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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/11/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2521 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PARROZZANI FEDERICA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con l'ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle Annotazioni e Trascrizioni di legge.
2) figli: Il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la mamma che resterà a vivere nella casa coniugale;
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera, il pernotto notturno avverrà quando verrà reperita dal sig. idonea abitazione per ospitarlo;
Pt_1 nonché tutti i mercoledì sera;
inoltre il sig. potrà tenere con sé il figlio 15 giorni anche non Pt_1 consecutivi durante le vacanze estive, concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze invernali, passando la vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre;
3 giorni durante il periodo pasquale alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta con ciascun genitore, sempre ad anni alterni;
2.2) Il padre potrà tenere con sé ogni volta che lo desidererà previo accordo con la madre;
Per_1
2.3) il figlio maggiorenne , non economicamente autosufficiente, vivrà con la madre, sig.ra Per_2
e sarà libero di autodeterminarsi nelle visite con il padre;
CP_1
3) a titolo di contributo al mantenimento dei figli il sig. verserà sul conto corrente della Pt_1 sig.ra alle note coordinate bancarie entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di Euro 500,00 CP_1
(cinquecento//00) mensili pari ad Euro 250,00 a figlio, da rivalutarsi annualmente ex ISTAT;
3.1) Per quanto attiene le spese straordinarie, i coniugi ripartiranno nella misura del 50% le spese straordinarie, scolastiche, ricreative sostenute entrambi i figli, come da Protocollo del Tribunale di
Vicenza, in possesso di entrambe le parti;
3.2) l'assegno unico verrà percepito al 100% al sig. e le spese straordinarie verranno Parte_1 dallo stesso detratte al 100%;
4) l'immobile di Nanto (VI) Via XXV Aprile resterà assegnato alla sig.ra che vi abiterà con CP_1 gli arredi ivi contenuti;
5) ciascuna parte ha il proprio conto corrente e ciascuno rinuncia a qualsivoglia pretesa sul conto dell'altro coniuge;
6) Nulla a titolo di reciproco mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
7) Con l'adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni altro rapporto di carattere economico e patrimoniale nonché le reciproche ragioni di debito/credito, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro per qualsiasi titolo o ragione e comunque entrambe le parti reciprocamente rinunziano a qualsiasi pretesa in tal senso;
8) I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NANTO (VI) in data 30/10/2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei Per_1 tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non CP_1 Per_2 autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Nanto (VI) Via
XXV Aprile in favore di quale genitore convivente con i figli;
CP_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti dichiarano di prestare il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 Parte_1 matrimonio in NANTO (VI) in data 30/10/2004 con atto trascritto al n. 4, parte 1, anno 2004, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NANTO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello