TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3082/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3082/2022 promossa da:
, (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IC AN (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Mercato San Severino C.F._2
(SA), via Corso Diaz, n. 209 .salerno.it); Email_1 CP_1
ATTORE
contro
, (C.F.: ) e (C.F.: CP_2 C.F._3 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall' Avv. Carlo Pascale (C.F.: ), C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliati in Montesano Scalo (SA), Via G. Garibaldi, n. 46,
( ; Email_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e , per ivi sentire accogliere le seguenti CP_2 Controparte_3 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) accertare e dichiarare, per
l'intercorsa compravendita dell'autovettura Renault Megane Scenic tg. EW44SY, il mancato versamento del prezzo concordato e, per l'effetto, condannare il sig. e la sig.ra CP_2 CP_3 pagina 1 di 5 , in solido o chi di ragione, al pagamento, in favore di , della somma CP_3 Parte_1 di € 10.500,00, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento del danno da valutarsi, comunque nei limiti degli € 26.000,00; 2) condannare altresì le parti convenute alle spese del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituivano tardivamente in giudizio e , che così concludevano: CP_2 Controparte_3
“Voglia il Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e disporre la sua estromissione Controparte_3 dal giudizio, con vittoria di spese e compensi del giudizio. 2) Rigettare la domanda attorea, così come formulata, e accertare l'effettiva somma dovuta al creditore. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Istruito il giudizio, assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., non veniva espletata l'istruttoria orale per rinuncia, da parte dell'attore, all'autorizzato interrogatorio formale e la causa è stata rinviata all'udienza del all'udienza del 26.11.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termini per note conclusionali ex art. 281 quinquies c.p.c..
***
§ Sulla legittimazione passiva
Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta , occorre Controparte_3 osservare come la stessa dalla documentazione in atti risulti proprietaria dell'autovettura oggetto della compravendita e, quindi, non può considerarsi estranea al giudizio, atteso che la propria posizione non
è indipendente rispetto alla pretesa azionata, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale.
La visura del PRA, allegata dall'attore, ha documentato la titolarità in capo alla convenuta della proprietà dell'autovettura Renault Mod. Megan Scenic TDI tg. EW447SY, oggetto della pretesa creditoria azionata in giudizio.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e della intestazione in capo alla stessa dell'autovettura, oggetto della compravendita, non si configura alcun difetto di legittimazione passiva della convenuta . Controparte_3
§ Sulla decadenza dell'interrogatorio formale
Parte convenuta eccepisce la decadenza dell'interrogatorio formale atteso che la notifica dell'atto di interrogatorio formale sarebbe avvenuta oltre il termine disposto dal Giudice Istruttore.
Dalle ricevute di spedizioni delle raccomandate, invero, emerge che la stessa sia stata effettuata in data
08.02.2024, ovvero oltre il termine del 10.10.2023, indicato nell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori.
Come è noto, vigono regole particolari per l'ipotesi in cui l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio pagina 2 di 5 formale vada notificata al soggetto che sia rimasto contumace. In tal caso, la notifica deve essere effettuata “personalmente”, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., al contumace ed entro i termini che il giudice istruttore abbia espressamente fissato con l'apposita ordinanza
Va osservato che l'omessa notifica entro il termine fissato dal Giudice del verbale di udienza contenente l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale non determina la decadenza dalla prova, trattandosi di termine pacificamente ordinatorio.
Seppur non essendo stata presentata una istanza di proroga, prima della scadenza del termine fissato nell'ordinanza istruttoria, all'udienza del 15.02.2024 veniva richiesto un rinvio per il deferimento dell'ammesso interrogatorio formale, al quale l'attore rinunciava nella successiva udienza, dopo la costituzione dei convenuti dichiarati contumaci.
Di talché va rigettata l'eccezione di decadenza, stante l'intervenuta rinuncia.
§ Nel merito
Parte attrice ha dedotto di aver concluso, con , la compravendita dell'autovettura marca CP_2
Renault mod. Megan Scenic TDI tg. EW447SY, per la quale veniva emessa fattura n. 04/2021 del
22.05.21, per l'importo di € 10.500,00, ricevuta e sottoscritta in data 27.06.2021.
L'esistenza della compravendita, la sua esecuzione e la fatturazione non sono oggetto di contestazione.
Le contestazioni afferiscono, invece, all'asserito inadempimento nel versamento del corrispettivo del prezzo della compravendita.
Nel dettaglio, parte convenuta contesta di essere inadempiente, rilevando di aver versato, con assegno tratto sulla n. 08154776320 Parte_2
2701424179-12, con beneficiario , la somma di € 3.500,00 e un ulteriore Persona_1 importo di € 1.090,00, in data 14.07.2024, residuando pertanto un credito di € 5.910,00.
Si osserva che ai sensi dell'art. 1498 c.c. il compratore è tenuto a pagare il prezzo termine e nel luogo fissati dal contratto, salvo la facoltà del venditore, ai sensi dell'art. 1515 c.c., qualora non sia adempiuta l'obbligazione di pagare il prezzo, di provvedere alla vendita, senza ritardo.
Nel caso di specie, la domanda azionata in giudizio dall'odierno attore, ovvero il venditore, va inquadrata nell'ambito di una domanda di adempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo.
La possibilità di agire in giudizio per l'adempimento della prestazione di controparte si ricava dal dictum della Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021 “Il compratore può sollevare
l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con pagina 3 di 5 riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede”.
In ragione della domanda proposta e, secondo quanto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
13533/2001, il creditore che agisce in giudizio, nel caso in lite il venditore, ha solo l'onere di provare la fonte del suo diritto;
spetta invece al debitore, ovvero l'acquirente dimostrare di aver estinto l'obbligazione, ossia di aver effettivamente pagato il prezzo.
Parte convenuta, a riprova dell'asserito parziale adempimento, ha provveduto ad allegare un assegno, per la somma di € 3.500,00, tratto sulla Parte_2
n. 08154776320 2701424179-12 nonché relativa quietanza di pagamento, rilasciata in data 29.06.2021.
Dalla documentazione allegata, tuttavia, risulta quale portatore dell'assegno , Persona_1 amministratore della società Mobili 2000, e non già l'odierno attore, legittimato a ricevere il pagamento;
né emerge dalla quietanza di pagamento che questa sia stata rilasciata a favore di CP_2
né vengono esposte le motivazioni per le quali il pagamento è stato effettuato a
[...] Persona_1
, con obbligo dello stesso di quietanzare il pagamento all'odierno attore.
[...]
Non vi è, infine, prova alcuna dell'acconto di € 1.090,00, asseritamente versato dal convenuto nelle more del giudizio.
Nella fattispecie in esame, in definitiva, non è stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare il dedotto pagamento del corrispettivo fissato nella emessa fattura, atteso che l'allegato assegno, asseritamente versato a titolo di parziale adempimento, reca quale portatore e non l'odierno Persona_1 attore e non sono noti motivi per imputarlo ad estinzione pur parziale del debito dedotto in lite.
Tale lacuna probatoria, unitamente alla assenza di ulteriori elementi di prova di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria, in presenza di un rapporto non contestato, è sufficiente e idonea a giustificare la domanda, così come azionata in citazione.
La domanda di condanna risarcitoria proposta, tuttavia, deve essere rigettata, vista la sua infondatezza nel merito, considerata la mancata dimostrazione di alcuna forma di danno ulteriore subito dall'attore e in difetto di alcuna prova in merito allo stesso.
Alla luce dei principi esposti e delle ragioni sopra menzionate, pertanto, accertato il mancato versamento del prezzo concordato per l'intercorsa compravendita dell'autovettura Renault Megane
Scenic tg. EW44SY e, per l'effetto, e vanno condannati, in solido, al CP_2 Controparte_3 pagamento, in favore di , della somma di € 10.500,00, oltre gli interessi e la Parte_1 rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo.
§ Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/14, tenuto conto della natura e del valore della causa. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere la somma di € 10.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per onorari, € 264,00 per spese oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione.
AVELLINO, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3082/2022 promossa da:
, (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IC AN (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Mercato San Severino C.F._2
(SA), via Corso Diaz, n. 209 .salerno.it); Email_1 CP_1
ATTORE
contro
, (C.F.: ) e (C.F.: CP_2 C.F._3 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall' Avv. Carlo Pascale (C.F.: ), C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliati in Montesano Scalo (SA), Via G. Garibaldi, n. 46,
( ; Email_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e , per ivi sentire accogliere le seguenti CP_2 Controparte_3 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) accertare e dichiarare, per
l'intercorsa compravendita dell'autovettura Renault Megane Scenic tg. EW44SY, il mancato versamento del prezzo concordato e, per l'effetto, condannare il sig. e la sig.ra CP_2 CP_3 pagina 1 di 5 , in solido o chi di ragione, al pagamento, in favore di , della somma CP_3 Parte_1 di € 10.500,00, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento del danno da valutarsi, comunque nei limiti degli € 26.000,00; 2) condannare altresì le parti convenute alle spese del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituivano tardivamente in giudizio e , che così concludevano: CP_2 Controparte_3
“Voglia il Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e disporre la sua estromissione Controparte_3 dal giudizio, con vittoria di spese e compensi del giudizio. 2) Rigettare la domanda attorea, così come formulata, e accertare l'effettiva somma dovuta al creditore. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Istruito il giudizio, assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., non veniva espletata l'istruttoria orale per rinuncia, da parte dell'attore, all'autorizzato interrogatorio formale e la causa è stata rinviata all'udienza del all'udienza del 26.11.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termini per note conclusionali ex art. 281 quinquies c.p.c..
***
§ Sulla legittimazione passiva
Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta , occorre Controparte_3 osservare come la stessa dalla documentazione in atti risulti proprietaria dell'autovettura oggetto della compravendita e, quindi, non può considerarsi estranea al giudizio, atteso che la propria posizione non
è indipendente rispetto alla pretesa azionata, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale.
La visura del PRA, allegata dall'attore, ha documentato la titolarità in capo alla convenuta della proprietà dell'autovettura Renault Mod. Megan Scenic TDI tg. EW447SY, oggetto della pretesa creditoria azionata in giudizio.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e della intestazione in capo alla stessa dell'autovettura, oggetto della compravendita, non si configura alcun difetto di legittimazione passiva della convenuta . Controparte_3
§ Sulla decadenza dell'interrogatorio formale
Parte convenuta eccepisce la decadenza dell'interrogatorio formale atteso che la notifica dell'atto di interrogatorio formale sarebbe avvenuta oltre il termine disposto dal Giudice Istruttore.
Dalle ricevute di spedizioni delle raccomandate, invero, emerge che la stessa sia stata effettuata in data
08.02.2024, ovvero oltre il termine del 10.10.2023, indicato nell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori.
Come è noto, vigono regole particolari per l'ipotesi in cui l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio pagina 2 di 5 formale vada notificata al soggetto che sia rimasto contumace. In tal caso, la notifica deve essere effettuata “personalmente”, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., al contumace ed entro i termini che il giudice istruttore abbia espressamente fissato con l'apposita ordinanza
Va osservato che l'omessa notifica entro il termine fissato dal Giudice del verbale di udienza contenente l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale non determina la decadenza dalla prova, trattandosi di termine pacificamente ordinatorio.
Seppur non essendo stata presentata una istanza di proroga, prima della scadenza del termine fissato nell'ordinanza istruttoria, all'udienza del 15.02.2024 veniva richiesto un rinvio per il deferimento dell'ammesso interrogatorio formale, al quale l'attore rinunciava nella successiva udienza, dopo la costituzione dei convenuti dichiarati contumaci.
Di talché va rigettata l'eccezione di decadenza, stante l'intervenuta rinuncia.
§ Nel merito
Parte attrice ha dedotto di aver concluso, con , la compravendita dell'autovettura marca CP_2
Renault mod. Megan Scenic TDI tg. EW447SY, per la quale veniva emessa fattura n. 04/2021 del
22.05.21, per l'importo di € 10.500,00, ricevuta e sottoscritta in data 27.06.2021.
L'esistenza della compravendita, la sua esecuzione e la fatturazione non sono oggetto di contestazione.
Le contestazioni afferiscono, invece, all'asserito inadempimento nel versamento del corrispettivo del prezzo della compravendita.
Nel dettaglio, parte convenuta contesta di essere inadempiente, rilevando di aver versato, con assegno tratto sulla n. 08154776320 Parte_2
2701424179-12, con beneficiario , la somma di € 3.500,00 e un ulteriore Persona_1 importo di € 1.090,00, in data 14.07.2024, residuando pertanto un credito di € 5.910,00.
Si osserva che ai sensi dell'art. 1498 c.c. il compratore è tenuto a pagare il prezzo termine e nel luogo fissati dal contratto, salvo la facoltà del venditore, ai sensi dell'art. 1515 c.c., qualora non sia adempiuta l'obbligazione di pagare il prezzo, di provvedere alla vendita, senza ritardo.
Nel caso di specie, la domanda azionata in giudizio dall'odierno attore, ovvero il venditore, va inquadrata nell'ambito di una domanda di adempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo.
La possibilità di agire in giudizio per l'adempimento della prestazione di controparte si ricava dal dictum della Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021 “Il compratore può sollevare
l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con pagina 3 di 5 riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede”.
In ragione della domanda proposta e, secondo quanto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
13533/2001, il creditore che agisce in giudizio, nel caso in lite il venditore, ha solo l'onere di provare la fonte del suo diritto;
spetta invece al debitore, ovvero l'acquirente dimostrare di aver estinto l'obbligazione, ossia di aver effettivamente pagato il prezzo.
Parte convenuta, a riprova dell'asserito parziale adempimento, ha provveduto ad allegare un assegno, per la somma di € 3.500,00, tratto sulla Parte_2
n. 08154776320 2701424179-12 nonché relativa quietanza di pagamento, rilasciata in data 29.06.2021.
Dalla documentazione allegata, tuttavia, risulta quale portatore dell'assegno , Persona_1 amministratore della società Mobili 2000, e non già l'odierno attore, legittimato a ricevere il pagamento;
né emerge dalla quietanza di pagamento che questa sia stata rilasciata a favore di CP_2
né vengono esposte le motivazioni per le quali il pagamento è stato effettuato a
[...] Persona_1
, con obbligo dello stesso di quietanzare il pagamento all'odierno attore.
[...]
Non vi è, infine, prova alcuna dell'acconto di € 1.090,00, asseritamente versato dal convenuto nelle more del giudizio.
Nella fattispecie in esame, in definitiva, non è stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare il dedotto pagamento del corrispettivo fissato nella emessa fattura, atteso che l'allegato assegno, asseritamente versato a titolo di parziale adempimento, reca quale portatore e non l'odierno Persona_1 attore e non sono noti motivi per imputarlo ad estinzione pur parziale del debito dedotto in lite.
Tale lacuna probatoria, unitamente alla assenza di ulteriori elementi di prova di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria, in presenza di un rapporto non contestato, è sufficiente e idonea a giustificare la domanda, così come azionata in citazione.
La domanda di condanna risarcitoria proposta, tuttavia, deve essere rigettata, vista la sua infondatezza nel merito, considerata la mancata dimostrazione di alcuna forma di danno ulteriore subito dall'attore e in difetto di alcuna prova in merito allo stesso.
Alla luce dei principi esposti e delle ragioni sopra menzionate, pertanto, accertato il mancato versamento del prezzo concordato per l'intercorsa compravendita dell'autovettura Renault Megane
Scenic tg. EW44SY e, per l'effetto, e vanno condannati, in solido, al CP_2 Controparte_3 pagamento, in favore di , della somma di € 10.500,00, oltre gli interessi e la Parte_1 rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo.
§ Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/14, tenuto conto della natura e del valore della causa. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere la somma di € 10.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per onorari, € 264,00 per spese oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione.
AVELLINO, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5