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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/12/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
***
Il Tribunale ordinario di Trento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3166/2020 R.G.A.C., pendente
TRA (P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Giorgio Contini, Ilario Giangrossi e Giulio Marconcin ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Milano (MI), in Corso Europa, n. 12, come da procura allegata agli atti,
- Attrice - NEI CONFRONTI DELLA (già - (C.F. e P. Iva Controparte_1 CP_2 egale p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa, dagli Avv.ti Paola Desideri Zanardelli, Rosa Maria D'Agostino e Marcello Russolo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, sito in Trento, in Via della Costituzione, n. 33, in virtù di procura alle liti allegata agli atti,
- Convenuta – E (C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_3
p.t to e Controparte_4 difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento (CF ), nei cui P.IVA_4
Uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è per legge domi
- Terza chiamata -
1 OGGETTO: azione di ripetizione di somme indebitamente versate a titolo di addizionale all'accisa, in virtù di contratto di somministrazione di energia elettrica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
*** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione, parte attorea ha dedotto: a) che, concludeva con il Fornitore, quanto agli anni 2010 e 2011, Parte_1 due co enti ad oggetto l'affidamento delle attività di “distribuzione, trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica” per usi non domestici;
b) che, nel corso del rapporto contrattuale, a fronte della regolare fornitura di energia elettrica presso le unità indicate, adempiva correttamente i propri obblighi, corrispondendo a gli importi indicati Controparte_1 nelle fatture periodicamente e tore, fatture che includevano, inter alia, quanto dovuto a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (l'“Addizionale”), introdotta dall'art. 6, del D.L. 28 Novembre 1988, n. 511, conv. con modif. dalla l. 27 gennaio 1989, n. 20; c) che, sino alla data di abrogazione dell'obbligo di pagamento dell'Addizionale, il consumatore finale di energia elettrica era tenuto a pagare al fornitore un importo comprensivo sia del corrispettivo dovuto in forza del contratto sia dell'Addizionale, trovando applicazione l'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 Novembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successivamente modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26; d) che, al netto del corrispettivo contrattualmente dovuto, era Parte_1 altresì t ersare al Fornitore: l'accisa sull'energia elettrica ai sensi degli artt. 52 e ss. del TUA;
nonché l'Addizionale all'accisa sull'energia elettrica introdotta dall'art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, poi convertito nella L. n. 20 del 27 gennaio 1989; e) che, l'Addizionale per cui è causa è stata considerata incompatibile con la Direttiva Comunitaria, non essendo ravvisabili, in via cumulativa, entrambe le condizioni necessarie cui la stessa fa espresso richiamo. Infatti, se, da un lato, l'art. 6, comma 3, del citato D.L. 28 novembre 1988, n. 511, prevedeva che “le addizionali (fossero) liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, integrando così la prima delle due condizioni richieste dal legislatore comunitario, dall'altro lato la seconda condizione non era in alcun modo rispettata, non essendo ravvisabile alcun richiamo normativo alla “finalità specifica” nell'applicazione dell'Addizionale (cfr. Cass. civ. Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101, in banca dati Pluris);
2 f) che, stante l'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario, l'ordinamento italiano ha pertanto disposto, ex art. 2, c. 6, del d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, l'abrogazione, con decorrenza dal 1° Gennaio 2012, dell'Addizionale per le Regioni a statuto ordinario.; g) che, peraltro, che le pronunce rese dai giudici di legittimità hanno ad oggetto, in tutti i casi, ossia il diritto del consumatore finale al rimborso dell'Addizionale indebitamente pagata al proprio fornitore negli anni 2010 e 2011 (cfr. Cass. civ., 28 maggio 2020, n. 10111, in DeJure; Cass. civ. 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., 19 novembre 2019, n. 29980, in Giustizia Civile Massimario, 2019); g) che, a fronte dell'intervenuta abrogazione dell'art. 6 del D.L. 29 Novembre 1988, n. 511, il Cliente Finale ha diritto ad ottenere dal Fornitore convenuto la ripetizione degli importi indebitamente corrisposti negli anni 2010 e 2011; h) che, il prevede che il soggetto passivo di imposta sia il fornitore dell'ener ttrica e, pertanto, è quest'ultimo ad essere legittimato ad agire per la restituzione dell'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. L'art. 14 del TUA dispone, poi, che il fornitore può chiedere la restituzione: a) se non ha traslato l'imposta sul cliente nel termine di decadenza di due anni dal pagamento della stessa (art. 14, c. 2 TUA); b) se ha traslato l'imposta sul cliente, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che lo condanna alla restituzione dell'imposta al cliente (art. 14, c. 4 TUA); i) che, il rapporto di natura tributaria, come tale disciplinato dalle norme in materia di accisa tra e l'Amministrazione finanziaria, Controparte_1 da un lato, con natura civilistica tra e il Cliente Finale, Controparte_1 sono tra loro autonomi e indipende i) che, il diritto ad agire per il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spetta, in via esclusiva, al Fornitore. Infatti, l'Addizionale è dovuta dai soggetti (passivi) che, quali fornitori, immettono in consumo il prodotto, fornendolo ai consumatori finali che, di fatto, restano gravati dall'imposta mediante la traslazione del relativo onere effettuata a loro carico dal fornitore;
l) che, non v'è dubbio come il credito maturato dall'esponente derivante dall'indebito pagamento delle Addizionali, pari a Euro 5.486,00, sia certo, liquido ed esigibile. Il tutto, come documentato per tabulas dal prospetto prodotto (cfr. ns. doc. 6) e, soprattutto, dalle fatture emesse dal Fornitore nel corso degli anni 2010 e 2011. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opponente ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate: “In via principale: − accertare e dichiarare l'indebita corresponsione, a titolo di Addizionale, degli importi versati da negli anni 2010 - 2011 e comunque fino alla data di definitiva Parte_1 norma che introduceva l'Addizionale, e, per l'effetto, condannare alla restituzione dell'importo pari a Euro 5.486,00 ovvero Controparte_1 rà accertata in corso di causa, se del caso in via equitativa, 3 con maggiorazione degli interessi a far data dalla domanda giudiziale sino al soddisfo. In ogni caso: − con vittoria di spese legali”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte convenuta, la quale ha eccepito: a) che, la pretesa della ricorrente è da ritenersi infondata poiché la questione su cui ha trovato il proprio fondamento (id est, la disapplicazione della normativa interna per contrarietà con quella comunitaria) non estrinseca alcun effetto nei rapporti tra privati su cui verte la causa in esame;
b) che, la natura asseritamente indebita del pagamento, scaturente dall'incompatibilità tra le addizionali all'accisa e la Direttiva 2008/118/CE, non può essere validamente addotta in un giudizio civile fra fornitore e consumatore, dato che l'efficacia delle direttive self-executing è limitata ai rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza (cd. efficacia solo verticale delle direttive, e non anche orizzontale). Pertanto, fino all'abrogazione dell'addizionale all'accisa avvenuta a decorrere dal 2012, la normativa istitutiva dell'addizionale risultava pienamente valida ed efficace c) che, ricorre un'ipotesi di difetto di titolarità della posizione soggettiva invocata nei confronti della Società fornitrice, che investe il merito della causa e rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda;
d) che, il comportamento della è da ritenersi legittimo e la CP_1 domanda doveva essere propos nfronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a titolo di risarcimento del danno per tardiva o erronea trasposizione della Direttiva Europea invocata;
e) che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, sarà necessario ridurre l'importo relativo alle mensilità antecedenti al 1° Aprile 2010, poiché trattasi di mensilità in cui la normativa interna sull'addizionale era del tutto compatibile con il diritto comunitario (Direttiva 92/12/CEE), considerato che la presunta incompatibilità (riferita alla Direttiva 2008/118/CE) sussisterebbe per il solo periodo dal 1° Aprile 2010 al 31 Dicembre 2011; f) che, nei rapporti privatistici di matrice contrattuale l'addizionale andava a gravare economicamente sulla parte attorea, mentre la convenuta aveva l'impegno di trasferire gli importi preventivamente (a seguito della presentazione della dichiarazione del tributo) incassati dall'Ente impositore. Detto meccanismo garantiva a Controparte_1
(proprio in ossequio alla ratio del diritto di riva TUA) una basilare neutralità dal punto di vista economico nell'assolvimento dell'addizionale, anche in ossequi a quanto previsto dall'art. 29, c. 2, della l. n. 428 del 1990; g) che, l'abrogazione dell'addizionale è avvenuta a gettito invariato, sicché per l'utente finale, l'abrogazione dell'addizionale, non ha comportato
4 alcuna variazione dell'importo dovuto al fornitore sull'energia elettrica consumata;
h) che, solo lo Stato può essere chiamato a indennizzare i soggetti lesi da condotte violative del diritto euro-unitario, alla luce di una responsabilità per inadempimento di una obbligazione ex lege di natura indennitaria per attività non antigiuridica, sicché sussistono i presupposti per una chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; i) che, sussistono i presupposti, in caso di accoglimento della domanda, per procedere ad una compensazione delle spese di lite, stante l'obbligatorietà della costituzione in giudizio dell'opponente, sul piano del diritto sostanziale e processuale, in ragione della materia oggetto del contendere;
i) che, in relazione al petitum azionato gli interessi dovuti sono quelli legali, alla luce di quanto previsto dall'art. 14, c. 5 del Testo Unico sulle Accise;
l) che, l'obbligo gravante sullo Stato, ex art. 249 Trattato CE, di dare attuazione alle direttive, corrisponde al diritto vantato dai singoli di vedere applicate le norme comunitarie. Tutto ciò rappresenta un esempio di applicazione rafforzata del principio dell'efficacia indiretta e del principio del primato del diritto comunitario, sicché uno Stato membro può essere condannato in presenza di una “violazione manifesta e grave”, quale è quella di specie – non già il privato che ha correttamente adempiuto agli obblighi previsti per legge – e la quantificazione del risarcimento deve essere rapportata in maniera adeguata al danno subito dal cittadino (v. anche le sentenze del 10 luglio 1997, e C-261/95 e C-373/95). Per_1 Per_2
Sulla scorta di tali assunti a convenuta ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, ‐ nel merito: o rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto o comunque ridurre la somma, escludendo gli importi relativi alle mensilità da gennaio a marzo 2010, per i motivi indicati al paragrafo C;
o accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarato il difetto di titolarità ad causam della
o in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni poiché Controparte_1
e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
‐ in via condizionata subordinata, nel caso in cui la domanda di parte attrice venisse accolta anche solo parzialmente, condannare la a sentir riconosciuto a parte convenuta, in Controparte_3 ra premessa, il diritto alla restituzione degli interessi riconosciuti all'utente finale nonché quelli maturati sulle somme anticipate a titolo di sorte dal versamento all'utente e sino alla restituzione che sarà stabilita dalla sentenza definitiva di condanna rappresentante tutti i danni patiti e patendi, calcolata anche in via equitativa (sottratti quelli che potrà recuperare ex art. 14 TUA) nonché le somme eventualmente dovute a titolo di spese legali dell'intero giudizio”.
5 3. Si è costituita in giudizio, a seguito della chiamata in causa del terzo fatta dalla parte opponente, la la quale ha Controparte_3 eccepito: a) che, l'atto di chiamata in causa della Controparte_3
dinanzi al Tribunale di Trento è
[...]
Generale dello Stato in Roma, laddove ai sensi dell'articolo 11 del R.D. n. 1611/1933 “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”. La disposizione stabilisce, inoltre, che: “Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”; b) che, deve, quindi, dichiararsi la nullità della notificazione dell'atto di chiamata in causa, ordinata la rituale rinotificazione e disposta, infine, la rimessione in termini della riguardo a tutti i termini processuali sin qui decorsi (e principalmen quello per la formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale); c) che, dal “combinato disposto” delle motivazioni della richiesta di chiamata in causa e delle conclusioni sopra riportate si evince, in maniera sufficientemente chiara, che ex adverso si pretende dalla terza chiamata il risarcimento danni per l'asserito illecito comunitario che sarebbe consistito nella violazione da parte dello Stato – attraverso l'emanazione ed il mantenimento (fino alla sua abrogazione nel 2011) dell'articolo 6 del D.L. n. 511/1988 – della direttiva comunitaria 2008/118/CEE che precludeva l'applicazione della prevista addizionale sull'accisa sull'energia elettrica, così come prevista e disciplinata dall'anzidetta disposizione nazionale;
d) che, correttamente, dunque, parte chiamante non agisce nei confronti della per il rimborso dell'importo Controparte_3 dell'a ta a restituire ex art. 2033 c.c. alla propria cliente, odierna attrice, avendo essa ben compreso, per un verso, l'assoluta carenza di legittimazione e/o della titolarità del relativo rapporto in capo alla stessa a tale riguardo: legittimazione che – nella Provincia di Trento – spetta esclusivamente alla Provincia Autonoma, posto che, a norma dei commi 3 e 4, dell'articolo 6 D.L. n. 511/1988, conv. in l. n. 20/1989, l'addizionale provinciale veniva versata, per qualsiasi tipo di fornitura di energia elettrica, immediatamente all'Amministrazione provinciale (e non all'erario statale, ossia all'
[...]
; CP_7 segue che, alla luce di tale speciale contesto locale, le pretese del fornitore/rivenditore al rimborso dell'imposta non dovuta andranno, di conseguenza, rivolte immediatamente a quest'ultima; 6 f) che, parte avversa sembra avere, altresì, esattamente riconosciuto che la domanda di rimborso dell'addizionale a seguito del relativo rapporto traslato sul proprio cliente ha natura pacificamente tributaria, sicché essa esula in ogni caso dalla giurisdizione dell'adito giudice ordinario, rientrando in quella del giudice tributario;
g) che, la terza chiamata non è parte né del rapporto sostanziale-civilistico tra l'attrice e la convenuta, basato sul contratto di utenza relativo alla fornitura di energia elettrica;
né del (retro- o sottostante) diverso rapporto tributario che lega la Società produttrice di energia elettrica all'Amministrazione (in tal caso, la Provincia autonoma di Trento) cui è stata versata l'addizionale trattenuta dalla prima e traslata sull'utente finale;
h) che, la domanda risarcitoria azionata dalla Società chiamante è, quindi, del tutto autonoma e separata dal rapporto cui si riferisce la presente causa, che non è comune alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto alcun profilo;
i) che, la richiesta risarcitoria (anzi indennitaria, come ha chiarito la giurisprudenza) che il privato rivolga contro la Repubblica Italiana, in quanto eventuale responsabile dell'illecito comunitario consistente nella mancata, tardiva o inadeguata trasposizione nel diritto interno di una direttiva comunitaria, riguarda, come è stato ripetutamente chiarito dalla Corte di Cassazione n. 24353/2016) lo Stato-legislatore; l) che, la relativa responsabilità ha natura contrattuale in quanto, secondo la Suprema Corte, implica l'inadempimento di una obbligazione ex lege alla stregua dell'articolo 1173 c.c. (cfr. Tribunale di Milano, sentt. 12.1. e 14.5.2012) e non ha nulla a che vedere con le obbligazioni negoziali nascenti dal rapporto contrattuale esistente le altre parti in causa e rimane, pertanto, del tutto estranea allo stesso;
m) che, le domande avversarie, siccome formulate nelle conclusioni della parte chiamante, hanno valenza autonoma nei confronti dello Stato- legislatore, processualmente impersonato dalla terza chiamata, quale asserito responsabile di avere violato o dato attuazione inadeguata alla sopra menzionata direttiva;
n) che, in ulteriore subordine occorre comunque osservare come – in ogni caso – non sussista nel caso di specie alcuna responsabilità dello Stato- legislatore per una asserita mancata attuazione o violazione della Direttiva 2008/118/CE; o) che, per effetto del conclamato contrasto con la menzionata norma comunitaria autoesecutiva, ribadito anche da recenti decisioni (si vedano, tra le altre, Cass. n. 10691/2020 e Cass. n. 5510/2020), l'addizionale in questione non era più dovuta a decorrere dall'1.4.2010, data dalla quale – a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, della menzionata fonte comunitaria
– il legislatore nazionale doveva “conformarsi alla presente direttiva”; p) che, deve di conseguenza ritenersi esclusa in radice ogni questione di responsabilità risarcitoria dello Stato/legislatore per un'attività che non aveva da compiere, in quanto la disposizione comunitaria non richiedeva 7 un espresso recepimento trattandosi di precetto cogente e di immediata applicazione all'interno dello Stato, sicché gli interessati potevano immediatamente far valere, come in diversi casi hanno fatto, direttamente in giudizio la non debenza dell'addizionale e la sua restituzione qualora indebitamente versata, come ha ribadito la giurisprudenza di legittimità; r) che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, entrambe le parti del rapporto di fornitura, nel cui ambito è stata applicata, traslata e versata l'addizionale, risultano quindi integralmente tutelate dalle vigenti norme interne, posto che: il consumatore finale è legittimato a chiedere la ripetizione ex art. 2033 c.c. di quanto indebitamente pagato al fornitore di energia e il fornitore, all'esito dell'azione vittoriosamente esercitata dal consumatore finale nei suoi confronti, potrà rivalersi verso l'Amministrazione che ha riscosso l'addizionale (la Provincia autonoma di Trento), entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (d.lgs. 26.10.1995 n. 504, art. 14, c. 4); s) che, gli interessi che essa dovesse invece trovarsi a corrispondere, ai sensi dell'articolo 2033 c.c., non possono certo ricondursi – né causalmente né sotto il profilo soggettivo – ad una ipotesi di “danno risarcibile” derivato dall'asserito illecito comunitario addebitato allo Stato. Ciò in quanto, l'azione di ripetizione poteva essere esercitata dall'odierna parte attrice sin dal momento in cui era intervenuta la ripetuta disposizione self-executing della Direttiva, e non potranno addebitarsi allo Stato le conseguenze della sua scelta di attendere fino al limite della prescrizione decennale per la proposizione della relativa azione. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la terza chiamata ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “1) In via pregiudiziale, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di chiamata in causa, ordinando la sua rituale rinotificazione e disponendo la piena e integrale rimessione in termini della PCM riguardo a tutti i termini processuali;
2) in subordine, e per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare ex articoli 25 cpc e 6 RD n. 1611/1933, l'incompetenza territoriale-funzionale del Tribunale di Trento in ordine alla intera causa, competente essendo il Tribunale di Roma, oppure – in subordine – dichiarare, e ove occorra previa separazione delle cause, la propria incompetenza territoriale-funzionale, sempre in favore del Tribunale di Roma, in ordine alla vertenza tra la chiamante
[...]
e la chiamata 2) in CP_1 Controparte_3 ttare tutte le dom Controparte_3 in quanto inammissibili e comunque infondate. 3
[...] di lite”.
4. Il fascicolo è stato assegnato alla Scrivente in data 29 Agosto 2022, essendo subentrata nella titolarità del ruolo a seguito di tramutamento da altro ufficio. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Sono stati disposti plurimi rinvii in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE e della Corte costituzionale, investite, rispettivamente, delle 8 questioni inerenti all'efficacia diretta e/o indiretta, verticale od orizzontale, delle disposizioni euro-unitarie, e di costituzionalità della normativa nazionale invocata nel presente giudizio. All'esito di tali pronunce, con ordinanza a verbale di data 28 Maggio 2025, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° Ottobre 2025, posticipata per impedimento del Magistrato all'udienza del 15 Ottobre 2025, ex art. 127-bis c.p.c. A seguito di tale udienza, con ordinanza del 27 Ottobre 2025, la causa è la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20), stante il rito applicabile ratione temporis, per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
4.1. In comparsa conclusionale e nella memoria di replica, la parte attorea ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi atti e scritti difensivi.
4.2. Nella comparsa conclusionale la parte convenuta ha insistito per l'accoglimento delle proprie istanze ed eccezioni.
4.3. In comparsa conclusionale la terza chiamata ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione in giudizio.
5. Tanto premesso, la domanda è fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito elucidate.
5.1. Preme evidenziare che la materia del contendere ha già formato di oggetto di analoghi pronunciamenti da parte di questo Giudice, secondo un corredo motivazionale cui si intende rinviare per relationem, salve le specificità emergenti da ogni controversia. Ciò posto, occorre procedere ad un inquadramento giuridico della fattispecie. Orbene, il petitum azionato ha ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente versate in merito alle forniture di energia elettrica, negli anni 2010 e 2011, sulle quali la Società ha applicato imposte addizionali provinciali sulle accise per un totale di Euro 5.486,00. Occorre, dunque, delineare il quadro normativo che disciplina la materia del contendere dell'odierno giudizio. In particolare, la direttiva n. 2003/96/CE del 27-10-2003 (art. 3: “I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva”), che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE (art. 3: “
1. La presente direttiva è 9 applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative: — gli oli minerali, — l'alcole e le bevande alcoliche, — i tabacchi lavorati.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”), è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 26 del 2007, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, con la previsione, inoltre, che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3). La successiva direttiva 2008/118/CE (art. 1: “
1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti («prodotti sottoposti ad accisa»): a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; (omissis).
2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”), che ha sostituito la precedente n. 92/12, con termine per l'attuazione per gli Stati membri entro il 1° Gennaio 2010 (art. 48: “Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o aprile 2010”), è stata recepita dallo Stato italiano con d.lgs. 29-3-2010 n. 48, senza, tuttavia, apportare modifiche all'art. 6 d.l. n. 511/1988, rimasto infatti in vigore, nella versione di cui al d.lgs. 26/2007, dall'1-6-2007 all'1-4-2012 e abrogato, quanto alle Province Autonome di Trento e Bolzano, con decorrenza dal 1° Aprile 2012, dalla l. n. 44/2012 (per le Regioni a statuto ordinario cfr. l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 23/2011). In relazione all'imposta per cui è causa, con riferimento al periodo antecedente la sua abrogazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui: “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (cfr. Cass. Civ., sent. del 4.6.2019 n. 15198). La Suprema Corte ha, quindi, evidenziato che le addizionali sull'energia oggetto di lite sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina euro-unitaria, trovando fondamento nell'art. 3, § 2, della direttiva n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE. 10 Del resto, è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte si differenziano dalle accise e che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate. In particolare, la Corte di Cassazione dianzi richiamata ha precisato che, affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, ovvero: il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili, ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, per il calcolo, per l'esigibilità e per il controllo dell'imposta; nonché la sussistenza di una finalità specifica. Si evidenzia, quindi, che sotto il primo profilo, l'art. 6, c. 3, ultimo periodo, del d.l. n. 511 del 1988, sancisce che: “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, di tal guisa la prima condizione è sicuramente rispettata. Non risulta, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto la disposizione di cui all'art. 6 non chiarisce, in alcun modo, le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, non essendo in armonia con il diritto euro-unitario la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio (cfr. Cass. Civ., sent. n. 27101 del 2019). In merito, la Corte di Giustizia UE ha affermato il principio secondo cui il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione. (…). Un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (cfr. CGUE 5 Marzo 2015, in causa C-553/13, CGUE 25 Luglio 2018, in causa C-103/17). La Suprema Corte, pertanto, alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia dianzi citate, ha accertato come non possa essere ritenuta finalità specifica la destinazione delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità in grado di essere distinta da quella generica di bilancio. Ne consegue, secondo il ragionamento della Corte, che l'art. 6, c. 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self- executing della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto euro-unitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino 11 in contrasto o incompatibili con essa (cfr., ex multis, Cass. n. 21248 del 08/11/2004; Cass. n. 22067 del 22/10/2007; Cass. n. 25701 del 09/12/2009; Cass. S.U. n. 3674 del 17/02/2010; Cass. n. 11641 del 15/05/2013; Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 27822 del 31/10/2018). Sulla base di tali considerazioni viene, pertanto, affermato dalla Corte di Cassazione il principio di diritto, da questo giudice condiviso, secondo cui
“l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007 va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 1 in causa C- 553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/2017” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 27101 del 2019). La materia oggetto di lite è stata, poi, oggetto di un ulteriore e più recente approdo della giurisprudenza euro-unitaria (si v. CGUE, 11 Aprile 2024, in C-316/2022), intervenuta nelle more del giudizio. La Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che: “1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati” (cfr. sentenza sopra cit.). Si rileva che tale pronuncia non contiene principi che possano condurre a diverse conclusioni rispetto a quelle sopra indicate, dal momento che ha ribadito un principio già noto, ovvero che il giudice nazionale non può disapplicare una norma nazionale contraria al disposto di una direttiva non trasposta o non direttamente trasposta, essendo tale direttiva priva di efficacia orizzontale. Giova precisare che ciò non osta a che uno Stato membro eserciti la propria competenza riguardo alla forma e ai mezzi per raggiungere i risultati stabiliti dalla direttiva, prevedendo che le disposizioni chiare, 12 precise e incondizionate di una direttiva, anche se non trasposta o non correttamente trasposta, possano comunque essere fatte valere da un singolo nei confronti di un altro singolo, obbligo, peraltro, che in tal caso deriva dal diritto nazionale e non dal diritto dell'Unione Europea, così consentendo al giudice nazionale di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa sul singolo da un venditore e, per altro verso, che tali disposizioni di direttive non trasposte possono essere in ogni caso invocate dai singoli nei confronti di soggetti che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti fra privati. Le pronunce successive alla sentenza della Corte di giustizia hanno rivelato la persistenza di due orientamenti contrapposti, l'uno, nel richiamarsi anche al principio di effettività così come ribadito dalla Corte di Lussemburgo, confermativo della fondatezza della domanda di ripetizione di indebito nell'alveo di un contenzioso fra privati (cfr. App. Milano, 12-9- 2024, n. 2434; App. Milano, 19-7-2024, n. 2151; Trib. Napoli, 19-3-2025, n. 2788), l'altro in senso, invece, contrario, ritenendo preclusa in quanto non conforme al diritto UE la disapplicazione con effetti “orizzontali” di una norma nazionale contraria a una direttiva non attuata (cfr. App. Firenze, 2- 5-2025, n. 818; Trib. Milano, 10-9-2024, n. 7922; Trib. Asti, 11-7-2024, n. 514). Sulla scorta dell'intervento della Corte di Giustizia, la Suprema Corte è, peraltro, giunta a riconoscere la legittimazione in capo al consumatore finale di agire direttamente nei confronti dell'Erario con azione per indebito oggettivo (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, 29/07/2024, n. 21154, secondo cui: “In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell
[...]
). Parte_2 pertanto, è dall'efficacia verticale della direttiva che discende la non sussistenza, per il fornitore, dell'obbligo di pagare l'addizionale. Inoltre, l'addebito in fattura dell'addizionale, operato in rivalsa dal fornitore, fra l'altro esercitando una mera facoltà e non un obbligo, e il suo pagamento da parte dell'utente, hanno determinato il configurarsi di un indebito oggettivo, per assenza di titolo, con conseguente diritto dell'utente di ripetere ciò che ha pagato ai sensi dell'art. 2033 c.c. In merito a tale aspetto della res litigiosa è intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza n. 43 del 2025, con cui ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 6, c. 1, lett. c) e 2, del d.l. n. 511 del 1988. Il Giudice delle leggi ha, in particolare, evidenziato che: “La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della 13 direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica. Al riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito, con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, che «[s]econdo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 di quest'ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni» (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet). 10.1.‒ Dunque, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. In merito, la Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, C-553/13, Controparte_8
EU:C:2015:149, punto 41)» (Corte di giustizia za 25 luglio 2018, causa C-103/17, , già ” (cfr. Corte cost., Controparte_9 CP_10 sentenza n. 43 del 2025, §§ 10 e 10.1). La Corte costituzionale ha, poi, precisato che, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche dianzi richiamate, “deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
14 Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373). Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142). 12.‒ Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE” (cfr. Corte cost., sentenza n. 43 del 2025, §§ 11 e 12). Ne consegue il venir meno con efficacia ex tunc della norma istitutiva dell'addizionale per cui è causa (oggetto di rivalsa ex artt. 16, c. 3, e 53 - già art. 56 del d.lgs. n. 504 del 1995, cd. Testo Unico Accise), dovendo, pertanto, concludersi, quanto al rapporto oggetto della presente controversia, per la fondatezza della domanda di indebito in ordine all'an, per come azionata in sede monitoria (cfr. anche Trib. Bologna, 04/05/2025, n. 1091). In merito al quantum richiesto, non si ritiene che emergano elementi atti ad incidere sulla liquidità dell'importo richiesto, in ragione del fatto che la somma pretesa è stata calcolata al netto dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2010. Peraltro, dalla copia delle fatture in atti risulta il pagamento delle somme dovute mediante allegazione delle copie dei bonifici effettuati e non sono state prodotti dalla controparte documenti o missive atti ad evidenziare degli insoluti a carico del cliente o situazioni di morosità in ordine a date mensilità, con conseguente adozione dei provvedimenti previsti in caso di inadempimento contrattuale. Del resto, la contestazione sollevata, sul punto, dalla parte convenuta appare del tutto generica e non circostanziata, non essendo state indicate in modo specifico le fatture rimaste impagate e i relativi importi da detrarre sul quantum richiesto dall'attrice, anche alla luce di quanto sancito dall'art. 115 c.p.c. Circa il computo dell'Iva nelle somme indebitamente versate dall'attrice, occorre considerare che, come rilevato dalla Corte di Cassazione, in caso di operazioni erroneamente assoggettate all'Iva restano prive di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il
15 cessionario diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa virgola e l'Amministrazione il potere/dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione iva presentata dal cessionario(cfr. Cass. Civ., sent. n. 9946 del 2015; n. 8652 del 2020 e n. 6544 del 2025). Di tal guisa, nelle somme indebitamente versate ed oggetto di restituzione deve essere conteggiata anche l'Iva. Giova considerare che sulla somma pretesa la parte creditrice ha chiesto la corresponsione degli interessi legali. Gli interessi legali decorrono dalla data della domanda, in applicazione della disciplina ex art. 2033 c.c. non revocabile in dubbio lo stato di buona fede dell'accipiens e, comunque, attesi i limiti della domanda, nonché da determinarsi, sempre nei limiti della domanda tempestivamente proposta (in considerazione della necessaria correlazione dell'art. 1284, c. 4, c.c. all'art. 112 c.p.c., come del resto desumibile dalla giurisprudenza della Suprema Corte che esclude la riconducibilità alla disposizione da un ultimo richiamata della generica qualificazione di “interessi legali” (cfr. Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 12449 del 2024), al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.c.
6. Con riguardo alle domande rivolte dalla parte opponente nei confronti della terza chiamata, giova considerare che si presente meritevole di accoglimento l'istanza avanzata in via subordinata di separazione delle cause. Non risultano specifiche esigenze sottese ad un eventuale simultaneus processus, anzi la domanda nei confronti della terza chiamata connotandosi per il radicamento su fatti la cui qualificazione giuridica a titolo risarcitorio non appare sovrapponibile a quella di indebito di cui alla domanda di parte opposta;
dall'altro lato, anche alla luce del mutato quadro normativo in esito alla declaratoria di illegittimità costituzionale con efficacia ex tunc, la continuazione della riunione determinerebbe un irragionevole ritardo nella definizione del giudizio, in contrasto, dunque, con il principio di ragionevole durata del processo. Va, dunque, disposta la separazione della causa fra la parte opponente e la terza chiamata, avente ad oggetto la domanda volta a sentire accertare la responsabilità a titolo risarcitorio dello Stato per il ritardo nel recepimento della direttiva comunitaria e la condanna alla restituzione degli interessi riconosciuti all'utente finale, in ragione dell'inadempimento contrattuale. In relazione alla domanda nei confronti della terza chiamata, assorbente è peraltro l'eccezione di incompetenza sollevata dalla terza chiamata, vertendosi in ordine a controversia nei confronti di amministrazione dello Stato, evocata in giudizio la con Controparte_3 conseguente competenza fun art. 25 c.p.c. nel Tribunale di Roma.
16 7. La natura controversa delle questioni trattate, in merito alle quali si sono registrati numerosi approdi pretori da parte della giurisprudenza di merito, di legittimità, dell'Unione europea e, in ultimo, della Corte costituzionale con la declaratoria di incostituzionalità delle norme applicabili al caso di specie, denotano il sussistere di una delle ipotesi contemplate dall'art. 92, c. 2, c.p.c. che determinano questo Giudice a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra la parte opponente e quella opposta (si v., sul punto, Corte cost. sent. n. 77 del 2018 e, in merito alla materia oggetto del contendere, Cass. Civ., sent. n. 28841 del 2025). Con riguardo alla terza chiamata, l'instaurazione di contenzioso nei suoi confronti è sorto in conseguenza delle pretese azionate in sede monitoria dalla parte opposta e giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nell'ambito del procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) dispone la separazione della causa proposta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata;
2) nella causa proposta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata, dichiara l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Roma, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti allo stesso;
3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite fra la parte convenuta e la terza chiamata;
4) accoglie la domanda proposta da parte attorea e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attorea, della somma pari ad Euro 5.486,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra la parte attorea e la parte convenuta, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Si comunichi. Così deciso in Trento, il 19 Dicembre 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
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