Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Perruolo e Marcella Uricchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
1) della Scheda valutativa - Modello “B” (art. 698), n. d’ordine 99 del documento caratteristico - relativa al periodo 02.03.24-01.03.25, notificata in data 07.03.25, con cui il rendimento del ricorrente veniva qualificato “nella media” ;
2) di ogni atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso;
per la condanna
della P.A. alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa alla scheda valutativa contestata e, dunque, alla ricompilazione della predetta scheda secondo i principi ritenuti opportuni da codesto Ecc.mo Tribunale, affidando – se ritenuto opportuno – l’obbligo di attività valutativa a soggetti diversi dagli originari valutatori, sia pure della medesima Amministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa AN SI e uditi per il ricorrente l’avv. Carmine Perruolo e per il Ministero intimato l’Avvocato distrettuale dello Stato Marco Meloni come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Appuntato Scelto Q S. dei Carabinieri, chiede l’annullamento della scheda valutativa n. 99 in data 6 marzo 2025, relativa al periodo di valutazione 2 marzo 2024 – 1° marzo 2025, compilata per “compimento del periodo massimo 1 anno non documentato”, che reca la qualifica finale di ‘nella media’.
1.1. Ne denuncia, invero, l’illegittimità sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione ed errata applicazione della l. n. 241/1990, del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche, del d.P.R. 90/2010, della Circolare <Istruzioni sui documenti caratteristici>” ;
2) “Violazione artt. 3, 24, 97 Costituzione”;
3) “Carenza e/o erroneità e/o contraddittorietà della motivazione”;
4) “Eccesso di potere”;
5) “Carenza di istruttoria”;
6) “Erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti”;
7) “Ingiustizia manifesta”;
8) “Violazione del principio di proporzionalità e trasparenza”;
9) “Contraddittorietà dei provvedimenti”.
Deduce, in estrema sintesi, che “tutte le voci analitiche sono state immotivatamente e bruscamente declassate, dimostrando una intrinseca incongruenza rispetto alle valutazioni, comunque sempre eccellenti, ricevute (...) durante tutto l’arco della sua lunga carriera; declassamento che ha comportato un giudizio complessivo di appena soddisfacente/nella media (ovverosia appena sufficiente) e con esortazione a conseguire un rendimento più alto”, lamentando, nello specifico, il difetto istruttorio/motivazionale che affligge il giudizio peggiorativo espresso nei suoi confronti, in quanto, tra l’altro, non supportato da circostanze o fatti oggettivamente gravi, in grado di giustificare una simile flessione della valutazione, che interessa non solo i giudizi finali dei valutatori, ma anche le voci delle note caratteristiche, incluse quelle che rientrano nel bagaglio tecnico, culturale, morale, di lealtà, di affidabilità, del senso di disciplina etc. etc.
Deduce, inoltre, che “(...), se pur anche i fatti genericamente indicati nella scheda contestata fossero aderenti alla realtà, non vi sarebbe alcuna proporzionalità tra quanto addebitato al ricorrente nei giudizi finali (come indicato dalla PA, “qualche indecisione” nell’esecuzione del nuovo incarico), le pessime valutazioni attribuite alle singole voci e il precedente servizio sempre valutato in maniera eccellente (il precedente rendimento rappresenta in ogni caso un elemento che influenza le successive valutazioni, sia pure nei termini indicati dalla giurisprudenza che si indicherà più avanti). Se è vero, difatti, che ogni valutazione caratteristica può essere certamente differente dalla precedente in termini di profitto, risultati, impegno e costanza, è anche vero che determinate qualità maturate nel corso del tempo (in questo caso più che trentennale) non possono deteriorarsi improvvisamente se non per problemi di carattere eccezionale (ad es. problemi sanitari di grave entità)”.
Senza trascurare di osservare che “quanto indicato nei giudizi finali è riportato in maniera assolutamente non corretta; difatti, non corrisponde al vero che (...) sia stato oggetto di costanti richiami, con conseguente necessità di essere corretto molteplici volte dalla scala gerarchica”.
2. Il Ministero della Difesa, costituito, ha diffusamente controdedotto alle avverse censure e concluso per la loro reiezione, producendo a supporto anche dei rapporti disciplinari riguardanti il militare.
3. Il ricorrente, con memoria di replica, dimessa in vista dell’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, ha richiamato gli assunti già svolti, argomentato a confutazione delle difese avversarie e rappresentato che la sanzione disciplinare inflittagli per gli addebiti disciplinari mossi nei suoi confronti - peraltro notevolmente ridimensionati a seguito delle sue osservazioni ed esitati in un mero “rimprovero” a fronte di una mancanza qualificata dalla stessa P.A. “lieve e contenuta” – è stata anche, nel frattempo, annullata in accoglimento del ricorso gerarchico da lui proposto.
3.1. Ha, quindi, concluso invocando l’accoglimento della domanda caducatoria formulata.
4. L’affare è stato chiamato all’udienza su indicata e discusso come da sintesi a verbale. Indi, è stato introitato per essere deciso.
5. Il ricorso è fondato.
6. Il Collegio non ignora che “La giurisprudenza amministrativa ha affermato, in più di una occasione, che «i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare. Di conseguenza, proprio perché si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti altamente sfumati di personalità dei graduati, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell'eventuale giudizio negativo o non particolarmente favorevole. Da tale premessa discende che i limiti entro i quali sono sindacabili i giudizi di valutazione del personale, come quello in esame, essendo caratterizzati da ampia discrezionalità tecnica, sono decisamente ristretti, ammessi solo con riferimento ai parametri della abnormità, della manifesta illogicità, del travisamento dei presupposti di fatto.
La natura del potere esercitato comporta, altresì, che il giudizio complessivo espresso possa essere anche estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono le singole voci, analiticamente elencate nella scheda valutativa e raggruppate in specifiche <parti> […]. Inoltre, sotto il profilo diacronico, le valutazioni periodiche sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell’interessato, senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in diverse schede o rapporti informativi (Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2559).
Sempre in linea generale, si osserva che i giudizi contenuti nella scheda valutativa possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile - in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla P.A. in ordine alla valutazione del servizio reso - il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica, essendo necessaria un’adeguata motivazione solo ove si verifichi una notevole caduta di punteggio e l’oscillazione dei coefficienti non si mantenga entro certi limiti (Cons. Stato, sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5353).» (ex aliis, Ta.r. per il Veneto n. 993 del 2016)” (TAR FVG, sez. I, 30 dicembre 2019, n. 570).
6.1. Ritiene, tuttavia, che, nel caso di specie, il giudizio espresso sia, in effetti, inficiato dal deficit istruttorio/motivazionale denunciato dal ricorrente.
6.2. Come ha già osservato questo Tribunale in un recente e analogo precedente, da cui sono tratte le considerazioni qui appresso riportate “un decremento così rilevante e repentino del rendimento, ove effettivamente verificatosi, avrebbe dovuto trovare riscontro in fatti concreti e ben enucleati nella scheda valutativa e avrebbe certamente reso necessaria una motivazione più chiara ed esplicativa, essendo in tali casi più pregnante l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione.
L’illegittimità di cui è afflitto l’atto impugnato è allora evidente di fronte alle vaghe e generiche espressioni utilizzate dal compilatore e dal primo revisore nella stesura del loro giudizio, riflettenti formule di stile, sostanzialmente stereotipate e prive di qualsivoglia efficacia dimostrativa o anche solo allusiva a specifici fatti o ragioni della flessione di rendimento registrata” (TAR FVG, sez. I, 11 dicembre 2025, n. 507).
6.3. L’inadeguatezza del corredo motivazionale della scheda valutativa trapela, inoltre, anche dalla circostanza che degli addebiti disciplinari di cui la difesa erariale ha dato evidenza nella presente sede giurisdizionale (e che avrebbero teoricamente potuto supportare anche sotto il mero profilo storico/fattuale la valutazione attribuita) non vi è comunque traccia nella scheda valutativa che qui occupa.
6.3.1. Sicché, allo stato degli atti, l’annullamento della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente in accoglimento del ricorso gerarchico proposto viepiù avvalora la sussistenza dei vizi dal medesimo denunciati.
6.4. Devesi, dunque, convenire col militare, laddove lamenta che il giudizio gravato non contiene alcun riferimento a fatti oggettivi idonei a motivare l’abbassamento della qualifica.
6.4.1. I precedenti giurisprudenziali, opportunamente richiamati dal medesimo a supporto delle deduzioni svolte, sono, del resto, espliciti nel sottolineare la necessità di un'adeguata motivazione in grado di supportare l'attribuzione di una qualifica inferiore, qualora – come nel caso di specie - vi sia un repentino abbassamento delle note caratteristiche rispetto a periodi precedenti, in cui il militare ha riportato costantemente giudizi eccellenti.
6.4.2. La motivazione deve, infatti, diffondersi sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio precedente (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 21 novembre 2005, n. 537) e la "caduta verticale del giudizio, anche se contenuta in un solo grado della qualifica, impone(va) ... il supporto di un adeguato corredo motivazionale" (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 27.4.2012, n. 605).
7. Il ricorso va, in definitiva, accolto e, per l’effetto, annullata la scheda valutativa impugnata per difetto di motivazione.
7.1. Nell’esercitare nuovamente il potere, l’Amministrazione – rivalutando il periodo d’interesse anche in relazione alle singole voci analitiche – darà conto, attraverso un’esplicita argomentazione, da inserire nel “giudizio” del compilatore e del revisore, delle ragioni della valutazione finale.
8. Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare per intero tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del medesimo.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
AN SI, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.