data successiva alla maturazione delle preclusioni istruttorie.
Indi a che, all'udienza del 29 maggio 2025, veniva formulata una proposta conciliativa alle parti exc art. 185 – bis c.p.c.
Sul punto, alla successiva udienza, in ordine alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 – bis c.p.c.
a seguito di ampia discussione il giudice dava atto dell'impossibilità di pervenire ad un accordo compositivo, dando altresì atto che le parti non avevano depositato proprie controproposte;
in particolare, parte attrice rappresentava di non aderire alla proposta conciliativa del giudice ed avanzando comunque una controproposta nella misura di euro 15.000,00 omnia tenuto conto delle spese sostenute.
Ed inoltre, il procuratore di parte convenuta eccepiva in primo luogo che la sentenza penale non è munita di irrevocabilità e di non aderire alla proposta del giudice;
rappresentando inoltre che in sede di mediazione la propria assistita aveva aderito alla mediazione e si era resa disponibile ad entrare in mediazione;
chiedendo che a questo punto che la causa venisse decisa.
L'attrice a modifica di quanto in precedenza espresso dichiarava di accettare la proposta del giudice ex art. 185 – bis c.p.c. datata 29 maggio 2025.
Parte convenuta dichiarava comunque di non accettare la proposta del giudice.
8 Il Giudice invitava così le parti a precisare le rispettive conclusioni.
4) Tali essendo i termini dell'odierno dibattito processuale, ritiene il Giudicante che occorre fare riferimento ai princìpi applicabili in materia.
Occorre evidentemente partire dal disposto dell'art.651 c.p.p. secondo il quale la sentenza penale di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Il fatto accertato dal giudice penale va inteso come nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica denotato dalla condotta, dall'evento, comprensivi questi delle circostanze di tempo, luogo e dei modi di svolgimento del reato, e dal nesso di causalità che intercorre tra la prima e l'evento stesso.
Ciò significa che al giudice civile è preclusa la possibilità di sostituire la ricostruzione storica effettuata in precedenza dal giudice penale, provvedendo ad un nuovo accertamento dell'episodio in maniera difforme, restando però salva la possibilità di apprezzare e valutare gli elementi emergenti dalla sentenza, nonché di analizzare ogni altro ulteriore dato o modalità del fatto non considerati dal giudice penale.
Nel caso di specie, tuttavia, dovendosi reiterare il giudizio di ammissione della sentenza resa dalla
Corte di Appello di Palermo che confermava la sentenza (appellata) di primo grado di condanna della convenuta , non risulta alcuna irrevocabilità della statuizione penale. Controparte_1
Ritiene pertanto il giudice che possano soltanto trarrsi elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ed essendo necessario indicare gli elementi di prova e le circostanze sui quali esso si fonda, non essendo certamente sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale che si tradurrebbe nella elusione del dovere di autonoma valutazione delle complessive risultanze probatorie e di conseguenza nel vizio di omessa motivazione.
Ed orbene, nella fattispecie, non risultano allegati altri atti del processo penale se non gli allegati all'originaria querela ed ossia la notizia pubblicata sulla testata on line e i commenti pubblicati sul social Facebook, valutabili come elementi di riscontro alla sentenza penale.
Tali elementi, valutabili anche in via indiziaria, a sostegno della domanda attorea, consentono comunque di ritenere acquisite in atti la prova del fatto (da intendere come comprensivo della condotta del colpevole, dell'evento e del rapporto di causalità), dell'antigiuridicità dello stesso ed anche della
9 colpevolezza dell'imputato e quindi, di tutti gli elementi necessari e sufficienti a ritenere sussistente la fattispecie di reato ed a legittimare la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dall'attrice.
Sotto diverso profilo, tuttavia, in adesione alla giurisprudenza di questo Tribunale (vd. sentenza n. 365 del 29 aprile 2024), si osserva che la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. Sez. 3 Sent. N. 11269 del 10/05/2018,
Rv. 648606 - 01), e che il risarcimento richiesto parrebbe imputarsi anche alla voce risarcimento danni morali conseguenti al reato.
Tenuto conto della precisazione che precede, la quantificazione del chiesto risarcimento, spettante in forza del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., non può che essere effettuata in via equitativa.
Ed invero il danno non patrimoniale sfugge a qualsiasi apprezzamento in termini economici proprio perché attiene a beni privi di valore economico con la conseguenza che la sua quantificazione deve inevitabilmente essere affidata alla valutazione equitativa del giudice che ovviamente, dovrà essere tanto più adeguata a ristorare l'effettivo pregiudizio sofferto, quanto più il danneggiato assolverà all'onere di allegazione e dimostrazione su di lui gravante.
Nell'effettuare detta liquidazione, inoltre, si deve tenere conto dell'entità delle conseguenze della condotta illecita per la vittima e dunque vanno valutate l'intensità e la durata della sofferenza, anche in ragione delle caratteristiche soggettive della danneggiata.
Nel caso di specie, nulla parrebbe comprovato e/o allegato in ordine alla posizione lavorativa dell'attrice sicché, alla stregua del caso concreto, può soltanto considerarsi l'aspetto Parte_1 della diffusione dei post pubblicati attraverso il social network Facebook, e l'intrinseca rilevanza dell'offesa all'immagine della persona dell'attrice.
In definitiva, valutata la condotta posta in essere, tenuto conto della capacità di detta condotta di determinare un discredito sociale, del tenore del post, l'oggettiva portata offensiva del post, dell'oggettiva risonanza mediatica in sé, e della oggettiva inescusabilità della condotta, a mente dell'art. 1226 c.c., si reputa equo valutare il ristoro dovuto a parte attrice in complessivi € 3.000,00
(tremila/00). E ciò valutata la mancanza di ulteriori specifici elementi istruttori per una eventuale aggiuntiva “personalizzazione” della quantificazione di detto danno.
10 Su detto importo andrà riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali -questi ultimi sulla minor somma via via rivalutata anno per anno- a far data dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo.
5) Quanto alle spese di lite: l'esito del giudizio comporta l'obbligo di rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate, come da dispositivo e che vanno compensate per 1/2 in ragione del limitato accoglimento della domanda, e poste a carico della convenuta nella restante parte, e quindi liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornata sulla base del D.M.
n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul valore dell'accolto, per un ammontare di Euro 1.063,50 (valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, e minimo per quella di istruttoria/trattazione in considerazione dello svolgimento del giudizio), oltre spese forf., IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
- il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 566/2023 R.G., in persona del
Giudice Unico dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-in parziale accoglimento delle domande avanzate dall'attrice Parte_1
- condanna al pagamento in favore di della somma di € 3.000,00 Controparte_1 Parte_1
(tremila/00) oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
-in dipendenza dichiara tenuta e condanna la convenuta , al pagamento delle spese Controparte_1 del giudizio sostenute dall'attrice, compensate in ragione di 1/2 e liquidate in complessivi euro
1.063,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala, il 3 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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