Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 30/03/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00605/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2026, proposto da
IO LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Brugiapaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ravenna, Questura di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del decreto di irricevibilità prot. 0088209 dell’11.12.2025 cat. A.11/Irr. n. 174/2025 del QUESTORE DI RAVENNA, notificato l’1.2.2026, con riferimento alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 7.10.2025, oltre che di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e comunque pertinenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ravenna e di Questura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. LE AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
LA IO ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento dell’11.12.2025 con cui il Questore della Provincia di Ravenna ha dichiarato irricevibile la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 27 del D.Lgs n. 286/1998.
Nel provvedimento impugnato è stato evidenziato che, ai sensi degli artt. 9, 35 e 36 del d.P.R. n. 394/99, la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato è presentata , entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, allo Sportello unico per l’Immigrazione presso la Prefettura competente il quale, effettuate le verifiche, provvede a far sottoscrivere al lavoratore il contratto di soggiorno per lavoro e il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno i cui dati sono inoltrati alla Questura competente per il rilascio del titolo di soggiorno; nel caso in esame, lo straniero non si era presentato allo Sportello unico, ma aveva compilato direttamente la domanda utilizzando un modulo non conforme inviato direttamente alla Questura, soggetto non competente e senza la stipula del contratto di soggiorno che costituisce il presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.
Il ricorrente ha premesso, in punto di fatto, quanto segue:
-di lavorare in qualità di operaio alle dipendenze della JN Compositi sh.p.k., corrente in Durazzo (Albania) e di essere stato distaccato in Italia per esigenze produttive – rappresentate dall’avere la JN Compositi sh.p.k. conseguito commesse in appalto da parte di FERRETTI s.p.a. e CRN s.p.a. presso i cantieri di Ravenna;
-che a seguito di preventivo interpello dell’Autorità Consolari Italiane, era stata data conferma del fatto che i dipendenti avrebbero potuto fare ingresso in “Area Schengen” senza necessità di visto e per un periodo massimo di 90 giorni, muniti del solo passaporto biometrico, in applicazione di quanto statuito dal Consiglio dei Ministri UE l’8.11.2010;
-di aver fatto, quindi, legittimo ingresso in Italia per le dedotte causali il 12.7.2025 attraverso l’Aeroporto di Bologna, come, peraltro, indicato anche nell’atto gravato;
-che, in ragione delle richiamate e documentate esigenze di impiego sul T.N., in data 3.10.2025 si procedeva alla richiesta di nulla osta presso il SUI della Prefettura di Ravenna e al contestuale invio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della documentazione contrattuale e della dichiarazione di distacco (c.d. “UNIDISTACCO”) per la durata di un anno e, inoltre, era spedita alla Questura di Ravenna la domanda, con l’apposito modulo precompilato, di rilascio del permesso di soggiorno per distacco ex art. 27, comma 1, lett. d), del T.U.I.;
-che la Questura di Ravenna assumeva, però, il provvedimento di irricevibilità oggetto di impugnazione.
Tanto premesso il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ 1. violazione, mancata applicazione dell’art. 10 bis lg. n. 241/1990, anche in relazione all’art. 97 Cost.; eccesso di potere per ingiustificato diniego del contraddittorio amministrativo ex art. 7 lg. n. 241/1990 e carenza di motivazione; 2. nullità/annullabilità per violazione, erronea applicazione di Legge e di regolamenti, con riferimento agli artt. 5, comma 5, e 27, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 nonché agli artt. 9, 35, 36 e 40 d.p.r. n. 394/1999; eccesso di potere per abnormità del provvedimento decisorio e per carenza di istruttoria; contraddittorietà della motivazione ”; in estrema sintesi, col primo motivo il ricorrente ha contestata la mancanza di contraddittorio per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, contraddittorio che avrebbe consentito di superare i rilievi dell’Amministrazione; con il secondo motivo ha censurato l’erroneità della qualificazione operata dalla Questura della domanda di rilascio del titolo di soggiorno, in quanto quello richiesto non era un titolo di lavoro subordinato ordinario.
Per resistere al ricorso, con atto meramente formale, si sono costituite in giudizio la Prefettura di Ravenna e la Questura di Ravenna con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorsa, invero, è fondato e va accolto, come già delibato da questo Tribunale in un precedente caso praticamente coincidente con quello qui in discussione (e richiamato anche in ricorso) e che ha visto coinvolto un lavoratore della stessa ditta JN Compositi sh.p.k.
Con sentenza n. 333/2026 è stato, invero chiarito che “Occorre sottolineare anzitutto che l’istanza presentata da parte ricorrente era finalizzata specificamente ad ottenere un titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 27 TUI e non un permesso di lavoro subordinato. L’art. 27, comma 1, lett. i, TUI, al riguardo, prevede che « Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:… i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti
o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie ». L’art. 40, comma 13, d.p.r. n. 394 del 1999, prevede che « Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, è previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi
provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali ». Si tratta di disciplina speciale del tutto differente da quella prevista per il permesso
di lavoro subordinato. Ne consegue che il provvedimento di irricevibilità è motivato in modo
inconferente. Quanto precede consente di censurare anche la decisione dell’Amministrazione di
non procedere alla comunicazione dei motivi ostativi, attraverso la quale l’errore di
qualificazione avrebbe potuto essere prontamente segnalato e superato.” (questa stessa Sezione, 26 febbrai 2026, n. 333).
Ebbene, non vi è ragione per discostarsi dal suddetto precedente, per cui il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con obbligo dell’Amministrazione resistente di procedere - entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica, se anteriore, della presenta sentenza - al riesame dell’istanza del ricorrente, eventualmente, in caso ritenga di non accogliere
immediatamente la stessa, previa attivazione del contraddittorio procedimentale in modo da superare gli elementi ostativi all’accoglimento della stessa.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA IE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LE AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AL | PA IE |
IL SEGRETARIO