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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4596 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2629/2022 R.G., chiamata all'udienza dell'1/12/2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. F.L. De Cesare
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Resistente Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/3/2022, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di aver svolto attività lavorativa con le mansioni di carpentiere, di piastrellista e muratore specializzato alle dipendenze di diverse aziende a far data dall'1/11/1976, chiedeva il riconoscimento della patologia, quale “spondiloartrosi lombare con artrosi interapofisiaria ed ernie discali multiple lombari L3-L4 L5-S1” da cui risulta affetto, quale malattia professionale denunciata all' . CP_1
Rappresentava che l' resistente aveva provveduto a disconoscere la malattia CP_2 professionale con provvedimento datato 30/7/2019, non avendo ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la patologia da cui risulta affetto;
deduceva, altresì, di avere inoltrato opposizione amministrativa rimasta infruttuosa. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del danno biologico nella misura del 6% ovvero di quella ritenuta di giustizia, quale conseguenza della malattia professionale contratta, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, l' rimaneva contumace. CP_1
Istruita la causa con la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, è stata definita come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto alla stregua delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del CP_1 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di
Pag. 2 di 4 determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato, accertate le mansioni svolte dal ricorrente, per come indicate in ricorso, attraverso le dichiarazioni testimoniali rese da e Testimone_1 Testimone_2 il C.T.U., specialista in medicina legale e delle assicurazioni, nella relazione depositata in data 8/7/2025, dopo accurata indagine, ha così concluso: “Il Sig. Parte_1 risulta attualmente affetto da multiple ernie lombari, spondiloartrosi ed artrosi interapofisaria con consensuale limitazione funzionale. Tale malattia rientra tra le malattie “tabellate” (D.P.R. n. 1124 del 1965 e successive modifiche e integrazioni).
La mansione svolta dal Sig. risultava caratterizzata dalla Parte_1 movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità, risultando pertanto causalmente correlabile con la ricorrenza di spondilodiscopatie del tratto lombare nonché di ernie discali lombari (D.P.R. n. 1124 del 1965 e successive modifiche e integrazioni).
Il quadro menomativo a carico del Sig. si identifica in un danno biologico Parte_1 quantificato in misura pari al 6 (sei) %, in conformità con quanto stabilito dalle tabelle delle menomazioni previste dal D.M. 12/7/2000 (pubblicato in G.U. n. 172 del
25/07/2000) (213: Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti).
Non si identificano periodi di invalidità temporanea”.
Orbene, reputa il Giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame obiettivo e sulla scorta della documentazione medica acquisita, supportata da dottrina internazionale, conclusioni che si ritiene di condividere, anche in considerazione del mancato deposito di osservazioni o richieste di chiarimenti alla bozza di CTU.
Pertanto, in considerazione delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto ad un indennizzo in
Pag. 3 di 4 capitale in ragione di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con riferimento alla patologia “multiple ernie lombari, spondiloartrosi e artrosi ipofisaria con consensuale limitazione funzionale”, la domanda va accolta e l' condannato al pagamento delle relative prestazioni. CP_1
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, le spese di consulenza tecnica devono, del pari, essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 11/3/2022 da nei confronti di , Parte_1 CP_1 in persona del Direttore Regionale pro-tempore, così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad un indennizzo in capitale corrispondente ad una inabilità permanente del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.400,00, oltre CP_1 rimborso spese forfetario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, 1/12/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela FOGGETTI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2629/2022 R.G., chiamata all'udienza dell'1/12/2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. F.L. De Cesare
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Resistente Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/3/2022, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di aver svolto attività lavorativa con le mansioni di carpentiere, di piastrellista e muratore specializzato alle dipendenze di diverse aziende a far data dall'1/11/1976, chiedeva il riconoscimento della patologia, quale “spondiloartrosi lombare con artrosi interapofisiaria ed ernie discali multiple lombari L3-L4 L5-S1” da cui risulta affetto, quale malattia professionale denunciata all' . CP_1
Rappresentava che l' resistente aveva provveduto a disconoscere la malattia CP_2 professionale con provvedimento datato 30/7/2019, non avendo ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la patologia da cui risulta affetto;
deduceva, altresì, di avere inoltrato opposizione amministrativa rimasta infruttuosa. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del danno biologico nella misura del 6% ovvero di quella ritenuta di giustizia, quale conseguenza della malattia professionale contratta, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, l' rimaneva contumace. CP_1
Istruita la causa con la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, è stata definita come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto alla stregua delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del CP_1 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di
Pag. 2 di 4 determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato, accertate le mansioni svolte dal ricorrente, per come indicate in ricorso, attraverso le dichiarazioni testimoniali rese da e Testimone_1 Testimone_2 il C.T.U., specialista in medicina legale e delle assicurazioni, nella relazione depositata in data 8/7/2025, dopo accurata indagine, ha così concluso: “Il Sig. Parte_1 risulta attualmente affetto da multiple ernie lombari, spondiloartrosi ed artrosi interapofisaria con consensuale limitazione funzionale. Tale malattia rientra tra le malattie “tabellate” (D.P.R. n. 1124 del 1965 e successive modifiche e integrazioni).
La mansione svolta dal Sig. risultava caratterizzata dalla Parte_1 movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità, risultando pertanto causalmente correlabile con la ricorrenza di spondilodiscopatie del tratto lombare nonché di ernie discali lombari (D.P.R. n. 1124 del 1965 e successive modifiche e integrazioni).
Il quadro menomativo a carico del Sig. si identifica in un danno biologico Parte_1 quantificato in misura pari al 6 (sei) %, in conformità con quanto stabilito dalle tabelle delle menomazioni previste dal D.M. 12/7/2000 (pubblicato in G.U. n. 172 del
25/07/2000) (213: Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti).
Non si identificano periodi di invalidità temporanea”.
Orbene, reputa il Giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame obiettivo e sulla scorta della documentazione medica acquisita, supportata da dottrina internazionale, conclusioni che si ritiene di condividere, anche in considerazione del mancato deposito di osservazioni o richieste di chiarimenti alla bozza di CTU.
Pertanto, in considerazione delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto ad un indennizzo in
Pag. 3 di 4 capitale in ragione di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con riferimento alla patologia “multiple ernie lombari, spondiloartrosi e artrosi ipofisaria con consensuale limitazione funzionale”, la domanda va accolta e l' condannato al pagamento delle relative prestazioni. CP_1
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, le spese di consulenza tecnica devono, del pari, essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 11/3/2022 da nei confronti di , Parte_1 CP_1 in persona del Direttore Regionale pro-tempore, così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad un indennizzo in capitale corrispondente ad una inabilità permanente del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.400,00, oltre CP_1 rimborso spese forfetario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, 1/12/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela FOGGETTI
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