TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/07/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EL GR, all'esito dell'udienza del 5 giugno
2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Fusari, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Cosseria n. 2
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2 rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dal dott. Antonio Vinciguerra, funzionari in servizio presso l' di CP_2 Controparte_3
Monza, con domicilio telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: retribuzione professionale docenti per supplenze temporanee
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 5.1.2025, ha adito il Parte_1
Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto a conseguire il pagamento retribuzione professione per i docenti per i servizi di supplenza breve e saltuaria a tempo determinato svolti dal 14.10.2020 al 29.6.2021 nell'anno scolastico
2020/2021 e per conseguire la condanna del convenuto a corrisponderle € 1.489,22, CP_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Pagina 1 di 6 Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto in via principale ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto poiché la ricorrente ha svolto incarichi di supplenza non caratterizzati dalla realizzazione di processi innovatori, in subordine ha evidenziato che la pretesa attorea risulta oramai prescritta e che l'importo eventualmente dovuto in pagamento non è correttamente determinato non potendosi essere sommati interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'articolo 127ter c.p.c. e istruita la causa allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 […]".
Il citato art. 25, a sua volta, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Dal complesso delle disposizioni richiamate - sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del c.c.n.l
Pagina 2 di 6 del 24.7.2003 e art. 83 del c.c.n.l. del 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
Ne consegue che non vi è dubbio, che tale emolumento rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass., n. 2015/2018 e n. 6293/2020). La clausola 4 dell'Accordo quadro, infatti, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha evidenziato quanto segue:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del RO Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 153, n. 5), del Trattato "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (cfr. , punto 42); Controparte_4
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
La domanda di attribuzione della retribuzione professionale docenti in favore di parte ricorrente deve dunque essere accolta, in considerazione della interpretazione delle norme
Pagina 3 di 6 offerta dalla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 2468/2016, n. 12309/2024);
Facendo applicazione degli indicati principi e richiamato l'orientamento di legittimità sopra ricordato, deve ritenersi che l'art. 7 del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola - interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
E ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, considerato che - secondo le risultanze dello stato matricolare (doc. 1 fasc. conv.) - parte ricorrente nell'a.s. 2020/2021 ha sì svolto mere supplenze brevi e saltuarie, ma di fatto a tempo pieno, sempre presso il medesimo istituto scolastico, senza sostanziale soluzione di continuità dal 14.10.2020 e fino al 29.6.2021, ossia quasi fino al termine delle attività didattiche.
In senso contrario rispetto a quanto rilevato non risulta dirimente neppure l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto. CP_1
La retribuzione professionale viene pagata periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale
Pagina 4 di 6 momento” (cfr. Cass. sentenza n. 11379/2020).
Avendo parte attorea richiesto con il ricorso depositato il 5.1.2025 la retribuzione professionale maturata dal 14.10.2020 ed avendo peraltro la parte già diffidato il Ministero convenuto a corrisponderle la retribuzione professionale già con missive del 18.12.2023 e del
4.11.2024 (docc. 6 e 7 fasc. ric.) e avendo poi depositato il ricorso appunto in data 5.1.2025, la pretesa relativa all'a.s. 2020/2021 non risulta affatto prescritta.
Circa il quantum dovuto in favore della ricorrente, deve rilevarsi che quest'ultima – nella determinazione della somma richiesta in pagamento – ha conteggiato i giorni di servizio per come risultanti dallo stato matricolare (cfr. doc. 1 fasc. conv.) e il convenuto, CP_1 ente particolarmente qualificato e dunque maggiormente attendibile, non ha specificamente contestato l'importo richiesto da parte attorea a titolo di retribuzione professionale docenti.
Deve dunque essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente a percepire l'importo di €
1.489,22 a titolo di retribuzione professionale docenti complessivamente dovuta per l'anno scolastico 2020/2021.
A tale importo, poi, deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge, essendo stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che “la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459/2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa.
Esclusa l'omogeneità delle relative situazioni e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (la Corte, nella sentenza n. 82 del 2003, con tale motivazione, ha di chi arato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall' art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti). Pertanto, occorre
Pagina 5 di 6 riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr. cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 4366 del 23.2.2009).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa determinato sulla base del valore della domanda accolta, in misura parametrata ai minimi, senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta) e tenuto conto della serialità del contenzioso e della decisione della controversia allo stato degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto a conseguire la Parte_1
retribuzione professionale docenti per le attività di supplenza svolte dal 14.10.2020 al
29.6.2021 nell'anno scolastico 2020/2021;
2. Condanna il ad erogare in favore della ricorrente Controparte_1
l'importo di € 1.489,22 quale retribuzione professionale del docente relativa all'anno scolastico 2020/2021, oltre la maggior somma tra l'ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dovuto al saldo;
3. Condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di Controparte_1
lite, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre € 49,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 5 luglio 2025
Il Giudice
EL GR
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EL GR, all'esito dell'udienza del 5 giugno
2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Fusari, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Cosseria n. 2
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2 rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dal dott. Antonio Vinciguerra, funzionari in servizio presso l' di CP_2 Controparte_3
Monza, con domicilio telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: retribuzione professionale docenti per supplenze temporanee
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 5.1.2025, ha adito il Parte_1
Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto a conseguire il pagamento retribuzione professione per i docenti per i servizi di supplenza breve e saltuaria a tempo determinato svolti dal 14.10.2020 al 29.6.2021 nell'anno scolastico
2020/2021 e per conseguire la condanna del convenuto a corrisponderle € 1.489,22, CP_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Pagina 1 di 6 Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto in via principale ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto poiché la ricorrente ha svolto incarichi di supplenza non caratterizzati dalla realizzazione di processi innovatori, in subordine ha evidenziato che la pretesa attorea risulta oramai prescritta e che l'importo eventualmente dovuto in pagamento non è correttamente determinato non potendosi essere sommati interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'articolo 127ter c.p.c. e istruita la causa allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 […]".
Il citato art. 25, a sua volta, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Dal complesso delle disposizioni richiamate - sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del c.c.n.l
Pagina 2 di 6 del 24.7.2003 e art. 83 del c.c.n.l. del 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
Ne consegue che non vi è dubbio, che tale emolumento rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass., n. 2015/2018 e n. 6293/2020). La clausola 4 dell'Accordo quadro, infatti, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha evidenziato quanto segue:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del RO Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 153, n. 5), del Trattato "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (cfr. , punto 42); Controparte_4
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
La domanda di attribuzione della retribuzione professionale docenti in favore di parte ricorrente deve dunque essere accolta, in considerazione della interpretazione delle norme
Pagina 3 di 6 offerta dalla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 2468/2016, n. 12309/2024);
Facendo applicazione degli indicati principi e richiamato l'orientamento di legittimità sopra ricordato, deve ritenersi che l'art. 7 del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola - interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
E ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, considerato che - secondo le risultanze dello stato matricolare (doc. 1 fasc. conv.) - parte ricorrente nell'a.s. 2020/2021 ha sì svolto mere supplenze brevi e saltuarie, ma di fatto a tempo pieno, sempre presso il medesimo istituto scolastico, senza sostanziale soluzione di continuità dal 14.10.2020 e fino al 29.6.2021, ossia quasi fino al termine delle attività didattiche.
In senso contrario rispetto a quanto rilevato non risulta dirimente neppure l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto. CP_1
La retribuzione professionale viene pagata periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale
Pagina 4 di 6 momento” (cfr. Cass. sentenza n. 11379/2020).
Avendo parte attorea richiesto con il ricorso depositato il 5.1.2025 la retribuzione professionale maturata dal 14.10.2020 ed avendo peraltro la parte già diffidato il Ministero convenuto a corrisponderle la retribuzione professionale già con missive del 18.12.2023 e del
4.11.2024 (docc. 6 e 7 fasc. ric.) e avendo poi depositato il ricorso appunto in data 5.1.2025, la pretesa relativa all'a.s. 2020/2021 non risulta affatto prescritta.
Circa il quantum dovuto in favore della ricorrente, deve rilevarsi che quest'ultima – nella determinazione della somma richiesta in pagamento – ha conteggiato i giorni di servizio per come risultanti dallo stato matricolare (cfr. doc. 1 fasc. conv.) e il convenuto, CP_1 ente particolarmente qualificato e dunque maggiormente attendibile, non ha specificamente contestato l'importo richiesto da parte attorea a titolo di retribuzione professionale docenti.
Deve dunque essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente a percepire l'importo di €
1.489,22 a titolo di retribuzione professionale docenti complessivamente dovuta per l'anno scolastico 2020/2021.
A tale importo, poi, deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge, essendo stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che “la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459/2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa.
Esclusa l'omogeneità delle relative situazioni e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (la Corte, nella sentenza n. 82 del 2003, con tale motivazione, ha di chi arato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall' art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti). Pertanto, occorre
Pagina 5 di 6 riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr. cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 4366 del 23.2.2009).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa determinato sulla base del valore della domanda accolta, in misura parametrata ai minimi, senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta) e tenuto conto della serialità del contenzioso e della decisione della controversia allo stato degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto a conseguire la Parte_1
retribuzione professionale docenti per le attività di supplenza svolte dal 14.10.2020 al
29.6.2021 nell'anno scolastico 2020/2021;
2. Condanna il ad erogare in favore della ricorrente Controparte_1
l'importo di € 1.489,22 quale retribuzione professionale del docente relativa all'anno scolastico 2020/2021, oltre la maggior somma tra l'ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dovuto al saldo;
3. Condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di Controparte_1
lite, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre € 49,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 5 luglio 2025
Il Giudice
EL GR
Pagina 6 di 6