TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 62/25 e n. 2705/2024 R.G. vertenti
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Codice Fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Piccione, nel cui studio sito in C.F._1
Ganzirri Via Papardo n° 8, è elettivamente domicilio, giusta procura conferita in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco CP_1
Fazio, giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. n.80974 del 21.7.2015, Persona_1 elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: invalidità civile (L.118/71) e status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (ex art 3 comma 3 l. 104/92);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 16.05.24, la parte ricorrente rappresentava di avere depositato domanda amministrativa in data 03.04.24, ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità civile e dello status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (ex art 3 c. 3 l. 104/92) a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sottoposto a CP_ visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e il ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. In sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva l'invalidità propria della prestazione invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso, 12.12.24, con ricorso datato 08.01.025, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria della pensione di invalidità civile nonché la sussistenza dello status di disabilità di cui all' art 3 comma 3 l. 104/92. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 18.02.25, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto rinnovo della ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa. La domanda è in parte fondata e, pertanto, può essere in parte accolta.
******* Il CTU nominato, dr. , nella relazione scritta depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio della pensione di invalidità civile presentando una percentuale di invalidità pari al 100% dalla data della domanda amministrativa, ma non sussistente lo status di disabilità di cui all' art 3 comma 3 l. 104/92;
Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso può in parte accogliersi.
******** Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al parziale accoglimento della domanda. Pertanto, si dichiara che l' istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie della pensione di invalidità civile dalla data di presentazione della domanda amministrativa (03.04.24), sussistendone le condizioni sanitarie. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art
91 cpc. Stante il parziale accoglimento della domanda, rilevandosi che non è stato ritenuto sussistente, unitamente al grado di invalidità pari al 100%, (pensione di invalidità - domanda principale), lo status di disabilità di cui all' art 3 comma 3 L. 104/92, è disposta, relativamente al processo di merito, la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida per 1/2, CP_1 in complessivi euro 1.347,75 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario;
dichiara compensata la restante quota;
per le spese di lite relative al processo di ATP, è disposta la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di CP_1 giudizio che liquida per 1/2, in complessivi euro 467,40 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario, dichiara compensata la restante quota.
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono CP_ definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
con ricorso depositato in data 08.01.2025 nei confronti dell' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che trovasi nelle condizioni sanitarie proprie della pensione di Parte_1 invalidità civile (l. 118/71) dal 03.04.24, data di presentazione della domanda amministrativa;
non sussiste, invece, lo status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art 3 comma 3 L. 104/92);
- dispone, per il presente processo di merito, la condanna dell' , parte soccombente al CP_1 pagamento delle spese di giudizio che liquida per 1/2, in complessivi euro 1.347,75 oltre Iva,
Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario;
dichiara compensata la restante quota;
- è disposta la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio CP_1 che liquida, nel processo di ATP, per 1/2, in complessivi euro 467,40 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario, dichiara compensata la restante quota;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
- Messina, 19.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)