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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5235/2024 Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'avv. LAURETTA GABRIELLA Parte_1 presso il quale è elett.te dom.to RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappr.to e difeso dall' Avv. AZZANO STEFANO e con lui elett. CP_1 dom.to giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: recupero somme, illegittimità della trattenuta
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP Con ricorso depositato in data 16/09/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver ricevuto dall' di
C/Mare di Stabia, il 30/05/2023, un provvedimento recupero somme non spettanti, corrisposte sulla pensione cat. VO n. 13055183, pari a € 5.976,32 per il periodo dall' 1/02/2022 al 30/04/2023; contestava il quantum della trattenuta allegando la violazione del minimo vitale e il recupero delle somme al lordo invece che al netto. CP Tanto premesso, conveniva in giudizio l' resistente dinanzi all'adito Tribunale affinché, previa dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento impugnato, fosse riconosciuta e dichiarata l'irripetibilità delle somme nella misura recuperata, con il conseguente obbligo di restituzione della differenza dovuta, spese vinte. CP_ L' resistente, regolarmente citato si costituiva in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso, spese vinte. All'odierna udienza cartolare, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'esito dello scambio di note scritte di trattazione, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Nel caso che occupa dagli atti emerge che: CP nel 2022 (19/12/22) aveva riconosciuto gli arretrati sulla pensione di invalidità civile per maggiorazione sociale, pari a € 7.954,17 pagati, come da cedolino di pensione, a febbraio 2023;
il 27/3/23 aveva liquidato la pensione di vecchiaia, con decorrenza febbraio 2022, comprensiva di integrazione al minimo e arretrati per la somma di € 7.912,20; CP_ il 30 maggio 2023 ha emesso provvedimento di recupero per le somme pagate a titolo di maggiorazione sociale nel periodo dal 1/2/2022 al 30/4/2023, decurtando la somma di € 5.976,32 dalla somma pagata a titolo di arretrati per la CP pensione di vecchiaia;
ciò in via di compensazione cd. impropria, come evidenziato nella memoria difensiva dell' al fine di recuperare la somma pagata a titolo di maggiorazione sociale nel periodo indicato, divenuta indebita per superamento redditi a causa del riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza 1/2/2022. Il provvedimento di indebito prevede che “Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione cat. VO n. 13055183 attraverso una trattenuta di 5.976,32 euro mensili, a partire dalla prima rata utile.” CP_ Di fatto ha parzialmente compensato il credito degli arretrati della pensione di vecchiaia con il debito da Pa maggiorazione sociale (“Importo a debito INTERAMENTE compensato con credito da su periodo concomitante, quanto riscosso con INVCIV ACCONTO della VO. INDEBITO ESTINTO”).
Ciò premesso, va, in via preliminare, evidenziato che parte ricorrente non contesta il fondamento dell'indebito, essendosi limitata ad eccepire l'illegittimità del quantum della trattenuta. CP_ Parte ricorrente invoca la violazione del minimo vitale di € 1.000 ex art 545 cpc., per avere proceduto al prelievo dell'intera somma con un'unica rata, non pignorando solo la parte eccedente il minimo vitale e decurtando inoltre la somma dagli arretrati di pensione lorda anziché dal netto della medesima. CP_ eccepisce di avere legittimamente operato una compensazione impropria.
Osserva il Tribunale che la cosiddetta compensazione impropria presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dall'art. 1246 c.c., n. 3 con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003,
n.9904 e Cass. 12323/2018) Nella specie, non ricorre il requisito dell'identità del titolo tra le somme trattenute sul trattamento di invalidità e quelle percepite a titolo di pensione di vecchiaia non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto. Pertanto si deve applicare la disciplina generale della compensazione, e in particolare il previsto dall'art. 1246 c.c., n. 3 con la conseguente indeducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile. Nel presente caso si è di fronte ad un indebito assistenziale, trattandosi di somme pagate a titolo di maggiorazione sociale su prestazione di invalidità civile. La maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. La Suprema Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21). Il recupero delle prestazioni previdenziali è previsto dalla L. n. 153 del 1969, all'art. 69: rateale e nei limiti del quinto.
Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali (cfr Cass. 27 luglio 2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 262, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce). (Cassazione civile sez. lav.,
20/11/2019, n.30220). La somma indebita pagata a titolo di arretrati per maggiorazione sociale andava pertanto trattenuta nella misura prevista per i crediti impignorabili, di cui all'art. 1246 c.c., n. 3 e 545 cpc co. VII “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché' dalle speciali disposizioni di legge”. Ne consegue che il provvedimento di recupero somme del 30 maggio 2023, che prevede che “il pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07403048 per un importo complessivo di euro 5.976,32 …sarà recuperato sulla sua Pa pensione cat. n. 13055183 attraverso una trattenuta di 5.976,32 euro mensili, a partire dalla prima rata utile” è illegittimo, in quanto supera la quota pignorabile e non rispetta il minimo vitale, in violazione dell'art. 1246 co. 3 cc e 545 co. 7 cpc. CP_ Quindi la domanda va accolta e deve restituire la somma eccedente la quota pignorabile;
la quota pignorabile va calcolata nei limiti di legge sull'importo netto della pensione, previa detrazione del minimo vitale.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 CP_ 16/09/2024 nei confronti dell in persona del legale rappr. te p.t., così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il recupero della somma di € 5.976,32 sulla pensione cat. Pa CP
n. 13055183 per il periodo dall' 1/02/2022 al 30/04/2023, e condanna alla restituzione di quanto trattenuto per la parte che supera la quota pignorabile. CP_
2. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.700, 00 oltre iva, cpa e spese generali, con attribuzione.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5235/2024 Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'avv. LAURETTA GABRIELLA Parte_1 presso il quale è elett.te dom.to RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappr.to e difeso dall' Avv. AZZANO STEFANO e con lui elett. CP_1 dom.to giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: recupero somme, illegittimità della trattenuta
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP Con ricorso depositato in data 16/09/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver ricevuto dall' di
C/Mare di Stabia, il 30/05/2023, un provvedimento recupero somme non spettanti, corrisposte sulla pensione cat. VO n. 13055183, pari a € 5.976,32 per il periodo dall' 1/02/2022 al 30/04/2023; contestava il quantum della trattenuta allegando la violazione del minimo vitale e il recupero delle somme al lordo invece che al netto. CP Tanto premesso, conveniva in giudizio l' resistente dinanzi all'adito Tribunale affinché, previa dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento impugnato, fosse riconosciuta e dichiarata l'irripetibilità delle somme nella misura recuperata, con il conseguente obbligo di restituzione della differenza dovuta, spese vinte. CP_ L' resistente, regolarmente citato si costituiva in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso, spese vinte. All'odierna udienza cartolare, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'esito dello scambio di note scritte di trattazione, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Nel caso che occupa dagli atti emerge che: CP nel 2022 (19/12/22) aveva riconosciuto gli arretrati sulla pensione di invalidità civile per maggiorazione sociale, pari a € 7.954,17 pagati, come da cedolino di pensione, a febbraio 2023;
il 27/3/23 aveva liquidato la pensione di vecchiaia, con decorrenza febbraio 2022, comprensiva di integrazione al minimo e arretrati per la somma di € 7.912,20; CP_ il 30 maggio 2023 ha emesso provvedimento di recupero per le somme pagate a titolo di maggiorazione sociale nel periodo dal 1/2/2022 al 30/4/2023, decurtando la somma di € 5.976,32 dalla somma pagata a titolo di arretrati per la CP pensione di vecchiaia;
ciò in via di compensazione cd. impropria, come evidenziato nella memoria difensiva dell' al fine di recuperare la somma pagata a titolo di maggiorazione sociale nel periodo indicato, divenuta indebita per superamento redditi a causa del riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza 1/2/2022. Il provvedimento di indebito prevede che “Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione cat. VO n. 13055183 attraverso una trattenuta di 5.976,32 euro mensili, a partire dalla prima rata utile.” CP_ Di fatto ha parzialmente compensato il credito degli arretrati della pensione di vecchiaia con il debito da Pa maggiorazione sociale (“Importo a debito INTERAMENTE compensato con credito da su periodo concomitante, quanto riscosso con INVCIV ACCONTO della VO. INDEBITO ESTINTO”).
Ciò premesso, va, in via preliminare, evidenziato che parte ricorrente non contesta il fondamento dell'indebito, essendosi limitata ad eccepire l'illegittimità del quantum della trattenuta. CP_ Parte ricorrente invoca la violazione del minimo vitale di € 1.000 ex art 545 cpc., per avere proceduto al prelievo dell'intera somma con un'unica rata, non pignorando solo la parte eccedente il minimo vitale e decurtando inoltre la somma dagli arretrati di pensione lorda anziché dal netto della medesima. CP_ eccepisce di avere legittimamente operato una compensazione impropria.
Osserva il Tribunale che la cosiddetta compensazione impropria presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dall'art. 1246 c.c., n. 3 con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003,
n.9904 e Cass. 12323/2018) Nella specie, non ricorre il requisito dell'identità del titolo tra le somme trattenute sul trattamento di invalidità e quelle percepite a titolo di pensione di vecchiaia non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto. Pertanto si deve applicare la disciplina generale della compensazione, e in particolare il previsto dall'art. 1246 c.c., n. 3 con la conseguente indeducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile. Nel presente caso si è di fronte ad un indebito assistenziale, trattandosi di somme pagate a titolo di maggiorazione sociale su prestazione di invalidità civile. La maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. La Suprema Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21). Il recupero delle prestazioni previdenziali è previsto dalla L. n. 153 del 1969, all'art. 69: rateale e nei limiti del quinto.
Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali (cfr Cass. 27 luglio 2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 262, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce). (Cassazione civile sez. lav.,
20/11/2019, n.30220). La somma indebita pagata a titolo di arretrati per maggiorazione sociale andava pertanto trattenuta nella misura prevista per i crediti impignorabili, di cui all'art. 1246 c.c., n. 3 e 545 cpc co. VII “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché' dalle speciali disposizioni di legge”. Ne consegue che il provvedimento di recupero somme del 30 maggio 2023, che prevede che “il pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07403048 per un importo complessivo di euro 5.976,32 …sarà recuperato sulla sua Pa pensione cat. n. 13055183 attraverso una trattenuta di 5.976,32 euro mensili, a partire dalla prima rata utile” è illegittimo, in quanto supera la quota pignorabile e non rispetta il minimo vitale, in violazione dell'art. 1246 co. 3 cc e 545 co. 7 cpc. CP_ Quindi la domanda va accolta e deve restituire la somma eccedente la quota pignorabile;
la quota pignorabile va calcolata nei limiti di legge sull'importo netto della pensione, previa detrazione del minimo vitale.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 CP_ 16/09/2024 nei confronti dell in persona del legale rappr. te p.t., così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il recupero della somma di € 5.976,32 sulla pensione cat. Pa CP
n. 13055183 per il periodo dall' 1/02/2022 al 30/04/2023, e condanna alla restituzione di quanto trattenuto per la parte che supera la quota pignorabile. CP_
2. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.700, 00 oltre iva, cpa e spese generali, con attribuzione.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti