Art. 2.
L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, lettera d), della legge 4 marzo 1964, n. 114 , ed all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 , per contributi "una tantum" a favore di enti a carattere nazionale o pluriregionale che svolgono attivita' diretta ad incrementare il movimento turistico sociale o giovanile, e' elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 900 milioni.
L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, lettera d), della legge 4 marzo 1964, n. 114 , ed all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 , per contributi "una tantum" a favore di enti a carattere nazionale o pluriregionale che svolgono attivita' diretta ad incrementare il movimento turistico sociale o giovanile, e' elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 900 milioni.