Articolo 65 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 64Articolo 66
Versione
20 febbraio 1952
Art. 65.
Gli avvocati ed i procuratori che siano stati iscritti all'Ente di previdenza come esercenti ai termini dello art. 80, primo comma, del regio decreto 25 giugno 1940, n. 951 , qualora non abbiano superato i 60 anni di eta' alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la pensione di invalidita' se concorrano le condizioni previste dall'art. 39 ad eccezione di quella relativa all'eta' di iscrizione alla Cassa. Agli effetti del decorso del termine dei dieci anni di iscrizione alla Cassa stabilito nell'art. 39 si computano fino al massimo di cinque anche quelli di iscrizione all'Ente di previdenza.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1952