Decreto cautelare 9 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/03/2026, n. 5433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5433 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05433/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13565/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13565 del 2024, proposto da EL PU, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariaconcetta Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- Della nota prot. n. nota. 0044865 del 08-11-2024 del Ministero del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Spagna, rigettando l’istanza da quest’ultima presentata ed acquisita al protocollo MIM n. 14582 del 06.06.2022;
- Del Decreto n. 48297 del 11.12.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari con cui la ricorrente è stata esclusa dalle GPS I fascia ADSS provincia di Bari;
- Della Nota n. 0048301 del 11.12.2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari nella parte in cui è revocata l’individuazione della ricorrente quale destinataria di contratto a t.d. fino al termine delle attività didattiche CDC ADSS – presso l’IP “Domanico Modugno “di Bari;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa ER RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 9 dicembre 2024 e depositato in data 13 dicembre 2024, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la competente Direzione Generale ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di formazione conseguito a seguito del ciclo di studi post secondari “Curso Superior en Atencion a las necesidades especificas de apoyo educativo” presso l’Università Spagnola Cardenal Herrera di Castellon, in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola d’istruzione secondaria di secondo grado nella specializzazione di sostegno – ADSS, domanda presentata il 6 giugno 2022.
Avverso tale diniego l’interessata ha proposto un’unica articolata doglianza di violazione della normativa comunitaria ed italiana in tema di riconoscimento dei titoli stranieri, di eccesso di potere sotto le figure sintomatiche della illogicità manifesta, irrazionalità e disparità di trattamento, oltre che di violazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza amministrativa, concludendo con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
2. Con decreto ex art. 56 c.p.a. è stata accolta l’istanza cautelare monocratica.
3. In vista dell’udienza camerale il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025 l’istanza cautelare è stata accolta ed allo stato non risulta appellata.
5. Pervenuto il ricorso alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 è stato trattenuto in decisione.
Come risulta da dichiarazione posta a verbale la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che l'interessata ha partecipato al percorso INDIRE e che quindi non ha più interesse alla trattazione del ricorso, essendo cessata la materia del contendere.
In ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione resa dalla difesa di parte ricorrente e procedere dunque alla declaratoria di cessata materia del contendere, per altro non avendo l’Amministrazione opposto nulla al riguardo.
6. La peculiarità della procedura sottesa al gravame consente di ritenere giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER RE, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER RE |
IL SEGRETARIO