Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5665/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] Parte_1
RUSSA), in data 28/01/1982, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA
CORSO C. FINOCCHIARO APRILE n. 15, presso lo studio dell'Avv. CARUSO
DARIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA C. GOLDONI n. 10, presso lo studio dell'Avv. GIANNOLA IOLANDA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 9/12/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 18/08/2010); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. I figli e verranno affidati Persona_1 Per_2 esclusivamente al padre stante l'imminente trasferimento Controparte_1 della madre in Russia per motivi di salute e lavorativi e lo stesso provvederà alla loro educazione ed assistenza quotidiana.
3. Gli stessi rimarranno dunque a vivere con il padre a Palermo, nella casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Palermo (Pa), via Barone
Bivona n. 5;
4. La madre, di comune accordo con il marito, concede l'affidamento esclusivo di entrambi i figli al padre perché il 16.12.2024 tornerà in Russia per eseguire degli accertamenti sanitari sulla propria persona ed anche per trovare una stabile occupazione al fine di un possibile futuro trasferimento anche dei figli in terra russa.
5. La volontà della madre di affidare esclusivamente i figli al padre, consapevole e non contrario, nasce, in primo luogo, dalla necessità di consentire ai minori di continuare a crescere negli ambienti conosciuti senza stravolgere i rapporti relazionali e lo stile di vita già consolidato, e altresì dalla necessità di consentire al padre una più semplice gestione dei minori in assenza della stessa stante la propria impossibilità a tornare in Italia tempestivamente ogniqualvolta si rendesse necessario un intervento gestionale congiunto.
Non per ultimo, ulteriore motivo di consentire l'affido esclusivo al padre è dettato dall'attuale situazione politica mondiale che vede la Russia come soggetto belligerante.
A tal fine le parti concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata esclusivamente dal padre, non solo relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione ma anche per quanto riguarda le questioni di
2 straordinaria importanza (ad es. consenso esclusivo del padre per le questioni mediche, tipo consenso alle vaccinazioni pediatriche), al fine di garantire una pronta tutela dei minori che potrebbero vedere compromessi i propri diritti a causa della lontananza della madre.
6. L'affidamento esclusivo al sig. non preclude, comunque, alla CP_1 sig.ra di sentire entrambi i figli, disgiuntamente o congiuntamente, Pt_1 tramite l'uso di smartphone o tramite altri dispositivi mobili quali tablet, pc, che consentono anche le comunicazioni tramite video. Altresì, la madre può inviare corrispondenza, abbigliamento, doni, e qualsiasi altro prodotto in favore dei figli senza alcun limite sia quantitativo sia qualitativo.
7. Allo stesso tempo, la sig.ra potrà in qualsiasi momento, Pt_1 incontrare, visitare e trascorrere del tempo con i propri figli dopo essere tornata a Palermo.
8. I giorni del 25 Dicembre e del primo dell'Anno, così come il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, così come ogni altra ricorrenza o festività, verranno trascorsi da e , a Palermo, alternativamente con la Per_2 Per_1 madre ed il padre, avuto riguardo prevalentemente alle preferenze espresse dai figli.
9. Durante le vacanze estive o i periodi di ferie, entrambi i genitori potranno accudire i figli per 7 giorni continuativi a Palermo, compatibilmente con le loro esigenze e previo accordo tra i genitori stessi. Periodo che aumenterà fino ad un massimo di 20gg. qualora i figli dovessero trascorrere le predette vacanze in Russia, accompagnati dal padre, salvo diversi accordi comuni tra i genitori.
10. In ordine ai rapporti economici i coniugi sono d'accordo che nessuno dei due dovrà corrispondere alcunchè all'altro, essendo entrambi nelle possibilità di trovare un'occupazione lavorativa;
quanto ai minori la Sig.ra provvederà a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 la somma di € 300,00 (in misura di 150,00 euro a minore) in favore dei figli e . Le predette somme saranno versate entro il 5 di ogni Per_2 Per_1 mese tramite bonifico bancario intestato al padre e Controparte_1 saranno soggette, anno per anno, all'aumento ISTAT.
11. Le spese ordinarie e le spese mediche necessarie saranno sostenute dal padre con il concorso della madre nella misura pari al 50% così pure quelle
3 straordinarie, di istruzione, sportive, svago e viaggi per le quali valgano gli stessi parametri e modalità di contribuzione ed impegno di cui si è detto riguardo alle spese mediche;
12. Ciascun coniuge si impegna a comunicare all'altro eventuali cambiamenti di residenza o domicilio. La Sig.ra dichiara che una Pt_1 volta il Russia stabilirà la propria residenza in San Pietroburgo, 197761 Litke street 11/37”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 22 P. 1, Anno 2010) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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