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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8819 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 43044/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 43044/2023, promossa con ricorso telematico in data 6/12/2023 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. IA MO RI e dall'avv. Maria LE IN GA presso il cui studio, sito in Milano Corso Sempione n. 36 è elettivamente domiciliata
Parte attrice
CONTRO
(C.F.: ), nato in [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Milano Via Alzaia Naviglio Grande n. 46, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Santella
Parte convenuta
E con
(nata il [...]) e (nata il [...]) CP_2 Controparte_3 rappresentate dalla Curatrice Speciale Avv.to Guja Brustia nominata con provvedimento in atti del
10 giugno 2024
Atti comunicati al P.M. ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI di parte attrice contrariis reiectis, Voglial'Ill.mo Tribunale adito così giudicare
NEL MERITO
1) Sullo status: la domanda sul mero status è assorbita da sentenza non definitiva N. 7480/2024 pubblicata il 29/7/2024; si reitera la richiesta di addebito formulata in capo al marito ai sensi dell'art. 151, 2 comma c.c., per quanto provato in atti ed emerso in corso di CTU;
2) rigettare in quanto destituita di ogni fondamento la richiesta di addebito della separazione formulata dal sig. ; CP_1
3) Disporre l'affidamento delle figlie minorenni all'Ente, non quale riconoscimento di una incapacità genitoriale in capo alla madre richiedente, ma quale intervento supportivo e facilitatore, come meglio argomentato anche nella CTU agli atti;
4) In punto di collocamento delle figlie ci si rimette alle risultanze dell'elaborato peritali in atti
(garanzia di frequentazione delle minori con entrambi i genitori, con adesione della CTU al suggerimento del CTP Martelli, che ha indicato come preferibile un regime di collocamento paritetico) e, comunque, con previsione dell'accesso all'uno o all'altro genitore nei modi e tempi indicati dal Tribunale, al quale ci si rimette, in relazione a quanto emerso in C.T.U. e/o, comunque, come saranno ritenuti più rispondenti al benessere della prole;
5) In subordine: alla luce del prevalente collocamento di fatto delle figlie minorenni presso la madre a far data da circa tre mesi ad oggi, ( da molto prima) disporsi il collocamento prevalente delle CP_3 minori e presso la madre, in Milano, Via Magolfa n. 32, indicando il Tribunale le CP_2 CP_3 modalità di frequentazione delle stesse con il padre;
6) Sulla assegnazione della casa coniugale: in caso di regime di collocamento paritetico, nulla disporsi sulla assegnazione, cosicché la casa di Milano, Via Magolfa N. 32, ex casa coniugale, resterà alla ricorrente, già esclusiva proprietaria;
in caso, invece, di collocamento della prole prevalente presso la madre, in merito alla casa coniugale, sita in Milano, Via Magolfa n 32, già di proprietà esclusiva della ricorrente, disporsi l'assegnazione alla sig.ra con quanto la arreda e correda;
Parte_1
7) Sul mantenimento delle figlie e in caso di collocamento paritario, disporsi il CP_2 CP_3 mantenimento diretto delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da linee Guida del
Tribunale di Milano, nella nuova formulazione attualizzata nel mese di giugno 2025, che si devono intendere come ivi richiamate e ritrascritte;
in subordine, in caso di collocamento prevalente delle figlie con la madre, ci si rimette al Tribunale attesi i non conosciuti tempi modulari CP_2 CP_3
Per_ di frequentazione che dovessero essere indicati dal Tribunale;
8) Quanto alla figlia maggiorenne studentessa e non economicamente autosufficiente, attualmente a Londra per la frequentazione dell'Università, stante la scelta condivisa in punto di istruzione dei genitori, con necessità di soluzione abitativa per lo studio, stabilire che i detti costi tutti (studio e alloggio e spostamenti in aereo, etc…) siano da dividersi al 50% tra i genitori, fermo il fatto che il mantenimento a carico dei genitori rispettivamente per il tempo della permanenza a Londra, potrà essere accreditato in via diretta alla figlia maggiorenne da ciascun genitore.
9) Rigettarsi dichiarando la improcedibilità, inammissibilità e il vizio di nullità della domanda di attribuzione della quota di immobile della casa coniugale così come formulata in comparsa di costituzione da parte convenuta, nelle proprie conclusioni;
10) rigettarsi la istanza di condanna ex art 96 c.p.c. avanzata da parte resistente con memoria 473 bis.17 comma 2 del 23/2/2024, per come formulata e perché infondata in fatto e diritto;
11) rigettarsi l'istanza di espunzione del doc. 36 di parte ricorrente per tutti i motivi esposti nella narrativa paragrafo g) della memoria ex art. 473 bis.17 comma 3 di parte ricorrente, datata 27/2/2023;
12) rigettarsi comunque ogni ulteriore richiesta ivi compresa la domanda ex art 330 c.c. / di sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della signora e comunque Parte_1 rigettarsi i provvedimenti richiesti da parte resistente nella istanza a data 15/3/2025;
13) in caso di reiterazione della domanda ex art.330 c.c. in capo alla madre, anche dopo le risultanze peritali, si chiede condanna ex art 96 c.p.c. in capo al convenuto
14) confermarsi i rigetti già disposti dal Tribunale nella sciolta riserva 23/6/2025, così come l'espunzione dal fascicolo telematico delle note di udienza del convenuto del 14/4/25, ore 18.56 e
19.11, e del 13/6/25, con tutta la documentazione allegata;
15) dichiarare irrituali le note d' udienza del 27/2/2024 (come a verbale di udienza) su cui è rimasta riserva e per l'effetto espungerle o dichiarane l'inutilizzabilità/inammissibilità come di tutto il relativo ed eventuale supporto documentale.
16) Con vittoria di spese e compensi legali del presente Giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
La signora stante il compendio istruttorio agli atti, rinuncia alle prove dirette orali da n 1 Parte_1
a 5 richieste nel ricorso datato 29/11/2023, e da 13 a 15 della memoria ex art 473 bis.17 comma 1 cpc, in quanto appunto superate e assorbite dal materiale istruttorio in atti;
nonché rinuncia ai capitoli a prova diretta da n. 6 a 12 col teste , (madre della ricorrente) in quanto deceduta Testimone_1 nelle more del processo;
Si chiede il rigetto di tutti i capitoli di prova formulati da parte convenuta come specificatamente meglio argomentato nelle narrative delle memorie difensive 473 bis. 17 comma 1 e 3 c.p.c.;
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nelle dette memorie e relativamente ai capitoli di prova avversari n 17 e 25 si chiama il sig. (come in atti) e relativamente ai capitoli di prova Testimone_2 da 38 a 43 e 55 si chiama a prova contraria la sig.ra Y. IN EZ (come in Persona_2 atti); rigettarsi la richiesta di CTU Estimativa e degli ordini di esibizione richiesti da controparte, per tutti i motivi già dedotti ed argomentati al paragrafo p) della memoria 473 bis.17 comma 1 c.p.c. datata
19/2/2024;
Con ogni riserva istruttoria, in punto di diritti indisponibili, fermo restando il dettato di cui all'art 473 bis. 2 c.p.c.;
Con ogni più ampia riserva di deduzioni, istanze istruttorie e produzioni documentali, ordini di esibizioni ed indicare mezzi di prova in punto di diritti indisponibili.
CONCLUSIONI di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in conformità a quanto esposto dalla difesa del resistente, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, previa revoca del provvedimento
23.06.25, accoglimento delle istanze formulate nel paragrafo «Osservazioni alla C.T.U.» parti II), III)
e IV) e rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione di tutte le istanze ed eccezioni istruttorie a prova diretta e contraria articolate dalla presente difesa nelle memorie depositate ex art. 473- bis.
17, co. II, nelle deduzioni a verbale 29.02.24 (depositate in data 28-29.02.24), nelle note
26.03.24
(depositate in data 26-27.03.24), nelle note 22.04.24 (depositate in data 22-23.04.24), nelle deduzioni 03.06.24 (depositate in data 03-04.06.24), nelle memorie 18.07.24 (depositate in data
18.07.24) e nell'istanza 27.02.25 (depositata in data 28.02.25), tutte da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte:
- NEL MERITO:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
• disporre l'affidamento delle figlie minori ed l padre in via esclusiva o a CP_3 CP_2 entrambi i genitori congiuntamente, con collocamento esclusivo o prevalente delle stesse presso il padre e disciplina della frequentazione della madre;
• disporre l'assegnazione al Dott. della casa familiare in considerazione del CP_1 collocamento delle figlie minori, disciplinando i tempi di uscita della Sig.ra Parte_1 dall'immobile, salva espressa volontà di queste ultime di trasferirsi presso l'abitazione attuale del padre;
• disciplinare, in ragione dei rispettivi redditi e capacità patrimoniali, il mantenimento delle figlie minori a carico del coniuge non collocatario e, in particolare:
o in via principale, in caso di collocamento delle figlie presso il padre, disporre a carico della Sig.ra un assegno di mantenimento dell'importo di €300,00# mensili Parte_1 per ciascuna figlia minore o dell'importo maggiore o minore che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia;
o in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse disporre il collocamento delle figlie minori presso la madre, disporre a carico del Dott. CP_1 un assegno di mantenimento dell'importo di €200,00# mensili per ciascuna figlia minore o dell'importo maggiore o minore che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia;
o in caso di collocamento delle minori una presso ciascun genitore, disporne il mantenimento diretto;
• disciplinare il diritto di visita del coniuge non affidatario e il collocamento delle minori nei periodi delle vacanze pasquali, estive e natalizie;
• disporre e disciplinare per le figlie minori la partecipazione dei coniugi per il 50% ciascuno alle spese straordinarie od ordinarie non rientranti nell'assegno di mantenimento, come puntualmente indicate ed elencate nelle linee guida del Tribunale di
Milano e di seguito pedissequamente riportate:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
• disciplinare, in ragione dei rispettivi redditi e capacità patrimoniali, il mantenimento della figlia maggiorenne ancora non autosufficiente economicamente ponendo a carico di Per_1 entrambi i coniugi l'importo che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre alla partecipazione dei coniugi alle spese straordinarie per la quota del 50% ciascuno;
• accertata e dichiarata l'imputabilità, esclusiva o la prevalente, in capo alla Sig.ra
Parte_1 della responsabilità per la cessazione dell'affectio coniugalis e per la conseguente separazione, conseguentemente, ad ogni effetto di legge, dichiarare l'addebito alla moglie per la separazione;
• accertato e dichiarato che il Dott. economicamente e fattivamente ha CP_1 personalmente contribuito in via esclusiva e modo determinante all'aumento di valore degli immobili di proprietà della moglie siti in Milano alla via P. Della Francesca n. 74 [N.C.E.U. fabbricati di Milano, foglio 261, part. 47, sub. 712 (già sub. 66)] (docc. 21, 21-1, 24 e 26) e alla via Magolfa 32-34-36 [N.C.E.U. fabbricati di Milano, foglio 473, part. 632, sub. 712
(già sub. 1) e foglio 473, part. 659, foglio 19] (docc. 23, 23-1, 25, 25-1, 27 e 28), come dettagliatamente esposto in narrativa, conseguentemente: in via principale, disporre con sentenza costitutiva il trasferimento a titolo compensativo o ad altro titolo in favore Per_ delle figlie in pari quota, di una quota del 70% o di una percentuale CP_2 CP_3 maggiore o minore ritenuta di giustizia che spetterebbe al resistente dell'immobile sito in
Milano alla via Magolfa 32-34-36 e identificato presso il locale Catasto di Milano 1 con i seguenti estremi: foglio 473, part. 632, sub. 712, piano T S2 e foglio 473, part. 659, sub. 19, piano S2; o, in via subordinata, condannare la al versamento a titolo Parte_1
Per_ compensativo o ad altro titolo in favore delle figlie di una soma pari CP_2 CP_3 al 70% o a una percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia che spetterebbe al resistente del valore dell'immobile sito in Milano alla via Magolfa 32-34-36 e identificato presso il locale Catasto di Milano 1 con i seguenti estremi: foglio 473, part. 632, sub. 712, piano T S2 e foglio 473, part. 659, sub. 19, piano S2;
• accertata e dichiarata, alla luce degli elementi risultanti dagli atti di parte resistente e dall'espletata/espletanda istruttoria, la responsabilità genitoriale della madre nei confronti delle figlie minorenni ed er avere violato e/o trascurato i propri doveri di CP_3 CP_2 genitrice e/o per avere abusato dei relativi poteri, in via principale dichiarare la decadenza della stessa dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e disporne l'allontanamento dalla residenza familiare o, in via subordinata, ex art. 333 c.c. adottare i provvedimenti convenienti a tutela delle minori, ivi incluso l'allontanamento della genitrice dalla casa familiare;
• accerto e dichiarato il carattere e la natura di azione temeraria ex art. 96 c.p.c. del procedimento radicato dalla resistente ex artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c., conseguentemente condannare la Sig.ra al risarcimento del danno in favore del Sig. Parte_1 CP_1 determinato equitativamente dal Tribunale nel suo ammontare.
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% spese generali (ex D.M. 55/14 o successive modifiche e/o integrazioni), I.V.A. e C.P.A. come per legge e oltre alle spese di eventuali C.T.U. e C.T.P..
Con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e da perdita di chances subiti e subendi dal Dott. per le condotte CP_1 tenute dalla moglie in costanza di matrimonio.
*** *** ***
IN VIA ISTRUTTORIA:
La difesa degli attori, anche agli effetti degli artt. 473-bis 44 e ss. c.p.c., chiede che siano ammessi i seguenti mezzi di prova:
I) prova per TESTI sui seguenti capitoli:
1) «Vero che la relazione tra il e la nasce nella condivisione di CP_1 Parte_1 esperienze e di valori di altruismo e di sensibilità verso le esigenze del prossimo radicati in entrambi»;
2) «Vero che il Dott. svolge attività di volontariato in favore di persone bisognose CP_1
(diversamente abili, senzatetto, famiglie povere) sin dal 1991 a tutt'oggi»;
3) «Vero che il Dott. , fino agli ultimi mesi di convivenza (gennaio-marzo 2022), CP_1 insieme alle figlie, ha fatto molteplici tentativi per coinvolgere la moglie nelle attività di volontariato che le ragazze svolgono da anni con il padre a favore di senzatetto, di disabili e di persone in difficoltà e che in passato la famiglia svolgeva unita nella piena condivisione d'ideali tra marito e moglie, ma tutto è stato sempre vano di fronte al rifiuto della;
Parte_1
4) «Vero che per ogni problema nella relazione madre/figlie, la dopo una prima Parte_1 risposta verbalmente aggressiva verso le figlie, chiedeva – e continua tutt'oggi a chiedere
– l'intervento d'urgenza del marito, a cui riconosce la capacità di farsi ascoltare e rispettare dalle figlie, pretendendo che lo stesso fosse/sia portatore di una soluzione pronta e immediata»;
5) «Vero che il rapporto tra i coniugi sono stati caratterizzati da litigi Parte_2 legati all'educazione e alla disciplina delle figlie, con le quali la si relazionava Parte_1 e si relazione con aggressività, urla, accessi d'ira, lamentandosi di non riuscire a farsi rispettare»;
6) «Vero che le famiglie dei vicini della famiglia più volte si sono dette Parte_2 preoccupate per le continue liti tra la madre e le figlie, a tutte le ore del giorno e della notte, intervenute anche dopo l'uscita del da casa avvenuta nel marzo 2022»; CP_1
7) «Vero che gli amici più vicini alla coppia hanno rilevato le carenze Parte_2 da parte della nell'igiene, nella cura e nella gestione degli orari delle figlie»; Parte_1
8) «Vero che la si relazionava e si relaziona con il marito con aggressività, urla, Parte_1 accessi d'ira, rifiutando ogni confronto con esso e ogni consiglio proveniente dallo stesso»; Per_
9) «Vero che la Sig.ra dalla nascita di ha continuato a lamentarsi di non Parte_1 avere tempo per sé, rifiutando ogni proposta di aiuto esterno fatta dal marito e appoggiandosi a quest'ultimo anche per il riassetto della casa e per cucinare ai pasti»;
10) «Vero che il Dott. ha più volte acconsentito e incentivato ad avere persone che CP_1 potessero occuparsi delle figlie in ausilio alla moglie»; Per_
11) «Vero che nel periodo in cui era piccola (anche prima della scuola materna) ed era l'unica figlia in casa, sono state presenti diverse collaboratrici, tra le quali e , CP_4 CP_5 per coadiuvare la madre»;
12) «Vero che anche dopo la nascita di di ci sono state diverse signore e CP_2 CP_3 giovani studentesse che hanno seguito le bambine sia a casa, che negli accompagnamenti esterni, come i rientri da scuola»;
13) «Vero che il ha proposto alla moglie che le ragazze fossero seguite da una CP_1 coach professionale, la Dott.ssa , consigliata da amici, una tutor che aveva avuto Persona_3 risultati positivi con tante famiglie di conoscenza della coppia»;
14) «Vero che la Sig.ra ha ostacolato l'ausilio della Dott.ssa , Parte_1 Persona_3 pronunciando offese al suo indirizzo anche alla presenza del e delle figlie»; CP_1
15) «Vero che la Dott.ssa ha fatto presente alla coppia la confusione (anche Persona_3 materiale) presente in casa e la mancanza di disciplina verso le figlie, consigliando alla madre d'iniziare a costruire una relazione con tutte e tre, di lasciare anche agli insegnanti il compito di occuparsi degli aspetti formativi e di accettare che le ragazzine avessero con gli insegnanti un rapporto diretto non condizionato dalle sue ingerenze»;
16) «Vero che anche le insegnanti delle figlie, nel corso dei colloqui con i genitori hanno più volte chiesto alla Sig.ra di lasciare anche agli insegnanti il compito di occuparsi Parte_1 degli aspetti formativi delle figlie e di accettare che le ragazzine avessero con gli insegnanti un rapporto diretto non condizionato dalla madre»;
17) «Vero che la Sig.ra ha intrattenuto rapporti intimi e scambi epistolari con i Parte_1 tale Sig. e tale Sig. scambiando con gli stessi anche immagini Tes_2 Persona_4 intime»;
18) «Vero che tale Sig. nelle chat e nei contatti avuti con la Sig.ra ha Tes_2 Parte_1 criticato il marito e le figlie di quest'ultima, comunicandole che avrebbe dovuto combattere per allontanarsi da loro e facendole proposte di una vita alternativa con suggerimenti di tradimenti»; Per_
19) «Vero che le figlie hanno avuto libero accesso alle chat intercorse CP_2 CP_3 tra la Sig.ra e tale Sigg. e tale Sig. conoscenti Parte_1 Tes_2 Persona_4 intimi della leggendo per anni i loro messaggi sul telefono della madre»; Parte_1
20) «Vero che tutte e tre le figlie, negli ultimi anni, hanno riferito al padre di avere sempre saputo che la madre intratteneva relazioni non chiare, che scambiava messaggi in particolare con un suo “amico” e che loro avevano cercato di affrontare la questione con lei, anche cancellando i messaggi in questione»; Per_
21) «Vero che il Dott. , sin da quando era ai primi anni delle scuole CP_1 elementari, ha più volte proposto alla moglie di fare aiutare la coppia da terapeuti professionisti, presso il consultorio di zona, presso lo sportello della scuola che offriva questa possibilità e presso la parrocchia, ma la Sig.ra si è sempre»; Parte_1
22) «Vero che gli incontri concordati dalla coppia con i coterapeuti Parte_2
Dott.ssa e Dott. nell'anno 2023 sono cessati per il Persona_5 Persona_6 rifiuto della di proseguire il percorso terapeutico intrapreso»; Parte_1
23) «Vero che la Sig.ra ha dichiarato alla Dott.ssa e al Dott. Parte_1 Persona_5
che, su suggerimento di tale Sig. , suo conoscente intimo, ha Persona_6 Tes_2 sottratto al marito alcuni documenti riservatissimi di lavoro (allora era Direttore della struttura per minori Casa Stralisco, in Svizzera) oggetto di un procedimento giudiziale pendente al fine di poterli usare contro il marito al momento opportuno»;
24) «Vero che l'uscita del dalla casa di famiglia è avvenuta su espressa richiesta CP_1 della moglie e a seguito di pressioni esercitate per un lungo periodo da parte della stessa, soprattutto alla fine del 2021, con atti di violenza verbale, psicologica (questi anche ai danni delle figlie) e fisica, giungendo negli ultimi anni a urlare in faccia al marito, la notte
(spesso dopo la mezzanotte o l'una), quando le figlie cercavano di riposare, improvvisamente al buio mentre dormiva da solo, frasi quali «sei un uomo senza c… perché rimani qui»; 25) «Vero che la si rifiuta di avere rapporti intimi con il marito da oltre 10 anni, Parte_1 come le ha chiesto tale Sig. , e che da altrettanto tempo si rifiuta di dormire con Tes_2 lo stesso»;
26) «Vero che, riguardo alle regole e alla disciplina da insegnare alle figlie:
- la non ha mai accettato di mettersi a tavola prima delle 20.30-21.00, con Parte_1 conseguenti stanchezza e irritabilità delle bambine, oltre alla difficoltà di gestire le normali attività della sera;
Per_
- nei primi anni dalla nascita di tornando dal lavoro intorno alle 20.00/20.30, il marito trovava la casa in totale disordine, con la moglie che stava ancora facendo il Per_ bagno a ma, nonostante ciò, ha sempre avuto un comportamento collaborativo, cucinando e riassettando per agevolare i momenti della serata;
- in seguito, con tre figlie, dopo avere cercato in vari modi di posticipare i pasti serali, la pretendeva di mandare a letto le figlie urlando (a volte fino alla Parte_1 mezzanotte o all'una), per poi riprendere ad urlare dal mattino alle 6.30 le volte in cui non riusciva a farle alzare»;
27) «Vero che la nella relazione con le figlie, sin da quanto hanno cominciato a Parte_1 esprimere le proprie personalità, i propri gusti e bisogni, ha cercato di soffocarne l'evoluzione delle minori, ad es. litigando con loro e gridando perché cercavano di scegliere i vestiti da indossare per andare a scuola»;
28) «Vero che, dopo la nascita di la ha iniziato a sfogarsi CP_3 Parte_1 aggressivamente Per_ verso e verso il , attribuendo loro la responsabilità della propria CP_1 insoddisfazione»;
29) «Vero che la accusava le figlie (già dai due-tre anni di età) di essere sporche, Parte_1 bugiarde, incapaci e di puzzare»;
30) «Vero che, quando il chiedeva alla moglie di non parlare in automatico in CP_1 modo impulsivo e le spiegava (in modo conciliante e pacato) che questo tipo di condotta poteva essere controproducente sulla relazione e dannoso per l'immagine che le figlie potevano avere di se stesse, la reagiva aggressivamente con frasi offensive, Parte_1 anche pronunciate davanti alle figlie, quali “sei un pezzo di m…, un padre di m…”»;
31) «Vero che, nonostante la preoccupazione e l'opposizione del padre a fornire smartphone, tablet e computer alle figlie in tenera età, la madre ha sempre insistito di fornirli per motivi sociali e scolastici»; 32) «Vero che, da quando sono stati dati i supporti digitale e soprattutto il cellulare alle figlie,
è aumentata gradualmente, ma rapidamente la dipendenza soprattutto delle due figlie più piccole »; CP_2 CP_3
33) «Vero che, nonostante i coniugi avessero tra loro e con le figlie più volte stabilito e ribadito le regole fondamentali dell'utilizzo dei supporti digitali, la Parte_1 soprattutto a seguito della separazione di fatto dei coniugi, ha sempre permesso e continua tutt'oggi a permettere alle figlie di sottrarvisi, consentendo loro di tenerli giorno e notte»;
34) «Vero che ha sviluppato una dipendenza dal cellulare e dagli altri strumenti di CP_3 connessione digitale, fino ad arrivare a mesi di notti insonni, alle assenze di settimane da scuola e al trascurare ogni altra attività, salvo, poi, chiedere la madre l'intervento del padre, pretendendo che si trasferissero (e si trasferiscano ancora oggi) CP_2 CP_3 da lui»;
35) «Vero che quando riprende a fatica una vita normale, mangiando e dormendo CP_3 regolarmente e conducendo il suo normale percorso scolastico dopo l'imposizione paterna di una drastica limitazione dell'uso dei dispositivi [per cui ha recuperato otto materie tra cui alcune gravemente insufficienti nel secondo quadrimestre dell'anno
2022/2023 (docc. da 36 a 50, che vengono mostrati al teste)], tutto viene vanificato al rientro della ragazza presso la madre, che le permette di riprendere le vecchie abitudini senza alcuna regolamentazione dell'uso del cellulare, permettendo alla figlia di fare tutto quanto vuole, tra cui chiudersi in camera a ordinare cibo da asporto e avere un uso illimitato del telefono e degli altri dispositivi elettronici»;
36) «Vero che il cellulare e gli altri supporti digitali sono usati dalla come Parte_1 strumento seduttivo per convincere sia che venire presso la propria CP_3 CP_2 abitazione o a non andare dal padre e a non vederlo, dicendole frasi quali «se vai da tuo padre lui te lo (il cellulare, N.D.R.) porta via» oppure «io te lo ritiro se vuoi andare di là
(dal padre, N.D.R.)»;
37) «Vero che la quando non riesce a togliere il cellulare alle figlie, pretende Parte_1
l'intervento del padre»;
38) «Vero che a anni si preoccupa di cucinare per sé e per la sorella anche CP_2 CP_3 quando dovrebbe dedicarsi allo studio o al divertimento invece di doversi preoccupare di quello che a casa non funziona e che non è gestito dalla madre»;
39) «Vero che la governante, Sig.ra presente in casa più giorni alla settimana da Per_2 quando la famiglia si è trasferita in via Magolfa, ha la funzione di occuparsi delle figlie e della pulizia della casa, in passato con numerosi accompagnamenti esterni (come i rientri da scuola), ed è stata voluta, assunta e retribuita dalla Sig.ra contro la volontà Parte_1 del marito che ha più volte denunciato alla moglie le condotte diseducative e dannose che la stessa ha verso le minori e che, per tali ragioni, ha chiesto che fosse sostituita da altro personale più professionale e adeguato»;
40) «Vero che, in occasione dell'accompagnamento di ed uando queste CP_3 CP_2 erano in prima e seconda media, le stesse si lamentavano con il padre, spiegando che la signora continuamente riferiva loro i suoi problemi personali e intimi, con Per_2 dettagli sulla sua vita privata, ad alta voce, facendosi sentire anche dalle persone intorno»;
41) «Vero che, sia in casa, sia durante gli accompagnamenti esterni, la Sig.ra ancora Per_2 oggi riferisce alle minori fatti privati, come i problemi con l'ex marito, con il figlio e con il presunto amante, raccontando di avere a casa una treccia di crini di cavallo, che usava per frustare il figlio quando lo riteneva necessario e d'impedire al figlio, fin da quando era bambino, di frequentare il proprio padre, utilizzando punizioni corporali e manipolazioni (anche usando il telefono come mezzo ricattatorio)»;
42) «Vero che, quando ra in seconda media, una sera intorno alle 23,00, mentre con CP_2
Per il padre stava accompagnando a casa (una compagna di scuola che abita con la famiglia in Via Gola), hanno trovato la signora (la quale risiede nella stessa via Per_2 ma in un condominio occupato abusivamente) sdraiata a terra nell'atto di bere con altre persone, alcune in stato alterato, cosa che ha creato disagio e imbarazzo, tanto che i è rifiutata di salutarla»; CP_2
43) «Vero che le tre figlie hanno molte volte richiesto alla madre che la donna venisse allontanata e che alle medesime richieste del la risponde «questa è CP_1 Parte_1 casa mia e faccio quello che voglio»;
44) «Vero che nel 2016, mentre il era in servizio nella comunità Casa Stralisco CP_1 presso cui lavorava e la in ferie in montagna a Brusson in Val d'Aosta con le Parte_1 figlie, cadendo, si è fratturata il radio e l'ulna, ma ha dovuto intervenire il padre CP_3 per portarla al Pronto Soccorso locale, dov'è stata ingessata, in quanto la madre, sottovalutando la situazione, nonostante i lamenti di sofferenza della ragazza, l'ha lasciata in mansarda da sola per andare a prendere il sole»;
45) «Vero che la da anni minaccia le figlie di mandarle in comunità»; Parte_1
Per_ 46) «Vero che crescendo ha cominciato ad aprirsi con il padre dicendogli di essere diventata bravissima a mentire per evitare gli attacchi della madre, che fin da piccola le dava ingiustificatamente della bugiarda»; Per_
47) «Vero che ha riferito al padre che, quando ha cominciato a lavare i denti da sola, la madre la spiava dicendole che mentiva anche se in realtà li aveva lavati davvero e pretendeva di controllare sempre lo spazzolino con le dita per vedere se era bagnato, Per_ per cui ha imparato a bagnare lo spazzolino senza lavarsi i denti»; Per_
48) «Vero che la si è opposta alla partenza di per Londra»; Parte_1
49) «Vero che la accusa di essere la causa della sua depressione»; Parte_1 CP_3
Per_ 50) «Vero che racconta di essere dovuta intervenire molte volte a difesa delle sorelle, che venivano aggredite verbalmente dalla madre, entrando in camera e facendo dei video per convincerla a smettere, perché solo così si fermava»;
51) «Vero che, riguardo all'immobile sito in Milano alla via P. Della Francesca n. 74
[N.C.E.U. fabbricati di Milano, foglio 261, part. 47, sub. 712 (già sub. 66)], il CP_1 ha interamente sostenuto i costi di gestione, anche straordinari, riferiti alle manutenzioni e alle spese condominiali e le spese di ampliamento della superficie abitativa e di condono per la realizzazione della chiusura di un ampio terrazzo (docc. 21, 21-1, 24 e
26 che vengono mostrati al teste)»;
52) «Vero che, riguardo all'immobile sito in Milano alla via Magolfa 32-34-36 [N.C.E.U. fabbricati di Milano, foglio 473, part. 632, sub. 712 (già sub. 1) e foglio 473, part. 659, foglio 19], acquistato con destinazione d'uso commerciale (negozio con annesso box doppio) il ha interamente sostenuto i costi di gestione, anche straordinari, CP_1 riferiti alle manutenzioni e alle spese condominiali e per la conversione in destinazione d'uso abitativa a mezzo delle modifiche apportate soprattutto al piano inferiore che, completamente ristrutturato da cantina qual era, è diventato parte integrante della casa per una superficie totale che è passata da 140mq a 230mq (docc. 23, 23-1, 25, 25-1, 27 e
28 che vengono mostrati al teste)»;
53) «Vero che tra gli interventi necessari alle opere di conversione e ampliamento dell'immobile sito in Milano alla via Magolfa 32-34-36 [N.C.E.U. fabbricati di Milano, foglio 473, part. 632, sub. 712 (già sub. 1) e foglio 473, part. 659, foglio 19] interamente a carico del vi sono stati: CP_1
- per il piano inferiore:
Ø la sostituzione della porta di ingresso (porta tagliafuoco da cantina in ferro con maniglione antipanico con una porta blindata uniforme alle altre);
Ø la realizzazione di un terzo bagno con doccia, lavabo e sanitari, oltre ai due già presenti al piano superiore;
Ø la realizzazione della pavimentazione (originariamente a cemento grezzo);
- per l'intero immobile: l'imbiancatura e l'arredo completo per entrambi i due piani, a eccezione della cucina»;
54) «Vero che il ha sostenuto interamente a proprio carico le spese (per i costi di CP_1 tecnici, geometri, amministratore e avvocati) che, dal 2015 al 2021, sono state affrontate per la controversia radicata contro il condominio di via Magolfa 32 – Milano al fine di riuscire a ottenere la revisione e la correzione dei millesimi attribuiti (che erano sbagliati in sede di rogito) e la conversione della natura delle spese da immobile commerciale a immobile abitativo (docc. 33 e 34, che vengono mostrati al teste)»;
55) «Vero che la in più occasioni ha detto al marito e alle figlie che sono ospiti a Parte_1 casa sua»;
56) «Vero che l'1 dicembre 2021 il ha avuto una sincope convulsiva da stress sul CP_1 posto di lavoro (doc. 57, che viene mostrato al teste), che ha comportato da un lato il licenziamento a fine 2022 del dal precedente lavoro in Svizzera (doc. 52, che CP_1 viene mostrato al teste) e dall'altro un periodo d'improduttività fino all'aprile del 2023, mese in cui è stato assunto dall'attuale datore con cui collabora».
S'indicano a testi:
- residente in [...], sui capp. 6, 26, 54; Tes_3
- , residente in [...], sui capp. 6, 26, 54; Testimone_4
- residente in [...], sui capp. 7, 24; Tes_5
- residente in [...], sui Testimone_6 capp.
7, 24;
- , in Novara alla Via Ranzoni n. 5, sui capp. 1, 7, 24, 29; Testimone_7
- Via Ranzoni 5, Novara, sui capp.1, 7, 24, 29; Testimone_8
- c/o Orange real Estate, in Cerro al Lambro (MI) alla Testimone_9
Via
Libertà n. 5/A, sui capp. 52, 53, 54;
- in Milano alla via Ripa di Porta Ticinese n. 47, sui capp. 52, 53; Tes_10
- , in Usmate (MI), alla via Vittorio Emanuele II n 24, sui capp. 52, 53; Tes_11
- in Usmate (MI), alla via Vittorio Emanuele II n 24, sui capp. 52, 53; Tes_12
- , in Milano al Viale Umbria 66, sui capp. 10, 13, 14, 15, 16; Persona_3
- , in Bellinzona (Svizzera), via Nosetto 6, sui capp. 24, 25, 26, Testimone_13
44,
56;
- , in Milano alla via Telesio n. 20, sui capp. 22, 23; Persona_6
- in Milano alla via Telesio n. 20, sui capp. 22, 23; Persona_5 - , in Casteletto sul Ticino (NO), alla via Aronco 132, sul cap. 2; Tes_14
- in Galgiana, Casatenovo (LC), alla Via Ugo Foscolo 4, sul cap. 3; Testimone_15
- , in Milano alla via Magolfa 32, sui capp. 6, 26; Tes_16
- , in Abbiategrasso (MI) alla via Cocini n. 9, sui cap. 2, 3, 7, 21, Testimone_17
24,
25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48;
- , in Milano alla via Magolfa 32, sui capp. 6, 26; Tes_18
- , in Milano alla via Magolfa 32, sui capp. 6, 26; Tes_19
- , CI (BR) Contrada Cappelluzzo s.n.c., sul cap. 48; Testimone_20
- in Milano, alla via Legnone 45, sul cap. 51; Testimone_21
- in Milano alla via Legnone 45, sul cap. 51; Testimone_22
- , residente in [...], sui capp. 3, 4, 5, 6, 8, 9, Testimone_23
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55.
Con riserva di scegliere quali testi escutere in caso di ammissione di un numero limitato degli stessi rispetto a quelli indicati.
***
II) INTERROGATORIO FORMALE della Sig.ra su tutto il capitolato che Parte_1 precede;
***
III) Previo ordine alla C.T.U. Dott.ssa di deposito di tutte le registrazioni audio Per_8
e/o audio-video degli incontri tenuti in pendenza delle operazioni peritali o, quantomeno, di quelle tenute con il sia da solo che in presenza delle figlie, si chiede ammettersi CP_1
Per_ nuova C.T.U. atta a determinare la situazione psico-evolutiva di di e di CP_2 CP_3 anche con riferimento a eventuali vissuti traumatici e alla qualità della relazione con ciascuno dei genitori, nonché con i familiari della madre;
le caratteristiche della personalità dei genitori, sia come singoli – evidenziando eventuali caratteristiche psicopatologiche – che nelle dinamiche relazionali reciproche, con tutte e tre le figlie e con i rispettivi ambiti familiari di origine;
la qualità delle loro capacità genitoriali;
gli interventi più opportuni a favore delle
Minori.
Con riserva di formulare più puntualmente/diversamente/più ampiamente i quesiti da sottoporre al nominando perito.
***
IV) Si chiede ammettersi C.T.U. estimativa:
IV-1) dei seguenti immobili:
1) catasto fabbricati di Milano, foglio 473, particella 632, sub. 712, immobile sito in
Milano alla via Magolfa n. 32 e intestato alla Sig.ra nata in [...] il Parte_1
17.12.1972, c.f. ; C.F._1
2) catasto fabbricati di Milano, foglio 473, particella 632, sub. 19, immobile sito in
Milano alla via Magolfa n. 32 e intestato alla Sig.ra nata in [...] il Parte_1
17.12.1972, c.f. ; C.F._1
3) catasto fabbricati di Milano, foglio 261, particella 47, sub. 712, immobile sito in
Milano alla via Piero della Francesca n. 74 e venduto nel 2014 dalla Sig.ra nata in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 determinando:
- per gli immobili di cui ai nn. 1) e 2), il valore di ciascuno all'atto della compravendita di acquisto e all'attualità, stabilendo:
• in quale entità e per quale valore le opere di modifica (di qualunque natura) intervenute sull'immobile successivamente all'acquisto dello stesso, quelle di modifica della destinazione d'uso dello stesso e quelle intervenute su ogni altro fattore formale e/o sostanziale di esso abbiano inciso sull'eventuale aumento di valore dell'immobile all'attualità;
• accertare chi abbia curato le citate opere e chi si sia fatto carico del costo delle stesse;
• accertare chi si sia fatto carico dei costi di gestione, anche straordinari, riferiti alle manutenzioni e alle spese condominiali;
• accertare chi si sia fatto carico delle spese (anche per i costi di tecnici, geometri, amministratore e avvocati) che, dal 2015 al 2021, sono state affrontate per la controversia radicata contro il condominio al fine di riuscire a ottenere la revisione e infine la correzione dei millesimi attribuiti (che il
C.T.U. dovrà accertare se erano già sbagliati in sede di rogito) e la conversione della natura delle spese da immobile commerciale a immobile abitativo;
- per l'immobile di cui al n. 3), il valore dello stesso all'atto della compravendita di alienazione da parte della Sig.ra stabilendo: Parte_1
• in quale entità e per quale valore le opere di modifica (di qualunque natura) intervenute sull'immobile successivamente all'acquisto dello stesso, quelle di ampliamento della superficie abitativa e di condono per la realizzazione della chiusura di un ampio terrazzo e quelle intervenute su ogni altro fattore formale e/o sostanziale di esso abbiano inciso sull'eventuale aumento di valore dell'immobile tra il momento di acquisto e quella di vendita a opera della Sig.ra Parte_1
• accertare chi abbia curato le citate opere e chi si sia fatto carico del costo delle stesse;
• accertare chi si sia fatto carico dei costi di gestione, anche straordinari, riferiti alle manutenzioni e alle spese condominiali.
L'istanza de qua, di per sé legittima e rituale in relazione a quanto allegato e provato per tabulas dalla presente difesa (docc. da 12 a 28), riguardo alle spese sostenute dal
è resa necessaria anche dall'impossibilità, considerato il tempo trascorso, di CP_1 reperire da parte dell'odierno resistente la documentazione relativa a tutti lavori eseguiti a cura e spese dello stesso sugli immobili de quibus.
Con riserva di formulare più puntualmente/diversamente/più ampiamente i quesiti da sottoporre al nominando perito.
IV-2) del valore del patrimonio complessivo (immobiliare, mobiliare, azionario, obbligazionario, liquido, ecc.) di ciascuno dei coniugi.
***
V) Si chiede ammettersi C.T.U. su entrambe le minori atta ad accertare l'eventuale affezione delle stesse dalla patologia della nomofobia, con riserva di formulare specifici quesiti in occasione del conferimento dell'incarico.
***
VI) Si chiede disporsi ORDINE DI ESIBIZIONE ex art. 210 c.p.c.:
1) a carico del N.C.E.U. di Milano e del relativo Ufficio Provinciale dell'A.E. di tutti i documenti dagli stessi formati o detenuti in riferimento a tutte le pratiche di cui agli immobili di seguito meglio dettagliati:
a) catasto fabbricati di Milano, foglio 473, particella 632, sub. 712, immobile sito in
Milano alla via Magolfa n. 32 e intestato alla Sig.ra nata in [...] il Parte_1
17.12.1972, c.f. ; C.F._1
b) catasto fabbricati di Milano, foglio 473, particella 632, sub. 19, immobile sito in
Milano alla via Magolfa n. 32 e intestato alla Sig.ra nata in [...] il Parte_1
17.12.1972, c.f. ; C.F._1
c) catasto fabbricati di Milano, foglio 261, particella 47, sub. 712, immobile sito in Milano alla via Piero della Francesca n. 74 e venduto nel 2014 dalla Sig.ra Parte_1
nata in [...] il [...], c.f. ;
[...] C.F._1 come risultanti dalle visure storiche di cui ai docc. da 26 a 28.
Si evidenzia che la presente difesa ha già presentato istanza di accesso agli atti de quibus
(docc. da 29 a 29-2), ma i tempi concessi per la costituzione del resistente non hanno permesso di conoscerne l'esito, con ogni riserva di prodizione documentale successiva;
2) a carico della ricorrente Sig.ra di tutti gli scambi epistolari e Whatsapp, sms, Parte_1
e-mail, chat e di ogni altra natura intercorsi con il Sig. e il Sig. Testimone_2
– le cui specifiche generalità si chiede che il Giudice ordini alla Persona_4 di riferire;
Parte_1
3) a carico del Sig. in Arcore, alla via Abbate Adda n. 24 e del Sig. Testimone_2
– le cui specifiche generalità si chiede che il Giudice ordini alla Persona_4 di riferire – di tutti gli scambi epistolari Whatsapp, sms, e-mail, chat e di ogni Parte_1 altra natura intercorsi con la Sig.ra Parte_1
4) a carico di “ ”, in persona del l.r.p.t., 4 Controparte_6
Grand Canal Square, Dublino 2, Irlanda, P. IVA: D02X525, n. di registrazione aziendale
550858, in qualità di proprietaria dell'applicazione Whatsapp, di tutti gli scambi whatsapp intercorsi tra il numero di cellulare della Sig.ra 339 103 4963 e il numero Persona_9 di cellulare di +39 338 533 5190; Testimone_2
5) a carico di “Meta Platforms Technologies LLC”, in persona del l.r.p.t.,1601 Willow
Road, Menlo Park, CA, 94025, in qualità di proprietaria dell'applicazione Whatsapp, di tutti gli scambi whatsapp intercorsi tra il numero di cellulare della Sig.ra +39 Parte_1
339 103 4963 e il numero di cellulare di 338 533 5190. Parte_3
***
VII) PROVA CONTRARIA E RIPROVA: sin d'ora si chiede di essere ammessi alla prova contraria e alla riprova rispetto ai mezzi di prova diretta avversari che dovessero essere ammessi dal
Tribunale, indicando quali testi gli stessi elencati a prova diretta e riservandoci ogni altra istanza istruttoria.
Con ogni riserva d'integrazione istruttoria.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEI MINORI
Nel procedimento di separazione personale promosso dalla signora con gli Parte_1
Avv.ti IA MO RI ed LE IN GA
-ricorrente- nei confronti del signor con l'Avv. Paolo Santella CP_1
-resistente-
L'Avv. Guja Brustia, in qualità di curatore speciale dei minori in CP_2 Controparte_3 adempimento a quanto disposto dal G.R. a scioglimento della riserva assunta all'udienza dello scorso 17 giugno che ha rinviato le parti all'udienza fissata del 21.10.25 ex art. 473 bis n. 28 cpc, precisa le seguenti
CONCLUSIONI
-limitare la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative al collocamento (tenuto conto dell'età di e della necessità- CP_2 CP_3 rilevata dalla CTU svolta dalla Dott.ssa R. S. Procaccia di mantenere una frequentazione continuativa con entrambe le figure genitoriali), alla salute, all'istruzione e all'educazione e, per l'effetto, disporre l'affidamento delle minori al Comune di Milano quale CP_2 Controparte_3
Ente territorialmente competente;
-Incaricare i Servizi Sociali dell'Ente affidatario di disporre il monitoraggio sul nucleo relazionando tempestivamente il Tribunale nel caso di eventuale pregiudizio per le minori;
- Delegare all'Ente affidatario e ai Servizi Specialistici eventualmente competenti l'avvio a favore del nucleo e delle minori, di tutti i percorsi di supporto individuali (sostegno psicoterapeutico, gruppi di parola) e di tipo educativo (educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori, centro diurno) ritenuti necessari e opportuni nell'interesse delle minori, eventualmente con l'ausilio di specialisti privati esterni al servizio pubblico tenuto conto della capacità economica delle parti e del sovraccarico dell'attività degli operatori sociali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo il 6 dicembre 2023 e regolarmente notificato al resistente, parte ricorrente premesso di avere contratto matrimonio con rito concordatario con Parte_1 CP_1 in Milano il 21 luglio 2001 (atto di matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile del
Comune medesimo, anno 2001, atto n. 0729, Parte II, Serie A), ha chiesto al Tribunale di Milano, previa adozione dei chiesti provvedimenti in via preliminare e urgente, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, di affidare all'Ente le figlie minorenni a titolo di intervento supportivo e facilitatore e, in via subordinata, di rimettersi alla decisione del Tribunale all'esito della chiesta c.t.u., di nominare un Curatore speciale delle minori, di disporre il collocamento prevalente delle figlie presso la madre regolamentando la frequentazione paterna, di assegnare alla ricorrente la casa familiare sita in Milano Via Magolfa n. 32, di porre a carico del resistente l'obbligo Per_ di contribuire al mantenimento delle figlie nata a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nata a [...] il [...] e nata a [...] il CP_2 CP_3
17/09/2010, mediante versamento diretto alla ricorrente di euro 300,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2 febbraio 2024, parte resistente, previa adesione alla domanda di separazione personale, ha chiesto al Tribunale, in via preliminare e urgente, di disporre l'affidamento a sé delle figlie minori in via esclusiva o congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle medesime presso l'abitazione familiare da assegnare al medesimo e con regolamentazione delle frequentazioni madre-figlie; di stabilire il mantenimento delle figlie da parte di ciascun genitore in euro 300,00 mensili per ciascuna figlia a carico della madre in caso di collocamento delle minori presso il padre e, in via subordinata, in euro 200,00 mensili per ogni figlia a carico del padre in caso di collocamento delle minori presso la madre, nonché la partecipazione dei coniugi per il 50% ciascuno;
di dichiarare la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e disporne l'allontanamento dalla residenza familiare o, in via subordinata, di adottare i provvedimenti ex art. 333 c.p.c. ritenuti opportuni a tutela delle minori, ivi incluso l'allontanamento della genitrice dalla casa familiare. Nel merito, ha altresì chiesto di disciplinare il Per_ mantenimento della figlia maggiorenne ponendo a carico di entrambi il relativo importo, oltre al 50% delle spese straordinarie, di accertare e dichiarare l'addebito della separazione alla ricorrente, nonché, in via principale, di disporre il trasferimento o, in subordine, al versamento a titolo Per_ compensativo o ad altro titolo in favore delle figlie in pari quota, di una quota CP_2 CP_3
o di una somma pari al 70% o di una percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia che spetterebbe al resistente dell'immobile sito in Milano alla via Magolfa 32-34- 36.
Con decreto del 6/12/2023 il Giudice delegato ha fissato per la comparizione personale delle parti l'udienza del 29/02/2024. Nel rispetto dei termini previsti dall'art. 473 bis. 17 c.p.c. le parti depositavano le memorie di rito insistendo nelle domande, eccezioni e istanze istruttorie formulate nei rispettivi scritti difensivi.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 29/02/2024 il Giudice delegato ha sentito le parti che hanno confermato il contenuto degli atti depositati dai rispettivi difensori e hanno chiesto un breve rinvio per individuare/valutare un centro/esperto ex art. 473 bis 26 c.p.c. ai fini di un intervento sistemico a supporto dei genitori e delle figlie minori. I difensori delle parti hanno insistito nelle domande, eccezioni e nelle istanze istruttorie formulate e hanno chiesto che fosse mantenuto l'affidamento condiviso delle minori con collocamento di presso la madre e di presso il padre. Il CP_3 CP_2
Giudice delegato, all'esito della discussione, ha dato termine fino al 26/03/2024 per il deposito di note scritte con le istanze e conclusioni, con l'eventuale individuazione del Centro/professionista per la presa in carico del nucleo familiare e per l'eventuale richiesta congiunta di nomina di Ausiliario ex art. 473 bis 26 c.p.c.., riservandosi, all'esito, ogni provvedimento. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato, con ordinanza del 7 maggio 2024, ha disposto la prosecuzione dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. al 4/6/2024 in considerazione dell'omessa individuazione, ad opera delle parti, del professionista cui rivolgersi per il supporto al nucleo familiare.
All'udienza del 4/6/2024 il Giudice delegato ha sentito le parti che hanno dichiarato quanto segue. Per_ La parte ricorrente dichiara: “ è appena tornata dall'Inghilterra; ha finito gli esami e se li ha superati starà a Milano fino ad agosto;
altrimenti tornerà a Londra per rifare gli esami. Deve avere Per_ il risultato di soli due esami. Gli altri li ha superati. Purtroppo, venerdì è morta mia madre;
era tornata dall'Inghilterra proprio per salutare la nonna;
ha anticipato il rientro;
quindi si è fermata
a casa con me per starmi vicino ma non so quali siano i suoi programmi per i prossimi mesi;
non so se vorrà andare a casa dal padre;
in questo momento non ne abbiamo ancora parlato. vive CP_2 stabilmente dal padre e io la vedo pochissimo;
io tutte le mattine la porto a scuola;
ogni tanto magari fa un salto da me anche perché io ho preso il cagnolino di mia madre a cui lei è legata. Dorme da me ogni 10 giorni, forse. Arriva la sera e va via al mattino. in questi giorni è dal papà; è stata CP_3 con me fino a quando mia madre si è aggravata. Non so se tornerà da me in modo stabile. Le figlie decidono loro come fare. Non è mai stata data una regolamentazione chiara;
il padre si organizza con le ragazze per i we, vanno al lago dove hanno una barca, e io lo scopro magari lo stesso venerdì
o quando propongo qualcosa per il sabato. Anche il giorno del funerale di mia madre è stato così: alle 15.30, finita la celebrazione in chiesa, ed sono andate vie con il padre per il we;
CP_3 CP_2
Per_ Per_
è rimasta con me. Preciso che vive in un accomodation che è stata pagata per tutto l'anno con una somma che aveva lasciato il nonno. L'anno prossimo farà la ragazza alla pari;
non ci sono costi per libri e materiale perché è tutto on line;
la retta universitaria e tasse le abbiamo page a metà; io le do 400 sterline al mese.”.
La parte resistente ha dichiarato: “ ha deciso di fare una settimana da me e una dalla madre;
CP_3 così fa dal febbraio 2024; con delle eccezioni;
quando io ho dato delle regole chiare sugli orari di utilizzo del telefono e sulle frequentazioni lei ha deciso di stare esclusivamente con la madre;
è stata con lei alcune settimane;
io faccia molto fatica a dare delle regole. mi ha detto che riceve le CP_3 sigarette dalla madre mentre ci eravamo messi d'accordo sul fatto che le avremmo dato le sigarette elettroniche. Ha fatto 44 giorni di assenza da scuola nascondendosi a casa della madre. vive CP_2 stabilmente a casa mia dal mese di dicembre. Non è vero che viene accompagnata a scuola tutti i giorni perché quasi sempre va a scuola da sola salvo eccezioni. I fine settimana vengono gestiti ascoltando le richieste delle ragazze. va a casa della madre tutte le volte che vuole. Non è CP_2
Per_ vero che è stata interamente utilizzata per pagare l'accomodation di la somma lasciata dal nonno in quanto è stata utilizzata solo per una parte;
il resto l'abbiamo data a metà io e mia moglie;
per le spese alimentari e trasporti io ricarico una carta che le ho dato;
ricarico una media di Euro
300-400 al mese. A volte mi chiede somme per vestiti o per andare in discoteca”.
L'avv. GA e l'avv. RI, nel riportarsi al contenuto dei propri scritti difensivi, hanno chiesto, in via temporanea ed urgente, di disporsi CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare anche al fine di individuare le migliori modalità di affidamento e collocamento delle minori;
nelle more dell'accertamento peritale, l'affido all'Ente stante l'impossibilità per i genitori di condividere decisioni anche quotidiane;
la conferma del collocamento prevalente di dalla madre e di CP_3 presso il padre;
in questo caso mantenimento diretto e spese straordinarie al 50%; spese CP_2
Per_ Per_ straordinarie per al 50% e corresponsione a di una somma per il sostentamento quotidiano.
L'avv. Santella, nel riportarsi all'ultima memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c., ha chiesto l'ascolto delle minori in considerazione della contrapposizione della narrazione dei genitori, insistendo per il collocamento di entrambe le minori presso il padre, oltre all'affidamento monogenitoriale al padre delle minori con decadenza limitazione della responsabilità genitoriale della madre ed al mantenimento diretto delle figlie e del pagamento del 50% delle spese straordinarie.
I difensori delle parti, nell'insistere a tutte le altre istanze istruttorie e conclusioni nel merito, hanno discusso oralmente la causa e, all'esito, il Giudice delegato si è riservato di decidere.
Con successiva ordinanza riservata del 10 giugno 2024, il Giudice delegato ha così provveduto:
“1) nomina quale Curatore Speciale delle minori e l'avv. Guja Brustia del CP_2 Controparte_3
Foro di Milano;
2) assegna al Curatore termine fino al 2 luglio 2024 per depositare memoria di Pt_4 costituzione”.
Il Giudice delegato ha fissato per l'ascolto delle minori e l'udienza del 10/07/2024, CP_2 CP_3 riservandosi all'esito ogni provvedimento.
All'udienza del 10 luglio 2024 il Giudice delegato, alla sola presenza della , Parte_5 ascoltava le minori e, su congiunta richiesta dei difensori delle parti, assegnava termine sino al
18/07/2024 per precisare le domande e le istanze istruttorie, invitando nuovamente le parti con l'ausilio della ad individuare professionisti cui rivolgersi per la presa in carico del Parte_5 nucleo familiare, per l'attivazione di percorso di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico per sé e per le figlie minori, nonché per individuare un coordinatore genitoriale che possa medio tempore supportarli nell'esercizio delle funzioni genitoriali.
Alla scadenza del predetto termine, il Giudice delegato, preso atto delle note autorizzate versate in atti dai difensori delle parti e dal Curatore Speciale, ha così provveduto:
“In via temporanea ed urgente:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso delle minori che rimarranno collocate presso il padre nell'abitazione di Milano, via Alzaia Naviglio Grande n. 46;
3) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto delle figlie minori nei tempi di rispettiva permanenza;
spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del
14/11/17 al 50%; spese scolastiche, abitative, di viaggio da e per Londra, di vita quotidiana e Per_ straordinarie per , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente studentessa a Londra, al 50%; in via istruttoria:
1) Nomina quale CTU la dott.ssa nota all'Ufficio, e formula il seguente quesito: Persona_10
"Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti e le minori nelle forme ritenute più opportune, sentite eventuali altre figure significative di riferimento per le minori o con le quali le minori abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito -eventualmente anche avvalendosi della Co collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
a) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne
l'impatto sulle competenze genitoriali;
b) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi delle figlie, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
c) quali siano le condizioni psichiche delle minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatrici;
d) quali siano le caratteristiche del legame tra le minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
e) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per le minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
f) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
g) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza delle minori con ciascun genitore provvedendo, sulla base degli elementi progressivamente acquisiti e sussistendone le condizioni, a verificare la possibilità di prevedere ampi e più strutturati spazi di frequentazione materna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti agli interessi ed esigenze delle minori;
h) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi delle minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
i) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 6-7-8) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili;
2) dispone che il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente da depositarsi entro il 15 settembre 2024;
3) dispone che la cancelleria abiliti il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
4) riserva, all'esito della CTU ogni determinazione in ordine alle ulteriori istanze istruttorie delle parti”. Il Giudice delegato ha fissato per il conferimento dell'incarico l'udienza del 18/9/2024, rimettendo la causa al Collegio per la decisione sullo status.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2024.
In data 24 luglio 2024 veniva pronunciata sentenza n. 7480/2024 non definitiva di separazione resa pubblica in data 29 luglio 2024. In pari data veniva emessa ordinanza di rimessione della causa sul ruolo con conferma di quanto già disposto con il soprariportato provvedimento in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Con provvedimento del 18 settembre 2024 il Giudice, preso atto dell'accettazione dell'incarico da parte del CTU nominato, organizzato e calendarizzato lo svolgimento delle operazioni peritali, fissava per l'esame della CTU l'udienza del 19 febbraio 2025.
Su istanza di proroga del CTU l'udienza veniva differita per i medesimi incombenti al 4 giugno 2025.
Con istanza urgente del 15 marzo 2025 il padre lamentando comportamenti materni inadeguati e di scarsa attenzione nei confronti della figlia chiedeva l'adozione di provvedimenti a tutela della minore ivi compreso il suo collocamento presso di sé. CP_3 Con provvedimento del 17 marzo 2023 il Giudice assegnati i termini per l'instaurazione del contraddittorio sull'istanza fissava udienza per la comparizione delle parti al 17 aprile 2025.
Con memoria difensiva del 27 marzo 2025 la madre, contestando integralmente quanto dedotto dal padre, chiedeva l'integrale rigetto dell'istanza.
All'udienza del 17 aprile 2025 il Giudice, sentite le parti e rilevato che le operazioni peritali ancora in corso erano in procinto di concludersi, riservava all'esito della già fissata udienza di discussione
CTU l'adozione di ogni provvedimento.
Con provvedimento del 30 aprile 2025, considerato che il CTU aveva richiesto con istanza del
28.04.2025 un leggero differimento del termine per il deposito dell'elaborato peritale, rinviava l'udienza al 17 giugno 2025.
Il 6 giugno 2025 la dott.ssa depositava la CTU. Per_8
All'udienza del 17 giugno 2025 il Giudice, sentite ampiamente le parti e la Curatrice Speciale che dichiarava di aderire alle conclusioni della CTU parimenti alla madre, si riservava.
A scioglimento della riserva così provvedeva:
Letta la relazione peritale depositata in data 6/6/25; visti gli esiti dell'udienza del 17/6/25 con le dichiarazioni rese dalle parti e le istanze dei rispettivi difensori e del Curatore Speciale delle minori;
rilevato, in particolare, che il difensore della ricorrente ha chiesto l'espunzione dal fascicolo
d'ufficio delle note di udienza non autorizzate depositate dal difensore di controparte richiamando, quanto all'istanza di deposito delle videoregistrazioni dei colloqui, le Linee Operative per la CTU;
ha aderito alle conclusioni del CTU e ha chiesto la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c.; rilevato che il difensore di parte convenuta si è riportato alle note di udienza depositate in data
13/6/25 insistendo nella richiesta di acquisizione delle videoregistrazioni e, in caso di espunzione, ha chiesto termine per note alla CTU;
ha chiesto di essere autorizzato al deposito degli scambi epistolari intercorsi con la dott.ssa al fine di provare la corretta trasmissione degli atti e Per_8 documenti del fascicolo di parte;
rilevato che il Curatore Speciale delle minori ha aderito integralmente alle conclusioni della CTU e ha chiesto la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28
c.p.c.; evidenziato che il difensore di parte convenuta ha depositato in data 14/4/25, ore 18.56 e 19.11, due note per l'udienza del 17/4/25; in data 13/6/25, ha depositato note per l'udienza del 17/6/25; rilevato che trattasi di scritti difensivi non autorizzati di cui va, pertanto, disposta l'espunzione dal fascicolo di ufficio con tutti i relativi allegati;
ritenuta l'inammissibilità della richiesta di autorizzazione alla produzione degli scambi epistolari con la CTU non essendo in alcun modo contestata la circostanza dell'accessibilità al consulente
d'ufficio dell'intero fascicolo di parte;
evidenziato, peraltro, che il CTU ha elencato gli atti ed i documenti esaminati contenuti nel fascicolo di parte al momento dell'inizio delle operazioni peritali, peraltro nel rispetto dell'art. 8 delle Linee
Operative per la CTU che prevede che “Il fascicolo processuale viene messo integralmente a disposizione del CTU mediante accesso a consolle. Il giudice, al momento della ammissione della
CTU, concede termine per il deposito di tutta la documentazione che le parti ritengano necessaria per l'espletamento dell'incarico (ciò senza problemi di tempestività processuale, se la CTU è ammessa prima della scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., ma neppure successivamente visti
i poteri officiosi del giudice del conflitto familiare sanciti dalla normativa nazionale e sovranazionale). Nel corso delle operazioni peritali possono essere prodotti al CTU o possono essere acquisiti dal CTU ulteriori documenti pubblici o pubblicamente consultabili (es. provvedimenti di
A.G.) e documenti che possano essere nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo, qualora ne emerga l'indispensabilità all'accertamento di una situazione di comune interesse (es certificati medici, anche di medici privati, relazioni dei servizi sociali, documenti provenienti dalla scuola, o da altri enti o istituzioni). Il CTU deve tempestivamente, dopo aver acquisito il documento, trasmettere quanto ricevuto con indicazione della fonte di acquisizione al CTP in modo che le parti possano effettuare il controllo ed interloquire sullo stesso a garanzia del contraddittorio. Ogni altro documento formatosi successivamente al termine sopra indicato (es. video, trascrizioni di mail o di sms) deve essere depositato dal difensore al giudice che ne valuta la rilevanza ai fini dell'espletamento dell'incarico, a meno che non venga acquisito dal CTU sull'accordo delle parti”; ribadito che, nel caso di specie, le note di udienza del 14 aprile e del 13 giugno sono inammissibili e ne va disposta l'espunzione con tutta la documentazione allegata di cui il difensore avrebbe dovuto, invece, chiedere l'autorizzazione alla produzione, essendo decorsi i termini processuali e dovendosi valutare l'ammissibilità e la rilevanza, salva, comunque, la possibilità per il Tribunale, al momento dell'istanza, di attivare i propri poteri officiosi nell'interesse dei minori;
rilevato che i consulenti di parte hanno, nel termine assegnato, trasmesso al CTU le proprie osservazioni sulle quali il consulente d'ufficio ha espressamente, chiaramente ed esaustivamente preso posizione;
richiamate, quanto alla richiesta di acquisizione delle videoregistrazioni, le Linee
Operative per la CTU ed il punto n. 15 di seguito riportato:
“Registrazione dei colloqui peritali e deposito.
L'ascolto del minore, effettuato quando delegato dal giudice, viene sempre audio e video registrato.
Il contenuto della audio videoregistrazione deve essere trascritto integralmente dal CTU con indicazione del contegno del minore. Tale trascrizione deve essere allegata alla consulenza con il titolo “trascrizione dell'ascolto delegato del minore”. La registrazione audio-video del minore, in quanto atto processuale, deve sempre essere allegata alla relazione peritale. L'esame clinico del minore deve sempre essere audiovideoregistrato;
il giudice o il CTU possono escludere la videoregistrazione qualora la stessa sia pregiudizievole per il minore data la sua particolare situazione psicofisica, fatto salvo l'obbligo di audioregistrazione. Rispetto al contenuto della registrazione è il CTU a decidere se trascriverlo integralmente ovvero limitarsi ad un verbale sommario. Tale trascrizione o verbale sommario deve essere allegato alla consulenza con il titolo
“trascrizione o verbale sommario dell'esame clinico del minore”. In entrambi i casi le registrazioni audiovideo o audio devono essere sempre consegnate ai CTP che le utilizzeranno nel rispetto delle norme deontologiche e della tutela del minore. Qualora le parti non abbiano nominato CTP le suddette registrazioni devono essere consegnate ai difensori i quali anche sono chiamati al rispetto delle norme deontologiche e della tutela del minore. La consegna ai CCTTPP o ai difensori deve avvenire subito dopo l'espletamento dell'incombente per consentire la discussione tra esperti. I supporti contenenti le suddette registrazioni devono essere depositati in allegato alla CTU presso la cancelleria del giudice. Quanto alla registrazione dell'esame degli adulti, il giudice può disporla quando ritenuta necessaria per motivi particolari del caso di specie. In caso in cui la registrazione non sia disposta dal giudice, è il CTU che può liberamente decidere se attivarla come mero appunto di lavoro. La registrazione, in quanto appunto di lavoro del CTU, non viene consegnato ai CTP né durante le operazioni né dopo e neppure viene depositato al giudice unitamente alla CTU. Se alla prima udienza ne viene richiesta la produzione, il giudice decide bilanciando tra il diritto di difesa e le esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto della partecipazione o meno dei consulenti di parte a tutte le operazioni peritali e della disponibilità da parte degli stessi degli esiti degli accertamenti disposti dal ctu alla luce delle osservazioni di parte sulla relazione del Ctu. Qualora il
CTU decida di non procedere all'audioregistrazione degli incontri, essi non possono essere audioregistrati dai CCTTP autonomamente, se non previa autorizzazione del CTU. L'utilizzo da parte dei CTP delle registrazioni deve essere effettuato nell'ambito dei doveri deontologici dell'Ordine di appartenenza. In ogni caso quando è il CTU ad audio-videoregistrare, la registrazione non può mai essere eseguita in autonomia e in “parallelo” su dispositivi dei CCTTP. Non possono esservi infatti materiali registrati diversi da quelli ottenuti sui dispositivi approntati dal CTU”;
Rilevato che, nel caso di specie, la registrazione dell'esame dei genitori non è stata disposta dal
Giudice e che, pertanto, deve essere considerata quale appunto di lavoro del CTU che non deve essere consegnato ai CTP, né durante le operazioni peritali, né dopo e neppure unitamente al deposito della relazione peritale;
rilevato che i CTP hanno seguito le operazioni peritali, partecipando a tutti gli incontri fissati;
ritenuto, comunque, che, trattandosi di appunti di lavoro del perito, la richiesta di acquisizione delle videoregistrazioni degli incontri degli adulti deve essere motivata da particolari esigenze di difesa in ordine alle valutazioni cliniche effettuate dal CTU;
rilevato invece che, nel caso di specie, parte convenuta ha lamentato una mancanza di terzietà del consulente- che avrebbe assunto atteggiamenti parziali e in pregiudizio nei confronti del convenuto
- senza tuttavia far riferimento a specifici comportamenti del perito in violazione della terzietà e senza allegare l'incidenza causale di dette generiche violazioni rispetto alla valutazione clinica della parte, sostanzialmente desumendola (ndr: la mancanza di terzietà) dalla mancata adesione del CTU alla prospettazione del proprio CTP ed alla valutazione dallo stesso fornita dei comportamenti della ricorrente e delle figlie, anche nella relazione con la madre;
ritenuto, al contrario, che dall'esame della relazione peritale emerga chiaramente come il perito
d'ufficio abbia, esaminati gli atti ed i documenti di causa, attentamente valutato, con colloqui clinici individuali e di osservazione della relazione ed esami testali, la situazione personale e relazionale dei genitori e delle minori, fornendone una ricostruzione delle rispettive fragilità personologiche, di cui i fatti che li vedono protagonisti, compresi i gravi disagi manifestati dalle figlie ciascuna con modalità differenti, rappresentano l'espressione; risposto in maniera completa ed esaustiva al quesito formulato e preso posizione sulle osservazioni dei CTP;
ciò fatte salve tutte le eventuali ulteriori valutazioni e determinazioni che saranno adottate dal Tribunale in composizione collegiale in camera di consiglio all'atto della decisione delle questioni oggetto di causa;
ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
1) dispone l'espunzione dal fascicolo telematico delle note di udienza del convenuto del 14/4/25, ore
18.56 e 19.11, e del 13/6/25, con tutta la documentazione allegata;
2) rigetta l'istanza di termine per note alla CTU;
3) rigetta l'istanza di acquisizione delle videoregistrazioni dell'esame degli adulti;
4) rigetta l'istanza di produzione degli scambi epistolari tra la difesa del convenuto e la CTU;
5) fissa ex art. 473 bis. 28 c.p.c. l'udienza del 21/10/25 che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con note di trattazione scritta da depositarsi entro le ore 12 del 21/10/25, assegnando alle parti i termini massimi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo per la precisazione delle conclusionali e per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con provvedimento del 21.10.2025 il Giudice, lette le note di trattazione scritta delle parti e della
, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Parte_5
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Sul materiale probatorio
All'udienza del 17/6/25, all'esito dell'accertamento peritale, la parte ricorrente ed il Curatore Speciale delle minori hanno chiesto di fissarsi udienza di rimessione della causa al Collegio. Parte ricorrente ha rinunciato alle istanze di prova orale avanzate, insistendo nella richiesta di ammissione a prova contraria solo in caso di ammissione delle istanze di prova orale della controparte.
La parte convenuta ha, invece, insistito nelle istanze di cui alle note di udienza del 13/6/25.
Il Giudice delegato ha provveduto come da ordinanza del 23/6/25 sopra riportata.
Nelle note ex art. 473 bis. 28 lett. a c.p.c. del 22/7/25) la parte convenuta ha insistito nelle istanze di acquisizione delle videoregistrazioni e verbali della CTU, nonché nell'istanza di convocazione del
CTU a chiarimenti e nelle istanze istruttorie già avanzate.
Riguardo alle istanze relative alla CTU, si richiama l'ordinanza del 23/6/25 le cui motivazioni, pienamente condivise, si ribadiscono e riportano integralmente.
Sulla domanda di addebito, i capitoli di prova per testi articolati da parte convenuta sono generici e valutativi (capp. da 17 a 25); la richiesta di ordini di esibizione di cui ai punti n. 2, 3, 4 e 5 delle note ex art. 47 bis. 28 lett. a) c.p.c. è meramente esplorativa alla luce delle generiche deduzioni contenute in atti.
Sulla responsabilità genitoriale, osserva il Tribunale che la documentazione agli atti del giudizio – relazione peritale, allegazioni e dichiarazioni rese dalle parti e comportamento processuale delle stesse, risultanze dell'ascolto delle minori costituisce materiale probatorio completo CP_2 CP_3 ed esaustivo per l'assunzione dei provvedimenti maggiormente rispondenti ai prioritari interessi delle figlie minori in punto affidamento, collocamento e regolamentazione della frequentazione genitori- figlie.
I capitoli di prova per testimoni articolati in proposito da parte convenuta (capp. da 1 a 16 e da 26 a
50) sono generici, valutativi ed assolutamente superflui ai fini del decidere attesa la completezza del materiale probatorio agli atti del giudizio come sopra appena evidenziato.
Quanto alle questioni di carattere economico, la documentazione in atti consente al Tribunale di determinare gli obblighi di mantenimento a carico di ciascun genitore.
Si richiama, comunque, il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535). Sull'addebito della separazione
Le parti hanno avanzato reciproche domande di addebito della separazione.
Nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto che il marito ha attuato nei suoi confronti, per l'intero periodo della convivenza matrimoniale, e anche in presenza delle figlie, comportamenti svalutanti, controllanti e manipolatori la cui intensità si è aggravata nel tempo.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che tali condotte svalutanti e denigratorie si sono intensificate a partire dal 2017 a seguito della decisione della ricorrente di ricominciare a lavorare come educatrice presso una comunità per minori non accompagnati.
Il convenuto ha, invece, dedotto l'inadeguatezza genitoriale della ricorrente cui ha anche imputato comportamenti aggressivi nei confronti delle figlie minori che avrebbero reso necessario un costante intervento del medesimo per “correggerla” e per “fare da scudo alle stesse” figlie (“la condotta della a carico delle minori non era più oltre accettabile e, di fronte all'impossibilità di Parte_1 correggerla, il rapporto coniugale non poteva più continuare”…omissis…”non poteva permettere che la moglie continuasse a coltivare la propria relazione problematica con le figlie e ha dovuto mettersi di mezzo, fare da scudo per le stesse e intervenire al riguardo affermando la propria opinione, con la conseguenza che il rapporto di coppia – oramai già incrinato di per sé a causa della moglie – non ha potuto proseguire oltre”).
Ha, inoltre, dedotto che la ricorrente ha instaurato “relazione intime” di tipo epistolare con soggetti terzi.
Osserva il Tribunale che le deduzioni di parte ricorrente sono generiche, oltre che sfornite di supporto probatorio.
La ricorrente ha rinunciato alle istanze di prova orale.
Quanto al documento doc. 7 A-O allegato al ricorso e contenente parte dei messaggi scambiati tra le parti, essi risalgono a un periodo che va dal mese di dicembre 2021 al mese di giugno 2023; periodo in cui era già in atto la crisi familiare sfociata con l'allontanamento spontaneo del marito dalla casa familiare avvenuto nel marzo 2022.
Nulla, pertanto, risulta provato per il periodo pregresso.
Manca, inoltre, la prova della rilevanza causale delle condotte lamentate rispetto all'insorgenza della crisi.
Quanto alla domanda svolta dal convenuto, si evidenzia parimenti la genericità delle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione relative alle condotte imputate alla ricorrente e che hanno causato l'intollerabilità della convivenza (“la quale con il proprio carattere e con tutta una serie di condotte ha, nel tempo, portato all'attuale situazione esasperata, purtroppo, anche nei rapporti madre-figli”).
I capitoli di prova articolati sul punto non sono stati ammessi perché generici e valutativi. Considerazioni analoghe valgono per la prospettata violazione del dovere di fedeltà, genericamente allegata e, comunque, non provato.
La richiesta di ordine di esibizione contenuta nella memoria depositata in data 18.07.2024 relativa “a tutti gli scambi epistolari e Whatsapp, sms, e-mail, chat e di ogni altra natura intercorsi con il Sig.
e il Sig. è stata rigettata perché meramente esplorativa. alla luce Testimone_2 Persona_4 delle generiche deduzioni contenute in atti.
Diversamente da quanto prospettato dalle parti, osserva il Tribunale che le dinamiche altamente disfunzionali tra le medesime, così come di seguito ampiamente descritte e valutate, hanno determinano il progressivo deterioramento della comunione materiale e spirituale con l'insorgere dell'irreversibile crisi familiare, senza che possa essere imputata all'una o all'altra parte la responsabilità del fallimento del progetto familiare.
Le domande vanno, pertanto, rigettate.
Sulla responsabilità genitoriale Per_ Le parti sono genitori di nata il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
nata il [...]; nata il [...]. CP_2 CP_3
Nel corso del presente giudizio sono state più volte sentite le parti, sono state ascoltate le minori ed è stata espletata CTU psicodiagnostica sull'intero nucleo familiare.
Il CTP della ricorrente e la Curatrice Speciale hanno sostanzialmente aderito alle conclusioni ed indicazioni del CTU.
Il CTP del convenuto ha formulate le osservazioni di cui alle note allegate alla relazione peritale cui il CTU ha puntualmente risposto.
Il Collegio, esaminate le note di osservazione dei CTP e le risposte fornite dal perito d'ufficio, aderisce integralmente alle conclusioni del CTU attesa la completezza ed analiticità degli accertamenti effettuati con valutazioni testali, colloqui clinici ed osservazione psicologica della relazione genitore figlie.
Il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP del convenuto, ha precisato come gli aspetti metodologici erano stati tutti concordati nel primo collegio peritale.
Esclusa la sussistenza di psicopatologie, le ipotesi di funzionamento offerte dalla ctu trovano contezza nei rilievi effettuati durante i colloqui clinici, nella rilettura clinica delle osservazioni genitori-figli e trovano convergenze negli indici emersi nei test.
Né il CTP del convenuto ha fornito una diversa lettura del funzionamento delle parti. In particolare, il CTU ha descritto le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei genitori entrambe connotate da tratti di disfunzionalità evidenziando come “La reattività e il discontrollo del signor sono emersi non solo dai riferita della sigra ma dall'atteggiamento CP_1 Parte_1 processuale, dalle denunce, dai messaggi WA depositati agli atti e, non da ultimo, dall'atteggiamento mantenuto durante i colloqui clinici effettuati e dalle risultanze testali. “
Diversamente da quanto eccepito dal CTP del convenuto, anche le caratteristiche personologiche e di funzionamento della ricorrente sono state ampiamente analizzate e valutate;
ciò sia con riferimento agli aspetti relazionali con il coniuge che con le figlie, con riscontrate incisive ricadute sul piano delle competenze genitoriali.
Il CTU ha parlato di “…intensa emotività negativa, con aspetti disforici e rabbiosi;
di importante sovraccarico, legato alle vicende processuali e alle difficoltà nel rapporto con l'ex marito e le figlie;
di difficoltà nel gestire le situazioni complesse soprattutto se ad alta sollecitazione emotiva con esiti di comportamenti meno adattivi e fatica a regolare l'emotività; di fragilità dell'autostima”.
Quanto alle minori il CTU ha evidenziato la disfunzionalità dei comportamenti di entrambi i genitori incapaci di fornire alle figlie una cornice contenitiva univoca ed anzi amplificando nel rapporto con le stesse i propri tratti di fragilità: “…il sig più in grado di porre limiti e regole, ha però CP_1 esacerbato la funzione normativa a scapito di quella affettiva, creando un clima di sfiducia, controllo eccessivo, minacce di denunce, etc. La madre dal canto suo ha esasperato la funzione affettiva a scapito di quella normativa: ha cercato di evitare il conflitto per la paura di perdere le figlie, ma anche per la paura delle reazioni del , finendo per assumere un comportamento CP_1 eccessivamente permissivo che non aiuta le ragazze a sentirsi in realtà tenute-contenute da un adulto strutturato…”.
Ciò posto, dalle deduzioni ed allegazioni di parte, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dal comportamento processuale delle medesime, dall'esito della CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare espletata, nonché dalle stesse dichiarazioni rese dalle minori che sono stati ascoltate dal
Giudice delegato, emerge quanto segue.
Le parti sono portatrici di fragilità individuali.
Quanto alla ricorrente, il CTU ha evidenziato che “Dalla valutazione effettuata emerge che la signora
è caratterizzato da una struttura personologica esente da franca psicopatologia. Mostra Parte_1 un esame di realtà conservato e un adattamento nel complesso adeguato. Più in grado di gestire le situazioni ordinarie, nelle situazioni complesse e ad alta sollecitazione emotiva può mostrare comportamenti meno adattivi. Manifesta nell'attualità un forte sovraccarico dovuto alle vicende separative, alla paura di essere denunciata dal e alle difficoltà nella relazione con le figlie. CP_1 Ha maturato una storia di crescita caratterizzata da adeguate cure sul piano fisico e concreto, meno efficaci nella riposta ai suoi bisogni di riconoscimento e rispecchiamento, soprattutto da parte della figura paterna vissuta come rigida ed esigente. Tali esperienze l'hanno portata a sviluppare una struttura di personalità orientata alla dipendenza dall'altro, alla negazione del proprio bisogno e alla tendenza a soddisfare il bisogno altrui, per essere considerata brava e adeguata. Quando frustrata si ritira dalla relazione e può incontrare difficoltà nella regolazione emotiva”.
Il convenuto “…presenta una struttura integra in assenza di franca psicopatologia. Mostra un esame di realtà conservato e un adattamento nel complesso adeguato. Ha maturato esperienze di crescita connotate da buona risposta ai bisogni fisici e concreti, ma meno in grado di calibrare la risposta ai bisogni emotivi con l'esito di una personalità orientata in modo narcisistico che si connota per un'immagine del sé grandiosa atta a celare la propria fragilità.”.
Dette caratteristiche personologiche hanno profondamente inciso nelle dinamiche relazionali tra le parti e nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sul punto il CTU ha evidenziato che “Nello specifico il sig ha cercato nella una CP_1 Parte_1 persona che lo mettesse al centro, che lo facesse sentire valido e necessario, in un rapporto di dipendenza che egli stesso ha definito simbiotico. La dal canto suo ha cercato un uomo Parte_1 che appariva solido, capace di sostenerla e ne ha cercato costantemente l'approvazione. La coppia si è creata sulle reciproche fragilità e non ha retto con l'introduzione del terzo, i figli, per loro natura dipendenti. La coppia non è riuscita ad assumersi la responsabilità che il passaggio alla genitorialità comporta, creando quello che (1998) ha definito il patto condiviso. Il patto condiviso Per_11 rappresenta l'accordo implicito o esplicito tra i genitori sull'essere genitori insieme, al di là della relazione di coppia. È un accordo simbolico e relazionale che consente alla coppia genitoriale di continuare a cooperare per il benessere dei figli, anche dopo la rottura del legame coniugale o affettivo. I signori non sono riusciti a negoziare stili e modalità differenti in tema educativo, di fatto iniziando a distanziarsi già con l'arrivo della prima figlia. La situazione è tuttavia degenerata con
l'arrivo di ma soprattutto con l'arrivo inaspettato di , in un lasso di tempo molto CP_2 CP_3 ridotto. La signora ha mostrato intenso affaticamento, dettato sicuramente anche dalla Parte_1 risposta ai bisogni di accudimento delle bambine, ma soprattutto dal sentirsi criticata, umiliata, delegittimata nel suo ruolo dal marito. Il sig dal canto suo ha assunto una modalità CP_1 ipercritica e svalutante, non tollerando quello che ha vissuto come un graduale disinvestimento dalla coppia da parte della moglie”.
I coniugi hanno un vissuto ed una ricostruzione contrastante delle vicende e delle dinamiche all'interno del nucleo familiare;
riguardo alle figlie, hanno contenuti e stili educatici, oltre che modalità relazionali, assolutamente divergenti. Persiste tra i genitori una grave conflittualità ed un'assoluta incomunicabilità e reciproca profonda sfiducia.
I genitori, anche di fronte ai preoccupanti disagi da ultimo manifestati da con ricadute sul CP_3 piano personale, scolastico e relazionale- continuano a muoversi reciproche accuse di gravi inidoneità genitoriali, senza riuscire a focalizzarsi sugli interessi delle figlie minori, mostrandosi assolutamente incapaci di tutelare e promuovere la figura genitoriale dell'altro, di elaborare un progetto educativo condiviso e, ancor prima, di riavviare un canale di comunicazione funzionale alla serena evoluzione di CP_2 CP_3
Come chiaramente evidenziato dalla CTU “I signori non hanno saputo trovare una sintesi dei loro stili genitoriali, finendo per amplificare gli aspetti negativi: il sig più in grado di porre CP_1 limiti e regole, ha però esacerbato la funzione normativa a scapito di quella affettiva, creando un clima di sfiducia, controllo eccessivo, minacce di denunce, etc. La madre dal canto suo ha esasperato la funzione affettiva a scapito di quella normativa: ha cercato di evitare il conflitto per la paura di perdere le figlie, ma anche per la paura delle reazioni del , finendo per assumere un CP_1 comportamento eccessivamente permissivo che non aiuta le ragazze a sentirsi in realtà tenute- contenute da un adulto strutturato.”.
Se, dunque, la madre non si è mostrata in grado di adeguatamente contenere le figlie, le modalità adottate dal padre non hanno portato ad una solida interiorizzazione della norma, finendo per ulteriormente svalutare agli occhi delle figlie medesime la figura genitoriale materna.
I genitori non si sono, inoltre, mostrati in grado di tutelare le figlie dal conflitto.
Dalle dichiarazioni rese dai genitori e dalle minori, ascoltate dal Giudice delegato all'udienza del
11/7/24, risulta che le medesime sono state pesantemente coinvolte ed invischiate nel conflitto genitoriale, esposte ad informazioni, anche sull'iter processuale e sul contenuto degli atti del giudizio, veicolate con modalità inappropriate, fuorvianti e senza il necessario accompagnamento.
Sul punto il CTU ha sottolineato come “Dopo la separazione la situazione non è migliorata, ma
l'acme si è raggiunto quando il sig ha coinvolto pesantemente le ragazze facendo loro CP_1 leggere il Ricorso presentato dalla sigra Le ragazze si sono sentite tradite, hanno confuso Parte_1 aspetti penali e civili, hanno maturato la paura di essere portate via da casa e inserite in comunità, dando la colpa alla madre. In tale scenario il sig ha faticato a operare un filtro adeguato CP_1 alle sue comunicazioni e le ragazze hanno finito per pensare che essere edotte dei particolari corrisponde ad un atteggiamento di interesse da parte del genitore. Viceversa, arrabbiate con la madre a cui attribuiscono le responsabilità, interpretano l'atteggiamento protettivo di non coinvolgerle come segnale di menzogna in una chiara distorsione di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.”.
L'inadeguatezza genitoriale delle parti, l'aspro e persistente conflitto tra le stesse, l'assenza di una progettualità familiare e di un percorso educativo coerente, ha determinato una situazione di pregiudizio per le figlie esposte a seri rischi evolutivi.
Le minori hanno reagito adottando modalità differenti, data l'età e le caratteristiche personologiche di ognuna, per manifestare il proprio disagio: con eccessiva responsabilizzazione e CP_2 comportamenti adultizzanti, tendenza all'iper-adattamento, a discapito dell'espressione genuina ed autentica dei suoi bisogni;
con comportamenti pericolosi per sé, oppositivi, provocatori e CP_3 trasgressivi, che mascherano una profonda fragilità e bisogno di essere “vista”.
Entrambe le minori hanno adottato e continuano ad adottare, nella relazione con i genitori, comportamenti altalenanti, non lineari, con spostamenti da un genitore all'altro.
Non sussistono, dunque, i presupposti per l'effettivo esercizio della bigenitorialità.
La conferma dell'affidamento condiviso delle minori, in assenza delle condizioni minime di rispetto e di fiducia reciproca, rischierebbe, inoltre, di pregiudicare le figlie minori che continuerebbero ad essere esposte alla persistente conflittualità tra i genitori senza che un soggetto terzo possa operare un controllo sulle condizioni psicofisiche delle minori ed assumere decisioni ed iniziative a tutela delle stesse.
La domanda di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale avanzata dal convenuto è priva di fondamento e va rigettata.
La madre ha un legame affettivo intenso e profondo con le figlie minori.
Le criticità della relazione madre figlie sono determinate da fragilità personali della stessa, oltre che dalle gravi problematiche relazionali con il marito- anch'egli portatore di fragilità personali con ripercussioni sulle sue competenze genitoriali- che hanno innescato dinamiche disfunzionali con effetti pregiudizievoli per l'evoluzione di di CP_2 CP_3
Entrambi i genitori sono responsabili della criticità della situazione personale e relazionale delle minori.
Entrambi i genitori necessitano di essere supportati nell'acquisizione di competenze più strutturate che permettano loro una presa di coscienza delle personali fragilità, una rielaborazione critica e responsabile delle vicende che hanno condotto alla disgregazione dell'unità familiare ed una “lettura” dei comportamenti delle figlie minori non come conseguenza delle carenze ed inadeguatezza dell'altro, ma come determinati dalle dinamiche disfunzionali innescate dall'incomunicabilità, dal conflitto, dalla reciproca sfiducia e continua recriminazione.
L'affidamento monogenitoriale richiesto dal padre non può essere accolto, difettando nel genitore richiedente sufficienti competenze genitoriali come ampiamente sopra esposto e motivato.
In ragione della complessità e assoluta criticità della situazione del nucleo familiare in oggetto e della preoccupante situazione delle minori, nonché delle gravi inadeguatezze genitoriali delle parti nel sostenere le minori nel loro percorso di crescita, fallito ogni tentativo di sollecitazione dei genitori a ricorrere a figure professionali terze, a tutela delle minori, ne va disposto l'affidamento ai Servizi
Sociali del Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, regolamentazione dei tempi di frequentazione genitori-figli.
E' urgente e prioritaria l'attivazione di interventi di supporto alla genitorialità con l'obiettivo di sostenete entrambi i genitori nell'acquisizione di competenze adeguate soprattutto sotto il profilo della capacità di comprendere i bisogni delle figlie- il padre rafforzando la dimensione affettiva, oltre che quella normativa sotto il profilo della capacità di creare le condizioni per l'interiorizzazione delle regole;
la madre recuperando fiducia ed autorevolezza agli occhi del figlie, rafforzando in primis la propria autostima- di tutelarle dal conflitto e di garantire e promuovere la figura genitoriale dell'altro; oltre che nella costruzione di un canale di comunicazione funzionale all'elaborazione di un progetto educativo condiviso nell'interesse prioritario delle minori.
Parimenti è urgente l'attivazione di massici interventi educativi in contesto materno e paterno per supportare ciascun genitore nella relazione con le figlie, anche al fine di acquisire corrette e tutelanti modalità per veicolare le informazioni più strettamente legate alla vicenda separativa;
per armonizzare i contesti familiari, con ciò favorendo e sostenendo le figlie nel passaggio da un genitore all'altro e nella ricostruzione di un rapporto di fiducia con la madre anche minato dal mancato accordo tra le parti in merito alla comunicazione della vicenda separativa.
Le figlie sono state destinatarie di informazioni parziali e fuorvianti, senza che il padre si rendesse conto dell'incapacità delle stesse di gestire emotivamente dette informazioni che hanno generato in loro paure ed ansie del tutto infondate.
Entrambe le minori necessitano di un supporto psicologico soprattutto considerata la fase evolutiva adolescenziale che attraversano, anche con l'obiettivo di elaborare i vissuti legati alle dinamiche disfunzionali innescate dai genitori e recuperare la fiducia nella figura genitoriale materna (in caso di interventi di supporto con professionisti privati, i Servizi Sociali affidatari monitoreranno l'intervento mantenendo i contatti con il professionista e provvedendo all'immediata attivazione del percorso in caso di interruzione di quello in ambito privato).
Le minori, che necessitano di una cornice strutturata e stabile nell'ambito della quale mantenere una relazione continuativa ed equilibrata con ciascun genitore, i cui contesti, pur con i differenti approcci e stili educativi vanno armonizzati, trascorreranno con i genitori medesimi tempi tendenzialmente paritari.
Si dà, pertanto, incarico ai Servizi Sociali affidatari, di individuare nell'attualità concreti e dettagliati spazi di frequentazione genitori-figlie. Ciò sentite le minori e periodicamente rivalutata, anche alla luce dell'andamento degli interventi di sostegno da avviarsi in favore del nucleo, la loro condizione emotiva ed affettiva e la qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, verificata, anche sentiti gli insegnanti delle figlie, la capacità di ciascun genitore di far in concreto rispettare regole di comportamento in ambito di frequenza scolastica e socialità con i pari, tenuto, altresì, conto delle loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
il tutto nell'ambito di un progetto formativo ed educativo da elaborarsi in favore delle medesime.
I Servizi Sociali dell'Ente affidatario provvederanno a relazionare al Giudice Tutelare per la vigilanza semestralmente ed a segnalare alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Milano eventuali situazioni di pregiudizio per le minori che richiedano l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.
Sull'assegnazione della casa familiare
Considerata la ripartizione tendenzialmente paritaria degli spazi di frequentazione, non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva della madre e da cui il padre si è allontanato dal 2022.
La domanda di assegnazione della casa familiare va dunque rigettata
Sulle questioni di carattere economico
Con i provvedimenti ex art 473 bis 22 c.p.c. del 22 luglio 2024 si stabiliva che le minori sarebbero state direttamente mantenute dai genitori nei tempi di rispettiva permanenza.
La madre ha in principalità richiesto la conferma di tale assetto;
in caso di collocamento prevalente presso di sé si è invece rimessa alle valutazioni del Tribunale. Il padre che ha in principalità richiesto il prevalente collocamento delle minori richiede un contributo materno pari ad euro 300,00 mensili;
in subordine, in caso di prevalente collocamento materno, si è dichiarato disponibile a versare alla madre l'importo di euro 200,00 mensili.
Quanto alle rispettive situazioni economico patrimoniali le evidenze del giudizio fotografano la seguente situazione.
La Signora svolge la professione di educatrice presso la Comunità per minorenni Parte_1 di Milano ove è stata assunta nel 2017; il contratto di lavoro, inizialmente per 20 ore Persona_12 settimanali, è stato poi trasformato nel settembre 2021 a 30 ore settimanali con conseguente incremento di reddito (v. doc. 8 contratto di lavoro e all. b modello ICE).
Nell'anno di imposta del 2021 la Sig.ra ha percepito un reddito annuo lordo pari ad euro Parte_1
13.607,00 (v. P.F. 2022), mentre nell'anno di imposta successivo del 2022 un reddito pari ad euro
17.363.26, pari ad un reddito mensile netto mensile che al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità è circa pari a circa 1.330,00 euro (v. C.U. 2023)
Mancano agli atti le dichiarazioni dei redditi aggiornate relative al 2023 e al 2024.
Non sono stati in ogni caso riferiti mutamenti nelle condizioni lavorative avendo la stessa riferito anche con gli scritti conclusivi di continuare a lavorare alle dipendenza della comunità con orari flessibili.
Oltre ai redditi da lavoro percepisce anche redditi da locazione.
È infatti proprietaria dell'immobile sito a Milano via Piero della Francesca locato a terzi al canone annuo complessivo di euro 15.000,00 (13.000,00 + 2.000 spese) pari a circa euro 1.250,00 mensili.
(v. doc. 12 contratto di locazione).
Ancorchè il contratto agli atti risulti scaduto si deve ritenere in assenza di diversa prospettazione sul punto che l'immobile in questione continui a garantire alla ricorrente reddito analogo.
La ricorrente non sopporta onere abitativi;
è infatti esclusiva proprietaria della casa familiare ove attualmente vive in Milano, via Magolfa n. 3 (v. doc.), sulla quale non grava mutuo.
È titolare di un conto corrente BPM con salvo positivo, nonché di investimenti in prodotti finanziari
(equity 40 e BPM vita) con controvalore al 2022, ultimo dato reso disponibile, pari a circa euro
10.000.00 (v. da dc 25 a doc 30).
, psicologo con abilitazione anche all'esercizio dell'attività di psicoterapia, svolge la CP_1 propria professione sia come dipendente in Svizzera presso il Centro Le Radici in Lugano, sia come libero professionista in Italia.
Dalle evidenze in atti risulta che il medesimo nel 2022 ha percepito in svizzera un reddito annuo lordo pari a chf 96.678, netto di chf 83.442 chf, equivalenti a circa 89.800 euro annui (doc.4); ha dichiarato redditi da attività autonoma svolta in Italia per soli euro 1.574,00 (v. v. doc. 3 riquadro RE del P.F.
2023, in diminuzione rispetto dell'anno precedente come da P.F. 2022); nel 2023 ha invece percepito in Svizzera una retribuzione annua lorda pari a chf 32.860,85, netta di chf 29.013,30 corrispondenti a circa euro 35.300,00 annui, oltre a chf 10.019,00 ( netti 8.699 chf) esposti nel modello ICE come percepiti a titolo di conguaglio. (v. doc. 5 certificazione dei redditi svizzera relativa al 2023 e doc.72 modello ICE del 2.2.2024). Non essendo stato prodotto il P.F. 2024 per il 2023 non è dato conoscere quanto invece percepito dall'attività svolta in Italia in forma autonoma.
Va poi evidenziato che non è stata fornita alcuna spiegazione di una così marcata contrazione dei redditi tra il 2022 ed il 2023, sostanzialmente più che dimezzatisi, a fronte invece di una oscillazione tra il 2021 e il 2022 molto più contenuta entro una fisiologica variabilità (nel 2021 erano stati infatti percepiti chf per 72.283,00); non sono state prodotte, nonostante la mole della documentazione versata in atti, le fatture emesse nei confronti della clinica;
peraltro il contratto individuale di lavoro prodotto al doc. 51 è privo di ogni riferimento alle condizioni economiche e reddituali applicate al rapporto di collaborazione professionale con la clinica.
Anche l'entità dei compensi percepiti dall'attività svolta in forma autonoma non possono che destare qualche perplessità considerata la loro evidente esiguità che non appare in linea, neppure tenendo conto del minor tempo che il può dedicare all'attività autonoma, con i compensi CP_1 normalmente derivanti dall'esercizio dell'attività professionale svolta.
Mancano poi anche in questo i redditi aggiornati al 2024, nonché per i redditi in Italia anche quelli del 2023.
Il convenuto vive in locazione nell'appartamento di Milano in Via Alzaia Naviglio Grande n. 46 per cui corrisponde un canone annuo pari a complessivo euro 17.400,00 (15.000 per canone + 2.400,00 per spese) pari a 1.450,00 mensili (v. doc. 67).
Ha documentato di avere in essere tre finanziamenti con Unicredit, tutti accessi nel 2023 per l'importo mensile di euro 201,46, 185,91 e 29,40 a riprova quindi di una certa solidità finanziaria (v. doc. da
54 a 56).
Ha un conto corrente Unicredit e uno svizzero presso Banca Cler Lugano entrambi con saldi positivi
(v. doc. 6 e 7).
Così tratteggiate le rispettive situazioni economico reddituali delle parti, considerati i tempi di frequentazione delle minori con i rispettivi genitori che comunque prevedono già ampi spazi materni, che considerati gli incarichi qui delegati ai Servizi Sociali progressivamente andranno ad aumentare in una prospettiva prossima di graduale parificazione dei tempi, reputa il Collegio di dover confermare l'assetto economico stabilito dal Giudice Delegato con i provvedimenti provvisori del 22 luglio 2024.
I genitori continueranno quindi a provvedere al mantenimento diretto delle tre figlie nei tempi di rispettiva permanenza delle minori presso di loro, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 e successivo aggiornamento del giungo
2025 riportate in dispositivo.
Sulle ulteriori domande di parte convenuta
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda di sentenza costitutiva di trasferimento immobiliare e della subordinata domanda di versamento in favore delle figlie di somme a titolo compensativo.
Trattasi di domande estranee al presente giudizio da trattarsi con rito ordinario in quanto non ricomprese nelle materie di cui all'art. 473 bis. c.p.c..
Sulle spese di lite
In ragione della prevalente soccombenza del convenuto –soccombente in punto addebito della separazione, responsabilità genitoriale, collocamento delle figlie e regolamentazione degli spazi di frequentazione;
assegnazione casa familiare;
contributo al mantenimento delle figlie;
ulteriormente soccombente sulle domande di cui al superiore paragrafo- lo stesso va condannato a rifondere alla ricorrente, la cui soccombenza è limitata alla domanda di addebito della separazione, i tre quarti delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 5700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione del restante quarto.
Le spese del Curatore Speciale dei minori ammessi al Gratuito Patrocinio vanno liquidate come da separato decreto.
I genitori, la cui persistente e pervasiva conflittualità ed incapacità di rappresentare gli interessi delle figlie minori in giudizio, ha reso necessaria la nomina del Curatore Speciale, devono essere condannati a rifondere allo Stato, nella misura del 50% ciascuno, la somma che verrà liquidata.
Le spese di CTU già liquidate vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento delle domande ex art. 96 c.p.c. avanzate dalle part non risultando provato il dolo o colpa grave, configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3 (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285; Cass. Civ. 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ.
22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ. 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ. 11 febbraio 2014, n.
3003).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, dato atto della già emanata pronuncia sullo status, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
1) Rigetta le domande di addebito ex art. 151 c. 2 c.c. reciprocamente avanzate dalle parti;
2) Rigetta la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale della madre avanzata dal convenuto;
3) Dispone, ex artt. 333 c.c., l'affidamento delle figlie minori al Servizio Sociale CP_2 CP_3 del Comune di Milano, per un periodo di anni due;
tre mesi prima della scadenza, i Servzi
Sociali affidatari segnaleranno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per le minori che ostino all'affidamento condiviso dei medesimi ai genitori;
4) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, regolamentazione dei tempi di frequentazione genitori-figli;
5) Dispone che le minori trascorrano con ciascun genitore tempi tendenzialmente paritari, dando incarico ai Servizi Sociali affidatari di individuare nell'attualità concreti e dettagliati spazi di frequentazione genitori-figlie;
6) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
7) Dispone che ciascuno dei genitori, previo avviso al Servizio Sociale affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
10) Dispone che in caso di inerzia e/o rifiuto dei genitori o di contrasto tra gli stessi, i Servizi Sociali affidatari, sentiti i genitori medesimi e le minori, assumano le decisioni e compiano gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
11) Dispone che il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentiti le minori, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse delle minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria:
salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
12) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui le minori sono collocate in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
13) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse delle minori;
14) Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare gli interventi di supporto di seguito dettagliati:
-sostegno psicologico/psicoterapico di e (in caso di interventi di supporto con CP_2 CP_3 professionisti privati, i Servizi Sociali affidatari monitoreranno l'intervento mantenendo i contatti con il professionista e provvedendo all'immediata attivazione del percorso in caso di interruzione di quello in ambito privato);
- interventi di ADM in ambito materno e paterno;
-interventi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
15) Incarica i Servizi Sociali affidatari di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione delle minori, trasmettendo al Giudice Tutelare per la vigilanza relazioni semestrali sull'andamento degli interventi di supporto avviati e sui rapporti mantenuti dalle minori con ciascun genitore, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano situazioni di grave pregiudizio per i minori che richiedono l'intervento della CP_7
16) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per le minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
17) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
18) conferma il mantenimento diretto delle tre figlie nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di
Milano del giugno 2025 di seguito riportate:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali
o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master
e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata
o stabilita giudizialmente;
19) Assegno Unico al 50%;
20) dichiara l'inammissibilità delle domande di sentenza costitutiva di trasferimento immobiliare e della subordinata domanda di versamento in favore delle figlie di somme a titolo compensativo.
21) rigetta tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti;
22) Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente i tre quarti delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 5700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione del restante quarto;
23) Condanna i genitori, nella misura del 50% ciascuno, a rifondere allo Stato la somma che verrà liquidata in favore del Curatore Speciale dei minori ammesso al Gratuito Patrocinio come da delibera dell'Ordine degli Avvocati di Milano in atti;
24) pone definitivamente a carico solidale delle parti, con ripartizione al 50% nei rapporti interni, le spese di CTU già liquidate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Si comunichi alle parti, al Curatore Speciale del minore, avv. Guja Brustia, al Giudice Tutelare del Tribunale di Milano ed ai Servizi Sociali e Specialistici del comune di Milano.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 43044/2023, promossa con ricorso telematico in data 6/12/2023 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. IA MO RI e dall'avv. Maria LE IN GA presso il cui studio, sito in Milano Corso Sempione n. 36 è elettivamente domiciliata
Parte attrice
CONTRO
(C.F.: ), nato in [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Milano Via Alzaia Naviglio Grande n. 46, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Santella
Parte convenuta
E con
(nata il [...]) e (nata il [...]) CP_2 Controparte_3 rappresentate dalla Curatrice Speciale Avv.to Guja Brustia nominata con provvedimento in atti del
10 giugno 2024
Atti comunicati al P.M. ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI di parte attrice contrariis reiectis, Voglial'Ill.mo Tribunale adito così giudicare
NEL MERITO
1) Sullo status: la domanda sul mero status è assorbita da sentenza non definitiva N. 7480/2024 pubblicata il 29/7/2024; si reitera la richiesta di addebito formulata in capo al marito ai sensi dell'art. 151, 2 comma c.c., per quanto provato in atti ed emerso in corso di CTU;
2) rigettare in quanto destituita di ogni fondamento la richiesta di addebito della separazione formulata dal sig. ; CP_1
3) Disporre l'affidamento delle figlie minorenni all'Ente, non quale riconoscimento di una incapacità genitoriale in capo alla madre richiedente, ma quale intervento supportivo e facilitatore, come meglio argomentato anche nella CTU agli atti;
4) In punto di collocamento delle figlie ci si rimette alle risultanze dell'elaborato peritali in atti
(garanzia di frequentazione delle minori con entrambi i genitori, con adesione della CTU al suggerimento del CTP Martelli, che ha indicato come preferibile un regime di collocamento paritetico) e, comunque, con previsione dell'accesso all'uno o all'altro genitore nei modi e tempi indicati dal Tribunale, al quale ci si rimette, in relazione a quanto emerso in C.T.U. e/o, comunque, come saranno ritenuti più rispondenti al benessere della prole;
5) In subordine: alla luce del prevalente collocamento di fatto delle figlie minorenni presso la madre a far data da circa tre mesi ad oggi, ( da molto prima) disporsi il collocamento prevalente delle CP_3 minori e presso la madre, in Milano, Via Magolfa n. 32, indicando il Tribunale le CP_2 CP_3 modalità di frequentazione delle stesse con il padre;
6) Sulla assegnazione della casa coniugale: in caso di regime di collocamento paritetico, nulla disporsi sulla assegnazione, cosicché la casa di Milano, Via Magolfa N. 32, ex casa coniugale, resterà alla ricorrente, già esclusiva proprietaria;
in caso, invece, di collocamento della prole prevalente presso la madre, in merito alla casa coniugale, sita in Milano, Via Magolfa n 32, già di proprietà esclusiva della ricorrente, disporsi l'assegnazione alla sig.ra con quanto la arreda e correda;
Parte_1
7) Sul mantenimento delle figlie e in caso di collocamento paritario, disporsi il CP_2 CP_3 mantenimento diretto delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da linee Guida del
Tribunale di Milano, nella nuova formulazione attualizzata nel mese di giugno 2025, che si devono intendere come ivi richiamate e ritrascritte;
in subordine, in caso di collocamento prevalente delle figlie con la madre, ci si rimette al Tribunale attesi i non conosciuti tempi modulari CP_2 CP_3
Per_ di frequentazione che dovessero essere indicati dal Tribunale;
8) Quanto alla figlia maggiorenne studentessa e non economicamente autosufficiente, attualmente a Londra per la frequentazione dell'Università, stante la scelta condivisa in punto di istruzione dei genitori, con necessità di soluzione abitativa per lo studio, stabilire che i detti costi tutti (studio e alloggio e spostamenti in aereo, etc…) siano da dividersi al 50% tra i genitori, fermo il fatto che il mantenimento a carico dei genitori rispettivamente per il tempo della permanenza a Londra, potrà essere accreditato in via diretta alla figlia maggiorenne da ciascun genitore.
9) Rigettarsi dichiarando la improcedibilità, inammissibilità e il vizio di nullità della domanda di attribuzione della quota di immobile della casa coniugale così come formulata in comparsa di costituzione da parte convenuta, nelle proprie conclusioni;
10) rigettarsi la istanza di condanna ex art 96 c.p.c. avanzata da parte resistente con memoria 473 bis.17 comma 2 del 23/2/2024, per come formulata e perché infondata in fatto e diritto;
11) rigettarsi l'istanza di espunzione del doc. 36 di parte ricorrente per tutti i motivi esposti nella narrativa paragrafo g) della memoria ex art. 473 bis.17 comma 3 di parte ricorrente, datata 27/2/2023;
12) rigettarsi comunque ogni ulteriore richiesta ivi compresa la domanda ex art 330 c.c. / di sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della signora e comunque Parte_1 rigettarsi i provvedimenti richiesti da parte resistente nella istanza a data 15/3/2025;
13) in caso di reiterazione della domanda ex art.330 c.c. in capo alla madre, anche dopo le risultanze peritali, si chiede condanna ex art 96 c.p.c. in capo al convenuto
14) confermarsi i rigetti già disposti dal Tribunale nella sciolta riserva 23/6/2025, così come l'espunzione dal fascicolo telematico delle note di udienza del convenuto del 14/4/25, ore 18.56 e
19.11, e del 13/6/25, con tutta la documentazione allegata;
15) dichiarare irrituali le note d' udienza del 27/2/2024 (come a verbale di udienza) su cui è rimasta riserva e per l'effetto espungerle o dichiarane l'inutilizzabilità/inammissibilità come di tutto il relativo ed eventuale supporto documentale.
16) Con vittoria di spese e compensi legali del presente Giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
La signora stante il compendio istruttorio agli atti, rinuncia alle prove dirette orali da n 1 Parte_1
a 5 richieste nel ricorso datato 29/11/2023, e da 13 a 15 della memoria ex art 473 bis.17 comma 1 cpc, in quanto appunto superate e assorbite dal materiale istruttorio in atti;
nonché rinuncia ai capitoli a prova diretta da n. 6 a 12 col teste , (madre della ricorrente) in quanto deceduta Testimone_1 nelle more del processo;
Si chiede il rigetto di tutti i capitoli di prova formulati da parte convenuta come specificatamente meglio argomentato nelle narrative delle memorie difensive 473 bis. 17 comma 1 e 3 c.p.c.;
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nelle dette memorie e relativamente ai capitoli di prova avversari n 17 e 25 si chiama il sig. (come in atti) e relativamente ai capitoli di prova Testimone_2 da 38 a 43 e 55 si chiama a prova contraria la sig.ra Y. IN EZ (come in Persona_2 atti); rigettarsi la richiesta di CTU Estimativa e degli ordini di esibizione richiesti da controparte, per tutti i motivi già dedotti ed argomentati al paragrafo p) della memoria 473 bis.17 comma 1 c.p.c. datata
19/2/2024;
Con ogni riserva istruttoria, in punto di diritti indisponibili, fermo restando il dettato di cui all'art 473 bis. 2 c.p.c.;
Con ogni più ampia riserva di deduzioni, istanze istruttorie e produzioni documentali, ordini di esibizioni ed indicare mezzi di prova in punto di diritti indisponibili.
CONCLUSIONI di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in conformità a quanto esposto dalla difesa del resistente, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, previa revoca del provvedimento
23.06.25, accoglimento delle istanze formulate nel paragrafo «Osservazioni alla C.T.U.» parti II), III)
e IV) e rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione di tutte le istanze ed eccezioni istruttorie a prova diretta e contraria articolate dalla presente difesa nelle memorie depositate ex art. 473- bis.
17, co. II, nelle deduzioni a verbale 29.02.24 (depositate in data 28-29.02.24), nelle note
26.03.24
(depositate in data 26-27.03.24), nelle note 22.04.24 (depositate in data 22-23.04.24), nelle deduzioni 03.06.24 (depositate in data 03-04.06.24), nelle memorie 18.07.24 (depositate in data
18.07.24) e nell'istanza 27.02.25 (depositata in data 28.02.25), tutte da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte:
- NEL MERITO:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
• disporre l'affidamento delle figlie minori ed l padre in via esclusiva o a CP_3 CP_2 entrambi i genitori congiuntamente, con collocamento esclusivo o prevalente delle stesse presso il padre e disciplina della frequentazione della madre;
• disporre l'assegnazione al Dott. della casa familiare in considerazione del CP_1 collocamento delle figlie minori, disciplinando i tempi di uscita della Sig.ra Parte_1 dall'immobile, salva espressa volontà di queste ultime di trasferirsi presso l'abitazione attuale del padre;
• disciplinare, in ragione dei rispettivi redditi e capacità patrimoniali, il mantenimento delle figlie minori a carico del coniuge non collocatario e, in particolare:
o in via principale, in caso di collocamento delle figlie presso il padre, disporre a carico della Sig.ra un assegno di mantenimento dell'importo di €300,00# mensili Parte_1 per ciascuna figlia minore o dell'importo maggiore o minore che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia;
o in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse disporre il collocamento delle figlie minori presso la madre, disporre a carico del Dott. CP_1 un assegno di mantenimento dell'importo di €200,00# mensili per ciascuna figlia minore o dell'importo maggiore o minore che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia;
o in caso di collocamento delle minori una presso ciascun genitore, disporne il mantenimento diretto;
• disciplinare il diritto di visita del coniuge non affidatario e il collocamento delle minori nei periodi delle vacanze pasquali, estive e natalizie;
• disporre e disciplinare per le figlie minori la partecipazione dei coniugi per il 50% ciascuno alle spese straordinarie od ordinarie non rientranti nell'assegno di mantenimento, come puntualmente indicate ed elencate nelle linee guida del Tribunale di
Milano e di seguito pedissequamente riportate:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
• disciplinare, in ragione dei rispettivi redditi e capacità patrimoniali, il mantenimento della figlia maggiorenne ancora non autosufficiente economicamente ponendo a carico di Per_1 entrambi i coniugi l'importo che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre alla partecipazione dei coniugi alle spese straordinarie per la quota del 50% ciascuno;
• accertata e dichiarata l'imputabilità, esclusiva o la prevalente, in capo alla Sig.ra
Parte_1 della responsabilità per la cessazione dell'affectio coniugalis e per la conseguente separazione, conseguentemente, ad ogni effetto di legge, dichiarare l'addebito alla moglie per la separazione;
• accertato e dichiarato che il Dott. economicamente e fattivamente ha CP_1 personalmente contribuito in via esclusiva e modo determinante all'aumento di valore degli immobili di proprietà della moglie siti in Milano alla via P. Della Francesca n. 74 [N.C.E.U. fabbricati di Milano, foglio 261, part. 47, sub. 712 (già sub. 66)] (docc. 21, 21-1, 24 e 26) e alla via Magolfa 32-34-36 [N.C.E.U. fabbricati di Milano, foglio 473, part. 632, sub. 712
(già sub. 1) e foglio 473, part. 659, foglio 19] (docc. 23, 23-1, 25, 25-1, 27 e 28), come dettagliatamente esposto in narrativa, conseguentemente: in via principale, disporre con sentenza costitutiva il trasferimento a titolo compensativo o ad altro titolo in favore Per_ delle figlie in pari quota, di una quota del 70% o di una percentuale CP_2 CP_3 maggiore o minore ritenuta di giustizia che spetterebbe al resistente dell'immobile sito in
Milano alla via Magolfa 32-34-36 e identificato presso il locale Catasto di Milano 1 con i seguenti estremi: foglio 473, part. 632, sub. 712, piano T S2 e foglio 473, part. 659, sub. 19, piano S2; o, in via subordinata, condannare la al versamento a titolo Parte_1
Per_ compensativo o ad altro titolo in favore delle figlie di una soma pari CP_2 CP_3 al 70% o a una percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia che spetterebbe al resistente del valore dell'immobile sito in Milano alla via Magolfa 32-34-36 e identificato presso il locale Catasto di Milano 1 con i seguenti estremi: foglio 473, part. 632, sub. 712, piano T S2 e foglio 473, part. 659, sub. 19, piano S2;
• accertata e dichiarata, alla luce degli elementi risultanti dagli atti di parte resistente e dall'espletata/espletanda istruttoria, la responsabilità genitoriale della madre nei confronti delle figlie minorenni ed er avere violato e/o trascurato i propri doveri di CP_3 CP_2 genitrice e/o per avere abusato dei relativi poteri, in via principale dichiarare la decadenza della stessa dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e disporne l'allontanamento dalla residenza familiare o, in via subordinata, ex art. 333 c.c. adottare i provvedimenti convenienti a tutela delle minori, ivi incluso l'allontanamento della genitrice dalla casa familiare;
• accerto e dichiarato il carattere e la natura di azione temeraria ex art. 96 c.p.c. del procedimento radicato dalla resistente ex artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c., conseguentemente condannare la Sig.ra al risarcimento del danno in favore del Sig. Parte_1 CP_1 determinato equitativamente dal Tribunale nel suo ammontare.
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% spese generali (ex D.M. 55/14 o successive modifiche e/o integrazioni), I.V.A. e C.P.A. come per legge e oltre alle spese di eventuali C.T.U. e C.T.P..
Con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e da perdita di chances subiti e subendi dal Dott. per le condotte CP_1 tenute dalla moglie in costanza di matrimonio.
*** *** ***
IN VIA ISTRUTTORIA:
La difesa degli attori, anche agli effetti degli artt. 473-bis 44 e ss. c.p.c., chiede che siano ammessi i seguenti mezzi di prova:
I) prova per TESTI sui seguenti capitoli:
1) «Vero che la relazione tra il e la nasce nella condivisione di CP_1 Parte_1 esperienze e di valori di altruismo e di sensibilità verso le esigenze del prossimo radicati in entrambi»;
2) «Vero che il Dott. svolge attività di volontariato in favore di persone bisognose CP_1
(diversamente abili, senzatetto, famiglie povere) sin dal 1991 a tutt'oggi»;
3) «Vero che il Dott. , fino agli ultimi mesi di convivenza (gennaio-marzo 2022), CP_1 insieme alle figlie, ha fatto molteplici tentativi per coinvolgere la moglie nelle attività di volontariato che le ragazze svolgono da anni con il padre a favore di senzatetto, di disabili e di persone in difficoltà e che in passato la famiglia svolgeva unita nella piena condivisione d'ideali tra marito e moglie, ma tutto è stato sempre vano di fronte al rifiuto della;
Parte_1
4) «Vero che per ogni problema nella relazione madre/figlie, la dopo una prima Parte_1 risposta verbalmente aggressiva verso le figlie, chiedeva – e continua tutt'oggi a chiedere
– l'intervento d'urgenza del marito, a cui riconosce la capacità di farsi ascoltare e rispettare dalle figlie, pretendendo che lo stesso fosse/sia portatore di una soluzione pronta e immediata»;
5) «Vero che il rapporto tra i coniugi sono stati caratterizzati da litigi Parte_2 legati all'educazione e alla disciplina delle figlie, con le quali la si relazionava Parte_1 e si relazione con aggressività, urla, accessi d'ira, lamentandosi di non riuscire a farsi rispettare»;
6) «Vero che le famiglie dei vicini della famiglia più volte si sono dette Parte_2 preoccupate per le continue liti tra la madre e le figlie, a tutte le ore del giorno e della notte, intervenute anche dopo l'uscita del da casa avvenuta nel marzo 2022»; CP_1
7) «Vero che gli amici più vicini alla coppia hanno rilevato le carenze Parte_2 da parte della nell'igiene, nella cura e nella gestione degli orari delle figlie»; Parte_1
8) «Vero che la si relazionava e si relaziona con il marito con aggressività, urla, Parte_1 accessi d'ira, rifiutando ogni confronto con esso e ogni consiglio proveniente dallo stesso»; Per_
9) «Vero che la Sig.ra dalla nascita di ha continuato a lamentarsi di non Parte_1 avere tempo per sé, rifiutando ogni proposta di aiuto esterno fatta dal marito e appoggiandosi a quest'ultimo anche per il riassetto della casa e per cucinare ai pasti»;
10) «Vero che il Dott. ha più volte acconsentito e incentivato ad avere persone che CP_1 potessero occuparsi delle figlie in ausilio alla moglie»; Per_
11) «Vero che nel periodo in cui era piccola (anche prima della scuola materna) ed era l'unica figlia in casa, sono state presenti diverse collaboratrici, tra le quali e , CP_4 CP_5 per coadiuvare la madre»;
12) «Vero che anche dopo la nascita di di ci sono state diverse signore e CP_2 CP_3 giovani studentesse che hanno seguito le bambine sia a casa, che negli accompagnamenti esterni, come i rientri da scuola»;
13) «Vero che il ha proposto alla moglie che le ragazze fossero seguite da una CP_1 coach professionale, la Dott.ssa , consigliata da amici, una tutor che aveva avuto Persona_3 risultati positivi con tante famiglie di conoscenza della coppia»;
14) «Vero che la Sig.ra ha ostacolato l'ausilio della Dott.ssa , Parte_1 Persona_3 pronunciando offese al suo indirizzo anche alla presenza del e delle figlie»; CP_1
15) «Vero che la Dott.ssa ha fatto presente alla coppia la confusione (anche Persona_3 materiale) presente in casa e la mancanza di disciplina verso le figlie, consigliando alla madre d'iniziare a costruire una relazione con tutte e tre, di lasciare anche agli insegnanti il compito di occuparsi degli aspetti formativi e di accettare che le ragazzine avessero con gli insegnanti un rapporto diretto non condizionato dalle sue ingerenze»;
16) «Vero che anche le insegnanti delle figlie, nel corso dei colloqui con i genitori hanno più volte chiesto alla Sig.ra di lasciare anche agli insegnanti il compito di occuparsi Parte_1 degli aspetti formativi delle figlie e di accettare che le ragazzine avessero con gli insegnanti un rapporto diretto non condizionato dalla madre»;
17) «Vero che la Sig.ra ha intrattenuto rapporti intimi e scambi epistolari con i Parte_1 tale Sig. e tale Sig. scambiando con gli stessi anche immagini Tes_2 Persona_4 intime»;
18) «Vero che tale Sig. nelle chat e nei contatti avuti con la Sig.ra ha Tes_2 Parte_1 criticato il marito e le figlie di quest'ultima, comunicandole che avrebbe dovuto combattere per allontanarsi da loro e facendole proposte di una vita alternativa con suggerimenti di tradimenti»; Per_
19) «Vero che le figlie hanno avuto libero accesso alle chat intercorse CP_2 CP_3 tra la Sig.ra e tale Sigg. e tale Sig. conoscenti Parte_1 Tes_2 Persona_4 intimi della leggendo per anni i loro messaggi sul telefono della madre»; Parte_1
20) «Vero che tutte e tre le figlie, negli ultimi anni, hanno riferito al padre di avere sempre saputo che la madre intratteneva relazioni non chiare, che scambiava messaggi in particolare con un suo “amico” e che loro avevano cercato di affrontare la questione con lei, anche cancellando i messaggi in questione»; Per_
21) «Vero che il Dott. , sin da quando era ai primi anni delle scuole CP_1 elementari, ha più volte proposto alla moglie di fare aiutare la coppia da terapeuti professionisti, presso il consultorio di zona, presso lo sportello della scuola che offriva questa possibilità e presso la parrocchia, ma la Sig.ra si è sempre»; Parte_1
22) «Vero che gli incontri concordati dalla coppia con i coterapeuti Parte_2
Dott.ssa e Dott. nell'anno 2023 sono cessati per il Persona_5 Persona_6 rifiuto della di proseguire il percorso terapeutico intrapreso»; Parte_1
23) «Vero che la Sig.ra ha dichiarato alla Dott.ssa e al Dott. Parte_1 Persona_5
che, su suggerimento di tale Sig. , suo conoscente intimo, ha Persona_6 Tes_2 sottratto al marito alcuni documenti riservatissimi di lavoro (allora era Direttore della struttura per minori Casa Stralisco, in Svizzera) oggetto di un procedimento giudiziale pendente al fine di poterli usare contro il marito al momento opportuno»;
24) «Vero che l'uscita del dalla casa di famiglia è avvenuta su espressa richiesta CP_1 della moglie e a seguito di pressioni esercitate per un lungo periodo da parte della stessa, soprattutto alla fine del 2021, con atti di violenza verbale, psicologica (questi anche ai danni delle figlie) e fisica, giungendo negli ultimi anni a urlare in faccia al marito, la notte
(spesso dopo la mezzanotte o l'una), quando le figlie cercavano di riposare, improvvisamente al buio mentre dormiva da solo, frasi quali «sei un uomo senza c… perché rimani qui»; 25) «Vero che la si rifiuta di avere rapporti intimi con il marito da oltre 10 anni, Parte_1 come le ha chiesto tale Sig. , e che da altrettanto tempo si rifiuta di dormire con Tes_2 lo stesso»;
26) «Vero che, riguardo alle regole e alla disciplina da insegnare alle figlie:
- la non ha mai accettato di mettersi a tavola prima delle 20.30-21.00, con Parte_1 conseguenti stanchezza e irritabilità delle bambine, oltre alla difficoltà di gestire le normali attività della sera;
Per_
- nei primi anni dalla nascita di tornando dal lavoro intorno alle 20.00/20.30, il marito trovava la casa in totale disordine, con la moglie che stava ancora facendo il Per_ bagno a ma, nonostante ciò, ha sempre avuto un comportamento collaborativo, cucinando e riassettando per agevolare i momenti della serata;
- in seguito, con tre figlie, dopo avere cercato in vari modi di posticipare i pasti serali, la pretendeva di mandare a letto le figlie urlando (a volte fino alla Parte_1 mezzanotte o all'una), per poi riprendere ad urlare dal mattino alle 6.30 le volte in cui non riusciva a farle alzare»;
27) «Vero che la nella relazione con le figlie, sin da quanto hanno cominciato a Parte_1 esprimere le proprie personalità, i propri gusti e bisogni, ha cercato di soffocarne l'evoluzione delle minori, ad es. litigando con loro e gridando perché cercavano di scegliere i vestiti da indossare per andare a scuola»;
28) «Vero che, dopo la nascita di la ha iniziato a sfogarsi CP_3 Parte_1 aggressivamente Per_ verso e verso il , attribuendo loro la responsabilità della propria CP_1 insoddisfazione»;
29) «Vero che la accusava le figlie (già dai due-tre anni di età) di essere sporche, Parte_1 bugiarde, incapaci e di puzzare»;
30) «Vero che, quando il chiedeva alla moglie di non parlare in automatico in CP_1 modo impulsivo e le spiegava (in modo conciliante e pacato) che questo tipo di condotta poteva essere controproducente sulla relazione e dannoso per l'immagine che le figlie potevano avere di se stesse, la reagiva aggressivamente con frasi offensive, Parte_1 anche pronunciate davanti alle figlie, quali “sei un pezzo di m…, un padre di m…”»;
31) «Vero che, nonostante la preoccupazione e l'opposizione del padre a fornire smartphone, tablet e computer alle figlie in tenera età, la madre ha sempre insistito di fornirli per motivi sociali e scolastici»; 32) «Vero che, da quando sono stati dati i supporti digitale e soprattutto il cellulare alle figlie,
è aumentata gradualmente, ma rapidamente la dipendenza soprattutto delle due figlie più piccole »; CP_2 CP_3
33) «Vero che, nonostante i coniugi avessero tra loro e con le figlie più volte stabilito e ribadito le regole fondamentali dell'utilizzo dei supporti digitali, la Parte_1 soprattutto a seguito della separazione di fatto dei coniugi, ha sempre permesso e continua tutt'oggi a permettere alle figlie di sottrarvisi, consentendo loro di tenerli giorno e notte»;
34) «Vero che ha sviluppato una dipendenza dal cellulare e dagli altri strumenti di CP_3 connessione digitale, fino ad arrivare a mesi di notti insonni, alle assenze di settimane da scuola e al trascurare ogni altra attività, salvo, poi, chiedere la madre l'intervento del padre, pretendendo che si trasferissero (e si trasferiscano ancora oggi) CP_2 CP_3 da lui»;
35) «Vero che quando riprende a fatica una vita normale, mangiando e dormendo CP_3 regolarmente e conducendo il suo normale percorso scolastico dopo l'imposizione paterna di una drastica limitazione dell'uso dei dispositivi [per cui ha recuperato otto materie tra cui alcune gravemente insufficienti nel secondo quadrimestre dell'anno
2022/2023 (docc. da 36 a 50, che vengono mostrati al teste)], tutto viene vanificato al rientro della ragazza presso la madre, che le permette di riprendere le vecchie abitudini senza alcuna regolamentazione dell'uso del cellulare, permettendo alla figlia di fare tutto quanto vuole, tra cui chiudersi in camera a ordinare cibo da asporto e avere un uso illimitato del telefono e degli altri dispositivi elettronici»;
36) «Vero che il cellulare e gli altri supporti digitali sono usati dalla come Parte_1 strumento seduttivo per convincere sia che venire presso la propria CP_3 CP_2 abitazione o a non andare dal padre e a non vederlo, dicendole frasi quali «se vai da tuo padre lui te lo (il cellulare, N.D.R.) porta via» oppure «io te lo ritiro se vuoi andare di là
(dal padre, N.D.R.)»;
37) «Vero che la quando non riesce a togliere il cellulare alle figlie, pretende Parte_1
l'intervento del padre»;
38) «Vero che a anni si preoccupa di cucinare per sé e per la sorella anche CP_2 CP_3 quando dovrebbe dedicarsi allo studio o al divertimento invece di doversi preoccupare di quello che a casa non funziona e che non è gestito dalla madre»;
39) «Vero che la governante, Sig.ra presente in casa più giorni alla settimana da Per_2 quando la famiglia si è trasferita in via Magolfa, ha la funzione di occuparsi delle figlie e della pulizia della casa, in passato con numerosi accompagnamenti esterni (come i rientri da scuola), ed è stata voluta, assunta e retribuita dalla Sig.ra contro la volontà Parte_1 del marito che ha più volte denunciato alla moglie le condotte diseducative e dannose che la stessa ha verso le minori e che, per tali ragioni, ha chiesto che fosse sostituita da altro personale più professionale e adeguato»;
40) «Vero che, in occasione dell'accompagnamento di ed uando queste CP_3 CP_2 erano in prima e seconda media, le stesse si lamentavano con il padre, spiegando che la signora continuamente riferiva loro i suoi problemi personali e intimi, con Per_2 dettagli sulla sua vita privata, ad alta voce, facendosi sentire anche dalle persone intorno»;
41) «Vero che, sia in casa, sia durante gli accompagnamenti esterni, la Sig.ra ancora Per_2 oggi riferisce alle minori fatti privati, come i problemi con l'ex marito, con il figlio e con il presunto amante, raccontando di avere a casa una treccia di crini di cavallo, che usava per frustare il figlio quando lo riteneva necessario e d'impedire al figlio, fin da quando era bambino, di frequentare il proprio padre, utilizzando punizioni corporali e manipolazioni (anche usando il telefono come mezzo ricattatorio)»;
42) «Vero che, quando ra in seconda media, una sera intorno alle 23,00, mentre con CP_2
Per il padre stava accompagnando a casa (una compagna di scuola che abita con la famiglia in Via Gola), hanno trovato la signora (la quale risiede nella stessa via Per_2 ma in un condominio occupato abusivamente) sdraiata a terra nell'atto di bere con altre persone, alcune in stato alterato, cosa che ha creato disagio e imbarazzo, tanto che i è rifiutata di salutarla»; CP_2
43) «Vero che le tre figlie hanno molte volte richiesto alla madre che la donna venisse allontanata e che alle medesime richieste del la risponde «questa è CP_1 Parte_1 casa mia e faccio quello che voglio»;
44) «Vero che nel 2016, mentre il era in servizio nella comunità Casa Stralisco CP_1 presso cui lavorava e la in ferie in montagna a Brusson in Val d'Aosta con le Parte_1 figlie, cadendo, si è fratturata il radio e l'ulna, ma ha dovuto intervenire il padre CP_3 per portarla al Pronto Soccorso locale, dov'è stata ingessata, in quanto la madre, sottovalutando la situazione, nonostante i lamenti di sofferenza della ragazza, l'ha lasciata in mansarda da sola per andare a prendere il sole»;
45) «Vero che la da anni minaccia le figlie di mandarle in comunità»; Parte_1
Per_ 46) «Vero che crescendo ha cominciato ad aprirsi con il padre dicendogli di essere diventata bravissima a mentire per evitare gli attacchi della madre, che fin da piccola le dava ingiustificatamente della bugiarda»; Per_
47) «Vero che ha riferito al padre che, quando ha cominciato a lavare i denti da sola, la madre la spiava dicendole che mentiva anche se in realtà li aveva lavati davvero e pretendeva di controllare sempre lo spazzolino con le dita per vedere se era bagnato, Per_ per cui ha imparato a bagnare lo spazzolino senza lavarsi i denti»; Per_
48) «Vero che la si è opposta alla partenza di per Londra»; Parte_1
49) «Vero che la accusa di essere la causa della sua depressione»; Parte_1 CP_3
Per_ 50) «Vero che racconta di essere dovuta intervenire molte volte a difesa delle sorelle, che venivano aggredite verbalmente dalla madre, entrando in camera e facendo dei video per convincerla a smettere, perché solo così si fermava»;
51) «Vero che, riguardo all'immobile sito in Milano alla via P. Della Francesca n. 74
[N.C.E.U. fabbricati di Milano, foglio 261, part. 47, sub. 712 (già sub. 66)], il CP_1 ha interamente sostenuto i costi di gestione, anche straordinari, riferiti alle manutenzioni e alle spese condominiali e le spese di ampliamento della superficie abitativa e di condono per la realizzazione della chiusura di un ampio terrazzo (docc. 21, 21-1, 24 e
26 che vengono mostrati al teste)»;
52) «Vero che, riguardo all'immobile sito in Milano alla via Magolfa 32-34-36 [N.C.E.U. fabbricati di Milano, foglio 473, part. 632, sub. 712 (già sub. 1) e foglio 473, part. 659, foglio 19], acquistato con destinazione d'uso commerciale (negozio con annesso box doppio) il ha interamente sostenuto i costi di gestione, anche straordinari, CP_1 riferiti alle manutenzioni e alle spese condominiali e per la conversione in destinazione d'uso abitativa a mezzo delle modifiche apportate soprattutto al piano inferiore che, completamente ristrutturato da cantina qual era, è diventato parte integrante della casa per una superficie totale che è passata da 140mq a 230mq (docc. 23, 23-1, 25, 25-1, 27 e
28 che vengono mostrati al teste)»;
53) «Vero che tra gli interventi necessari alle opere di conversione e ampliamento dell'immobile sito in Milano alla via Magolfa 32-34-36 [N.C.E.U. fabbricati di Milano, foglio 473, part. 632, sub. 712 (già sub. 1) e foglio 473, part. 659, foglio 19] interamente a carico del vi sono stati: CP_1
- per il piano inferiore:
Ø la sostituzione della porta di ingresso (porta tagliafuoco da cantina in ferro con maniglione antipanico con una porta blindata uniforme alle altre);
Ø la realizzazione di un terzo bagno con doccia, lavabo e sanitari, oltre ai due già presenti al piano superiore;
Ø la realizzazione della pavimentazione (originariamente a cemento grezzo);
- per l'intero immobile: l'imbiancatura e l'arredo completo per entrambi i due piani, a eccezione della cucina»;
54) «Vero che il ha sostenuto interamente a proprio carico le spese (per i costi di CP_1 tecnici, geometri, amministratore e avvocati) che, dal 2015 al 2021, sono state affrontate per la controversia radicata contro il condominio di via Magolfa 32 – Milano al fine di riuscire a ottenere la revisione e la correzione dei millesimi attribuiti (che erano sbagliati in sede di rogito) e la conversione della natura delle spese da immobile commerciale a immobile abitativo (docc. 33 e 34, che vengono mostrati al teste)»;
55) «Vero che la in più occasioni ha detto al marito e alle figlie che sono ospiti a Parte_1 casa sua»;
56) «Vero che l'1 dicembre 2021 il ha avuto una sincope convulsiva da stress sul CP_1 posto di lavoro (doc. 57, che viene mostrato al teste), che ha comportato da un lato il licenziamento a fine 2022 del dal precedente lavoro in Svizzera (doc. 52, che CP_1 viene mostrato al teste) e dall'altro un periodo d'improduttività fino all'aprile del 2023, mese in cui è stato assunto dall'attuale datore con cui collabora».
S'indicano a testi:
- residente in [...], sui capp. 6, 26, 54; Tes_3
- , residente in [...], sui capp. 6, 26, 54; Testimone_4
- residente in [...], sui capp. 7, 24; Tes_5
- residente in [...], sui Testimone_6 capp.
7, 24;
- , in Novara alla Via Ranzoni n. 5, sui capp. 1, 7, 24, 29; Testimone_7
- Via Ranzoni 5, Novara, sui capp.1, 7, 24, 29; Testimone_8
- c/o Orange real Estate, in Cerro al Lambro (MI) alla Testimone_9
Via
Libertà n. 5/A, sui capp. 52, 53, 54;
- in Milano alla via Ripa di Porta Ticinese n. 47, sui capp. 52, 53; Tes_10
- , in Usmate (MI), alla via Vittorio Emanuele II n 24, sui capp. 52, 53; Tes_11
- in Usmate (MI), alla via Vittorio Emanuele II n 24, sui capp. 52, 53; Tes_12
- , in Milano al Viale Umbria 66, sui capp. 10, 13, 14, 15, 16; Persona_3
- , in Bellinzona (Svizzera), via Nosetto 6, sui capp. 24, 25, 26, Testimone_13
44,
56;
- , in Milano alla via Telesio n. 20, sui capp. 22, 23; Persona_6
- in Milano alla via Telesio n. 20, sui capp. 22, 23; Persona_5 - , in Casteletto sul Ticino (NO), alla via Aronco 132, sul cap. 2; Tes_14
- in Galgiana, Casatenovo (LC), alla Via Ugo Foscolo 4, sul cap. 3; Testimone_15
- , in Milano alla via Magolfa 32, sui capp. 6, 26; Tes_16
- , in Abbiategrasso (MI) alla via Cocini n. 9, sui cap. 2, 3, 7, 21, Testimone_17
24,
25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48;
- , in Milano alla via Magolfa 32, sui capp. 6, 26; Tes_18
- , in Milano alla via Magolfa 32, sui capp. 6, 26; Tes_19
- , CI (BR) Contrada Cappelluzzo s.n.c., sul cap. 48; Testimone_20
- in Milano, alla via Legnone 45, sul cap. 51; Testimone_21
- in Milano alla via Legnone 45, sul cap. 51; Testimone_22
- , residente in [...], sui capp. 3, 4, 5, 6, 8, 9, Testimone_23
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55.
Con riserva di scegliere quali testi escutere in caso di ammissione di un numero limitato degli stessi rispetto a quelli indicati.
***
II) INTERROGATORIO FORMALE della Sig.ra su tutto il capitolato che Parte_1 precede;
***
III) Previo ordine alla C.T.U. Dott.ssa di deposito di tutte le registrazioni audio Per_8
e/o audio-video degli incontri tenuti in pendenza delle operazioni peritali o, quantomeno, di quelle tenute con il sia da solo che in presenza delle figlie, si chiede ammettersi CP_1
Per_ nuova C.T.U. atta a determinare la situazione psico-evolutiva di di e di CP_2 CP_3 anche con riferimento a eventuali vissuti traumatici e alla qualità della relazione con ciascuno dei genitori, nonché con i familiari della madre;
le caratteristiche della personalità dei genitori, sia come singoli – evidenziando eventuali caratteristiche psicopatologiche – che nelle dinamiche relazionali reciproche, con tutte e tre le figlie e con i rispettivi ambiti familiari di origine;
la qualità delle loro capacità genitoriali;
gli interventi più opportuni a favore delle
Minori.
Con riserva di formulare più puntualmente/diversamente/più ampiamente i quesiti da sottoporre al nominando perito.
***
IV) Si chiede ammettersi C.T.U. estimativa:
IV-1) dei seguenti immobili:
1) catasto fabbricati di Milano, foglio 473, particella 632, sub. 712, immobile sito in
Milano alla via Magolfa n. 32 e intestato alla Sig.ra nata in [...] il Parte_1
17.12.1972, c.f. ; C.F._1
2) catasto fabbricati di Milano, foglio 473, particella 632, sub. 19, immobile sito in
Milano alla via Magolfa n. 32 e intestato alla Sig.ra nata in [...] il Parte_1
17.12.1972, c.f. ; C.F._1
3) catasto fabbricati di Milano, foglio 261, particella 47, sub. 712, immobile sito in
Milano alla via Piero della Francesca n. 74 e venduto nel 2014 dalla Sig.ra nata in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 determinando:
- per gli immobili di cui ai nn. 1) e 2), il valore di ciascuno all'atto della compravendita di acquisto e all'attualità, stabilendo:
• in quale entità e per quale valore le opere di modifica (di qualunque natura) intervenute sull'immobile successivamente all'acquisto dello stesso, quelle di modifica della destinazione d'uso dello stesso e quelle intervenute su ogni altro fattore formale e/o sostanziale di esso abbiano inciso sull'eventuale aumento di valore dell'immobile all'attualità;
• accertare chi abbia curato le citate opere e chi si sia fatto carico del costo delle stesse;
• accertare chi si sia fatto carico dei costi di gestione, anche straordinari, riferiti alle manutenzioni e alle spese condominiali;
• accertare chi si sia fatto carico delle spese (anche per i costi di tecnici, geometri, amministratore e avvocati) che, dal 2015 al 2021, sono state affrontate per la controversia radicata contro il condominio al fine di riuscire a ottenere la revisione e infine la correzione dei millesimi attribuiti (che il
C.T.U. dovrà accertare se erano già sbagliati in sede di rogito) e la conversione della natura delle spese da immobile commerciale a immobile abitativo;
- per l'immobile di cui al n. 3), il valore dello stesso all'atto della compravendita di alienazione da parte della Sig.ra stabilendo: Parte_1
• in quale entità e per quale valore le opere di modifica (di qualunque natura) intervenute sull'immobile successivamente all'acquisto dello stesso, quelle di ampliamento della superficie abitativa e di condono per la realizzazione della chiusura di un ampio terrazzo e quelle intervenute su ogni altro fattore formale e/o sostanziale di esso abbiano inciso sull'eventuale aumento di valore dell'immobile tra il momento di acquisto e quella di vendita a opera della Sig.ra Parte_1
• accertare chi abbia curato le citate opere e chi si sia fatto carico del costo delle stesse;
• accertare chi si sia fatto carico dei costi di gestione, anche straordinari, riferiti alle manutenzioni e alle spese condominiali.
L'istanza de qua, di per sé legittima e rituale in relazione a quanto allegato e provato per tabulas dalla presente difesa (docc. da 12 a 28), riguardo alle spese sostenute dal
è resa necessaria anche dall'impossibilità, considerato il tempo trascorso, di CP_1 reperire da parte dell'odierno resistente la documentazione relativa a tutti lavori eseguiti a cura e spese dello stesso sugli immobili de quibus.
Con riserva di formulare più puntualmente/diversamente/più ampiamente i quesiti da sottoporre al nominando perito.
IV-2) del valore del patrimonio complessivo (immobiliare, mobiliare, azionario, obbligazionario, liquido, ecc.) di ciascuno dei coniugi.
***
V) Si chiede ammettersi C.T.U. su entrambe le minori atta ad accertare l'eventuale affezione delle stesse dalla patologia della nomofobia, con riserva di formulare specifici quesiti in occasione del conferimento dell'incarico.
***
VI) Si chiede disporsi ORDINE DI ESIBIZIONE ex art. 210 c.p.c.:
1) a carico del N.C.E.U. di Milano e del relativo Ufficio Provinciale dell'A.E. di tutti i documenti dagli stessi formati o detenuti in riferimento a tutte le pratiche di cui agli immobili di seguito meglio dettagliati:
a) catasto fabbricati di Milano, foglio 473, particella 632, sub. 712, immobile sito in
Milano alla via Magolfa n. 32 e intestato alla Sig.ra nata in [...] il Parte_1
17.12.1972, c.f. ; C.F._1
b) catasto fabbricati di Milano, foglio 473, particella 632, sub. 19, immobile sito in
Milano alla via Magolfa n. 32 e intestato alla Sig.ra nata in [...] il Parte_1
17.12.1972, c.f. ; C.F._1
c) catasto fabbricati di Milano, foglio 261, particella 47, sub. 712, immobile sito in Milano alla via Piero della Francesca n. 74 e venduto nel 2014 dalla Sig.ra Parte_1
nata in [...] il [...], c.f. ;
[...] C.F._1 come risultanti dalle visure storiche di cui ai docc. da 26 a 28.
Si evidenzia che la presente difesa ha già presentato istanza di accesso agli atti de quibus
(docc. da 29 a 29-2), ma i tempi concessi per la costituzione del resistente non hanno permesso di conoscerne l'esito, con ogni riserva di prodizione documentale successiva;
2) a carico della ricorrente Sig.ra di tutti gli scambi epistolari e Whatsapp, sms, Parte_1
e-mail, chat e di ogni altra natura intercorsi con il Sig. e il Sig. Testimone_2
– le cui specifiche generalità si chiede che il Giudice ordini alla Persona_4 di riferire;
Parte_1
3) a carico del Sig. in Arcore, alla via Abbate Adda n. 24 e del Sig. Testimone_2
– le cui specifiche generalità si chiede che il Giudice ordini alla Persona_4 di riferire – di tutti gli scambi epistolari Whatsapp, sms, e-mail, chat e di ogni Parte_1 altra natura intercorsi con la Sig.ra Parte_1
4) a carico di “ ”, in persona del l.r.p.t., 4 Controparte_6
Grand Canal Square, Dublino 2, Irlanda, P. IVA: D02X525, n. di registrazione aziendale
550858, in qualità di proprietaria dell'applicazione Whatsapp, di tutti gli scambi whatsapp intercorsi tra il numero di cellulare della Sig.ra 339 103 4963 e il numero Persona_9 di cellulare di +39 338 533 5190; Testimone_2
5) a carico di “Meta Platforms Technologies LLC”, in persona del l.r.p.t.,1601 Willow
Road, Menlo Park, CA, 94025, in qualità di proprietaria dell'applicazione Whatsapp, di tutti gli scambi whatsapp intercorsi tra il numero di cellulare della Sig.ra +39 Parte_1
339 103 4963 e il numero di cellulare di 338 533 5190. Parte_3
***
VII) PROVA CONTRARIA E RIPROVA: sin d'ora si chiede di essere ammessi alla prova contraria e alla riprova rispetto ai mezzi di prova diretta avversari che dovessero essere ammessi dal
Tribunale, indicando quali testi gli stessi elencati a prova diretta e riservandoci ogni altra istanza istruttoria.
Con ogni riserva d'integrazione istruttoria.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEI MINORI
Nel procedimento di separazione personale promosso dalla signora con gli Parte_1
Avv.ti IA MO RI ed LE IN GA
-ricorrente- nei confronti del signor con l'Avv. Paolo Santella CP_1
-resistente-
L'Avv. Guja Brustia, in qualità di curatore speciale dei minori in CP_2 Controparte_3 adempimento a quanto disposto dal G.R. a scioglimento della riserva assunta all'udienza dello scorso 17 giugno che ha rinviato le parti all'udienza fissata del 21.10.25 ex art. 473 bis n. 28 cpc, precisa le seguenti
CONCLUSIONI
-limitare la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative al collocamento (tenuto conto dell'età di e della necessità- CP_2 CP_3 rilevata dalla CTU svolta dalla Dott.ssa R. S. Procaccia di mantenere una frequentazione continuativa con entrambe le figure genitoriali), alla salute, all'istruzione e all'educazione e, per l'effetto, disporre l'affidamento delle minori al Comune di Milano quale CP_2 Controparte_3
Ente territorialmente competente;
-Incaricare i Servizi Sociali dell'Ente affidatario di disporre il monitoraggio sul nucleo relazionando tempestivamente il Tribunale nel caso di eventuale pregiudizio per le minori;
- Delegare all'Ente affidatario e ai Servizi Specialistici eventualmente competenti l'avvio a favore del nucleo e delle minori, di tutti i percorsi di supporto individuali (sostegno psicoterapeutico, gruppi di parola) e di tipo educativo (educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori, centro diurno) ritenuti necessari e opportuni nell'interesse delle minori, eventualmente con l'ausilio di specialisti privati esterni al servizio pubblico tenuto conto della capacità economica delle parti e del sovraccarico dell'attività degli operatori sociali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo il 6 dicembre 2023 e regolarmente notificato al resistente, parte ricorrente premesso di avere contratto matrimonio con rito concordatario con Parte_1 CP_1 in Milano il 21 luglio 2001 (atto di matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile del
Comune medesimo, anno 2001, atto n. 0729, Parte II, Serie A), ha chiesto al Tribunale di Milano, previa adozione dei chiesti provvedimenti in via preliminare e urgente, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, di affidare all'Ente le figlie minorenni a titolo di intervento supportivo e facilitatore e, in via subordinata, di rimettersi alla decisione del Tribunale all'esito della chiesta c.t.u., di nominare un Curatore speciale delle minori, di disporre il collocamento prevalente delle figlie presso la madre regolamentando la frequentazione paterna, di assegnare alla ricorrente la casa familiare sita in Milano Via Magolfa n. 32, di porre a carico del resistente l'obbligo Per_ di contribuire al mantenimento delle figlie nata a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nata a [...] il [...] e nata a [...] il CP_2 CP_3
17/09/2010, mediante versamento diretto alla ricorrente di euro 300,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2 febbraio 2024, parte resistente, previa adesione alla domanda di separazione personale, ha chiesto al Tribunale, in via preliminare e urgente, di disporre l'affidamento a sé delle figlie minori in via esclusiva o congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle medesime presso l'abitazione familiare da assegnare al medesimo e con regolamentazione delle frequentazioni madre-figlie; di stabilire il mantenimento delle figlie da parte di ciascun genitore in euro 300,00 mensili per ciascuna figlia a carico della madre in caso di collocamento delle minori presso il padre e, in via subordinata, in euro 200,00 mensili per ogni figlia a carico del padre in caso di collocamento delle minori presso la madre, nonché la partecipazione dei coniugi per il 50% ciascuno;
di dichiarare la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e disporne l'allontanamento dalla residenza familiare o, in via subordinata, di adottare i provvedimenti ex art. 333 c.p.c. ritenuti opportuni a tutela delle minori, ivi incluso l'allontanamento della genitrice dalla casa familiare. Nel merito, ha altresì chiesto di disciplinare il Per_ mantenimento della figlia maggiorenne ponendo a carico di entrambi il relativo importo, oltre al 50% delle spese straordinarie, di accertare e dichiarare l'addebito della separazione alla ricorrente, nonché, in via principale, di disporre il trasferimento o, in subordine, al versamento a titolo Per_ compensativo o ad altro titolo in favore delle figlie in pari quota, di una quota CP_2 CP_3
o di una somma pari al 70% o di una percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia che spetterebbe al resistente dell'immobile sito in Milano alla via Magolfa 32-34- 36.
Con decreto del 6/12/2023 il Giudice delegato ha fissato per la comparizione personale delle parti l'udienza del 29/02/2024. Nel rispetto dei termini previsti dall'art. 473 bis. 17 c.p.c. le parti depositavano le memorie di rito insistendo nelle domande, eccezioni e istanze istruttorie formulate nei rispettivi scritti difensivi.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 29/02/2024 il Giudice delegato ha sentito le parti che hanno confermato il contenuto degli atti depositati dai rispettivi difensori e hanno chiesto un breve rinvio per individuare/valutare un centro/esperto ex art. 473 bis 26 c.p.c. ai fini di un intervento sistemico a supporto dei genitori e delle figlie minori. I difensori delle parti hanno insistito nelle domande, eccezioni e nelle istanze istruttorie formulate e hanno chiesto che fosse mantenuto l'affidamento condiviso delle minori con collocamento di presso la madre e di presso il padre. Il CP_3 CP_2
Giudice delegato, all'esito della discussione, ha dato termine fino al 26/03/2024 per il deposito di note scritte con le istanze e conclusioni, con l'eventuale individuazione del Centro/professionista per la presa in carico del nucleo familiare e per l'eventuale richiesta congiunta di nomina di Ausiliario ex art. 473 bis 26 c.p.c.., riservandosi, all'esito, ogni provvedimento. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato, con ordinanza del 7 maggio 2024, ha disposto la prosecuzione dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. al 4/6/2024 in considerazione dell'omessa individuazione, ad opera delle parti, del professionista cui rivolgersi per il supporto al nucleo familiare.
All'udienza del 4/6/2024 il Giudice delegato ha sentito le parti che hanno dichiarato quanto segue. Per_ La parte ricorrente dichiara: “ è appena tornata dall'Inghilterra; ha finito gli esami e se li ha superati starà a Milano fino ad agosto;
altrimenti tornerà a Londra per rifare gli esami. Deve avere Per_ il risultato di soli due esami. Gli altri li ha superati. Purtroppo, venerdì è morta mia madre;
era tornata dall'Inghilterra proprio per salutare la nonna;
ha anticipato il rientro;
quindi si è fermata
a casa con me per starmi vicino ma non so quali siano i suoi programmi per i prossimi mesi;
non so se vorrà andare a casa dal padre;
in questo momento non ne abbiamo ancora parlato. vive CP_2 stabilmente dal padre e io la vedo pochissimo;
io tutte le mattine la porto a scuola;
ogni tanto magari fa un salto da me anche perché io ho preso il cagnolino di mia madre a cui lei è legata. Dorme da me ogni 10 giorni, forse. Arriva la sera e va via al mattino. in questi giorni è dal papà; è stata CP_3 con me fino a quando mia madre si è aggravata. Non so se tornerà da me in modo stabile. Le figlie decidono loro come fare. Non è mai stata data una regolamentazione chiara;
il padre si organizza con le ragazze per i we, vanno al lago dove hanno una barca, e io lo scopro magari lo stesso venerdì
o quando propongo qualcosa per il sabato. Anche il giorno del funerale di mia madre è stato così: alle 15.30, finita la celebrazione in chiesa, ed sono andate vie con il padre per il we;
CP_3 CP_2
Per_ Per_
è rimasta con me. Preciso che vive in un accomodation che è stata pagata per tutto l'anno con una somma che aveva lasciato il nonno. L'anno prossimo farà la ragazza alla pari;
non ci sono costi per libri e materiale perché è tutto on line;
la retta universitaria e tasse le abbiamo page a metà; io le do 400 sterline al mese.”.
La parte resistente ha dichiarato: “ ha deciso di fare una settimana da me e una dalla madre;
CP_3 così fa dal febbraio 2024; con delle eccezioni;
quando io ho dato delle regole chiare sugli orari di utilizzo del telefono e sulle frequentazioni lei ha deciso di stare esclusivamente con la madre;
è stata con lei alcune settimane;
io faccia molto fatica a dare delle regole. mi ha detto che riceve le CP_3 sigarette dalla madre mentre ci eravamo messi d'accordo sul fatto che le avremmo dato le sigarette elettroniche. Ha fatto 44 giorni di assenza da scuola nascondendosi a casa della madre. vive CP_2 stabilmente a casa mia dal mese di dicembre. Non è vero che viene accompagnata a scuola tutti i giorni perché quasi sempre va a scuola da sola salvo eccezioni. I fine settimana vengono gestiti ascoltando le richieste delle ragazze. va a casa della madre tutte le volte che vuole. Non è CP_2
Per_ vero che è stata interamente utilizzata per pagare l'accomodation di la somma lasciata dal nonno in quanto è stata utilizzata solo per una parte;
il resto l'abbiamo data a metà io e mia moglie;
per le spese alimentari e trasporti io ricarico una carta che le ho dato;
ricarico una media di Euro
300-400 al mese. A volte mi chiede somme per vestiti o per andare in discoteca”.
L'avv. GA e l'avv. RI, nel riportarsi al contenuto dei propri scritti difensivi, hanno chiesto, in via temporanea ed urgente, di disporsi CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare anche al fine di individuare le migliori modalità di affidamento e collocamento delle minori;
nelle more dell'accertamento peritale, l'affido all'Ente stante l'impossibilità per i genitori di condividere decisioni anche quotidiane;
la conferma del collocamento prevalente di dalla madre e di CP_3 presso il padre;
in questo caso mantenimento diretto e spese straordinarie al 50%; spese CP_2
Per_ Per_ straordinarie per al 50% e corresponsione a di una somma per il sostentamento quotidiano.
L'avv. Santella, nel riportarsi all'ultima memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c., ha chiesto l'ascolto delle minori in considerazione della contrapposizione della narrazione dei genitori, insistendo per il collocamento di entrambe le minori presso il padre, oltre all'affidamento monogenitoriale al padre delle minori con decadenza limitazione della responsabilità genitoriale della madre ed al mantenimento diretto delle figlie e del pagamento del 50% delle spese straordinarie.
I difensori delle parti, nell'insistere a tutte le altre istanze istruttorie e conclusioni nel merito, hanno discusso oralmente la causa e, all'esito, il Giudice delegato si è riservato di decidere.
Con successiva ordinanza riservata del 10 giugno 2024, il Giudice delegato ha così provveduto:
“1) nomina quale Curatore Speciale delle minori e l'avv. Guja Brustia del CP_2 Controparte_3
Foro di Milano;
2) assegna al Curatore termine fino al 2 luglio 2024 per depositare memoria di Pt_4 costituzione”.
Il Giudice delegato ha fissato per l'ascolto delle minori e l'udienza del 10/07/2024, CP_2 CP_3 riservandosi all'esito ogni provvedimento.
All'udienza del 10 luglio 2024 il Giudice delegato, alla sola presenza della , Parte_5 ascoltava le minori e, su congiunta richiesta dei difensori delle parti, assegnava termine sino al
18/07/2024 per precisare le domande e le istanze istruttorie, invitando nuovamente le parti con l'ausilio della ad individuare professionisti cui rivolgersi per la presa in carico del Parte_5 nucleo familiare, per l'attivazione di percorso di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico per sé e per le figlie minori, nonché per individuare un coordinatore genitoriale che possa medio tempore supportarli nell'esercizio delle funzioni genitoriali.
Alla scadenza del predetto termine, il Giudice delegato, preso atto delle note autorizzate versate in atti dai difensori delle parti e dal Curatore Speciale, ha così provveduto:
“In via temporanea ed urgente:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso delle minori che rimarranno collocate presso il padre nell'abitazione di Milano, via Alzaia Naviglio Grande n. 46;
3) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto delle figlie minori nei tempi di rispettiva permanenza;
spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del
14/11/17 al 50%; spese scolastiche, abitative, di viaggio da e per Londra, di vita quotidiana e Per_ straordinarie per , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente studentessa a Londra, al 50%; in via istruttoria:
1) Nomina quale CTU la dott.ssa nota all'Ufficio, e formula il seguente quesito: Persona_10
"Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti e le minori nelle forme ritenute più opportune, sentite eventuali altre figure significative di riferimento per le minori o con le quali le minori abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito -eventualmente anche avvalendosi della Co collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
a) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne
l'impatto sulle competenze genitoriali;
b) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi delle figlie, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
c) quali siano le condizioni psichiche delle minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatrici;
d) quali siano le caratteristiche del legame tra le minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
e) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per le minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
f) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
g) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza delle minori con ciascun genitore provvedendo, sulla base degli elementi progressivamente acquisiti e sussistendone le condizioni, a verificare la possibilità di prevedere ampi e più strutturati spazi di frequentazione materna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti agli interessi ed esigenze delle minori;
h) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi delle minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
i) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 6-7-8) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili;
2) dispone che il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente da depositarsi entro il 15 settembre 2024;
3) dispone che la cancelleria abiliti il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
4) riserva, all'esito della CTU ogni determinazione in ordine alle ulteriori istanze istruttorie delle parti”. Il Giudice delegato ha fissato per il conferimento dell'incarico l'udienza del 18/9/2024, rimettendo la causa al Collegio per la decisione sullo status.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2024.
In data 24 luglio 2024 veniva pronunciata sentenza n. 7480/2024 non definitiva di separazione resa pubblica in data 29 luglio 2024. In pari data veniva emessa ordinanza di rimessione della causa sul ruolo con conferma di quanto già disposto con il soprariportato provvedimento in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Con provvedimento del 18 settembre 2024 il Giudice, preso atto dell'accettazione dell'incarico da parte del CTU nominato, organizzato e calendarizzato lo svolgimento delle operazioni peritali, fissava per l'esame della CTU l'udienza del 19 febbraio 2025.
Su istanza di proroga del CTU l'udienza veniva differita per i medesimi incombenti al 4 giugno 2025.
Con istanza urgente del 15 marzo 2025 il padre lamentando comportamenti materni inadeguati e di scarsa attenzione nei confronti della figlia chiedeva l'adozione di provvedimenti a tutela della minore ivi compreso il suo collocamento presso di sé. CP_3 Con provvedimento del 17 marzo 2023 il Giudice assegnati i termini per l'instaurazione del contraddittorio sull'istanza fissava udienza per la comparizione delle parti al 17 aprile 2025.
Con memoria difensiva del 27 marzo 2025 la madre, contestando integralmente quanto dedotto dal padre, chiedeva l'integrale rigetto dell'istanza.
All'udienza del 17 aprile 2025 il Giudice, sentite le parti e rilevato che le operazioni peritali ancora in corso erano in procinto di concludersi, riservava all'esito della già fissata udienza di discussione
CTU l'adozione di ogni provvedimento.
Con provvedimento del 30 aprile 2025, considerato che il CTU aveva richiesto con istanza del
28.04.2025 un leggero differimento del termine per il deposito dell'elaborato peritale, rinviava l'udienza al 17 giugno 2025.
Il 6 giugno 2025 la dott.ssa depositava la CTU. Per_8
All'udienza del 17 giugno 2025 il Giudice, sentite ampiamente le parti e la Curatrice Speciale che dichiarava di aderire alle conclusioni della CTU parimenti alla madre, si riservava.
A scioglimento della riserva così provvedeva:
Letta la relazione peritale depositata in data 6/6/25; visti gli esiti dell'udienza del 17/6/25 con le dichiarazioni rese dalle parti e le istanze dei rispettivi difensori e del Curatore Speciale delle minori;
rilevato, in particolare, che il difensore della ricorrente ha chiesto l'espunzione dal fascicolo
d'ufficio delle note di udienza non autorizzate depositate dal difensore di controparte richiamando, quanto all'istanza di deposito delle videoregistrazioni dei colloqui, le Linee Operative per la CTU;
ha aderito alle conclusioni del CTU e ha chiesto la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c.; rilevato che il difensore di parte convenuta si è riportato alle note di udienza depositate in data
13/6/25 insistendo nella richiesta di acquisizione delle videoregistrazioni e, in caso di espunzione, ha chiesto termine per note alla CTU;
ha chiesto di essere autorizzato al deposito degli scambi epistolari intercorsi con la dott.ssa al fine di provare la corretta trasmissione degli atti e Per_8 documenti del fascicolo di parte;
rilevato che il Curatore Speciale delle minori ha aderito integralmente alle conclusioni della CTU e ha chiesto la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28
c.p.c.; evidenziato che il difensore di parte convenuta ha depositato in data 14/4/25, ore 18.56 e 19.11, due note per l'udienza del 17/4/25; in data 13/6/25, ha depositato note per l'udienza del 17/6/25; rilevato che trattasi di scritti difensivi non autorizzati di cui va, pertanto, disposta l'espunzione dal fascicolo di ufficio con tutti i relativi allegati;
ritenuta l'inammissibilità della richiesta di autorizzazione alla produzione degli scambi epistolari con la CTU non essendo in alcun modo contestata la circostanza dell'accessibilità al consulente
d'ufficio dell'intero fascicolo di parte;
evidenziato, peraltro, che il CTU ha elencato gli atti ed i documenti esaminati contenuti nel fascicolo di parte al momento dell'inizio delle operazioni peritali, peraltro nel rispetto dell'art. 8 delle Linee
Operative per la CTU che prevede che “Il fascicolo processuale viene messo integralmente a disposizione del CTU mediante accesso a consolle. Il giudice, al momento della ammissione della
CTU, concede termine per il deposito di tutta la documentazione che le parti ritengano necessaria per l'espletamento dell'incarico (ciò senza problemi di tempestività processuale, se la CTU è ammessa prima della scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., ma neppure successivamente visti
i poteri officiosi del giudice del conflitto familiare sanciti dalla normativa nazionale e sovranazionale). Nel corso delle operazioni peritali possono essere prodotti al CTU o possono essere acquisiti dal CTU ulteriori documenti pubblici o pubblicamente consultabili (es. provvedimenti di
A.G.) e documenti che possano essere nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo, qualora ne emerga l'indispensabilità all'accertamento di una situazione di comune interesse (es certificati medici, anche di medici privati, relazioni dei servizi sociali, documenti provenienti dalla scuola, o da altri enti o istituzioni). Il CTU deve tempestivamente, dopo aver acquisito il documento, trasmettere quanto ricevuto con indicazione della fonte di acquisizione al CTP in modo che le parti possano effettuare il controllo ed interloquire sullo stesso a garanzia del contraddittorio. Ogni altro documento formatosi successivamente al termine sopra indicato (es. video, trascrizioni di mail o di sms) deve essere depositato dal difensore al giudice che ne valuta la rilevanza ai fini dell'espletamento dell'incarico, a meno che non venga acquisito dal CTU sull'accordo delle parti”; ribadito che, nel caso di specie, le note di udienza del 14 aprile e del 13 giugno sono inammissibili e ne va disposta l'espunzione con tutta la documentazione allegata di cui il difensore avrebbe dovuto, invece, chiedere l'autorizzazione alla produzione, essendo decorsi i termini processuali e dovendosi valutare l'ammissibilità e la rilevanza, salva, comunque, la possibilità per il Tribunale, al momento dell'istanza, di attivare i propri poteri officiosi nell'interesse dei minori;
rilevato che i consulenti di parte hanno, nel termine assegnato, trasmesso al CTU le proprie osservazioni sulle quali il consulente d'ufficio ha espressamente, chiaramente ed esaustivamente preso posizione;
richiamate, quanto alla richiesta di acquisizione delle videoregistrazioni, le Linee
Operative per la CTU ed il punto n. 15 di seguito riportato:
“Registrazione dei colloqui peritali e deposito.
L'ascolto del minore, effettuato quando delegato dal giudice, viene sempre audio e video registrato.
Il contenuto della audio videoregistrazione deve essere trascritto integralmente dal CTU con indicazione del contegno del minore. Tale trascrizione deve essere allegata alla consulenza con il titolo “trascrizione dell'ascolto delegato del minore”. La registrazione audio-video del minore, in quanto atto processuale, deve sempre essere allegata alla relazione peritale. L'esame clinico del minore deve sempre essere audiovideoregistrato;
il giudice o il CTU possono escludere la videoregistrazione qualora la stessa sia pregiudizievole per il minore data la sua particolare situazione psicofisica, fatto salvo l'obbligo di audioregistrazione. Rispetto al contenuto della registrazione è il CTU a decidere se trascriverlo integralmente ovvero limitarsi ad un verbale sommario. Tale trascrizione o verbale sommario deve essere allegato alla consulenza con il titolo
“trascrizione o verbale sommario dell'esame clinico del minore”. In entrambi i casi le registrazioni audiovideo o audio devono essere sempre consegnate ai CTP che le utilizzeranno nel rispetto delle norme deontologiche e della tutela del minore. Qualora le parti non abbiano nominato CTP le suddette registrazioni devono essere consegnate ai difensori i quali anche sono chiamati al rispetto delle norme deontologiche e della tutela del minore. La consegna ai CCTTPP o ai difensori deve avvenire subito dopo l'espletamento dell'incombente per consentire la discussione tra esperti. I supporti contenenti le suddette registrazioni devono essere depositati in allegato alla CTU presso la cancelleria del giudice. Quanto alla registrazione dell'esame degli adulti, il giudice può disporla quando ritenuta necessaria per motivi particolari del caso di specie. In caso in cui la registrazione non sia disposta dal giudice, è il CTU che può liberamente decidere se attivarla come mero appunto di lavoro. La registrazione, in quanto appunto di lavoro del CTU, non viene consegnato ai CTP né durante le operazioni né dopo e neppure viene depositato al giudice unitamente alla CTU. Se alla prima udienza ne viene richiesta la produzione, il giudice decide bilanciando tra il diritto di difesa e le esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto della partecipazione o meno dei consulenti di parte a tutte le operazioni peritali e della disponibilità da parte degli stessi degli esiti degli accertamenti disposti dal ctu alla luce delle osservazioni di parte sulla relazione del Ctu. Qualora il
CTU decida di non procedere all'audioregistrazione degli incontri, essi non possono essere audioregistrati dai CCTTP autonomamente, se non previa autorizzazione del CTU. L'utilizzo da parte dei CTP delle registrazioni deve essere effettuato nell'ambito dei doveri deontologici dell'Ordine di appartenenza. In ogni caso quando è il CTU ad audio-videoregistrare, la registrazione non può mai essere eseguita in autonomia e in “parallelo” su dispositivi dei CCTTP. Non possono esservi infatti materiali registrati diversi da quelli ottenuti sui dispositivi approntati dal CTU”;
Rilevato che, nel caso di specie, la registrazione dell'esame dei genitori non è stata disposta dal
Giudice e che, pertanto, deve essere considerata quale appunto di lavoro del CTU che non deve essere consegnato ai CTP, né durante le operazioni peritali, né dopo e neppure unitamente al deposito della relazione peritale;
rilevato che i CTP hanno seguito le operazioni peritali, partecipando a tutti gli incontri fissati;
ritenuto, comunque, che, trattandosi di appunti di lavoro del perito, la richiesta di acquisizione delle videoregistrazioni degli incontri degli adulti deve essere motivata da particolari esigenze di difesa in ordine alle valutazioni cliniche effettuate dal CTU;
rilevato invece che, nel caso di specie, parte convenuta ha lamentato una mancanza di terzietà del consulente- che avrebbe assunto atteggiamenti parziali e in pregiudizio nei confronti del convenuto
- senza tuttavia far riferimento a specifici comportamenti del perito in violazione della terzietà e senza allegare l'incidenza causale di dette generiche violazioni rispetto alla valutazione clinica della parte, sostanzialmente desumendola (ndr: la mancanza di terzietà) dalla mancata adesione del CTU alla prospettazione del proprio CTP ed alla valutazione dallo stesso fornita dei comportamenti della ricorrente e delle figlie, anche nella relazione con la madre;
ritenuto, al contrario, che dall'esame della relazione peritale emerga chiaramente come il perito
d'ufficio abbia, esaminati gli atti ed i documenti di causa, attentamente valutato, con colloqui clinici individuali e di osservazione della relazione ed esami testali, la situazione personale e relazionale dei genitori e delle minori, fornendone una ricostruzione delle rispettive fragilità personologiche, di cui i fatti che li vedono protagonisti, compresi i gravi disagi manifestati dalle figlie ciascuna con modalità differenti, rappresentano l'espressione; risposto in maniera completa ed esaustiva al quesito formulato e preso posizione sulle osservazioni dei CTP;
ciò fatte salve tutte le eventuali ulteriori valutazioni e determinazioni che saranno adottate dal Tribunale in composizione collegiale in camera di consiglio all'atto della decisione delle questioni oggetto di causa;
ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
1) dispone l'espunzione dal fascicolo telematico delle note di udienza del convenuto del 14/4/25, ore
18.56 e 19.11, e del 13/6/25, con tutta la documentazione allegata;
2) rigetta l'istanza di termine per note alla CTU;
3) rigetta l'istanza di acquisizione delle videoregistrazioni dell'esame degli adulti;
4) rigetta l'istanza di produzione degli scambi epistolari tra la difesa del convenuto e la CTU;
5) fissa ex art. 473 bis. 28 c.p.c. l'udienza del 21/10/25 che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con note di trattazione scritta da depositarsi entro le ore 12 del 21/10/25, assegnando alle parti i termini massimi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo per la precisazione delle conclusionali e per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con provvedimento del 21.10.2025 il Giudice, lette le note di trattazione scritta delle parti e della
, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Parte_5
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Sul materiale probatorio
All'udienza del 17/6/25, all'esito dell'accertamento peritale, la parte ricorrente ed il Curatore Speciale delle minori hanno chiesto di fissarsi udienza di rimessione della causa al Collegio. Parte ricorrente ha rinunciato alle istanze di prova orale avanzate, insistendo nella richiesta di ammissione a prova contraria solo in caso di ammissione delle istanze di prova orale della controparte.
La parte convenuta ha, invece, insistito nelle istanze di cui alle note di udienza del 13/6/25.
Il Giudice delegato ha provveduto come da ordinanza del 23/6/25 sopra riportata.
Nelle note ex art. 473 bis. 28 lett. a c.p.c. del 22/7/25) la parte convenuta ha insistito nelle istanze di acquisizione delle videoregistrazioni e verbali della CTU, nonché nell'istanza di convocazione del
CTU a chiarimenti e nelle istanze istruttorie già avanzate.
Riguardo alle istanze relative alla CTU, si richiama l'ordinanza del 23/6/25 le cui motivazioni, pienamente condivise, si ribadiscono e riportano integralmente.
Sulla domanda di addebito, i capitoli di prova per testi articolati da parte convenuta sono generici e valutativi (capp. da 17 a 25); la richiesta di ordini di esibizione di cui ai punti n. 2, 3, 4 e 5 delle note ex art. 47 bis. 28 lett. a) c.p.c. è meramente esplorativa alla luce delle generiche deduzioni contenute in atti.
Sulla responsabilità genitoriale, osserva il Tribunale che la documentazione agli atti del giudizio – relazione peritale, allegazioni e dichiarazioni rese dalle parti e comportamento processuale delle stesse, risultanze dell'ascolto delle minori costituisce materiale probatorio completo CP_2 CP_3 ed esaustivo per l'assunzione dei provvedimenti maggiormente rispondenti ai prioritari interessi delle figlie minori in punto affidamento, collocamento e regolamentazione della frequentazione genitori- figlie.
I capitoli di prova per testimoni articolati in proposito da parte convenuta (capp. da 1 a 16 e da 26 a
50) sono generici, valutativi ed assolutamente superflui ai fini del decidere attesa la completezza del materiale probatorio agli atti del giudizio come sopra appena evidenziato.
Quanto alle questioni di carattere economico, la documentazione in atti consente al Tribunale di determinare gli obblighi di mantenimento a carico di ciascun genitore.
Si richiama, comunque, il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535). Sull'addebito della separazione
Le parti hanno avanzato reciproche domande di addebito della separazione.
Nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto che il marito ha attuato nei suoi confronti, per l'intero periodo della convivenza matrimoniale, e anche in presenza delle figlie, comportamenti svalutanti, controllanti e manipolatori la cui intensità si è aggravata nel tempo.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che tali condotte svalutanti e denigratorie si sono intensificate a partire dal 2017 a seguito della decisione della ricorrente di ricominciare a lavorare come educatrice presso una comunità per minori non accompagnati.
Il convenuto ha, invece, dedotto l'inadeguatezza genitoriale della ricorrente cui ha anche imputato comportamenti aggressivi nei confronti delle figlie minori che avrebbero reso necessario un costante intervento del medesimo per “correggerla” e per “fare da scudo alle stesse” figlie (“la condotta della a carico delle minori non era più oltre accettabile e, di fronte all'impossibilità di Parte_1 correggerla, il rapporto coniugale non poteva più continuare”…omissis…”non poteva permettere che la moglie continuasse a coltivare la propria relazione problematica con le figlie e ha dovuto mettersi di mezzo, fare da scudo per le stesse e intervenire al riguardo affermando la propria opinione, con la conseguenza che il rapporto di coppia – oramai già incrinato di per sé a causa della moglie – non ha potuto proseguire oltre”).
Ha, inoltre, dedotto che la ricorrente ha instaurato “relazione intime” di tipo epistolare con soggetti terzi.
Osserva il Tribunale che le deduzioni di parte ricorrente sono generiche, oltre che sfornite di supporto probatorio.
La ricorrente ha rinunciato alle istanze di prova orale.
Quanto al documento doc. 7 A-O allegato al ricorso e contenente parte dei messaggi scambiati tra le parti, essi risalgono a un periodo che va dal mese di dicembre 2021 al mese di giugno 2023; periodo in cui era già in atto la crisi familiare sfociata con l'allontanamento spontaneo del marito dalla casa familiare avvenuto nel marzo 2022.
Nulla, pertanto, risulta provato per il periodo pregresso.
Manca, inoltre, la prova della rilevanza causale delle condotte lamentate rispetto all'insorgenza della crisi.
Quanto alla domanda svolta dal convenuto, si evidenzia parimenti la genericità delle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione relative alle condotte imputate alla ricorrente e che hanno causato l'intollerabilità della convivenza (“la quale con il proprio carattere e con tutta una serie di condotte ha, nel tempo, portato all'attuale situazione esasperata, purtroppo, anche nei rapporti madre-figli”).
I capitoli di prova articolati sul punto non sono stati ammessi perché generici e valutativi. Considerazioni analoghe valgono per la prospettata violazione del dovere di fedeltà, genericamente allegata e, comunque, non provato.
La richiesta di ordine di esibizione contenuta nella memoria depositata in data 18.07.2024 relativa “a tutti gli scambi epistolari e Whatsapp, sms, e-mail, chat e di ogni altra natura intercorsi con il Sig.
e il Sig. è stata rigettata perché meramente esplorativa. alla luce Testimone_2 Persona_4 delle generiche deduzioni contenute in atti.
Diversamente da quanto prospettato dalle parti, osserva il Tribunale che le dinamiche altamente disfunzionali tra le medesime, così come di seguito ampiamente descritte e valutate, hanno determinano il progressivo deterioramento della comunione materiale e spirituale con l'insorgere dell'irreversibile crisi familiare, senza che possa essere imputata all'una o all'altra parte la responsabilità del fallimento del progetto familiare.
Le domande vanno, pertanto, rigettate.
Sulla responsabilità genitoriale Per_ Le parti sono genitori di nata il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
nata il [...]; nata il [...]. CP_2 CP_3
Nel corso del presente giudizio sono state più volte sentite le parti, sono state ascoltate le minori ed è stata espletata CTU psicodiagnostica sull'intero nucleo familiare.
Il CTP della ricorrente e la Curatrice Speciale hanno sostanzialmente aderito alle conclusioni ed indicazioni del CTU.
Il CTP del convenuto ha formulate le osservazioni di cui alle note allegate alla relazione peritale cui il CTU ha puntualmente risposto.
Il Collegio, esaminate le note di osservazione dei CTP e le risposte fornite dal perito d'ufficio, aderisce integralmente alle conclusioni del CTU attesa la completezza ed analiticità degli accertamenti effettuati con valutazioni testali, colloqui clinici ed osservazione psicologica della relazione genitore figlie.
Il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP del convenuto, ha precisato come gli aspetti metodologici erano stati tutti concordati nel primo collegio peritale.
Esclusa la sussistenza di psicopatologie, le ipotesi di funzionamento offerte dalla ctu trovano contezza nei rilievi effettuati durante i colloqui clinici, nella rilettura clinica delle osservazioni genitori-figli e trovano convergenze negli indici emersi nei test.
Né il CTP del convenuto ha fornito una diversa lettura del funzionamento delle parti. In particolare, il CTU ha descritto le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei genitori entrambe connotate da tratti di disfunzionalità evidenziando come “La reattività e il discontrollo del signor sono emersi non solo dai riferita della sigra ma dall'atteggiamento CP_1 Parte_1 processuale, dalle denunce, dai messaggi WA depositati agli atti e, non da ultimo, dall'atteggiamento mantenuto durante i colloqui clinici effettuati e dalle risultanze testali. “
Diversamente da quanto eccepito dal CTP del convenuto, anche le caratteristiche personologiche e di funzionamento della ricorrente sono state ampiamente analizzate e valutate;
ciò sia con riferimento agli aspetti relazionali con il coniuge che con le figlie, con riscontrate incisive ricadute sul piano delle competenze genitoriali.
Il CTU ha parlato di “…intensa emotività negativa, con aspetti disforici e rabbiosi;
di importante sovraccarico, legato alle vicende processuali e alle difficoltà nel rapporto con l'ex marito e le figlie;
di difficoltà nel gestire le situazioni complesse soprattutto se ad alta sollecitazione emotiva con esiti di comportamenti meno adattivi e fatica a regolare l'emotività; di fragilità dell'autostima”.
Quanto alle minori il CTU ha evidenziato la disfunzionalità dei comportamenti di entrambi i genitori incapaci di fornire alle figlie una cornice contenitiva univoca ed anzi amplificando nel rapporto con le stesse i propri tratti di fragilità: “…il sig più in grado di porre limiti e regole, ha però CP_1 esacerbato la funzione normativa a scapito di quella affettiva, creando un clima di sfiducia, controllo eccessivo, minacce di denunce, etc. La madre dal canto suo ha esasperato la funzione affettiva a scapito di quella normativa: ha cercato di evitare il conflitto per la paura di perdere le figlie, ma anche per la paura delle reazioni del , finendo per assumere un comportamento CP_1 eccessivamente permissivo che non aiuta le ragazze a sentirsi in realtà tenute-contenute da un adulto strutturato…”.
Ciò posto, dalle deduzioni ed allegazioni di parte, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dal comportamento processuale delle medesime, dall'esito della CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare espletata, nonché dalle stesse dichiarazioni rese dalle minori che sono stati ascoltate dal
Giudice delegato, emerge quanto segue.
Le parti sono portatrici di fragilità individuali.
Quanto alla ricorrente, il CTU ha evidenziato che “Dalla valutazione effettuata emerge che la signora
è caratterizzato da una struttura personologica esente da franca psicopatologia. Mostra Parte_1 un esame di realtà conservato e un adattamento nel complesso adeguato. Più in grado di gestire le situazioni ordinarie, nelle situazioni complesse e ad alta sollecitazione emotiva può mostrare comportamenti meno adattivi. Manifesta nell'attualità un forte sovraccarico dovuto alle vicende separative, alla paura di essere denunciata dal e alle difficoltà nella relazione con le figlie. CP_1 Ha maturato una storia di crescita caratterizzata da adeguate cure sul piano fisico e concreto, meno efficaci nella riposta ai suoi bisogni di riconoscimento e rispecchiamento, soprattutto da parte della figura paterna vissuta come rigida ed esigente. Tali esperienze l'hanno portata a sviluppare una struttura di personalità orientata alla dipendenza dall'altro, alla negazione del proprio bisogno e alla tendenza a soddisfare il bisogno altrui, per essere considerata brava e adeguata. Quando frustrata si ritira dalla relazione e può incontrare difficoltà nella regolazione emotiva”.
Il convenuto “…presenta una struttura integra in assenza di franca psicopatologia. Mostra un esame di realtà conservato e un adattamento nel complesso adeguato. Ha maturato esperienze di crescita connotate da buona risposta ai bisogni fisici e concreti, ma meno in grado di calibrare la risposta ai bisogni emotivi con l'esito di una personalità orientata in modo narcisistico che si connota per un'immagine del sé grandiosa atta a celare la propria fragilità.”.
Dette caratteristiche personologiche hanno profondamente inciso nelle dinamiche relazionali tra le parti e nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sul punto il CTU ha evidenziato che “Nello specifico il sig ha cercato nella una CP_1 Parte_1 persona che lo mettesse al centro, che lo facesse sentire valido e necessario, in un rapporto di dipendenza che egli stesso ha definito simbiotico. La dal canto suo ha cercato un uomo Parte_1 che appariva solido, capace di sostenerla e ne ha cercato costantemente l'approvazione. La coppia si è creata sulle reciproche fragilità e non ha retto con l'introduzione del terzo, i figli, per loro natura dipendenti. La coppia non è riuscita ad assumersi la responsabilità che il passaggio alla genitorialità comporta, creando quello che (1998) ha definito il patto condiviso. Il patto condiviso Per_11 rappresenta l'accordo implicito o esplicito tra i genitori sull'essere genitori insieme, al di là della relazione di coppia. È un accordo simbolico e relazionale che consente alla coppia genitoriale di continuare a cooperare per il benessere dei figli, anche dopo la rottura del legame coniugale o affettivo. I signori non sono riusciti a negoziare stili e modalità differenti in tema educativo, di fatto iniziando a distanziarsi già con l'arrivo della prima figlia. La situazione è tuttavia degenerata con
l'arrivo di ma soprattutto con l'arrivo inaspettato di , in un lasso di tempo molto CP_2 CP_3 ridotto. La signora ha mostrato intenso affaticamento, dettato sicuramente anche dalla Parte_1 risposta ai bisogni di accudimento delle bambine, ma soprattutto dal sentirsi criticata, umiliata, delegittimata nel suo ruolo dal marito. Il sig dal canto suo ha assunto una modalità CP_1 ipercritica e svalutante, non tollerando quello che ha vissuto come un graduale disinvestimento dalla coppia da parte della moglie”.
I coniugi hanno un vissuto ed una ricostruzione contrastante delle vicende e delle dinamiche all'interno del nucleo familiare;
riguardo alle figlie, hanno contenuti e stili educatici, oltre che modalità relazionali, assolutamente divergenti. Persiste tra i genitori una grave conflittualità ed un'assoluta incomunicabilità e reciproca profonda sfiducia.
I genitori, anche di fronte ai preoccupanti disagi da ultimo manifestati da con ricadute sul CP_3 piano personale, scolastico e relazionale- continuano a muoversi reciproche accuse di gravi inidoneità genitoriali, senza riuscire a focalizzarsi sugli interessi delle figlie minori, mostrandosi assolutamente incapaci di tutelare e promuovere la figura genitoriale dell'altro, di elaborare un progetto educativo condiviso e, ancor prima, di riavviare un canale di comunicazione funzionale alla serena evoluzione di CP_2 CP_3
Come chiaramente evidenziato dalla CTU “I signori non hanno saputo trovare una sintesi dei loro stili genitoriali, finendo per amplificare gli aspetti negativi: il sig più in grado di porre CP_1 limiti e regole, ha però esacerbato la funzione normativa a scapito di quella affettiva, creando un clima di sfiducia, controllo eccessivo, minacce di denunce, etc. La madre dal canto suo ha esasperato la funzione affettiva a scapito di quella normativa: ha cercato di evitare il conflitto per la paura di perdere le figlie, ma anche per la paura delle reazioni del , finendo per assumere un CP_1 comportamento eccessivamente permissivo che non aiuta le ragazze a sentirsi in realtà tenute- contenute da un adulto strutturato.”.
Se, dunque, la madre non si è mostrata in grado di adeguatamente contenere le figlie, le modalità adottate dal padre non hanno portato ad una solida interiorizzazione della norma, finendo per ulteriormente svalutare agli occhi delle figlie medesime la figura genitoriale materna.
I genitori non si sono, inoltre, mostrati in grado di tutelare le figlie dal conflitto.
Dalle dichiarazioni rese dai genitori e dalle minori, ascoltate dal Giudice delegato all'udienza del
11/7/24, risulta che le medesime sono state pesantemente coinvolte ed invischiate nel conflitto genitoriale, esposte ad informazioni, anche sull'iter processuale e sul contenuto degli atti del giudizio, veicolate con modalità inappropriate, fuorvianti e senza il necessario accompagnamento.
Sul punto il CTU ha sottolineato come “Dopo la separazione la situazione non è migliorata, ma
l'acme si è raggiunto quando il sig ha coinvolto pesantemente le ragazze facendo loro CP_1 leggere il Ricorso presentato dalla sigra Le ragazze si sono sentite tradite, hanno confuso Parte_1 aspetti penali e civili, hanno maturato la paura di essere portate via da casa e inserite in comunità, dando la colpa alla madre. In tale scenario il sig ha faticato a operare un filtro adeguato CP_1 alle sue comunicazioni e le ragazze hanno finito per pensare che essere edotte dei particolari corrisponde ad un atteggiamento di interesse da parte del genitore. Viceversa, arrabbiate con la madre a cui attribuiscono le responsabilità, interpretano l'atteggiamento protettivo di non coinvolgerle come segnale di menzogna in una chiara distorsione di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.”.
L'inadeguatezza genitoriale delle parti, l'aspro e persistente conflitto tra le stesse, l'assenza di una progettualità familiare e di un percorso educativo coerente, ha determinato una situazione di pregiudizio per le figlie esposte a seri rischi evolutivi.
Le minori hanno reagito adottando modalità differenti, data l'età e le caratteristiche personologiche di ognuna, per manifestare il proprio disagio: con eccessiva responsabilizzazione e CP_2 comportamenti adultizzanti, tendenza all'iper-adattamento, a discapito dell'espressione genuina ed autentica dei suoi bisogni;
con comportamenti pericolosi per sé, oppositivi, provocatori e CP_3 trasgressivi, che mascherano una profonda fragilità e bisogno di essere “vista”.
Entrambe le minori hanno adottato e continuano ad adottare, nella relazione con i genitori, comportamenti altalenanti, non lineari, con spostamenti da un genitore all'altro.
Non sussistono, dunque, i presupposti per l'effettivo esercizio della bigenitorialità.
La conferma dell'affidamento condiviso delle minori, in assenza delle condizioni minime di rispetto e di fiducia reciproca, rischierebbe, inoltre, di pregiudicare le figlie minori che continuerebbero ad essere esposte alla persistente conflittualità tra i genitori senza che un soggetto terzo possa operare un controllo sulle condizioni psicofisiche delle minori ed assumere decisioni ed iniziative a tutela delle stesse.
La domanda di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale avanzata dal convenuto è priva di fondamento e va rigettata.
La madre ha un legame affettivo intenso e profondo con le figlie minori.
Le criticità della relazione madre figlie sono determinate da fragilità personali della stessa, oltre che dalle gravi problematiche relazionali con il marito- anch'egli portatore di fragilità personali con ripercussioni sulle sue competenze genitoriali- che hanno innescato dinamiche disfunzionali con effetti pregiudizievoli per l'evoluzione di di CP_2 CP_3
Entrambi i genitori sono responsabili della criticità della situazione personale e relazionale delle minori.
Entrambi i genitori necessitano di essere supportati nell'acquisizione di competenze più strutturate che permettano loro una presa di coscienza delle personali fragilità, una rielaborazione critica e responsabile delle vicende che hanno condotto alla disgregazione dell'unità familiare ed una “lettura” dei comportamenti delle figlie minori non come conseguenza delle carenze ed inadeguatezza dell'altro, ma come determinati dalle dinamiche disfunzionali innescate dall'incomunicabilità, dal conflitto, dalla reciproca sfiducia e continua recriminazione.
L'affidamento monogenitoriale richiesto dal padre non può essere accolto, difettando nel genitore richiedente sufficienti competenze genitoriali come ampiamente sopra esposto e motivato.
In ragione della complessità e assoluta criticità della situazione del nucleo familiare in oggetto e della preoccupante situazione delle minori, nonché delle gravi inadeguatezze genitoriali delle parti nel sostenere le minori nel loro percorso di crescita, fallito ogni tentativo di sollecitazione dei genitori a ricorrere a figure professionali terze, a tutela delle minori, ne va disposto l'affidamento ai Servizi
Sociali del Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, regolamentazione dei tempi di frequentazione genitori-figli.
E' urgente e prioritaria l'attivazione di interventi di supporto alla genitorialità con l'obiettivo di sostenete entrambi i genitori nell'acquisizione di competenze adeguate soprattutto sotto il profilo della capacità di comprendere i bisogni delle figlie- il padre rafforzando la dimensione affettiva, oltre che quella normativa sotto il profilo della capacità di creare le condizioni per l'interiorizzazione delle regole;
la madre recuperando fiducia ed autorevolezza agli occhi del figlie, rafforzando in primis la propria autostima- di tutelarle dal conflitto e di garantire e promuovere la figura genitoriale dell'altro; oltre che nella costruzione di un canale di comunicazione funzionale all'elaborazione di un progetto educativo condiviso nell'interesse prioritario delle minori.
Parimenti è urgente l'attivazione di massici interventi educativi in contesto materno e paterno per supportare ciascun genitore nella relazione con le figlie, anche al fine di acquisire corrette e tutelanti modalità per veicolare le informazioni più strettamente legate alla vicenda separativa;
per armonizzare i contesti familiari, con ciò favorendo e sostenendo le figlie nel passaggio da un genitore all'altro e nella ricostruzione di un rapporto di fiducia con la madre anche minato dal mancato accordo tra le parti in merito alla comunicazione della vicenda separativa.
Le figlie sono state destinatarie di informazioni parziali e fuorvianti, senza che il padre si rendesse conto dell'incapacità delle stesse di gestire emotivamente dette informazioni che hanno generato in loro paure ed ansie del tutto infondate.
Entrambe le minori necessitano di un supporto psicologico soprattutto considerata la fase evolutiva adolescenziale che attraversano, anche con l'obiettivo di elaborare i vissuti legati alle dinamiche disfunzionali innescate dai genitori e recuperare la fiducia nella figura genitoriale materna (in caso di interventi di supporto con professionisti privati, i Servizi Sociali affidatari monitoreranno l'intervento mantenendo i contatti con il professionista e provvedendo all'immediata attivazione del percorso in caso di interruzione di quello in ambito privato).
Le minori, che necessitano di una cornice strutturata e stabile nell'ambito della quale mantenere una relazione continuativa ed equilibrata con ciascun genitore, i cui contesti, pur con i differenti approcci e stili educativi vanno armonizzati, trascorreranno con i genitori medesimi tempi tendenzialmente paritari.
Si dà, pertanto, incarico ai Servizi Sociali affidatari, di individuare nell'attualità concreti e dettagliati spazi di frequentazione genitori-figlie. Ciò sentite le minori e periodicamente rivalutata, anche alla luce dell'andamento degli interventi di sostegno da avviarsi in favore del nucleo, la loro condizione emotiva ed affettiva e la qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, verificata, anche sentiti gli insegnanti delle figlie, la capacità di ciascun genitore di far in concreto rispettare regole di comportamento in ambito di frequenza scolastica e socialità con i pari, tenuto, altresì, conto delle loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
il tutto nell'ambito di un progetto formativo ed educativo da elaborarsi in favore delle medesime.
I Servizi Sociali dell'Ente affidatario provvederanno a relazionare al Giudice Tutelare per la vigilanza semestralmente ed a segnalare alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Milano eventuali situazioni di pregiudizio per le minori che richiedano l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.
Sull'assegnazione della casa familiare
Considerata la ripartizione tendenzialmente paritaria degli spazi di frequentazione, non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva della madre e da cui il padre si è allontanato dal 2022.
La domanda di assegnazione della casa familiare va dunque rigettata
Sulle questioni di carattere economico
Con i provvedimenti ex art 473 bis 22 c.p.c. del 22 luglio 2024 si stabiliva che le minori sarebbero state direttamente mantenute dai genitori nei tempi di rispettiva permanenza.
La madre ha in principalità richiesto la conferma di tale assetto;
in caso di collocamento prevalente presso di sé si è invece rimessa alle valutazioni del Tribunale. Il padre che ha in principalità richiesto il prevalente collocamento delle minori richiede un contributo materno pari ad euro 300,00 mensili;
in subordine, in caso di prevalente collocamento materno, si è dichiarato disponibile a versare alla madre l'importo di euro 200,00 mensili.
Quanto alle rispettive situazioni economico patrimoniali le evidenze del giudizio fotografano la seguente situazione.
La Signora svolge la professione di educatrice presso la Comunità per minorenni Parte_1 di Milano ove è stata assunta nel 2017; il contratto di lavoro, inizialmente per 20 ore Persona_12 settimanali, è stato poi trasformato nel settembre 2021 a 30 ore settimanali con conseguente incremento di reddito (v. doc. 8 contratto di lavoro e all. b modello ICE).
Nell'anno di imposta del 2021 la Sig.ra ha percepito un reddito annuo lordo pari ad euro Parte_1
13.607,00 (v. P.F. 2022), mentre nell'anno di imposta successivo del 2022 un reddito pari ad euro
17.363.26, pari ad un reddito mensile netto mensile che al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità è circa pari a circa 1.330,00 euro (v. C.U. 2023)
Mancano agli atti le dichiarazioni dei redditi aggiornate relative al 2023 e al 2024.
Non sono stati in ogni caso riferiti mutamenti nelle condizioni lavorative avendo la stessa riferito anche con gli scritti conclusivi di continuare a lavorare alle dipendenza della comunità con orari flessibili.
Oltre ai redditi da lavoro percepisce anche redditi da locazione.
È infatti proprietaria dell'immobile sito a Milano via Piero della Francesca locato a terzi al canone annuo complessivo di euro 15.000,00 (13.000,00 + 2.000 spese) pari a circa euro 1.250,00 mensili.
(v. doc. 12 contratto di locazione).
Ancorchè il contratto agli atti risulti scaduto si deve ritenere in assenza di diversa prospettazione sul punto che l'immobile in questione continui a garantire alla ricorrente reddito analogo.
La ricorrente non sopporta onere abitativi;
è infatti esclusiva proprietaria della casa familiare ove attualmente vive in Milano, via Magolfa n. 3 (v. doc.), sulla quale non grava mutuo.
È titolare di un conto corrente BPM con salvo positivo, nonché di investimenti in prodotti finanziari
(equity 40 e BPM vita) con controvalore al 2022, ultimo dato reso disponibile, pari a circa euro
10.000.00 (v. da dc 25 a doc 30).
, psicologo con abilitazione anche all'esercizio dell'attività di psicoterapia, svolge la CP_1 propria professione sia come dipendente in Svizzera presso il Centro Le Radici in Lugano, sia come libero professionista in Italia.
Dalle evidenze in atti risulta che il medesimo nel 2022 ha percepito in svizzera un reddito annuo lordo pari a chf 96.678, netto di chf 83.442 chf, equivalenti a circa 89.800 euro annui (doc.4); ha dichiarato redditi da attività autonoma svolta in Italia per soli euro 1.574,00 (v. v. doc. 3 riquadro RE del P.F.
2023, in diminuzione rispetto dell'anno precedente come da P.F. 2022); nel 2023 ha invece percepito in Svizzera una retribuzione annua lorda pari a chf 32.860,85, netta di chf 29.013,30 corrispondenti a circa euro 35.300,00 annui, oltre a chf 10.019,00 ( netti 8.699 chf) esposti nel modello ICE come percepiti a titolo di conguaglio. (v. doc. 5 certificazione dei redditi svizzera relativa al 2023 e doc.72 modello ICE del 2.2.2024). Non essendo stato prodotto il P.F. 2024 per il 2023 non è dato conoscere quanto invece percepito dall'attività svolta in Italia in forma autonoma.
Va poi evidenziato che non è stata fornita alcuna spiegazione di una così marcata contrazione dei redditi tra il 2022 ed il 2023, sostanzialmente più che dimezzatisi, a fronte invece di una oscillazione tra il 2021 e il 2022 molto più contenuta entro una fisiologica variabilità (nel 2021 erano stati infatti percepiti chf per 72.283,00); non sono state prodotte, nonostante la mole della documentazione versata in atti, le fatture emesse nei confronti della clinica;
peraltro il contratto individuale di lavoro prodotto al doc. 51 è privo di ogni riferimento alle condizioni economiche e reddituali applicate al rapporto di collaborazione professionale con la clinica.
Anche l'entità dei compensi percepiti dall'attività svolta in forma autonoma non possono che destare qualche perplessità considerata la loro evidente esiguità che non appare in linea, neppure tenendo conto del minor tempo che il può dedicare all'attività autonoma, con i compensi CP_1 normalmente derivanti dall'esercizio dell'attività professionale svolta.
Mancano poi anche in questo i redditi aggiornati al 2024, nonché per i redditi in Italia anche quelli del 2023.
Il convenuto vive in locazione nell'appartamento di Milano in Via Alzaia Naviglio Grande n. 46 per cui corrisponde un canone annuo pari a complessivo euro 17.400,00 (15.000 per canone + 2.400,00 per spese) pari a 1.450,00 mensili (v. doc. 67).
Ha documentato di avere in essere tre finanziamenti con Unicredit, tutti accessi nel 2023 per l'importo mensile di euro 201,46, 185,91 e 29,40 a riprova quindi di una certa solidità finanziaria (v. doc. da
54 a 56).
Ha un conto corrente Unicredit e uno svizzero presso Banca Cler Lugano entrambi con saldi positivi
(v. doc. 6 e 7).
Così tratteggiate le rispettive situazioni economico reddituali delle parti, considerati i tempi di frequentazione delle minori con i rispettivi genitori che comunque prevedono già ampi spazi materni, che considerati gli incarichi qui delegati ai Servizi Sociali progressivamente andranno ad aumentare in una prospettiva prossima di graduale parificazione dei tempi, reputa il Collegio di dover confermare l'assetto economico stabilito dal Giudice Delegato con i provvedimenti provvisori del 22 luglio 2024.
I genitori continueranno quindi a provvedere al mantenimento diretto delle tre figlie nei tempi di rispettiva permanenza delle minori presso di loro, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 e successivo aggiornamento del giungo
2025 riportate in dispositivo.
Sulle ulteriori domande di parte convenuta
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda di sentenza costitutiva di trasferimento immobiliare e della subordinata domanda di versamento in favore delle figlie di somme a titolo compensativo.
Trattasi di domande estranee al presente giudizio da trattarsi con rito ordinario in quanto non ricomprese nelle materie di cui all'art. 473 bis. c.p.c..
Sulle spese di lite
In ragione della prevalente soccombenza del convenuto –soccombente in punto addebito della separazione, responsabilità genitoriale, collocamento delle figlie e regolamentazione degli spazi di frequentazione;
assegnazione casa familiare;
contributo al mantenimento delle figlie;
ulteriormente soccombente sulle domande di cui al superiore paragrafo- lo stesso va condannato a rifondere alla ricorrente, la cui soccombenza è limitata alla domanda di addebito della separazione, i tre quarti delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 5700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione del restante quarto.
Le spese del Curatore Speciale dei minori ammessi al Gratuito Patrocinio vanno liquidate come da separato decreto.
I genitori, la cui persistente e pervasiva conflittualità ed incapacità di rappresentare gli interessi delle figlie minori in giudizio, ha reso necessaria la nomina del Curatore Speciale, devono essere condannati a rifondere allo Stato, nella misura del 50% ciascuno, la somma che verrà liquidata.
Le spese di CTU già liquidate vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento delle domande ex art. 96 c.p.c. avanzate dalle part non risultando provato il dolo o colpa grave, configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3 (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285; Cass. Civ. 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ.
22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ. 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ. 11 febbraio 2014, n.
3003).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, dato atto della già emanata pronuncia sullo status, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
1) Rigetta le domande di addebito ex art. 151 c. 2 c.c. reciprocamente avanzate dalle parti;
2) Rigetta la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale della madre avanzata dal convenuto;
3) Dispone, ex artt. 333 c.c., l'affidamento delle figlie minori al Servizio Sociale CP_2 CP_3 del Comune di Milano, per un periodo di anni due;
tre mesi prima della scadenza, i Servzi
Sociali affidatari segnaleranno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per le minori che ostino all'affidamento condiviso dei medesimi ai genitori;
4) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, regolamentazione dei tempi di frequentazione genitori-figli;
5) Dispone che le minori trascorrano con ciascun genitore tempi tendenzialmente paritari, dando incarico ai Servizi Sociali affidatari di individuare nell'attualità concreti e dettagliati spazi di frequentazione genitori-figlie;
6) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
7) Dispone che ciascuno dei genitori, previo avviso al Servizio Sociale affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
10) Dispone che in caso di inerzia e/o rifiuto dei genitori o di contrasto tra gli stessi, i Servizi Sociali affidatari, sentiti i genitori medesimi e le minori, assumano le decisioni e compiano gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
11) Dispone che il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentiti le minori, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse delle minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria:
salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
12) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui le minori sono collocate in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
13) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse delle minori;
14) Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare gli interventi di supporto di seguito dettagliati:
-sostegno psicologico/psicoterapico di e (in caso di interventi di supporto con CP_2 CP_3 professionisti privati, i Servizi Sociali affidatari monitoreranno l'intervento mantenendo i contatti con il professionista e provvedendo all'immediata attivazione del percorso in caso di interruzione di quello in ambito privato);
- interventi di ADM in ambito materno e paterno;
-interventi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
15) Incarica i Servizi Sociali affidatari di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione delle minori, trasmettendo al Giudice Tutelare per la vigilanza relazioni semestrali sull'andamento degli interventi di supporto avviati e sui rapporti mantenuti dalle minori con ciascun genitore, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano situazioni di grave pregiudizio per i minori che richiedono l'intervento della CP_7
16) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per le minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
17) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
18) conferma il mantenimento diretto delle tre figlie nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di
Milano del giugno 2025 di seguito riportate:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali
o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master
e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata
o stabilita giudizialmente;
19) Assegno Unico al 50%;
20) dichiara l'inammissibilità delle domande di sentenza costitutiva di trasferimento immobiliare e della subordinata domanda di versamento in favore delle figlie di somme a titolo compensativo.
21) rigetta tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti;
22) Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente i tre quarti delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 5700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione del restante quarto;
23) Condanna i genitori, nella misura del 50% ciascuno, a rifondere allo Stato la somma che verrà liquidata in favore del Curatore Speciale dei minori ammesso al Gratuito Patrocinio come da delibera dell'Ordine degli Avvocati di Milano in atti;
24) pone definitivamente a carico solidale delle parti, con ripartizione al 50% nei rapporti interni, le spese di CTU già liquidate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Si comunichi alle parti, al Curatore Speciale del minore, avv. Guja Brustia, al Giudice Tutelare del Tribunale di Milano ed ai Servizi Sociali e Specialistici del comune di Milano.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente Dott.ssa Maria Laura Amato