Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2023, n. 2573
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Sentenza 5 dicembre 2023

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In tema di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, costituisce cosa pertinente al reato, assoggettabile a confisca obbligatoria ex art. 603-bis.2 cod. pen., il fondo agricolo del datore di lavoro in cui sia impiegata manodopera in condizioni di sfruttamento, nel caso in cui si tratti di bene funzionale all'azienda agricola, a prescindere dalla sua allocazione topografica.

Ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, l'indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma terzo, n. 1), ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione "sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato", deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orario lavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2023, n. 2573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2573
    Data del deposito : 5 dicembre 2023

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