Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1975
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Applicabilità art. 33 L. 104/92 nella mobilità interprovinciale

    Il giudice rigetta la domanda poiché il CCNI sulla mobilità, legittimamente interpretato dalla giurisprudenza della Cassazione, limita il beneficio della precedenza per assistenza a familiari disabili gravi alla sola mobilità provinciale, consentendo quella interprovinciale solo per assegnazioni provvisorie. L'art. 601 D.Lgs. 297/94 non estende tale diritto oltre quanto previsto dalla L. 104/92 e dalla contrattazione collettiva.

  • Accolto
    Violazione delle fasi di mobilità e ordine di priorità

    Il giudice accoglie la doglianza, ritenendo provata la violazione dell'ordine di priorità tra le fasi di mobilità. L'amministrazione ha assegnato un ambito territoriale alla ricorrente (fase C) a una docente partecipante alla fase D, senza giustificato motivo e in danno della ricorrente che vantava un punteggio migliore nella sua fase. Pertanto, viene affermato il diritto della ricorrente al trasferimento, anche in soprannumero, nell'ambito richiesto in base alla sua posizione in graduatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1975
    Giurisdizione : Trib. Castrovillari
    Numero : 1975
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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