Versione
13 gennaio 1974
13 gennaio 1974
Art. 11. (Amministrazione dell'OPAFS)
Allo svolgimento delle attivita' necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali, l'OPAFS provvede con personale e mezzi propri ed a proprie spese.
Ai relativi servizi e' preposto un direttore, coadiuvato da un vice direttore.
Il direttore da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, istruisce gli affari da sottoporre alle decisioni di detti organi, cura quanto necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile dell'Opera ed esercita ogni altra attribuzione delegatagli dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.
L'ordinamento interno dei servizi dell'OPAFS, sia in sede centrale che periferica, l'organico e l'assunzione del personale sono regolati da norme stabilite dal consiglio di amministrazione.
Il trattamento economico del personale stesso e' quello previsto per i dipendenti civili dello Stato.
L'equiparazione delle funzioni e' stabilita con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su proposta del consiglio di amministrazione dell'OPAFS.
Allo svolgimento delle attivita' necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali, l'OPAFS provvede con personale e mezzi propri ed a proprie spese.
Ai relativi servizi e' preposto un direttore, coadiuvato da un vice direttore.
Il direttore da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, istruisce gli affari da sottoporre alle decisioni di detti organi, cura quanto necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile dell'Opera ed esercita ogni altra attribuzione delegatagli dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.
L'ordinamento interno dei servizi dell'OPAFS, sia in sede centrale che periferica, l'organico e l'assunzione del personale sono regolati da norme stabilite dal consiglio di amministrazione.
Il trattamento economico del personale stesso e' quello previsto per i dipendenti civili dello Stato.
L'equiparazione delle funzioni e' stabilita con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su proposta del consiglio di amministrazione dell'OPAFS.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2003, n. 5095Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 11 della legge 14 dicembre 1973 m. 829, 1'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri LO ST (OPAFS) era tenuta a corrispondere "al dipendenti cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti". […]Leggi di più...
- esclusione premio di esercizio·
- retribuzione differita·
- disciplina legale applicabile·
- trattamento di fine rapporto·
- indennità di buonuscita·
- art. 14 legge n. 829/1973·
- privatizzazione rapporto di lavoro·
- giurisdizione Corte di Cassazione·
- contrattazione collettiva