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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore MARCANTONIO LUCIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3883/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2284/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/001/DI/000013847/0/001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2718/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Resistente_1E' presente il difensore di S.P.A. il quale si riporta alel difese in atti. La Corte datone atto riserva la decisione e il deposito del dispositivo entro i termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - DP I di Milano – propone rituale appello per la riforma della sentenza n. 2284/01/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 27/05/2024, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente, ha annullato l'avviso di liquidazione con riferimento all'imposta di registro applicata nella misura del 3% sul l'importo capitale recato dal decreto ingiuntivo n. 13847/2021 emesso dal Tribunale di Milano in relazione alle fatture emesse per prestazione di somministrazione di lavoro, ritenendo applicabile solo l'imposta in misura fissa sulla condanna al pagamento di somme fuori campo IVA. L'Ufficio ritiene errata la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 1, del DPR 131/86 non sussistendo i presupposti per far valere il principio di alternatività IVA – Registro;
si tratta di somme che soggiacciono alla disciplina generale dell'art. 8 co. 1 lett. b) Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, che prevede la tassazione in misura proporzionale, non invece a quella derogatoria dettata dalla sottostante nota II dell'articolo citato. Conclude per la riforma della sentenza con vittoria di spese. Di diverso avviso la società che si costituisce in giudizio evidenziando che il credito vantato, sfociato nel decreto ingiuntivo, si fonda su fatture soggette ad IVA per prestazioni di servizi di somministrazione di lavoro svolte nei confronti della sua debitrice, rimaste insolute;
questa precisazione, sottolinea, è di per sé sufficiente a destituire di fondamento la tesi di controparte essendo pacifica l'applicazione dell'art. 40, comma 1, del DPR 131/86. Precisa che l'imponibile fuori campo IVA recato dalle fatture si riferisce al costo del lavoro ( retribuzioni dirette e differite, contributi Inps, contributi per la formazione, addizionali regionali e comunali) già tassato che, pertanto, non deve sopportare anche una tassazione proporzionale ai fini dell'imposta di registro. A sostegno dei propri assunti cita le numerose sentenze della Ctr Lombardia di Primo e Secondo Grado che si sono pronunciate su analoghe vicende che hanno interessato le odierne parti in causa. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio non è meritevole di accoglimento. Le argomentazioni svolte a sostegno dell'appello non sono condivisibili. La Corte, uniformandosi all'indirizzo seguito in altre pronunce tra le stesse parti, già divenute definitive tra le quali si cita CGT di Secondo Grado della Lombardia, n. 219/2024 depositata in data 22 gennaio 2024, osserva che credito vantato dalla società in via monitoria è pacificamente fondato su fatture iva emesse dalla ricorrente per le prestazioni di servizio svolte nei confronti della debitrice e rimaste insolute, nel cui ambito sono annoverate anche le voci retributive e contributive in esame, escluse invece dal campo iva. Infatti, in materia di somministrazione di lavoro, attività svolta dalla società Resistente_1 spa, le agenzie per il lavoro pagano direttamente gli stipendi e i contributi previdenziali. Nel dettaglio, le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo, emesse dalla società Resistente_1 spa, nell'ambito della predetta attività di somministrazione di lavoro, regolata dalla l. n. 196/97, comprendono anche le seguenti voci: I) imponibile fuori campo Iva ex art 26 bis L. 196/97; 2) imponibile Iva - margine di impresa soggetto ad Iva;
3) Imposta (IVA). L'art 26 bis della L.196197 prevede che “i rimborsi degli oneri retributivi previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori dl lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera J), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del D.P.R. 633 1972”. Orbene, l'art 40, comma 1, DPR 131/86 prevede testualmente che "per gli atti relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa." Tale ultima norma va coordinata con l'art. 8 co 1 lett. b) della TARIFFA parte I che, nell'includere, tra gli Atti soggetti a registrazione in termine fisso, i decreti ingiuntivi esecutivi, recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni, precisa, nella nota II, che: “Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico. ”. In specie, l'imponibile fuori campo iva ex art 26 bis L. 196/97 indicato nelle citate fatture costituisce in realtà parte integrante dell'unica prestazione di servizi ivi esposta e rappresenta il costo del lavoro dei lavoratori somministrati, non potendo tali importi essere nuovamente tassati con aliquota proporzionale per il solo fatto che gli stessi sono fuori campo IVA.
Peraltro, nessuna norma prevede che questi importi debbano essere soggetti a tributo.
Come poi si evince dalla sentenza della SC n. 13528/20, in data 2-7-2020, il principio di alternatività iva/registro esclude la possibilità di richiedere la relativa imposta di registro in misura proporzionale qualora il decreto ingiuntivo derivi, anche non direttamente, come in specie, da una sottostante prestazione di servizi assoggettata ad iva. Deve pertanto concludersi, in linea con il citato indirizzo, per l'applicabilità al caso di specie dell'imposta di registro in misura fissa, ribadendo che “Il richiamato principio dell'alternatività trova applicazione, in linea generale, non soltanto con riferimento alle operazioni imponibili ai fini Iva, ma anche con riferimento ad operazioni Iva non imponibili, a quelle fuori campo, a quelle escluse per effetto della norma sulla territorialità ed alle operazioni esenti. Quindi l'imposta di registro sui decreti ingiuntivi deve applicarsi proprio in relazione al principio di alternatività Iva/registro ex articolo 40 d.p.r. 131/86 avuto riguardo all'operazione sottostante”. (v. Sentenza CTR Lombardia - Sezione 1, in data 18-11/3-12-2019 n. 4859/19). Ne consegue la conferma della sentenza di primo grado che ha disposto il parziale annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, con riguardo all'imposizione dell'imposta proporzionale sulle somme ingiunte fuori campo iva, imposta dovuta invece in misura fissa. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia ( euro 6.354,00), in euro 1.200,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte respinge l' appello e conferma integralmente la sentenza appellata. Spese processuali del grado secondo soccombenza liquidate come in motivazione. Così deciso in Milano, il 18 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Ersilio Secchi
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore MARCANTONIO LUCIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3883/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2284/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/001/DI/000013847/0/001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2718/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Resistente_1E' presente il difensore di S.P.A. il quale si riporta alel difese in atti. La Corte datone atto riserva la decisione e il deposito del dispositivo entro i termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - DP I di Milano – propone rituale appello per la riforma della sentenza n. 2284/01/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata il 27/05/2024, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente, ha annullato l'avviso di liquidazione con riferimento all'imposta di registro applicata nella misura del 3% sul l'importo capitale recato dal decreto ingiuntivo n. 13847/2021 emesso dal Tribunale di Milano in relazione alle fatture emesse per prestazione di somministrazione di lavoro, ritenendo applicabile solo l'imposta in misura fissa sulla condanna al pagamento di somme fuori campo IVA. L'Ufficio ritiene errata la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 1, del DPR 131/86 non sussistendo i presupposti per far valere il principio di alternatività IVA – Registro;
si tratta di somme che soggiacciono alla disciplina generale dell'art. 8 co. 1 lett. b) Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, che prevede la tassazione in misura proporzionale, non invece a quella derogatoria dettata dalla sottostante nota II dell'articolo citato. Conclude per la riforma della sentenza con vittoria di spese. Di diverso avviso la società che si costituisce in giudizio evidenziando che il credito vantato, sfociato nel decreto ingiuntivo, si fonda su fatture soggette ad IVA per prestazioni di servizi di somministrazione di lavoro svolte nei confronti della sua debitrice, rimaste insolute;
questa precisazione, sottolinea, è di per sé sufficiente a destituire di fondamento la tesi di controparte essendo pacifica l'applicazione dell'art. 40, comma 1, del DPR 131/86. Precisa che l'imponibile fuori campo IVA recato dalle fatture si riferisce al costo del lavoro ( retribuzioni dirette e differite, contributi Inps, contributi per la formazione, addizionali regionali e comunali) già tassato che, pertanto, non deve sopportare anche una tassazione proporzionale ai fini dell'imposta di registro. A sostegno dei propri assunti cita le numerose sentenze della Ctr Lombardia di Primo e Secondo Grado che si sono pronunciate su analoghe vicende che hanno interessato le odierne parti in causa. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio non è meritevole di accoglimento. Le argomentazioni svolte a sostegno dell'appello non sono condivisibili. La Corte, uniformandosi all'indirizzo seguito in altre pronunce tra le stesse parti, già divenute definitive tra le quali si cita CGT di Secondo Grado della Lombardia, n. 219/2024 depositata in data 22 gennaio 2024, osserva che credito vantato dalla società in via monitoria è pacificamente fondato su fatture iva emesse dalla ricorrente per le prestazioni di servizio svolte nei confronti della debitrice e rimaste insolute, nel cui ambito sono annoverate anche le voci retributive e contributive in esame, escluse invece dal campo iva. Infatti, in materia di somministrazione di lavoro, attività svolta dalla società Resistente_1 spa, le agenzie per il lavoro pagano direttamente gli stipendi e i contributi previdenziali. Nel dettaglio, le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo, emesse dalla società Resistente_1 spa, nell'ambito della predetta attività di somministrazione di lavoro, regolata dalla l. n. 196/97, comprendono anche le seguenti voci: I) imponibile fuori campo Iva ex art 26 bis L. 196/97; 2) imponibile Iva - margine di impresa soggetto ad Iva;
3) Imposta (IVA). L'art 26 bis della L.196197 prevede che “i rimborsi degli oneri retributivi previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori dl lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera J), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del D.P.R. 633 1972”. Orbene, l'art 40, comma 1, DPR 131/86 prevede testualmente che "per gli atti relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa." Tale ultima norma va coordinata con l'art. 8 co 1 lett. b) della TARIFFA parte I che, nell'includere, tra gli Atti soggetti a registrazione in termine fisso, i decreti ingiuntivi esecutivi, recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni, precisa, nella nota II, che: “Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico. ”. In specie, l'imponibile fuori campo iva ex art 26 bis L. 196/97 indicato nelle citate fatture costituisce in realtà parte integrante dell'unica prestazione di servizi ivi esposta e rappresenta il costo del lavoro dei lavoratori somministrati, non potendo tali importi essere nuovamente tassati con aliquota proporzionale per il solo fatto che gli stessi sono fuori campo IVA.
Peraltro, nessuna norma prevede che questi importi debbano essere soggetti a tributo.
Come poi si evince dalla sentenza della SC n. 13528/20, in data 2-7-2020, il principio di alternatività iva/registro esclude la possibilità di richiedere la relativa imposta di registro in misura proporzionale qualora il decreto ingiuntivo derivi, anche non direttamente, come in specie, da una sottostante prestazione di servizi assoggettata ad iva. Deve pertanto concludersi, in linea con il citato indirizzo, per l'applicabilità al caso di specie dell'imposta di registro in misura fissa, ribadendo che “Il richiamato principio dell'alternatività trova applicazione, in linea generale, non soltanto con riferimento alle operazioni imponibili ai fini Iva, ma anche con riferimento ad operazioni Iva non imponibili, a quelle fuori campo, a quelle escluse per effetto della norma sulla territorialità ed alle operazioni esenti. Quindi l'imposta di registro sui decreti ingiuntivi deve applicarsi proprio in relazione al principio di alternatività Iva/registro ex articolo 40 d.p.r. 131/86 avuto riguardo all'operazione sottostante”. (v. Sentenza CTR Lombardia - Sezione 1, in data 18-11/3-12-2019 n. 4859/19). Ne consegue la conferma della sentenza di primo grado che ha disposto il parziale annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, con riguardo all'imposizione dell'imposta proporzionale sulle somme ingiunte fuori campo iva, imposta dovuta invece in misura fissa. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia ( euro 6.354,00), in euro 1.200,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte respinge l' appello e conferma integralmente la sentenza appellata. Spese processuali del grado secondo soccombenza liquidate come in motivazione. Così deciso in Milano, il 18 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Ersilio Secchi