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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.27346\2023 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to G. Ametrano in Parte_1 virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to A. Tagliente in virtù di procura generale notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: neutralizzazione dei periodi di minore retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.8.2023 Parte_1 esponendo che dal mese di febbraio 2022 era titolare di pensione catg. VO personale volo, che dal 2018 era stato posto in cigs, che la pensione percepita è inferiore a quanto spettante in applicazione dei principi del “pro rata” e della neutralizzazione dei periodi di retribuzione a prestazione ridotta, ha chiesto, previo accertamento del diritto del ricorrente alla ricostruzione della pensione di vecchiaia con neutralizzazione del periodo 2018-2021, di condannare l' alla ricostruzione della pensione ed al pagamento della somma CP_2 pari alla differenza tra l'importo erogato e quello spettante per effetto della riconosciuta c.d. neutralizzazione dei periodo di retribuzione inferiore, oltre accessori di legge e spese di giudizio. L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, vinte le CP_2 spese.
La domanda è infondata e va respinta.
Anzitutto si osserva che il meccanismo c.d. della neutralizzazione dei periodi di lavoro caratterizzati da minore retribuzione è stato introdotto dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 307 del
1989 e 428 del 1992 e ribadito nella sentenza n.264/1994 con la quale
è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, “nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima e calcolando invece la precedente contribuzione obbligatoria ed il connesso più ristretto arco temporale lavorativo.”.
Dalla riportata statuizione emerge, con evidenza, che l'illegittimità della norma in oggetto è riferita esclusivamente all'ipotesi in cui l'assicurato abbia già raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva e decida di continuare l'attività lavorativa per poi conseguire la pensione di vecchiaia;
in tal caso la Corte Costituzionale sottolinea come la scelta di proseguire nell'attività lavorativa non debba penalizzare l'assicurato che, in applicazione della richiamata normativa, conseguirebbe un trattamento pensionistico addirittura inferiore rispetto a quello riconosciutogli in assenza dell'ulteriore attività lavorativa, compensata in misura inferiore rispetto alla precedente, pur avendo proseguito nella contribuzione.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto di escludere dal computo periodo
2018-2021 e, tuttavia, l' ha eccepito, ed è circostanza CP_2 incontestata, che l'accesso alla c.i.g. nell'ultimo quinquennio ha consentito al ricorrente di accedere al trattamento pensionistico con conseguente inapplicabilità del principio della neutralizzazione con riferimento al periodo retributivo in oggetto.
In proposito la Suprema Corte in applicazione del principio sancito dalla Corte Costituzionale ha ribadito: “Come già rilevato da Cass.
28 febbraio 2014, n. 4868, la Corte costituzionale, con la decisione n.388 del 1995, ha espressamente sancito il principio che la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 29903 del 2011), tuttavia dalla portata del suddetto principio è però agevole desumere, a contraris,
l'inapplicabilità della neutralizzazione dei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico.” (Cass. sez. Lav. sent.n.21678\2018).
Restano assorbite le ulteriori questioni.
La domanda va, perciò, respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta le domande;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.4900,00.
Roma 10.3.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.27346\2023 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to G. Ametrano in Parte_1 virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to A. Tagliente in virtù di procura generale notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: neutralizzazione dei periodi di minore retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.8.2023 Parte_1 esponendo che dal mese di febbraio 2022 era titolare di pensione catg. VO personale volo, che dal 2018 era stato posto in cigs, che la pensione percepita è inferiore a quanto spettante in applicazione dei principi del “pro rata” e della neutralizzazione dei periodi di retribuzione a prestazione ridotta, ha chiesto, previo accertamento del diritto del ricorrente alla ricostruzione della pensione di vecchiaia con neutralizzazione del periodo 2018-2021, di condannare l' alla ricostruzione della pensione ed al pagamento della somma CP_2 pari alla differenza tra l'importo erogato e quello spettante per effetto della riconosciuta c.d. neutralizzazione dei periodo di retribuzione inferiore, oltre accessori di legge e spese di giudizio. L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, vinte le CP_2 spese.
La domanda è infondata e va respinta.
Anzitutto si osserva che il meccanismo c.d. della neutralizzazione dei periodi di lavoro caratterizzati da minore retribuzione è stato introdotto dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 307 del
1989 e 428 del 1992 e ribadito nella sentenza n.264/1994 con la quale
è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, “nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima e calcolando invece la precedente contribuzione obbligatoria ed il connesso più ristretto arco temporale lavorativo.”.
Dalla riportata statuizione emerge, con evidenza, che l'illegittimità della norma in oggetto è riferita esclusivamente all'ipotesi in cui l'assicurato abbia già raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva e decida di continuare l'attività lavorativa per poi conseguire la pensione di vecchiaia;
in tal caso la Corte Costituzionale sottolinea come la scelta di proseguire nell'attività lavorativa non debba penalizzare l'assicurato che, in applicazione della richiamata normativa, conseguirebbe un trattamento pensionistico addirittura inferiore rispetto a quello riconosciutogli in assenza dell'ulteriore attività lavorativa, compensata in misura inferiore rispetto alla precedente, pur avendo proseguito nella contribuzione.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto di escludere dal computo periodo
2018-2021 e, tuttavia, l' ha eccepito, ed è circostanza CP_2 incontestata, che l'accesso alla c.i.g. nell'ultimo quinquennio ha consentito al ricorrente di accedere al trattamento pensionistico con conseguente inapplicabilità del principio della neutralizzazione con riferimento al periodo retributivo in oggetto.
In proposito la Suprema Corte in applicazione del principio sancito dalla Corte Costituzionale ha ribadito: “Come già rilevato da Cass.
28 febbraio 2014, n. 4868, la Corte costituzionale, con la decisione n.388 del 1995, ha espressamente sancito il principio che la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 29903 del 2011), tuttavia dalla portata del suddetto principio è però agevole desumere, a contraris,
l'inapplicabilità della neutralizzazione dei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico.” (Cass. sez. Lav. sent.n.21678\2018).
Restano assorbite le ulteriori questioni.
La domanda va, perciò, respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta le domande;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.4900,00.
Roma 10.3.2025 Il Giudice