Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima sezione civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3699/2016 R.G.
tra
, c.f.: , nato l'[...] in Parte_1 C.F._1
Messina, ivi residente in [...], Villaggio Zafferia, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Catalano per mandato in atti,
attore e
, nata in [...] il [...] ed ivi residente c/da Controparte_1
Pantano n. 1 Larderia Inferiore, c.f.: , rappresentata e C.F._2
difesa dall'avv. Luciana Intilisano per mandato in atti,
convenuta e nei confronti di
1. , deceduta;
Persona_1
2. , n.q. di procuratore generale di Parte_1 CP_2
nato in [...] il [...], e ,
[...] Controparte_3
nato in [...] il [...], entrambi ivi residenti in [...]
gio Zafferia, via Madrenza 8;
3. , residente in [...], Villaggio Zafferia, Parte_2
via Gabella 15-17,
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio premettendo che Parte_1 Controparte_1
in data 15/12/2009 le aveva donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto,
dei seguenti beni immobili, tutti siti in Messina, Villaggio Zafferia, via Ma-
drenza n. 8: 1) appartamento a piano primo, identificato al C.E.U. di Messina
al foglio 137, part. 660, sub. 2, z.c. 2, cat. A/2 di 6^, vani 5; 2) unità immobi-
liare a piano terra, identificato al C.E.U. di Messina al foglio 137, part. 660,
sub. 6, z.c. 2, cat. C/6 di 6^. Aggiungeva che la donazione prevedeva quale onere a carico della parte donataria, per sé e per i suoi eredi, di prestare al donante ogni assistenza, cura e medicina, e, se necessario, anche i convenien-
ti e normali alimenti. Lamentava che, con l'avanzare dell'età esso attore, or-
mai ultraottantenne, a fronte dell'impegno assunto dalla parte donataria con la sottoscrizione ed accettazione della donazione, richiedeva espressamente aiu-
to ed assistenza, che la non gli forniva, situazione che lo costringeva, CP_1
non essendo in grado di provvedere autonomamente alle proprie quotidiane necessità, a gravare giornalmente sulle proprie sorelle, di età più avanzata ri-
spetto alla sua, per assicurarsi quanto meno un pasto caldo. Lamentava altresì
che però da diverso tempo, con l'aggravarsi delle condizioni di salute di que-
ste ultime, egli si trovava solo, senza che alcuno che gli prestasse assistenza,
come peraltro ben noto nel villaggio Zafferia, al punto che lo stesso subiva una rapina nella propria abitazione in occasione della quale veniva minaccia-
to, aggredito e spogliato dei propri averi, evento che aveva avuto su di lui delle forti ripercussioni. Evidenziava che nel corso degli anni aveva sempre
2 elargito denaro ed aiuti di vario genere alla ed alla sua famiglia e che, CP_1
a fronte delle inutili richieste di aiuto alla stessa rivolte, le aveva intimato formalmente l'adempimento dell'onere assunto, ma, dopo un'apparente dispo-
nibilità manifestata, la convenuta continuava ad astenersi da qualsiasi tipo di premura e considerazione e gli riconsegnava le chiavi degli immobili donati,
provvedendo lei stessa a contattare il notaio al fine di risolvere consensual-
mente la donazione, ancorchè disertando ingiustificatamente gli incontri fis-
sati. Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato l'inadempimento di
[...]
e, conseguentemente, pronunziata la risoluzione del contratto CP_4
di donazione del 15/12/2009, ed ancora, per l'effetto, perché la stessa fosse condannata a ritrasferirgli la nuda proprietà degli immobili donati. In subor- dine chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'inadempimento della conve-
nuta e, conseguentemente, che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni pari ad euro 18.250,00, corrispondente al valore di quanto donato.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione ob-
bligatoria; nel merito contestava quanto dedotto dall'attore, escludendo che si trattasse di donazione modale. Evidenziava, visti anche i rapporti di benevo-
lenza reciproca intercorrenti tra le due famiglie, di essere stata sempre pre-
sente ogni qualvolta il donante le aveva manifestato richieste di aiuto morale,
affettivo e concreto, sebbene il fosse stato sempre autosufficiente e Pt_1
capace di autodeterminarsi liberamente nonostante l'età. Respingeva ogni addebito di inadempimento, osservando come piuttosto fosse stato l'attore improvvisamente, circa due anni prima, a mutare il suo comportamento nei confronti di essa convenuta adducendo varie scuse per non frequentare con la
3 stessa assiduità la famiglia della stessa e impedendole anche successivamente di frequentare la casa ove l'attore abitava, oggetto di donazione, richiedendo-
le la restituzione delle chiavi e affermando che non aveva bisogno dei vari servizi da lei resi. Contestava altresì la domanda risarcitoria spiegata dall'attore in via subordinata, articolata solo nelle conclusioni dell'atto intro-
duttivo senza allegazione dei motivi giuridici posti a fondamento della stessa.
Concludeva per il rigetto delle domande.
Interveniva in giudizio sorella dell'attore, per perorare le ra- Persona_1
gioni del fratello ed aderendo alla posizione processuale dello stesso.
Il giudizio si interrompeva per la morte di e veniva riassunto Persona_1
nei confronti degli eredi della stessa, che però non comparivano, rimanendo contumaci.
In esito all'istruttoria, con provvedimento del 1° dicembre 2024 la causa è
stata trattenuta per la decisione.
L'attore invoca in via principale la risoluzione della donazione modale effet- tuata in favore della convenuta in virtù dell'addotto inadempimento da parte della stessa, richiamando a supporto della propria domanda l'art. 793 c.c.
(“La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'a-
dempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'a-
dempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, an-
che durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimen-
to dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi”).
Ebbene, è noto che il modo, da intendersi quale peso od onere imposto dal donante al donatario, comportando una limitazione della liberalità, costituisce
4 un elemento accidentale della donazione, senza incidere sulla natura dell'atto;
a fronte della mancata esecuzione del modo - consistente in una vera e pro-
pria obbligazione - dovuta a fatto imputabile al donatario, è possibile chiede-
re la risoluzione per inadempimento, ma solo se espressamente prevista nella donazione, non risultando neppure sufficiente al suo accoglimento la circo-
stanza che l'adempimento del modo sia stato il motivo unico e determinante della liberalità. La risoluzione per inadempimento del modo non può difatti avvenire se il donante non si sia riservato tale facoltà di agire, ai sensi dell'art. 793, u.c., c.c., facendone espressa menzione nell'atto. In caso contra- rio, l'inadempimento non determina effetti risolutori.
Nel caso di specie non v'è dubbio che la fonte delle obbligazioni invocate da parte attrice, da individuarsi secondo i canoni ermeneutici di cui all'art. 1362
e ss. c.c. in base alla comune intenzione delle parti, debba ricondursi ad una donazione modale: esaminato l'atto pubblico del 15 dicembre 2009, in esso si legge difatti che “Il donante impone come onere alla donataria che accetta e
si obbliga per sé e per i propri eredi di prestare al donante ogni assistenza,
cura e medicina, e, se necessario, anche i convenienti e normali alimenti”.
Ivi manca però l'espressa previsione della risoluzione in caso di inadempi-
mento del modus; la domanda principale non merita dunque accoglimento.
In subordine l'attore chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della donataria-convenuta con la condanna della stessa al risarcimento del danno da lui conseguentemente subito. Sul punto sono stati ascoltati i testi indotti dalle parti.
Emerge dall'istruttoria che all'incirca fino all'anno 2015 la convenuta (fi- glioccia dell'attore) si rese disponibile ad eseguire la propria obbligazione nei
5 confronti del padrino, mentre dopo, verosimilmente a seguito dell'episodio di cui quest'ultimo fu vittima nel mese di febbraio 2016, egli pretese la restitu- zione delle chiavi dell'immobile donato poiché “le cose sono cambiate”, co-
me dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio formale.
Ora, a ben vedere, le deposizioni testimoniali non conducono univocamente a dimostrare l'inadempimento della donataria: il teste dopo Testimone_1
aver riferito de relato quanto appreso dall'attore, dichiarava che la , CP_1
affermando di non poter assistere il gli diceva di essere disponibile Pt_1
ad annullare la donazione (circostanza ammessa anche da esso attore) e che da circa due anni – periodo coincidente con la richiesta di restituzione delle chiavi - quest'ultimo era aiutato da una signora per le faccende domestiche;
il teste dichiarava di aver visto la occuparsi delle pulizie Testimone_2 CP_1
in casa del circa due volte a settimana fino a due anni prima;
Pt_1 CP_5
riferiva di aver iniziato a collaborare con il nell'anno 2013,
[...] Pt_1
presso la cui abitazione si recava ogni dieci giorni per le pulizie domestiche;
dichiarava che la moglie si occupava del- Controparte_6 Controparte_1
le faccende domestiche una o due volte a settimana, preparava pietanze per il e lo accompagnava per le visite e che lo stesso mangiava spesso a Pt_1
casa loro prima di richiederle la restituzione delle chiavi della casa donata.
Il mancato raggiungimento della prova dell'addotto inadempimento emerge viepiù dalla disponibilità manifestata dalla (cfr. note del maggio CP_1
2016) ad adempiere la propria obbligazione anche successivamente alla ri-
chiesta di risoluzione della donazione per mutuo consenso trasmessale dal con nota datata 28 aprile 2016, cui la stessa aveva financo dichiara- Pt_1
to di voler aderire, come emerso pacificamente dall'istruttoria.
6 Peraltro, sia pur in via incidentale, va evidenziato come l'eventuale dimostra- zione dell'inadempimento da parte del donatario non comporti in via automa-
tica il risarcimento, se non sia allegata e dimostrata sussistenza e consistenza del danno lamentato dal donante. Nel caso di specie, però, parte attrice non ha allegato né dimostrato la sussistenza di danni conseguenti al dedotto ina-
dempimento dell'onere da parte della donataria. Anche la domanda subordi- nata formulata dall'attore deve dunque essere respinta.
Avuto riguardo all'astratta controvertibilità delle questioni trattate ed alla de-
licata materia oggetto di causa, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, in persona del Giudice
on. d.ssa Francescaromana Puglisi, così decide:
1. Respinge la domanda di;
Parte_1
2. Compensa le spese di lite.
Messina, 21 febbraio 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
7