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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2707/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa NU Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci
Email_1
Email_2
CONTRO
; Controparte_1
[...]
Controparte_2
Controparte_3
[...]
- parti convenute contumaci FATTO E DIRITTO
La ricorrente proponeva ricorso avverso il mancato accoglimento della sua domanda di mobilità relativa all'a. s. 2016/2017 per l'ambito territoriale 0005. La stessa dichiarava di essere CP_2 docente di ruolo nella Scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A-46 (già A019), con sede di titolarità presso il di Civitavecchia e assegnazione Controparte_4 provvisoria presso l'ITAS-ITC di Rossano sino al 31.08.2021. La medesima rappresentava che, in qualità di referente unica per l'assistenza alla madre, sig.ra persona portatrice di Controparte_5 handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, presentava domanda di trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2016/2017, indicando come prima scelta gli ambiti della provincia di e chiedendo di fruire della precedenza prevista dall'art. 33, comma 5, L. CP_2
104/1992. Nonostante la disponibilità di posti negli ambiti richiesti, la domanda non veniva accolta, mentre altri docenti privi di titolo di precedenza ottenevano il trasferimento nella medesima fase (Fase
C) e persino nella successiva Fase D. La ricorrente esperiva tentativo di conciliazione, rimasto infruttuoso, ed evidenziava di non aver mai ottenuto il trasferimento richiesto, nonostante il susseguirsi delle mobilità annuali e l'insorgere anche di patologie personali. Pertanto, conclusivamente la ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto ad ottenere il trasferimento nella provincia di per la mobilità 2016/2017, per la classe di concorso di interesse e con CP_2 attribuzione della precedenza richiesta.
Va rilevato che le amministrazioni resistenti, nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituite in giudizio, rimanendo contumaci.
***
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle parti convenute, che non si sono costituite in giudizio, nonostante rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
2. Nel merito, il ricorso è infondato, per tutte le ragioni che di seguito saranno esplicitate.
Innanzitutto, va rigettata la richiesta della ricorrente di riconoscimento della precedenza ex art. 33 L.
104/92 allo scopo di ottenere il trasferimento per l'a.s. 2016/2017 nell'Ambito 0005. CP_2
In effetti, la limitazione (soggettiva ed oggettiva) dei benefici ex lege n. 104/92 prevista dall'art. 13 del CCNI sulla mobilità - e cioè solo in favore di docenti coniugi, genitori o figli della persona disabile affetta da handicap grave e solo nell'ambito della mobilità provinciale - è stata dichiarata legittima dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che contraddicendo la precedente giurisprudenza di merito - che ne aveva riconosciuto l'illegittimità- risolve la questione in termini favorevoli alla disciplina contrattuale che l'amministrazione ha applicato e che, invece, il docente qui instante contesta (si vedano sentenza n. 4677/2021, confermata da Cass. n° 35105/22). L'art. 33 della legge n. 104/92 prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado “… ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
La parte dell'art. 13 del CCNI mobilità prevede, in riferimento al c.d “sistema delle precedenze” da applicare nelle procedure di mobilità, che: “Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica”; specifica quindi per ogni categoria e fase, l'ordine di precedenza applicabile e, nello specifico caso che qui ci interessa, la norma prevede: “IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA';
ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA';
ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE. Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge (7)
e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. 19 Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8).
3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria. Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.
Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (5) ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza
è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili. Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola i trasferimenti. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento”.
Quindi, il CCNI sulla mobilità esclude espressamente dal beneficio in esame a quei docenti, come la ricorrente, che dovendo prestare assistenza al congiunto affetto da handicap grave abbiano fatto richiesta di mobilità tra province diverse (”.…Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. (…) Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.”).
Ebbene, alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali, cui questo Giudice intende conformarsi, detta limitazione appare del tutto legittima.
In particolare, ai fini argomentativi di tale conclusione, si richiama la Corte di Appello di Catanzaro che con la sentenza n.838/2023 ha ben riassunto i principi affermati sul punto in discussione dalla
Suprema Corte: “Con sentenza n. 4677/2021, confermata da Cass. n° 35105/22, la Suprema Corte:
a) ha riconosciuto che la disciplina della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, prevista dal contratto collettivo integrativo di settore, non contrasta con la previsione della l. n. 104 del 1992, ma
"assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, la stessa soddisfa l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che proprio la L. n. 104 del 1992 privilegia";
b) ha infatti posto in risalto come l'agevolazione prevista dall'art. 33 della l. n. 104 del 1992 può essere esercitata solo "ove possibile", sicché deve tener conto di un bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente protetti, di modo che il suo esercizio risulti compatibile con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione datrice di lavoro. Ha rilevato come le misure previste dall'art. 33, comma 5, siano razionalmente inserite in un ampio complesso normativo riconducibile al principio sancito dall'art. 3 Cost., comma 2, che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e che devono coesistere con altri valori costituzionali;
c) ha pertanto ritenuto che la contrattazione collettiva integrativa ha bilanciato, nella precedenza interprovinciale, l'agevolazione della preferenza per il figlio che assiste il genitore in situazione di handicap grave con le esigenze dell'Amministrazione, riconoscendo quella preferenza nelle sole operazioni di assegnazione provvisoria e così operando nel rispetto del legittimo bilanciamento dei diversi interessi che vengono in rilievo.”
Dello stesso tenore confermativo dei principi espressi dalla Cassazione anche la Corte di Appello di
Bari che con la sentenza ancor più recente n. 318/2024, ribadisce “Le scelte che in questi casi vengono fatte dalla contrattazione non sono sindacabili nel merito, una volta che risultino rispettate le norme di legge e che non si evidenzino ingiustificabili disparità di trattamento o manifeste irragionevolezze.
Ciò è stato del resto sostanzialmente già affermato dalla S.C., sempre in ambito di trasferimenti scolastici, con riferimento alle scelte che nei medesimi frangenti riguardano i criteri relativi all'avvicinamento al disabile, allorquando si è ritenuto che non si pone in contrasto con l'art. 33 della L. n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (Cass. 29 novembre 2022,
n. 35105), ma analoghe conclusioni sono state assunte anche rispetto ad altri fenomeni del pubblico impiego privatizzato (v. Cass. 29 aprile 2013, n. 10105 sulla distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva per il personale appartenente a ruoli ad esaurimento)”.
Nessun valore ha, inoltre, il richiamo all'art. 601 D. Lgs. n° 297/941 che, secondo una diversa opzione ermeneutica della giurisprudenza di merito, varrebbe a dettare per il personale della scuola una disciplina speciale e più favorevole di quella prevista dall'art. 33 della l. n. 104/1992.
Soccorre a chiarire la questione ancora la richiamata sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che specifica come “In realtà, il primo comma di quell'articolo si limita a ribadire che quest'ultima norma si applica anche al personale della scuola, mentre il secondo comma specifica che la precedenza accordata dalla predetta norma opera anche in sede di mobilità e di assunzioni a tempo determinato. La norma, così formulata, non fa altro che chiarire quale sia l'ambito applicativo della prelazione accordata dall'art. 33 della l. 104/1992 (che può dunque essere invocata nelle operazioni di immissioni in ruolo, di assunzione a termine, di mobilità), ma non incide sulle condizioni di operatività della prelazione, che restano quelle previste dalla legge quadro n. 104/1992. Detto altrimenti: regola il quando, non l'an né il quomodo e, dunque, non impone all'amministrazione scolastica obblighi diversi da quelli che già discendono, a tutela dei portatori di handicap e di coloro che li assistono, dalla legge quadro in materia (Cfr. CdA Palermo n. 984/2021 secondo cui l'art. 601 del d.lgs. 297/1994: “nel richiamare l'intero contenuto degli articoli citati … non esclude, anzi implicitamente recepisce anche la clausola di riserva contenuta nell'art. 33 per la quale i diritti ivi sanciti vengono assicurati non in modo assoluto ed incondizionato, bensì "ove possibile", rendendosi, dunque, necessaria, di volta in volta, un'operazione di bilanciamento con altri valori di rilievo costituzionale con essi eventualmente confliggenti, bilanciamento che … non è qui frutto di unilaterale disposizione datoriale, bensì della sintesi raggiunta in sede di contrattazione collettiva”)”.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni condivise deve escludersi che nella tutela accordata rientri il diritto del lavoratore, che assiste il familiare disabile, a vedersi necessariamente riconosciuto un trasferimento definitivo (al contrario, non può non rilevarsi come la previsione del diritto di precedenza in ambito di assegnazione provvisoria interprovinciale, per come prevista dal CCNI sulla mobilità, tenga invece, ragionevolmente, conto del carattere naturalmente temporaneo del rapporto di assistenza in quanto correlato ad una situazione di gravità -ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992- suscettibile di una sempre possibile evoluzione e/o revisione, sia in senso favorevole, con il conseguente venir meno di uno dei suoi requisiti costitutivi, sia in senso deteriore se richiesta in favore di soggetti di età avanzata).
Ne consegue, il riconoscimento della legittimità delle disposizioni contrattuali collettive contestate dalla ricorrente e, per l'effetto, il rigetto della sua domanda riferita ad operazioni di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2016/17 con conseguente insussistenza del diritto alla precedenza invocato dalla ricorrente anche rispetto agli altri candidati della medesima Fase C, risultati nella procedura di mobilità relativa all'a.s. 2016/2017 assegnati all'ambito territoriale Calabria 0005, dalla medesima richiesto .
3. Ebbene, risulta invece fondata la eccezione avanzata da parte ricorrente della irregolarità della assegnazione, nel medesimo ambito territoriale da lei richiesto, di una candidata rientrante nella successiva, in evidente violazione dei criteri contrattualmente previsti per tali procedure.
In effetti, alla luce delle allegazioni e produzioni della parte ricorrente, è evincibile che nelle operazioni di mobilità per l'a. s. 2016/2017 una docente in fase D, in particolare, ha ottenuto illegittimamente ed in suo danno la titolarità sullo stesso Ambito 0005 indicato tra le CP_2 preferenze nella domanda all'epoca presentata e ciò senza ragione oggettiva ed in assenza titoli di precedenza.
Orbene, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2 dell'art. 6 e dell'allegato 1 del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a. s. 2016/2017, sottoscritto nell'anno 2016 il giorno 8 del mese di aprile, in Roma, presso il in sede di negoziazione integrativa a livello Controparte_6 ministeriale, le operazioni per la mobilità territoriale sono diversamente disciplinate per fasi cui partecipano i docenti in ragione del tempo e della modalità della loro assunzione a tempo indeterminato. Ed infatti l'art. 6 del CCNI dell'08.04.2016 appena citato, rubricato FASI DEI TRASFERIMENTI E
DEI PASSAGGI, così dispone:
“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:
FASE A
1.Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.
2. Gli assunti nell' a. s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.
FASE B
1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale
15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;
2. gli assunti nell'a. s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle
Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della
Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.
FASE C 1.Gli assunti nell'a. s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.
L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;
FASE D
1.Gli assunti nell'a. s, '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.
2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1. …(omissis)…”.
Pertanto, sulla scorta della disciplina appena richiamata, la predeterminazione dell'ordine cronologico e di priorità imposto all'amministrazione scolastica nelle operazioni di mobilità è la seguente: prima devono essere soddisfatte le domande di mobilità dei docenti che partecipano alle fasi A, B e C e poi quelle dei docenti che partecipano all'ultima fase D.
Inoltre dalla consultazione del contratto di lavoro a tempo determinato prodotto dalla parte in allegato al fascicolo di parte si evince che la stessa è stata assunta quale docente proveniente dalle graduatorie ad esaurimento immesso in ruolo con il piano straordinario di assunzioni ai sensi della L. n. 107/2015
e, pertanto, è legittima la sua partecipazione – per come dalla medesima dichiarata in ricorso- alla fase C della mobilità, trattandosi di, secondo quanto chiaramente stabilito dall'art. 2, comma 3 del
CCNI dell'08.04.2016 che si riporta: “I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art
6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM”.
A quanto già chiarito in termini di un rigoroso ordine di priorità imposto tra le diverse fasi indicate nell'allegato 1 per le operazioni di mobilità, sia territoriale che professionale, che presuppone una successione cronologica tra le stesse, si aggiunge anche quanto chiaramente stabilito dall'art. 1, comma 108 L. n. 107/2015, che stabilisce – a sua volta- un preciso ordine per le operazioni di mobilità.
La norma appena richiamata recita: “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.
Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).
Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal nel limite dei posti di organico Controparte_6 dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.
Tanto vale ovviamente anche per la mobilità professionale, secondo il combinato disposto del comma
108 dell'art. 1 L. n. 107/2015 e del comma 2 dell'art. 6 CCNI 08.04.2016 sopra riportati.
Ebbene, nell'allegato 1 del CCNI dell'08.04.2016 è dato rinvenire l'ordine da seguire per le diverse fasi della mobilità straordinaria. Per quel che concerne, in particolare, la mobilità territoriale per la fase C, occorre dare rilievo alla parte dell'allegato 1 del CCNI 08.04.2016, dedicata, appunto, all'effettuazione della fase C, ambiti nazionali che qui interessa, in cui sono disciplinate le operazioni di mobilità per tutti gli ambiti nazionali per il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 2015/2016 da Graduatorie ad Esaurimento.
La parte ricorrente, come detto, proviene dalle graduatorie ad esaurimento, è entrata di ruolo nel 2015 ed ha chiesto l'assegnazione sugli ambiti indicati nella domanda di mobilità.
Ebbene, la norma convenzionale richiamata così dispone:
“EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI
Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:
a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III)
-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;
b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;
d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;
e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.
Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.
A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM.
Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.
Pertanto, dalle disposizioni appena sopra richiamate si ricava il principio che impone il necessario rispetto dell'ordine cronologico tra fasi indicato nelle operazioni di mobilità.
Le richieste, di conseguenza, all'interno della stessa fase di mobilità cui partecipa il docente, devono essere esaminate ed evase in ragione delle preferenze espresse ed in base al punteggio più alto assunto in graduatoria.
A tal proposito, è stato rilevato dalla ricorrente che altra docente che ha partecipato alla successiva fase D della mobilità territoriale sia stata assegnataria di uno degli ambiti indicati dalla parte ricorrente.
È evidente, alla luce delle norme e dei principi richiamate, la violazione dell'ordine di priorità da rispettare nelle operazioni di mobilità tra le diverse fasi perpetrato dall'amministrazione resistente in danno del ricorrente, per aver privilegiato, nell'assegnazione di un ambito indicato dalla parte ricorrente come preferenza n. 4, una docente che ha partecipato alla successiva fase D della mobilità straordinaria senza una ragione oggettiva né un titolo di precedenza.
Risulta evidentemente stravolto l'ordine di priorità delle operazioni di mobilità per fasi in base alle preferenze espresse. Pertanto, alla luce di tutto quanto appena sopra puntualizzato, occorre concludere per la fondatezza delle doglianze lamentate dalla parte ricorrente a sostegno delle domande azionate nei limiti di quanto appena chiarito. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni appena svolte ed in forza di quanto chiaramente stabilito dal CCNI dell'08.04.2016 più volte richiamato, va affermato il diritto vantato dal ricorrente al trasferimento presso uno degli ambiti indicati nella domanda secondo le preferenze espresse. Occorre affermare, infatti, il diritto del medesimo ad essere preferito nelle operazioni della mobilità territoriale, con diritto al trasferimento anche in soprannumero presso uno degli ambiti indicati nella domanda secondo l'ordine di preferenza espresso, in ragione della posizione assunta in graduatoria per il miglior punteggio vantato nella fase C di mobilità territoriale a. s. 2016/2017, rispetto agli altri docenti che hanno partecipato alla fase D successiva assegnati a quegli stessi ambiti prescelti dalla parte ricorrente.
4. In merito alle spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande proposte da parte ricorrente nonché della mancata costituzione delle amministrazioni citate, se ne dispone la compensazione.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
NU ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: -rigetta la domanda di riconoscimento del diritto di precedenza di cui all'art. art. 33 L. 104/92 nell'ambito della procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere preferito nelle operazioni di mobilità territoriale a. s. 2016/2017, con diritto al trasferimento anche in soprannumero presso uno degli ambiti indicati nella domanda secondo l'ordine di preferenza espresso, in ragione della posizione assunta in graduatoria per il miglior punteggio vantato nella fase C di mobilità territoriale, rispetto agli altri docenti che hanno partecipato alla fase D successiva assegnati a quegli stessi ambiti prescelti dalla parte ricorrente;
- spese compensate.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NU Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico
- Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa NU Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci
Email_1
Email_2
CONTRO
; Controparte_1
[...]
Controparte_2
Controparte_3
[...]
- parti convenute contumaci FATTO E DIRITTO
La ricorrente proponeva ricorso avverso il mancato accoglimento della sua domanda di mobilità relativa all'a. s. 2016/2017 per l'ambito territoriale 0005. La stessa dichiarava di essere CP_2 docente di ruolo nella Scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A-46 (già A019), con sede di titolarità presso il di Civitavecchia e assegnazione Controparte_4 provvisoria presso l'ITAS-ITC di Rossano sino al 31.08.2021. La medesima rappresentava che, in qualità di referente unica per l'assistenza alla madre, sig.ra persona portatrice di Controparte_5 handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, presentava domanda di trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2016/2017, indicando come prima scelta gli ambiti della provincia di e chiedendo di fruire della precedenza prevista dall'art. 33, comma 5, L. CP_2
104/1992. Nonostante la disponibilità di posti negli ambiti richiesti, la domanda non veniva accolta, mentre altri docenti privi di titolo di precedenza ottenevano il trasferimento nella medesima fase (Fase
C) e persino nella successiva Fase D. La ricorrente esperiva tentativo di conciliazione, rimasto infruttuoso, ed evidenziava di non aver mai ottenuto il trasferimento richiesto, nonostante il susseguirsi delle mobilità annuali e l'insorgere anche di patologie personali. Pertanto, conclusivamente la ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto ad ottenere il trasferimento nella provincia di per la mobilità 2016/2017, per la classe di concorso di interesse e con CP_2 attribuzione della precedenza richiesta.
Va rilevato che le amministrazioni resistenti, nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituite in giudizio, rimanendo contumaci.
***
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle parti convenute, che non si sono costituite in giudizio, nonostante rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
2. Nel merito, il ricorso è infondato, per tutte le ragioni che di seguito saranno esplicitate.
Innanzitutto, va rigettata la richiesta della ricorrente di riconoscimento della precedenza ex art. 33 L.
104/92 allo scopo di ottenere il trasferimento per l'a.s. 2016/2017 nell'Ambito 0005. CP_2
In effetti, la limitazione (soggettiva ed oggettiva) dei benefici ex lege n. 104/92 prevista dall'art. 13 del CCNI sulla mobilità - e cioè solo in favore di docenti coniugi, genitori o figli della persona disabile affetta da handicap grave e solo nell'ambito della mobilità provinciale - è stata dichiarata legittima dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che contraddicendo la precedente giurisprudenza di merito - che ne aveva riconosciuto l'illegittimità- risolve la questione in termini favorevoli alla disciplina contrattuale che l'amministrazione ha applicato e che, invece, il docente qui instante contesta (si vedano sentenza n. 4677/2021, confermata da Cass. n° 35105/22). L'art. 33 della legge n. 104/92 prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado “… ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
La parte dell'art. 13 del CCNI mobilità prevede, in riferimento al c.d “sistema delle precedenze” da applicare nelle procedure di mobilità, che: “Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica”; specifica quindi per ogni categoria e fase, l'ordine di precedenza applicabile e, nello specifico caso che qui ci interessa, la norma prevede: “IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA';
ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA';
ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE. Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge (7)
e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. 19 Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8).
3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria. Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.
Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (5) ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza
è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili. Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola i trasferimenti. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento”.
Quindi, il CCNI sulla mobilità esclude espressamente dal beneficio in esame a quei docenti, come la ricorrente, che dovendo prestare assistenza al congiunto affetto da handicap grave abbiano fatto richiesta di mobilità tra province diverse (”.…Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. (…) Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.”).
Ebbene, alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali, cui questo Giudice intende conformarsi, detta limitazione appare del tutto legittima.
In particolare, ai fini argomentativi di tale conclusione, si richiama la Corte di Appello di Catanzaro che con la sentenza n.838/2023 ha ben riassunto i principi affermati sul punto in discussione dalla
Suprema Corte: “Con sentenza n. 4677/2021, confermata da Cass. n° 35105/22, la Suprema Corte:
a) ha riconosciuto che la disciplina della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, prevista dal contratto collettivo integrativo di settore, non contrasta con la previsione della l. n. 104 del 1992, ma
"assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, la stessa soddisfa l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che proprio la L. n. 104 del 1992 privilegia";
b) ha infatti posto in risalto come l'agevolazione prevista dall'art. 33 della l. n. 104 del 1992 può essere esercitata solo "ove possibile", sicché deve tener conto di un bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente protetti, di modo che il suo esercizio risulti compatibile con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione datrice di lavoro. Ha rilevato come le misure previste dall'art. 33, comma 5, siano razionalmente inserite in un ampio complesso normativo riconducibile al principio sancito dall'art. 3 Cost., comma 2, che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e che devono coesistere con altri valori costituzionali;
c) ha pertanto ritenuto che la contrattazione collettiva integrativa ha bilanciato, nella precedenza interprovinciale, l'agevolazione della preferenza per il figlio che assiste il genitore in situazione di handicap grave con le esigenze dell'Amministrazione, riconoscendo quella preferenza nelle sole operazioni di assegnazione provvisoria e così operando nel rispetto del legittimo bilanciamento dei diversi interessi che vengono in rilievo.”
Dello stesso tenore confermativo dei principi espressi dalla Cassazione anche la Corte di Appello di
Bari che con la sentenza ancor più recente n. 318/2024, ribadisce “Le scelte che in questi casi vengono fatte dalla contrattazione non sono sindacabili nel merito, una volta che risultino rispettate le norme di legge e che non si evidenzino ingiustificabili disparità di trattamento o manifeste irragionevolezze.
Ciò è stato del resto sostanzialmente già affermato dalla S.C., sempre in ambito di trasferimenti scolastici, con riferimento alle scelte che nei medesimi frangenti riguardano i criteri relativi all'avvicinamento al disabile, allorquando si è ritenuto che non si pone in contrasto con l'art. 33 della L. n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (Cass. 29 novembre 2022,
n. 35105), ma analoghe conclusioni sono state assunte anche rispetto ad altri fenomeni del pubblico impiego privatizzato (v. Cass. 29 aprile 2013, n. 10105 sulla distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva per il personale appartenente a ruoli ad esaurimento)”.
Nessun valore ha, inoltre, il richiamo all'art. 601 D. Lgs. n° 297/941 che, secondo una diversa opzione ermeneutica della giurisprudenza di merito, varrebbe a dettare per il personale della scuola una disciplina speciale e più favorevole di quella prevista dall'art. 33 della l. n. 104/1992.
Soccorre a chiarire la questione ancora la richiamata sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che specifica come “In realtà, il primo comma di quell'articolo si limita a ribadire che quest'ultima norma si applica anche al personale della scuola, mentre il secondo comma specifica che la precedenza accordata dalla predetta norma opera anche in sede di mobilità e di assunzioni a tempo determinato. La norma, così formulata, non fa altro che chiarire quale sia l'ambito applicativo della prelazione accordata dall'art. 33 della l. 104/1992 (che può dunque essere invocata nelle operazioni di immissioni in ruolo, di assunzione a termine, di mobilità), ma non incide sulle condizioni di operatività della prelazione, che restano quelle previste dalla legge quadro n. 104/1992. Detto altrimenti: regola il quando, non l'an né il quomodo e, dunque, non impone all'amministrazione scolastica obblighi diversi da quelli che già discendono, a tutela dei portatori di handicap e di coloro che li assistono, dalla legge quadro in materia (Cfr. CdA Palermo n. 984/2021 secondo cui l'art. 601 del d.lgs. 297/1994: “nel richiamare l'intero contenuto degli articoli citati … non esclude, anzi implicitamente recepisce anche la clausola di riserva contenuta nell'art. 33 per la quale i diritti ivi sanciti vengono assicurati non in modo assoluto ed incondizionato, bensì "ove possibile", rendendosi, dunque, necessaria, di volta in volta, un'operazione di bilanciamento con altri valori di rilievo costituzionale con essi eventualmente confliggenti, bilanciamento che … non è qui frutto di unilaterale disposizione datoriale, bensì della sintesi raggiunta in sede di contrattazione collettiva”)”.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni condivise deve escludersi che nella tutela accordata rientri il diritto del lavoratore, che assiste il familiare disabile, a vedersi necessariamente riconosciuto un trasferimento definitivo (al contrario, non può non rilevarsi come la previsione del diritto di precedenza in ambito di assegnazione provvisoria interprovinciale, per come prevista dal CCNI sulla mobilità, tenga invece, ragionevolmente, conto del carattere naturalmente temporaneo del rapporto di assistenza in quanto correlato ad una situazione di gravità -ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992- suscettibile di una sempre possibile evoluzione e/o revisione, sia in senso favorevole, con il conseguente venir meno di uno dei suoi requisiti costitutivi, sia in senso deteriore se richiesta in favore di soggetti di età avanzata).
Ne consegue, il riconoscimento della legittimità delle disposizioni contrattuali collettive contestate dalla ricorrente e, per l'effetto, il rigetto della sua domanda riferita ad operazioni di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2016/17 con conseguente insussistenza del diritto alla precedenza invocato dalla ricorrente anche rispetto agli altri candidati della medesima Fase C, risultati nella procedura di mobilità relativa all'a.s. 2016/2017 assegnati all'ambito territoriale Calabria 0005, dalla medesima richiesto .
3. Ebbene, risulta invece fondata la eccezione avanzata da parte ricorrente della irregolarità della assegnazione, nel medesimo ambito territoriale da lei richiesto, di una candidata rientrante nella successiva, in evidente violazione dei criteri contrattualmente previsti per tali procedure.
In effetti, alla luce delle allegazioni e produzioni della parte ricorrente, è evincibile che nelle operazioni di mobilità per l'a. s. 2016/2017 una docente in fase D, in particolare, ha ottenuto illegittimamente ed in suo danno la titolarità sullo stesso Ambito 0005 indicato tra le CP_2 preferenze nella domanda all'epoca presentata e ciò senza ragione oggettiva ed in assenza titoli di precedenza.
Orbene, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2 dell'art. 6 e dell'allegato 1 del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a. s. 2016/2017, sottoscritto nell'anno 2016 il giorno 8 del mese di aprile, in Roma, presso il in sede di negoziazione integrativa a livello Controparte_6 ministeriale, le operazioni per la mobilità territoriale sono diversamente disciplinate per fasi cui partecipano i docenti in ragione del tempo e della modalità della loro assunzione a tempo indeterminato. Ed infatti l'art. 6 del CCNI dell'08.04.2016 appena citato, rubricato FASI DEI TRASFERIMENTI E
DEI PASSAGGI, così dispone:
“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:
FASE A
1.Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.
2. Gli assunti nell' a. s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.
FASE B
1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale
15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;
2. gli assunti nell'a. s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle
Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della
Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.
FASE C 1.Gli assunti nell'a. s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.
L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;
FASE D
1.Gli assunti nell'a. s, '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.
2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1. …(omissis)…”.
Pertanto, sulla scorta della disciplina appena richiamata, la predeterminazione dell'ordine cronologico e di priorità imposto all'amministrazione scolastica nelle operazioni di mobilità è la seguente: prima devono essere soddisfatte le domande di mobilità dei docenti che partecipano alle fasi A, B e C e poi quelle dei docenti che partecipano all'ultima fase D.
Inoltre dalla consultazione del contratto di lavoro a tempo determinato prodotto dalla parte in allegato al fascicolo di parte si evince che la stessa è stata assunta quale docente proveniente dalle graduatorie ad esaurimento immesso in ruolo con il piano straordinario di assunzioni ai sensi della L. n. 107/2015
e, pertanto, è legittima la sua partecipazione – per come dalla medesima dichiarata in ricorso- alla fase C della mobilità, trattandosi di, secondo quanto chiaramente stabilito dall'art. 2, comma 3 del
CCNI dell'08.04.2016 che si riporta: “I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art
6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM”.
A quanto già chiarito in termini di un rigoroso ordine di priorità imposto tra le diverse fasi indicate nell'allegato 1 per le operazioni di mobilità, sia territoriale che professionale, che presuppone una successione cronologica tra le stesse, si aggiunge anche quanto chiaramente stabilito dall'art. 1, comma 108 L. n. 107/2015, che stabilisce – a sua volta- un preciso ordine per le operazioni di mobilità.
La norma appena richiamata recita: “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.
Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).
Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal nel limite dei posti di organico Controparte_6 dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.
Tanto vale ovviamente anche per la mobilità professionale, secondo il combinato disposto del comma
108 dell'art. 1 L. n. 107/2015 e del comma 2 dell'art. 6 CCNI 08.04.2016 sopra riportati.
Ebbene, nell'allegato 1 del CCNI dell'08.04.2016 è dato rinvenire l'ordine da seguire per le diverse fasi della mobilità straordinaria. Per quel che concerne, in particolare, la mobilità territoriale per la fase C, occorre dare rilievo alla parte dell'allegato 1 del CCNI 08.04.2016, dedicata, appunto, all'effettuazione della fase C, ambiti nazionali che qui interessa, in cui sono disciplinate le operazioni di mobilità per tutti gli ambiti nazionali per il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 2015/2016 da Graduatorie ad Esaurimento.
La parte ricorrente, come detto, proviene dalle graduatorie ad esaurimento, è entrata di ruolo nel 2015 ed ha chiesto l'assegnazione sugli ambiti indicati nella domanda di mobilità.
Ebbene, la norma convenzionale richiamata così dispone:
“EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI
Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:
a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III)
-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;
b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;
d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;
e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.
Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.
A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM.
Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.
Pertanto, dalle disposizioni appena sopra richiamate si ricava il principio che impone il necessario rispetto dell'ordine cronologico tra fasi indicato nelle operazioni di mobilità.
Le richieste, di conseguenza, all'interno della stessa fase di mobilità cui partecipa il docente, devono essere esaminate ed evase in ragione delle preferenze espresse ed in base al punteggio più alto assunto in graduatoria.
A tal proposito, è stato rilevato dalla ricorrente che altra docente che ha partecipato alla successiva fase D della mobilità territoriale sia stata assegnataria di uno degli ambiti indicati dalla parte ricorrente.
È evidente, alla luce delle norme e dei principi richiamate, la violazione dell'ordine di priorità da rispettare nelle operazioni di mobilità tra le diverse fasi perpetrato dall'amministrazione resistente in danno del ricorrente, per aver privilegiato, nell'assegnazione di un ambito indicato dalla parte ricorrente come preferenza n. 4, una docente che ha partecipato alla successiva fase D della mobilità straordinaria senza una ragione oggettiva né un titolo di precedenza.
Risulta evidentemente stravolto l'ordine di priorità delle operazioni di mobilità per fasi in base alle preferenze espresse. Pertanto, alla luce di tutto quanto appena sopra puntualizzato, occorre concludere per la fondatezza delle doglianze lamentate dalla parte ricorrente a sostegno delle domande azionate nei limiti di quanto appena chiarito. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni appena svolte ed in forza di quanto chiaramente stabilito dal CCNI dell'08.04.2016 più volte richiamato, va affermato il diritto vantato dal ricorrente al trasferimento presso uno degli ambiti indicati nella domanda secondo le preferenze espresse. Occorre affermare, infatti, il diritto del medesimo ad essere preferito nelle operazioni della mobilità territoriale, con diritto al trasferimento anche in soprannumero presso uno degli ambiti indicati nella domanda secondo l'ordine di preferenza espresso, in ragione della posizione assunta in graduatoria per il miglior punteggio vantato nella fase C di mobilità territoriale a. s. 2016/2017, rispetto agli altri docenti che hanno partecipato alla fase D successiva assegnati a quegli stessi ambiti prescelti dalla parte ricorrente.
4. In merito alle spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande proposte da parte ricorrente nonché della mancata costituzione delle amministrazioni citate, se ne dispone la compensazione.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
NU ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: -rigetta la domanda di riconoscimento del diritto di precedenza di cui all'art. art. 33 L. 104/92 nell'ambito della procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere preferito nelle operazioni di mobilità territoriale a. s. 2016/2017, con diritto al trasferimento anche in soprannumero presso uno degli ambiti indicati nella domanda secondo l'ordine di preferenza espresso, in ragione della posizione assunta in graduatoria per il miglior punteggio vantato nella fase C di mobilità territoriale, rispetto agli altri docenti che hanno partecipato alla fase D successiva assegnati a quegli stessi ambiti prescelti dalla parte ricorrente;
- spese compensate.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NU Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico
- Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).