Art. 5.
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1983.
Dal computo delle somme spettanti alla regione Sardegna in base alle predette disposizioni sono escluse quelle relative ai proventi indicati alle lettere a) e d) del primo comma del precedente articolo 1 di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriori al 1° gennaio 1983.
Le somme comunque corrisposte alla regione Sardegna in base al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1983, se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi, saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla medesima con la presente legge.
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1983.
Dal computo delle somme spettanti alla regione Sardegna in base alle predette disposizioni sono escluse quelle relative ai proventi indicati alle lettere a) e d) del primo comma del precedente articolo 1 di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriori al 1° gennaio 1983.
Le somme comunque corrisposte alla regione Sardegna in base al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1983, se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi, saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla medesima con la presente legge.