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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/11/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa OS IA RE, all'esito dell'udienza del 13/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4134/2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Menichella, come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' CP_1
Avvocatura d'Istituto ( Avv Francesca Banchetti)
RESISTENTE
oggetto: ATPO per assegno ordinario d'invalidità ex L222/84
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2025, la ricorrente chiedeva la nomina di un C.T.U., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso all' assegno ordinario d'invalidità. CP_
L' ritualmente costituito, resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
In assenza di attività istruttoria, avendo il nominato C.T.U. comunicato che la perizianda, ancorchè ritualmente convocata, non si era presentata, senza giustificato motivo, alla visita all'uopo fissata, oltre che alle successive convocazioni, all'odierna udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa verifica della rituale comunicazione del decreto di fissazione della trattazione e CP_ acquisizione di brevi note dell'
Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte. E' principio consolidato quello secondo cui, nelle controversie previdenziali e/o assistenziali, nelle quali sia disposta consulenza tecnica sullo stato di salute dell'assicurato o dell'assistibile, si configura a carico del medesimo un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione a visita medica, che costituisce presupposto imprescindibile dell'accertamento medico.
Pertanto, la mancata, ingiustificata presentazione alla visita medica, in quanto preclusiva delle necessarie indagini medico-legali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere della prova a carico dell'istante e ben può giustificare il rigetto della domanda (cfr., ex plurimis, Cass. n.
12662/1995; Cass. n. 3311/1999; Cass. 101/2001; Cass. 29906/2011).
Nel caso di specie, il nominato C.T.U., dott. ha comunicato che “La ricorrente Persona_1 in oggetto è risultata assente in data 31/7/2025 e 16/9/2025. In entrambi i casi nulla è stato comunicato al sottoscritto relativamente ad eventuali cause ostative. Si comunica al Giudice per le determinazioni in merito. ” ( cfr nota a firma del CTU depositata il 16.9.2025).
La circostanza non è contestata da parte ricorrente che non è comparsa per ben due udienze.
Conclusivamente, per quanto sin qui esposto, non resta che rigettare la domanda attorea, restando assorbita ogni ulteriore questione dibattuta fra le parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e successive modifiche tenendo conto di quanto affermato da Cass Civ n. 4011/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. OS IA RE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4134/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
CP_ b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell della somma di €1.170,00, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge.
Foggia, 13.11.2025
Il Giudice
OS IA RE