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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/12/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 367/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 367 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa: da
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cattaneo, elettivamente domiciliata tramite PEC, giusta procura allegata all'atto di citazione attore contro in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Jlia Pasquali Cerioli con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura Email_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: assicurazione contro i danni
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 27.5.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 [...] in Parte_1 qualità di assicuratore RCA del veicolo Dacia Dokker, tg. FA318TM, condotto da Pt_2
, coinvolto nel sinistro verificatosi in data 13.11.2016 meglio descritto in atti,
[...] conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il per Controparte_1 ivi sentir accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'ente pubblico nella causazione dell'evento occorso ad ai sensi degli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., Controparte_2 nella misura del 25% del totale, pari al 50% del versato, al netto del 50% di responsabilità del pedone;
chiedeva, per l'effetto, dato atto che la parte attrice aveva risarcito il danno per complessivi € 360.000,00 e che si era surrogata nei diritti verso il responsabile ex art. 1916
c.c., di condannare il a risarcire ed a versare ad Controparte_1 Parte_1 la somma di € 180.300,80, pari al 50% del versato alla danneggiata, oltre ad
[...] interessi e a rivalutazione monetaria, a decorrere dai versamenti effettuati da Parte_1 al saldo, ovvero quella somma ritenuta dovuta sempre in relazione al risarcimento
[...] effettuato dall'attrice pari a € 360.300,80, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria su detta somma dal dì del pagato al saldo.
A fondamento della domanda parte attrice esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 13.11.2016, alle ore 17.00, in qualità di pedone, Controparte_2 veniva investita da , alla guida del veicolo Dacia Dokker, tg. FA318TM, Parte_2 assicurato con , all'interno del centro abitato di CP_3 Pt_1 Controparte_1 località Pagliare, via Moretti, angolo via Masci;
- che la attraversava la strada a 32 metri dalle strisce pedonali;
CP_2
- che dai rilievi compiuti dagli agenti accertatori risultava al suolo una frenata di 3,80 metri, che il tratto di strada era pianeggiante, l'illuminazione pubblica era insufficiente ed il palo della luce più vicino al luogo del sinistro risultava spento;
pagina 2 di 12 - che parte attrice, in considerazione del concorso di colpa del pedone, attinto da sanzione amministrativa per aver attraversato fuori dal passaggio pedonale, versava la somma di €
180.000,00 in favore della danneggiata, oltre € 140.000,00 ai congiunti e € 32.000,00, oltre oneri al legale intervenuto;
- che il doveva ritenersi corresponsabile del sinistro ai Controparte_1 sensi degli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c.;
- che parte attrice, essendosi surrogata ex art. 1916 c.c., in rivalsa, aveva diritto ad ottenere da parte del il rimborso del 50% di ogni somma versata Controparte_1 ad ed ai congiunti, danneggiati riflessi, per i danni subiti, risarciti Controparte_2 già al 50%.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, nel contestare la sussistenza CP_1 dei presupposti per l'esercizio del diritto di surroga, la prescrizione di tale diritto ex art. 2947 comma 2 c.c., l'insussistenza di responsabilità del anche in considerazione CP_1 della condotta imprudente e negligente del pedone e la quantificazione del danno, chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e la sopravvenuta prescrizione del diritto dell' ai sensi dell'art. 2947 comma 2 c.c., in Pt_1 via principale, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in via subordinata, contenere l'accoglimento delle domande attoree entro i limiti della percentuale di responsabilità eventualmente accertata a carico del e, per l'effetto, ridurre in CP_1 proporzione l'importo dovuto nei confronti dell'attrice, con condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita a mezzo di prova orale, giungeva all'udienza del 27.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La presente sentenza viene decisa alla luce del principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. In questi termini si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 9936 dell'8.5.2014,
pagina 3 di 12 secondo cui “in applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, sentenza n. 12002 del 28/05/2014, conf. a Cass., Sez. Un., sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Tanto premesso, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Considerato che parte attrice ha invocato la corresponsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., ritiene il Tribunale che la fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051
c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Occorre anzitutto sottolineare che la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili: la responsabilità colposa della P.A. può discendere dalla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia;
inoltre, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., per pagina 4 di 12 danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche.
Orbene, la questione dell'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione è stata risolta positivamente dalla più recente giurisprudenza che, in tema di danni causati da beni demaniali, ha distinto l'ipotesi in cui il danno è determinato da cause intrinseche della cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), nel qual caso la P.A. ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., dall'ipotesi in cui l'amministrazione dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, nel qual caso essa è liberata da responsabilità (cfr. Cass.
24 febbraio 2011 n. 4495; Cass. 23 marzo 2011 n. 6677; Cass. 19 maggio 2011 n. 11016).
In particolare, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai beni demaniali, la
Suprema Corte ha specificato che la possibilità concreta di esercitare il potere di custodia da parte dell'ente pubblico deve essere valutata nel singolo caso di specie alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni dei sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 22.04.2010 n. 9546).
Nel caso in esame, il luogo in cui si è verificato il sinistro è un tratto di strada sito all'interno del Comune di pertanto rientra nella gestione dell'ente Controparte_1 pubblico. La circostanza che la strada si trova all'interno della perimetrazione del centro cittadino del convenuto giustifica la riconducibilità della presente fattispecie CP_1 nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., in quanto la porzione di demanio rientra nella possibilità di custodia e controllo dell'ente convenuto (doc. 2 fascicolo parte convenuta).
Alla luce delle considerazioni appena svolte, si ritiene operante la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., salva la necessità di accertarne il ricorso dei presupposti in concreto.
Ciò posto, si osserva che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass. n. 20427/2008,
Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Invero, il primo presupposto consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di pagina 5 di 12 custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008); quanto al secondo requisito, cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, ai fini dell'art. 2051 c.c. è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”. Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20943/2009,
Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass.
n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n.
5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n. 2563/2007).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la res, mentre il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del
09/06/2016).
Osserva il Tribunale che soltanto quando il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa pagina 6 di 12 sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata all'ente custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo ente.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene pubblico deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
In punto di diritto, va osservato come - secondo condivisibile e ormai costante giurisprudenza di legittimità - la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra res e danno (cfr. Cass., sent. n.
5578 del 2003), dovendosi escludere il rapporto di causalità ogniqualvolta la situazione di pericolo, in quanto prevedibile da parte del danneggiato, è superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (cfr. Cass. sent. 18167/2014; Cass. sent.
12895/2016).
Secondo indirizzo interpretativo costante, infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Da ciò consegue che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per pagina 7 di 12 l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., 01/02/2018, n.
2480).
In questa generale cornice ricostruttiva, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola (cfr. Cass., 03/04/2019, n.
9315).
Alla luce di tutti i sopra esposti principi deve, quindi, essere esaminata la domanda attorea.
Orbene, ai fini della ricostruzione della responsabilità del sinistro, è opportuno delineare brevemente la dinamica dello stesso.
Dal rapporto della Polizia Stradale di Teramo si evince che, in data 13.11.2016, alle ore 17:00 circa, il veicolo Dacia Dokker, tg. FA318TM, assicurato con , CP_3 Pt_1 condotto da , percorreva la SS 150 con direzione di marcia mare-monti. Parte_2
Giunto in corrispondenza di via Masci, investiva il pedone che Controparte_2 stava attraversando la sede stradale da via Masci verso via Bologna. Il pedone, urtando contro il cofano e poi contro il parabrezza, veniva sbalzato in avanti rispetto al veicolo di
5,80 m, mentre il veicolo veniva rilevato parallelamente all'asse stradale a 30 m dalla linea del margine destro della corsia mare-monti, con gli organi direzionali rivolti in direzione monti. Sul manto stradale venivano rilevate tracce di frenata degli pneumatici del veicolo di lunghezza pari a 3,30 m.
Nel rapporto si dà atto che l'investimento avveniva “in ore notturne, in tratto rettilineo pianeggiante, con illuminazione pubblica insufficiente, significando che proprio il palo luce più vicino al luogo del sinistro risultava spento”.
La dinamica del sinistro è stata confermata dal teste intervenuto sul posto Tes_1 quale Commissario della Polizia Stradale.
Interrogato su condizioni e caratteristiche del luogo, il teste ha riferito che “la palificazione inerente la sede stradale efficiente e funzionante era presente alla sinistra, rispetto alla direttrice di marcia tenuta dal veicolo A che procedeva con direzione mare-
pagina 8 di 12 monti, oltre il margine destro è presente palificazione dedicata ai pedoni rivolta ad illuminare il marciapiede e uno di questi pali non era funzionante”, precisando che “il pedone attraversava da sinistra verso destra secondo la direttrice di marcia da cui proveniva l'autovettura e dove c'era la palificazione dedicata alla sede stradale e funzionante, oltre i due margini sia destro che sinistro sono presente abeti di alto fusto le cui fronde in qualche modo diminuivano l'avvistamento…oltre al margine sinistro del luogo dell'incidente è presente un esercizio commerciale le cui vetrine erano fortemente illuminate e la luce lambiva la sede stradale”.
Il teste ha dichiarato che: il si è occupato della gestione e Tes_2 CP_1 manutenzione dell'illuminazione pubblica fino ad un anno prima dell'escussione (avvenuta in data 28.2.2023) e successivamente la gestione con piani programmati è stata eseguita mediante affidamento ad un ditta esterna;
i lampioni della pubblica illuminazione presenti sul territorio del Comune di sono dotati di sensori crepuscolari che ne regolano CP_1
l'accensione e lo spegnimento automatico in base all'intensità della luce;
non venivano effettuati interventi successivamente alla data del sinistro;
il sistema di pubblica illuminazione caratterizzante il luogo dell'evento era rappresentato da lampioni con coni di luce proiettati sul camminamento pedonale del marciapiede, estraneo alla carreggiata (cfr. verbale di udienza del 28.2.2023, laddove il teste ha dichiarato: “i lampioni illuminano il marciapiede, presente su un lato solo, come si vede nelle foto che mi mostrano in cui riconosco lo stato dei luoghi e per quanto posso dire il cono di luce è quello rappresentato nelle foto con il triangolo giallo”).
La collocazione dei pali della luce risulta, altresì, documentata dalle fotografie prodotte da entrambe le parti.
Ritiene il Tribunale che il suddetto compendio istruttorio consente di escludere la CP_ corresponsabilità dell' convenuto in relazione al sinistro, non essendo stata raggiunta la prova del nesso causale tra l'investimento del pedone e le condizioni della strada e, segnatamente, dell'illuminazione pubblica ivi insistente.
In primo luogo, non è stata dimostrata l'assenza di valida e funzionante illuminazione artificiale, essendo emerso che l'illuminazione pubblica sul lato sinistro della carreggiata era funzionante, sul medesimo lato sinistro era presente un esercizio pagina 9 di 12 commerciale le cui vetrine erano fortemente illuminate e la luce lambiva la sede stradale
(cfr. dichiarazioni teste , i pali della luce collocati sulla destra erano destinati ad Tes_1 illuminare il marciapiede.
Da quanto detto, consegue l'irrilevanza del dedotto mancato funzionamento del palo della luce collocato sulla destra, indicato da parte attrice e nel rapporto di incidente stradale come punto di illuminazione più vicino al luogo del sinistro, atteso che tale circostanza non può porsi in rapporto causale con l'evento, secondo il criterio del “più probabile che non”, posto che la proiezione del cono di luce non era comunque diretta ad illuminare la sede stradale.
In secondo luogo, anche volendo ritenere la sussistenza di condizioni di scarsa visibilità, le stesse avrebbero dovuto suggerire l'adozione di un comportamento maggiormente prudente da parte del conducente veicolo e del pedone.
Si osserva, infatti, che, l'art. 141 C.d.S. stabilisce che “in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Considerato che le fotografie in atti riproducenti il luogo del sinistro rappresentano un tratto di strada non lontano dal centro cittadino, in una zona nella quale erano presenti esercizi commerciali, in aggiunta all'eventuale scarsa visibilità dovuta al buio serale e alle condizioni di illuminazione pubblica, il conducente, anche tenuto dell'orario in cui si trovava a percorrere la strada, avrebbe dovuto prefigurarsi l'attraversamento da parte dei pedoni.
Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione alla comportamento della che avrebbe dovuto apprezzare la situazione di pericolo e, conseguentemente, CP_2 adottare una condotta prudente ed accorta. Si osserva, peraltro, che risulta la violazione da parte della danneggiata delle disposizioni di cui all'art. 190 C.d.S, avendo attraversato la carreggiata a 32 metri di distanza dalle strisce pedonali.
È evidente, quindi, la mancata attuazione di condotte di massima cautela nella guida pagina 10 di 12 e nella fruizione della strada.
In conclusione, il sinistro deve ascriversi non già a carenze strutturali di manutenzione della strada da parte del ma alla condotta imprudente dei soggetti CP_1 coinvolti, che non hanno regolato la propria condotta in relazione alle condizioni ambientali e dei luoghi, con conseguente rigetto della domanda formulata da parte attrice.
Non può essere, invece, accolta la richiesta di condanna dell'attore al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, avanzata dal convenuto. Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave (Cass.,
21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948), che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente (cfr. Cass., 15.4.2013, n. 9080), se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass.,
12.10.2011, n. 20995; Cass., 23.8,22011, n. 17485; Cass., 8.6.2007,n 13395; Cass., 2.6.92,
n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass., 23.5.90, n. 4651; Cass., 2.6.84, n. 334). Tale esigenza probatoria non può venir meno neppure in considerazione della qualità delle parti perché la sussistenza del danno deve essere espressione di un giudizio concreto e non astratto, mentre nel caso di specie non è stata dimostrata l'esistenza di un danno patrimoniale concretamente subito né si ravvisano le condizioni per fare applicazione discrezionale dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori di cui al DM 55/2014, tenendo conto dell'attività processuale in concreto esplicata, della difficoltà delle questioni affrontate, della natura dell'impegno professionale espletato dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 367/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
pagina 11 di 12 - rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna parte attrice a corrispondere al convenuto, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Teramo, il 19.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 367 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa: da
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cattaneo, elettivamente domiciliata tramite PEC, giusta procura allegata all'atto di citazione attore contro in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Jlia Pasquali Cerioli con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura Email_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: assicurazione contro i danni
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 27.5.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 [...] in Parte_1 qualità di assicuratore RCA del veicolo Dacia Dokker, tg. FA318TM, condotto da Pt_2
, coinvolto nel sinistro verificatosi in data 13.11.2016 meglio descritto in atti,
[...] conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il per Controparte_1 ivi sentir accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'ente pubblico nella causazione dell'evento occorso ad ai sensi degli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., Controparte_2 nella misura del 25% del totale, pari al 50% del versato, al netto del 50% di responsabilità del pedone;
chiedeva, per l'effetto, dato atto che la parte attrice aveva risarcito il danno per complessivi € 360.000,00 e che si era surrogata nei diritti verso il responsabile ex art. 1916
c.c., di condannare il a risarcire ed a versare ad Controparte_1 Parte_1 la somma di € 180.300,80, pari al 50% del versato alla danneggiata, oltre ad
[...] interessi e a rivalutazione monetaria, a decorrere dai versamenti effettuati da Parte_1 al saldo, ovvero quella somma ritenuta dovuta sempre in relazione al risarcimento
[...] effettuato dall'attrice pari a € 360.300,80, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria su detta somma dal dì del pagato al saldo.
A fondamento della domanda parte attrice esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 13.11.2016, alle ore 17.00, in qualità di pedone, Controparte_2 veniva investita da , alla guida del veicolo Dacia Dokker, tg. FA318TM, Parte_2 assicurato con , all'interno del centro abitato di CP_3 Pt_1 Controparte_1 località Pagliare, via Moretti, angolo via Masci;
- che la attraversava la strada a 32 metri dalle strisce pedonali;
CP_2
- che dai rilievi compiuti dagli agenti accertatori risultava al suolo una frenata di 3,80 metri, che il tratto di strada era pianeggiante, l'illuminazione pubblica era insufficiente ed il palo della luce più vicino al luogo del sinistro risultava spento;
pagina 2 di 12 - che parte attrice, in considerazione del concorso di colpa del pedone, attinto da sanzione amministrativa per aver attraversato fuori dal passaggio pedonale, versava la somma di €
180.000,00 in favore della danneggiata, oltre € 140.000,00 ai congiunti e € 32.000,00, oltre oneri al legale intervenuto;
- che il doveva ritenersi corresponsabile del sinistro ai Controparte_1 sensi degli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c.;
- che parte attrice, essendosi surrogata ex art. 1916 c.c., in rivalsa, aveva diritto ad ottenere da parte del il rimborso del 50% di ogni somma versata Controparte_1 ad ed ai congiunti, danneggiati riflessi, per i danni subiti, risarciti Controparte_2 già al 50%.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, nel contestare la sussistenza CP_1 dei presupposti per l'esercizio del diritto di surroga, la prescrizione di tale diritto ex art. 2947 comma 2 c.c., l'insussistenza di responsabilità del anche in considerazione CP_1 della condotta imprudente e negligente del pedone e la quantificazione del danno, chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e la sopravvenuta prescrizione del diritto dell' ai sensi dell'art. 2947 comma 2 c.c., in Pt_1 via principale, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in via subordinata, contenere l'accoglimento delle domande attoree entro i limiti della percentuale di responsabilità eventualmente accertata a carico del e, per l'effetto, ridurre in CP_1 proporzione l'importo dovuto nei confronti dell'attrice, con condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita a mezzo di prova orale, giungeva all'udienza del 27.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La presente sentenza viene decisa alla luce del principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. In questi termini si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 9936 dell'8.5.2014,
pagina 3 di 12 secondo cui “in applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, sentenza n. 12002 del 28/05/2014, conf. a Cass., Sez. Un., sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Tanto premesso, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Considerato che parte attrice ha invocato la corresponsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., ritiene il Tribunale che la fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051
c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Occorre anzitutto sottolineare che la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili: la responsabilità colposa della P.A. può discendere dalla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia;
inoltre, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., per pagina 4 di 12 danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche.
Orbene, la questione dell'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione è stata risolta positivamente dalla più recente giurisprudenza che, in tema di danni causati da beni demaniali, ha distinto l'ipotesi in cui il danno è determinato da cause intrinseche della cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), nel qual caso la P.A. ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., dall'ipotesi in cui l'amministrazione dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, nel qual caso essa è liberata da responsabilità (cfr. Cass.
24 febbraio 2011 n. 4495; Cass. 23 marzo 2011 n. 6677; Cass. 19 maggio 2011 n. 11016).
In particolare, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai beni demaniali, la
Suprema Corte ha specificato che la possibilità concreta di esercitare il potere di custodia da parte dell'ente pubblico deve essere valutata nel singolo caso di specie alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni dei sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 22.04.2010 n. 9546).
Nel caso in esame, il luogo in cui si è verificato il sinistro è un tratto di strada sito all'interno del Comune di pertanto rientra nella gestione dell'ente Controparte_1 pubblico. La circostanza che la strada si trova all'interno della perimetrazione del centro cittadino del convenuto giustifica la riconducibilità della presente fattispecie CP_1 nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., in quanto la porzione di demanio rientra nella possibilità di custodia e controllo dell'ente convenuto (doc. 2 fascicolo parte convenuta).
Alla luce delle considerazioni appena svolte, si ritiene operante la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., salva la necessità di accertarne il ricorso dei presupposti in concreto.
Ciò posto, si osserva che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass. n. 20427/2008,
Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Invero, il primo presupposto consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di pagina 5 di 12 custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008); quanto al secondo requisito, cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, ai fini dell'art. 2051 c.c. è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”. Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20943/2009,
Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass.
n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n.
5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n. 2563/2007).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la res, mentre il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del
09/06/2016).
Osserva il Tribunale che soltanto quando il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa pagina 6 di 12 sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata all'ente custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo ente.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene pubblico deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
In punto di diritto, va osservato come - secondo condivisibile e ormai costante giurisprudenza di legittimità - la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra res e danno (cfr. Cass., sent. n.
5578 del 2003), dovendosi escludere il rapporto di causalità ogniqualvolta la situazione di pericolo, in quanto prevedibile da parte del danneggiato, è superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (cfr. Cass. sent. 18167/2014; Cass. sent.
12895/2016).
Secondo indirizzo interpretativo costante, infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Da ciò consegue che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per pagina 7 di 12 l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., 01/02/2018, n.
2480).
In questa generale cornice ricostruttiva, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola (cfr. Cass., 03/04/2019, n.
9315).
Alla luce di tutti i sopra esposti principi deve, quindi, essere esaminata la domanda attorea.
Orbene, ai fini della ricostruzione della responsabilità del sinistro, è opportuno delineare brevemente la dinamica dello stesso.
Dal rapporto della Polizia Stradale di Teramo si evince che, in data 13.11.2016, alle ore 17:00 circa, il veicolo Dacia Dokker, tg. FA318TM, assicurato con , CP_3 Pt_1 condotto da , percorreva la SS 150 con direzione di marcia mare-monti. Parte_2
Giunto in corrispondenza di via Masci, investiva il pedone che Controparte_2 stava attraversando la sede stradale da via Masci verso via Bologna. Il pedone, urtando contro il cofano e poi contro il parabrezza, veniva sbalzato in avanti rispetto al veicolo di
5,80 m, mentre il veicolo veniva rilevato parallelamente all'asse stradale a 30 m dalla linea del margine destro della corsia mare-monti, con gli organi direzionali rivolti in direzione monti. Sul manto stradale venivano rilevate tracce di frenata degli pneumatici del veicolo di lunghezza pari a 3,30 m.
Nel rapporto si dà atto che l'investimento avveniva “in ore notturne, in tratto rettilineo pianeggiante, con illuminazione pubblica insufficiente, significando che proprio il palo luce più vicino al luogo del sinistro risultava spento”.
La dinamica del sinistro è stata confermata dal teste intervenuto sul posto Tes_1 quale Commissario della Polizia Stradale.
Interrogato su condizioni e caratteristiche del luogo, il teste ha riferito che “la palificazione inerente la sede stradale efficiente e funzionante era presente alla sinistra, rispetto alla direttrice di marcia tenuta dal veicolo A che procedeva con direzione mare-
pagina 8 di 12 monti, oltre il margine destro è presente palificazione dedicata ai pedoni rivolta ad illuminare il marciapiede e uno di questi pali non era funzionante”, precisando che “il pedone attraversava da sinistra verso destra secondo la direttrice di marcia da cui proveniva l'autovettura e dove c'era la palificazione dedicata alla sede stradale e funzionante, oltre i due margini sia destro che sinistro sono presente abeti di alto fusto le cui fronde in qualche modo diminuivano l'avvistamento…oltre al margine sinistro del luogo dell'incidente è presente un esercizio commerciale le cui vetrine erano fortemente illuminate e la luce lambiva la sede stradale”.
Il teste ha dichiarato che: il si è occupato della gestione e Tes_2 CP_1 manutenzione dell'illuminazione pubblica fino ad un anno prima dell'escussione (avvenuta in data 28.2.2023) e successivamente la gestione con piani programmati è stata eseguita mediante affidamento ad un ditta esterna;
i lampioni della pubblica illuminazione presenti sul territorio del Comune di sono dotati di sensori crepuscolari che ne regolano CP_1
l'accensione e lo spegnimento automatico in base all'intensità della luce;
non venivano effettuati interventi successivamente alla data del sinistro;
il sistema di pubblica illuminazione caratterizzante il luogo dell'evento era rappresentato da lampioni con coni di luce proiettati sul camminamento pedonale del marciapiede, estraneo alla carreggiata (cfr. verbale di udienza del 28.2.2023, laddove il teste ha dichiarato: “i lampioni illuminano il marciapiede, presente su un lato solo, come si vede nelle foto che mi mostrano in cui riconosco lo stato dei luoghi e per quanto posso dire il cono di luce è quello rappresentato nelle foto con il triangolo giallo”).
La collocazione dei pali della luce risulta, altresì, documentata dalle fotografie prodotte da entrambe le parti.
Ritiene il Tribunale che il suddetto compendio istruttorio consente di escludere la CP_ corresponsabilità dell' convenuto in relazione al sinistro, non essendo stata raggiunta la prova del nesso causale tra l'investimento del pedone e le condizioni della strada e, segnatamente, dell'illuminazione pubblica ivi insistente.
In primo luogo, non è stata dimostrata l'assenza di valida e funzionante illuminazione artificiale, essendo emerso che l'illuminazione pubblica sul lato sinistro della carreggiata era funzionante, sul medesimo lato sinistro era presente un esercizio pagina 9 di 12 commerciale le cui vetrine erano fortemente illuminate e la luce lambiva la sede stradale
(cfr. dichiarazioni teste , i pali della luce collocati sulla destra erano destinati ad Tes_1 illuminare il marciapiede.
Da quanto detto, consegue l'irrilevanza del dedotto mancato funzionamento del palo della luce collocato sulla destra, indicato da parte attrice e nel rapporto di incidente stradale come punto di illuminazione più vicino al luogo del sinistro, atteso che tale circostanza non può porsi in rapporto causale con l'evento, secondo il criterio del “più probabile che non”, posto che la proiezione del cono di luce non era comunque diretta ad illuminare la sede stradale.
In secondo luogo, anche volendo ritenere la sussistenza di condizioni di scarsa visibilità, le stesse avrebbero dovuto suggerire l'adozione di un comportamento maggiormente prudente da parte del conducente veicolo e del pedone.
Si osserva, infatti, che, l'art. 141 C.d.S. stabilisce che “in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Considerato che le fotografie in atti riproducenti il luogo del sinistro rappresentano un tratto di strada non lontano dal centro cittadino, in una zona nella quale erano presenti esercizi commerciali, in aggiunta all'eventuale scarsa visibilità dovuta al buio serale e alle condizioni di illuminazione pubblica, il conducente, anche tenuto dell'orario in cui si trovava a percorrere la strada, avrebbe dovuto prefigurarsi l'attraversamento da parte dei pedoni.
Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione alla comportamento della che avrebbe dovuto apprezzare la situazione di pericolo e, conseguentemente, CP_2 adottare una condotta prudente ed accorta. Si osserva, peraltro, che risulta la violazione da parte della danneggiata delle disposizioni di cui all'art. 190 C.d.S, avendo attraversato la carreggiata a 32 metri di distanza dalle strisce pedonali.
È evidente, quindi, la mancata attuazione di condotte di massima cautela nella guida pagina 10 di 12 e nella fruizione della strada.
In conclusione, il sinistro deve ascriversi non già a carenze strutturali di manutenzione della strada da parte del ma alla condotta imprudente dei soggetti CP_1 coinvolti, che non hanno regolato la propria condotta in relazione alle condizioni ambientali e dei luoghi, con conseguente rigetto della domanda formulata da parte attrice.
Non può essere, invece, accolta la richiesta di condanna dell'attore al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, avanzata dal convenuto. Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave (Cass.,
21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948), che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente (cfr. Cass., 15.4.2013, n. 9080), se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass.,
12.10.2011, n. 20995; Cass., 23.8,22011, n. 17485; Cass., 8.6.2007,n 13395; Cass., 2.6.92,
n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass., 23.5.90, n. 4651; Cass., 2.6.84, n. 334). Tale esigenza probatoria non può venir meno neppure in considerazione della qualità delle parti perché la sussistenza del danno deve essere espressione di un giudizio concreto e non astratto, mentre nel caso di specie non è stata dimostrata l'esistenza di un danno patrimoniale concretamente subito né si ravvisano le condizioni per fare applicazione discrezionale dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori di cui al DM 55/2014, tenendo conto dell'attività processuale in concreto esplicata, della difficoltà delle questioni affrontate, della natura dell'impegno professionale espletato dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 367/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
pagina 11 di 12 - rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna parte attrice a corrispondere al convenuto, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Teramo, il 19.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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