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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2024, n. 9274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9274 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ND PP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, MORE PEDICINI, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9274 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 13/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/4/2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di EP DO, detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis, comma 2, 0.P., avverso il provvedimento di proroga del regime speciale, al quale il ricorrente è sottoposto dal 24/5/2016. 1.1. Il Tribunale ha rilevato che detto decreto ministeriale di proroga - DM del 18/5/2022 - ha dato conto, a seguito di interlocuzione con la PNAA, oltre che con gli organismi del Ministero degli Interni e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, della perdurante e spiccata peric:olosità sociale del detenuto, esponente di rilievo del clan CO, inserito nel cartello camorristico dell'Alleanza di Secondigliano, in qualità di referente per la zona del Borgo di Sant'Antonio della quale per un certo periodo il reclamante è stato reggente, nonché sovrintendente ad interim dell'intera consorteria per conto dei vertici OA CO, IZ BO e CO MA. Arnmendola è stato arrestato nel 2015, dopo una lunga latitanza, nel corso dell'e quale ha fruito di assistenza logistica ed economica da parte d& clan di riferimento. 1.2. Di contro, non si sono acquisiti elementi di smentita della capacità del reclamante di ripristinare i contatti con il clan di appartenenza, la cui attuale operatività è evidenziata da recenti attività investigative e giudiziarie, come dimostra la condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli idei 20/7/2022, che ha interessato lo stesso DO. Da ciò emerge la perdurante operatività della rete in cui si colloca storicamente l'azione del reclamante, concretizzando il pericolo che - in assenza delle restrizioni detentive - costui riesca a riprendere i legami con la compagine di riferimento. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Barbara Amicarella, in cui deduce, con unico motivo, violazione di legge, con riferimento all'art. 41 bis 0.P e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., censurando la mancanza di motivazione sulle questioni di rilievo dell'assenza di un ruolo apicale dell'DO nell'ambito dell'asserita cosca di riferimento, nonché della mancanza di elementi ulteriori e nuovi dimostrativi del concreto ed attuale pericolo di collegamenti con la presunta organizzazione criminale cui ND apparterrebbe. Con atto trasmesso digitalmente in data 24/11/2023, la difesa del ricorrente ha proposto motivi aggiunti, nei quali si ribadisconc le argomentazioni del ricorso, evidenziando che dalle sentenze della Corte di appello di Napoli del 9 / L / 20/7/2020 e del 07/11/2019 si deve trarre la definitiva conferma dell'assenza di collegamenti tra l'DO ed il clan CO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge, perché - ad onta dell'intitolazione - in realtà deduce meri profili di vizio argomentativo in una materia che prevede il sindacato di legittimità con esclusivo riferimento alla violazione di legge, oltre che per il carattere reiterativo delle doglianze, già compiutamente affrontate nell'impugnato provvedimento. 1.1. L'art. 41 bis, comma 2 bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato «sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno». L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies della disposizione in esame, a norma del quale le parti interessate possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assoluta- mente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 1.2. Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di errori nella applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sulle informazioni aggiornate trasmesse dagli organi investigativi, sulla segalazione 3 del ruolo eminente assunto dall'DO quale reggente del Borgo di Sant'Antonio, settore del clan CO, e sull'esame della situazione criminale del territorio di riferimento, da cui emerge la stabile capacità del reclamante di mantenere i collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza, compagine che non ha mai cessato di essere operativa, alla stregua di quanto emerge dalla recente condanna della Corte di appello di Napoli del 20/7/2022, oltre che come manifesta la lunga latitanza dell'DO, che non sarebbe stata possibile senza il massiccio supporto del proprio clan. Destituita di ogni fondamento è, poi, la contestazione della qualifica apicale dell'DO, profilo sul quale pure l'impugnata ordinanza ha reso adeguata motivazione. Ancora, è stato contestato il riferimento alla sentenza sopra citata, prodotta dalla stessa difesa, poiché riferita a fatti di reato antecedenti alla carcerazione dell'DO: ma tale rilievo è incongruo, essendo ovvio che i reati siano stati commessi prima della carcerazione, e di contro ben possano essere presi in considerazione - quantunque le relative pene siano state calcolate in continuazione con precedente condanna - per argomentare la persistente capacità interlocutoria del reclamante con il suo gruppo criminale. Pertanto, anche estendendo l'analisi alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361), la motivazione ha dato conto di ogni profilo rilevante e non può qui censurarsi per le dedotte omissioni relazionate a pronunce giurisdizionali che non sono state citate (segnatamente la sentenza del 7/11/2019), delle quali dunque non è dato conoscere il contenuto. In conclusione, tutte le censure hanno trovato adeguata trattazione, così da escludere che sia stato violato il principio della motivazione, tale da refluire in una pretesa violazione di legge. 2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. 4 La PresideRte Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 13 dicembre 2023
lette le conclusioni del Procuratore generale, MORE PEDICINI, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9274 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 13/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/4/2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di EP DO, detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis, comma 2, 0.P., avverso il provvedimento di proroga del regime speciale, al quale il ricorrente è sottoposto dal 24/5/2016. 1.1. Il Tribunale ha rilevato che detto decreto ministeriale di proroga - DM del 18/5/2022 - ha dato conto, a seguito di interlocuzione con la PNAA, oltre che con gli organismi del Ministero degli Interni e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, della perdurante e spiccata peric:olosità sociale del detenuto, esponente di rilievo del clan CO, inserito nel cartello camorristico dell'Alleanza di Secondigliano, in qualità di referente per la zona del Borgo di Sant'Antonio della quale per un certo periodo il reclamante è stato reggente, nonché sovrintendente ad interim dell'intera consorteria per conto dei vertici OA CO, IZ BO e CO MA. Arnmendola è stato arrestato nel 2015, dopo una lunga latitanza, nel corso dell'e quale ha fruito di assistenza logistica ed economica da parte d& clan di riferimento. 1.2. Di contro, non si sono acquisiti elementi di smentita della capacità del reclamante di ripristinare i contatti con il clan di appartenenza, la cui attuale operatività è evidenziata da recenti attività investigative e giudiziarie, come dimostra la condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli idei 20/7/2022, che ha interessato lo stesso DO. Da ciò emerge la perdurante operatività della rete in cui si colloca storicamente l'azione del reclamante, concretizzando il pericolo che - in assenza delle restrizioni detentive - costui riesca a riprendere i legami con la compagine di riferimento. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Barbara Amicarella, in cui deduce, con unico motivo, violazione di legge, con riferimento all'art. 41 bis 0.P e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., censurando la mancanza di motivazione sulle questioni di rilievo dell'assenza di un ruolo apicale dell'DO nell'ambito dell'asserita cosca di riferimento, nonché della mancanza di elementi ulteriori e nuovi dimostrativi del concreto ed attuale pericolo di collegamenti con la presunta organizzazione criminale cui ND apparterrebbe. Con atto trasmesso digitalmente in data 24/11/2023, la difesa del ricorrente ha proposto motivi aggiunti, nei quali si ribadisconc le argomentazioni del ricorso, evidenziando che dalle sentenze della Corte di appello di Napoli del 9 / L / 20/7/2020 e del 07/11/2019 si deve trarre la definitiva conferma dell'assenza di collegamenti tra l'DO ed il clan CO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge, perché - ad onta dell'intitolazione - in realtà deduce meri profili di vizio argomentativo in una materia che prevede il sindacato di legittimità con esclusivo riferimento alla violazione di legge, oltre che per il carattere reiterativo delle doglianze, già compiutamente affrontate nell'impugnato provvedimento. 1.1. L'art. 41 bis, comma 2 bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato «sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno». L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies della disposizione in esame, a norma del quale le parti interessate possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assoluta- mente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 1.2. Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di errori nella applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sulle informazioni aggiornate trasmesse dagli organi investigativi, sulla segalazione 3 del ruolo eminente assunto dall'DO quale reggente del Borgo di Sant'Antonio, settore del clan CO, e sull'esame della situazione criminale del territorio di riferimento, da cui emerge la stabile capacità del reclamante di mantenere i collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza, compagine che non ha mai cessato di essere operativa, alla stregua di quanto emerge dalla recente condanna della Corte di appello di Napoli del 20/7/2022, oltre che come manifesta la lunga latitanza dell'DO, che non sarebbe stata possibile senza il massiccio supporto del proprio clan. Destituita di ogni fondamento è, poi, la contestazione della qualifica apicale dell'DO, profilo sul quale pure l'impugnata ordinanza ha reso adeguata motivazione. Ancora, è stato contestato il riferimento alla sentenza sopra citata, prodotta dalla stessa difesa, poiché riferita a fatti di reato antecedenti alla carcerazione dell'DO: ma tale rilievo è incongruo, essendo ovvio che i reati siano stati commessi prima della carcerazione, e di contro ben possano essere presi in considerazione - quantunque le relative pene siano state calcolate in continuazione con precedente condanna - per argomentare la persistente capacità interlocutoria del reclamante con il suo gruppo criminale. Pertanto, anche estendendo l'analisi alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361), la motivazione ha dato conto di ogni profilo rilevante e non può qui censurarsi per le dedotte omissioni relazionate a pronunce giurisdizionali che non sono state citate (segnatamente la sentenza del 7/11/2019), delle quali dunque non è dato conoscere il contenuto. In conclusione, tutte le censure hanno trovato adeguata trattazione, così da escludere che sia stato violato il principio della motivazione, tale da refluire in una pretesa violazione di legge. 2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. 4 La PresideRte Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 13 dicembre 2023