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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 18/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 728/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRATTAROLA Parte_1 C.F._1 MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TROTTI 46 15100 ALESSANDRIA presso il difensore avv. GRATTAROLA MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GALLI MICHELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZETTA SANTA LUCIA N. 1 15121 ALESSANDRIApresso il difensore avv. GALLI MICHELA
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo. Accertare che l'opera è affetta dai vizi denunciati e per l'effetto dichiarare che il compenso dovuto a era di € 2.896,00 mentre la sig.ra ha diritto al risarcimento del danno patito CP_2 Parte_1 per i vizi ammontante per danno emergente a € 3660,00 e per mancato godimento dell'immobile a € 1.800,00 o quella ritenuta di giustizia e, operate le compensazioni, dichiarare che era Parte_1 tenuta a pagare a la somma di € 1096,00 o quell'altra meglio ritenuta. CP_2 Dato atto che in data 7.7.2022 la somma di € 7.403,83, condannare a restituire alla CP_2 opponente la somma di € 6.307,83 o quell'altra meglio ritenuta, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1224 comma IV c.c. dal 7.7.2022 Condannare in ogni caso la convenuta alla rifusione delle spese di lite, tenuto conto del rifiuto immotivato dalla stessa opposto in sede stragiudiziale alla proposta transattiva per somma pari superiore a quella che verrà liquidata e della condotta processuale tenuta, alla rifusione delle spese di lite ex art. 91 e 96 cpc”.
pagina 1 di 8 Per parte convenuta opposta:
“voglia l'adito Tribunale di Alessandria, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuire: nel merito: respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo con conseguente condanna della sig.ra al Parte_1 pagamento della somma di euro 6.556,00 oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora, oltre alle spese del procedimento monitorio e successive occorrenti sino alla data dell'effettivo soddisfo. i n via istruttoria : ammettere la prova per testi sui capitoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14 e 15 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. datata 26 settembre 2022 con i testi ivi indicati. La scrivente difesa dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate di parte attrice opponente.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio."
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo Controparte_1 CP_1
emesso dal Tribunale di Alessandria in data 3.1.2022 n. 10/2022 n.RG 3651/21 per fornitura e posa in opera di beni.
Ha proposto opposizione l'ingiunta deducendo che:
- ha conferito incarico di direttore dei lavori all'arch. , e, tra gli altri, ha Controparte_3
commissionato alla in data 20.9.2020 la fornitura e posa in opera di Controparte_4
controtelai termici per cappotto e infissi utili per le detrazioni fiscali legate agli artt. 119 e 121 dl 34/2020.
La posa iniziava a febbraio 2021, e immediatamente il DL rilevava e faceva notare all' che quelli forniti non erano controtelai termici per cappotto conformi all'ordine. CP_1
Una volta posati i controtelai, il DL rilevava che due erano addirittura stati posati al contrario e uno di essi era sottodimensionato rispetto alla luce del varco in muratura, (doc.2 relazione arch. ). CP_3
I vizi venivano immediatamente segnalati dal DL e dalla nonché dal di lei Pt_1 marito e dal suocero, ma l' dopo avere promesso di intervenire per porvi rimedio, CP_1
intervenne per porre rimedio solo al sottodimensionamento del controtelaio mascherato con uso pagina 2 di 8 eccessivo di schiuma fissante, vizio che fu rimosso a seguito delle lagnanze della DL. Gli altri vizi, nonostante le promesse, non vennero rimossi
Allo scopo di limitare il danno, invece di commissionare ad altro fornitore l'integrale rifacimento del lavoro, si è commissionato alla l'adattamento Controparte_5 dei falsi telai forniti da al fine di renderli funzionali all'uso che se ne intendeva CP_1
fare di servizio a un cappotto termico, di riadattare le misure di quello fuori misura e di riposizionare quelli posati al contrario, il tutto avvenuto con una spesa di € 3.660,00, come da fattura che si allega
L'attesa dell'intervento promesso da , e la susseguente ricerca di nuovo Controparte_6 installatore, nonché l'attesa della riesecuzione dell'opera hanno comportato un ritardo di sei mesi nella disponibilità dell'immobile, con conseguente diritto della al risarcimento del Pt_1
danno da mancata disponibilità del bene, che si quantifica nel controvalore del canone di locazione, pari a € 300,00 mensili (o la diversa misura che emergerà dall'istruttoria)
Nella fase stragiudiziale, al fine di evitare una lite che appare piuttosto scontata, si è voluto e preferito offrire una composizione stragiudiziale offrendosi alla il CP_1
pagamento, senza nulla riconoscere, della differenza fra quanto preteso (€ 6556,00) e quanto pagato per riadattare i controtelai (doc. 4), e cioè € 3.660,00, in sostanza pagando alla
[...]
€ 2.896,00, ed evitando a entrambi le spese di lite. CP_4
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo
Si è costituita l'opposta eccependo e deducendo che:
dall'esame dei preventivi si evince che era stata richiesta (e dunque preventivata) la sola fornitura di controtelai termici e non anche la loro posa in opera che, secondo le iniziali previsioni della committenza, sarebbe stata eseguita da altra impresa operante sul cantiere.
Durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione emergeva la necessità della committente di ampliare l'oggetto della prestazione originariamente richiesta.
Veniva infatti richiesto alla di fornire n. 17 controtelai (in luogo di Controparte_1
13) e di provvedere altresì alla loro posa in opera la direzione dei lavori non si è mai curata di fornire esatte indicazioni circa la tipologia e le caratteristiche di tutti i necessari materiali né
pagina 3 di 8 ha mai fatto pervenire un computo metrico al quale attenersi.
Ciò nonostante la società ha esattamente adempiuto le proprie Controparte_1
obbligazioni, consegnando e posando entro la fine di marzo 2021 n. 17 controtelai in possesso di tutte le esatte caratteristiche preventivate.
Tutti i lavori commissionati sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte alcuna contestazione, né verbale né scritta, è mai stata formulata dalla committenza o dal di lei tecnico
Eccepisce la decadenza della committente dall'azione di garanzia per i presunti vizi dell'opera, non avendo la medesima provveduto alla loro denuncia nei termini e nei modi di legge.
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo preliminarmente all'esame dell'eccezione di tardiva denuncia dei vizi, la parte opposta, in sede di interrogatorio formale, ha confermato il capitolo 2 della memoria istruttoria di parte opponente “Vero che a marzo del 2021 il giorno 15 l'Architetto segnalava CP_3 all'impresa che i controtelai erano per cappotto da 10 cm e non da 12 cm e uscivano di 10 cm”, e il capitolo 10 “Vero che dopo un'altra accesa discussione con l'architetto l' a CP_1
fine marzo, si mise a correggere il controtelaio più stretto, ma non fece nessun altro dei lavori“.
Inoltre, il teste zio della attrice, ha confermato, altresì, il capitolo 4, ovvero che Tes_1
“qualche giorno dopo, lo convocò formalmente in cantiere perché il lavoro era inaccettabile “ riferendosi all'opposto.
L'eccezione di decadenza, è , pertanto, infondata a fronte della prova delle contestazioni di cui sopra ed essendo i lavori pacificamente iniziati nel febbraio 2021.
Quanto al merito della domanda sono stati confermati i vizi denunciati, ovvero che i controtelai posati non fossero idonei per l'applicazione del cappotto termico e due fossero stati posati al contrario.
La teste , Direttrice dei Lavori, ha infatti confermato (cap. 9 memoria CP_3
opponente) che i controtelai erano per cappotto da 10 cm e non da 12 cm, e che dei controtelai uno era molto più stretto dell'apertura, uno era al contrario e quello della vetrata era troppo pagina 4 di 8 interno e impediva la posa del davanzale, e tutti erano errati come misura, precisando che volevamo confrontarci per completare l'opera al meglio. Il controtelaio della finestra del sottotetto risultava più stretto poiché il tecnico aveva preso le misure errate”.
Il teste ha riferito (sempre in merito al capo 9) “Vero, ma preciso che i controtelai erano Tes_1
da intonaco quindi non idonei per nessun tipo di cappotto né da 10 né da 12 cm. Vero anche la seconda parte del capitolo.”
Il teste titolare delle ditta , incaricato di proseguire i lavori iniziati Tes_2 Controparte_5 dalla ha riferito : “i telai non erano predisposti per il cappotto quindi la proprietà CP_2
mi ha chiesto di modificarli;
il preventivo è quello indicato in capitolo e la fattura relativa la riconosco nella prod. n. 3 che comprende quanto richiesto dal “cappottista”; in più abbiamo modificato il falso telaio della caldaia in quanto era predisposto per spingere la porta verso
l'interno mentre l'idraulico e l'architetto lo hanno fanno aprire nel senso opposto;
il preventivo comprendeva anche una piccola finestra del sottottetto per montarlo come richiesto dalla proprietà. “
I vizi sono, inoltre, stati confermati e descritti nella relazione tecnica del DL allegata in atti.
A fronte delle prove di cui sopra parte opponente ha allegato solo che due controtelai vennero installati al contrario per volere della committenza.
Tale allegazione è risultata,tuttavia, indimostrata, poiché i testi e , Tes_3 Tes_4
subappaltatori, hanno riferito che le modalità di installazione vennero indicate dalla impresa opposta, mentre il teste , figlio del legale rappresentante e socio della Testimone_5 [...]
riferiva che ara stata la Dl a fornire le indicazioni. CP_1
In sede di confronto, disposto con la teste , precisava che l'idraulico aveva esposto il CP_3
problema che avrebbe dovuto montare dei macchinari per cui aveva richiesto l'apertura verso l'esterno perchè più comoda.
Precisamente ha dichiarato“ Dopo questo incontro abbiamo montato il telaio come detto dall'idraulico che era Aggiungo spontaneamente che nessuno ci ha chiesto Persona_1
di cambiare il modo in cui era stato montato, se no avremmo provveduto, come è successo per le modifiche alla dimensione di un telaio al piano superiore, invece non abbiamo mai avuto alcuna contestazione fino all'inizio della causa”.
pagina 5 di 8 Tes_ La ha replicato che la contestazione era stata effettuata al di lui padre, il che Tes_7
risulta in atti.
L'idraulico sig. a sua volta sentito come teste di riferimento, in relazione al Per_1
montaggio dei serramenti di cui al locale caldaia, ha dichiarato che ,dato il tempo trascorso “ho effettuato un sopralluogo nella giornata di ieri, ma nonostante ciò non ricordo se avevo dato istruzioni per il montaggio della finestra;
non ricordo fossero sorti problemi adr i macchinari potevano passare ed essere installati con entrambe le modalità di apertura sia verso l'esterno sia verso l'interno”.
Risulta , quindi, che il montaggio è avvenuto in tale modo probabilmente su richiesta dell'idraulico ma certamente non della proprietà e che è stato tempestivamente contestato.
Infine , è stato confermato (teste ) che la opposta ha rifiutato di relazionarsi con CP_3
l'architetto DL;
il rifiuto, quindi, di ricevere indicazioni dalla Direzione dei lavori, costituisce grave inadempimento della impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
Accertato l'inadempimento , è risultato, come risulta anche nella relazione in atti del DL che i controtelai sono risultati da modificare e adattare per permettere di eseguire l'intervento globale di ristrutturazione a regola d'arte.
Il danno per l'inadempimenti è, quindi, da quantificare nell'importo pagato alla CP_5
incaricata di correggere i vizi di posa e fornitura del lavoro della ovvro
[...] CP_1 in € 3.660,00
Si rileva che , a fronte della azione della opposta per avere un saldo di € 6.556,00 mentre la opponente ha offerto, di pagare la differenza pari a € 2.896,00, offerta non accettata.
Inoltre, i testi e hanno confermato che in ragione delle opere non eseguite CP_3 Tes_1
a regola d'arte dalla la potè godere dell'immobile dopo 6 mesi dalla CP_4 Pt_1 data preventivata di fine lavori, entrando nell'immobile a dicembre 2021 anziché a giugno;
la opponente ha, quindi, dovuto soggiornare ancora per sei mesi in più del previsto nell'alloggio di sua proprietà di IA AN (capitolo 15 testi e che, è stato dimostrato CP_3 Tes_1
essere destinato ad essere concesso in locazione, come risulta da successivo contratto prodotto, che prevedeva un canone di € 450,00 mensili, per cui la somma richiesta di € 1.800,00, per danni da ritardo può essere ritenuta congrua anche in via equitativa, compensando, altresì, reciproci interessi e rivalutazioni in seguito alle compensazioni di cui infra.
pagina 6 di 8 Va riconosciuto, quindi a credito della impresa opposta come dovuto, previa compensazione del credito pari ad € 3.660,00 + 1.800,00 per un totale di 5.460,00, l'importo di € 1.096,00.
Stante la rideterminazione del credito il decreto ingiuntivo va revocato.
Preso atto del pagamento avvenuto in corso di causa, di € 7.402,83 l'importo residuo di €
6.306,83 va restituito alla parte opponente oltre interessi ex art. 2284 c4 c.c. dalla data del pagamento.
Quanto alle spese, considerato che fin dall'atto introduttivo della causa parte opponente ha offerto il pagamento dell'importo risultato dovuto all'esito del giudizio, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., stante la soccombenza parziale della attrice, le spese vanno compensate per la fase introduttiva, mentre va condannata parte opposta al pagamento delle spese per le residue fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alessandria in data 3.1.2022 n. 10/2022
n.RG 3651/21; accerta il credito di € 1.096,00 in favore di parte opposta;
accerta l'inadempimento della opposta come in motivazione opponente come in motivazione;
dispone, previa compensazione come in motivazione, la restituzione della somma pagata dalla attrice in opposizione in conseguenza delle esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nella misura di € 6.306,83 oltre interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dalla data del pagamento.
Compensa le spese della fase introduttiva e condanna, altresì, la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice in opposizione le spese di lite, che si liquidano in € 4.300,00 per compensi oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
pagina 7 di 8 Alessandria, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 728/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRATTAROLA Parte_1 C.F._1 MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TROTTI 46 15100 ALESSANDRIA presso il difensore avv. GRATTAROLA MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GALLI MICHELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZETTA SANTA LUCIA N. 1 15121 ALESSANDRIApresso il difensore avv. GALLI MICHELA
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo. Accertare che l'opera è affetta dai vizi denunciati e per l'effetto dichiarare che il compenso dovuto a era di € 2.896,00 mentre la sig.ra ha diritto al risarcimento del danno patito CP_2 Parte_1 per i vizi ammontante per danno emergente a € 3660,00 e per mancato godimento dell'immobile a € 1.800,00 o quella ritenuta di giustizia e, operate le compensazioni, dichiarare che era Parte_1 tenuta a pagare a la somma di € 1096,00 o quell'altra meglio ritenuta. CP_2 Dato atto che in data 7.7.2022 la somma di € 7.403,83, condannare a restituire alla CP_2 opponente la somma di € 6.307,83 o quell'altra meglio ritenuta, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1224 comma IV c.c. dal 7.7.2022 Condannare in ogni caso la convenuta alla rifusione delle spese di lite, tenuto conto del rifiuto immotivato dalla stessa opposto in sede stragiudiziale alla proposta transattiva per somma pari superiore a quella che verrà liquidata e della condotta processuale tenuta, alla rifusione delle spese di lite ex art. 91 e 96 cpc”.
pagina 1 di 8 Per parte convenuta opposta:
“voglia l'adito Tribunale di Alessandria, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuire: nel merito: respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo con conseguente condanna della sig.ra al Parte_1 pagamento della somma di euro 6.556,00 oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora, oltre alle spese del procedimento monitorio e successive occorrenti sino alla data dell'effettivo soddisfo. i n via istruttoria : ammettere la prova per testi sui capitoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14 e 15 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. datata 26 settembre 2022 con i testi ivi indicati. La scrivente difesa dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate di parte attrice opponente.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio."
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo Controparte_1 CP_1
emesso dal Tribunale di Alessandria in data 3.1.2022 n. 10/2022 n.RG 3651/21 per fornitura e posa in opera di beni.
Ha proposto opposizione l'ingiunta deducendo che:
- ha conferito incarico di direttore dei lavori all'arch. , e, tra gli altri, ha Controparte_3
commissionato alla in data 20.9.2020 la fornitura e posa in opera di Controparte_4
controtelai termici per cappotto e infissi utili per le detrazioni fiscali legate agli artt. 119 e 121 dl 34/2020.
La posa iniziava a febbraio 2021, e immediatamente il DL rilevava e faceva notare all' che quelli forniti non erano controtelai termici per cappotto conformi all'ordine. CP_1
Una volta posati i controtelai, il DL rilevava che due erano addirittura stati posati al contrario e uno di essi era sottodimensionato rispetto alla luce del varco in muratura, (doc.2 relazione arch. ). CP_3
I vizi venivano immediatamente segnalati dal DL e dalla nonché dal di lei Pt_1 marito e dal suocero, ma l' dopo avere promesso di intervenire per porvi rimedio, CP_1
intervenne per porre rimedio solo al sottodimensionamento del controtelaio mascherato con uso pagina 2 di 8 eccessivo di schiuma fissante, vizio che fu rimosso a seguito delle lagnanze della DL. Gli altri vizi, nonostante le promesse, non vennero rimossi
Allo scopo di limitare il danno, invece di commissionare ad altro fornitore l'integrale rifacimento del lavoro, si è commissionato alla l'adattamento Controparte_5 dei falsi telai forniti da al fine di renderli funzionali all'uso che se ne intendeva CP_1
fare di servizio a un cappotto termico, di riadattare le misure di quello fuori misura e di riposizionare quelli posati al contrario, il tutto avvenuto con una spesa di € 3.660,00, come da fattura che si allega
L'attesa dell'intervento promesso da , e la susseguente ricerca di nuovo Controparte_6 installatore, nonché l'attesa della riesecuzione dell'opera hanno comportato un ritardo di sei mesi nella disponibilità dell'immobile, con conseguente diritto della al risarcimento del Pt_1
danno da mancata disponibilità del bene, che si quantifica nel controvalore del canone di locazione, pari a € 300,00 mensili (o la diversa misura che emergerà dall'istruttoria)
Nella fase stragiudiziale, al fine di evitare una lite che appare piuttosto scontata, si è voluto e preferito offrire una composizione stragiudiziale offrendosi alla il CP_1
pagamento, senza nulla riconoscere, della differenza fra quanto preteso (€ 6556,00) e quanto pagato per riadattare i controtelai (doc. 4), e cioè € 3.660,00, in sostanza pagando alla
[...]
€ 2.896,00, ed evitando a entrambi le spese di lite. CP_4
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo
Si è costituita l'opposta eccependo e deducendo che:
dall'esame dei preventivi si evince che era stata richiesta (e dunque preventivata) la sola fornitura di controtelai termici e non anche la loro posa in opera che, secondo le iniziali previsioni della committenza, sarebbe stata eseguita da altra impresa operante sul cantiere.
Durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione emergeva la necessità della committente di ampliare l'oggetto della prestazione originariamente richiesta.
Veniva infatti richiesto alla di fornire n. 17 controtelai (in luogo di Controparte_1
13) e di provvedere altresì alla loro posa in opera la direzione dei lavori non si è mai curata di fornire esatte indicazioni circa la tipologia e le caratteristiche di tutti i necessari materiali né
pagina 3 di 8 ha mai fatto pervenire un computo metrico al quale attenersi.
Ciò nonostante la società ha esattamente adempiuto le proprie Controparte_1
obbligazioni, consegnando e posando entro la fine di marzo 2021 n. 17 controtelai in possesso di tutte le esatte caratteristiche preventivate.
Tutti i lavori commissionati sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte alcuna contestazione, né verbale né scritta, è mai stata formulata dalla committenza o dal di lei tecnico
Eccepisce la decadenza della committente dall'azione di garanzia per i presunti vizi dell'opera, non avendo la medesima provveduto alla loro denuncia nei termini e nei modi di legge.
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo preliminarmente all'esame dell'eccezione di tardiva denuncia dei vizi, la parte opposta, in sede di interrogatorio formale, ha confermato il capitolo 2 della memoria istruttoria di parte opponente “Vero che a marzo del 2021 il giorno 15 l'Architetto segnalava CP_3 all'impresa che i controtelai erano per cappotto da 10 cm e non da 12 cm e uscivano di 10 cm”, e il capitolo 10 “Vero che dopo un'altra accesa discussione con l'architetto l' a CP_1
fine marzo, si mise a correggere il controtelaio più stretto, ma non fece nessun altro dei lavori“.
Inoltre, il teste zio della attrice, ha confermato, altresì, il capitolo 4, ovvero che Tes_1
“qualche giorno dopo, lo convocò formalmente in cantiere perché il lavoro era inaccettabile “ riferendosi all'opposto.
L'eccezione di decadenza, è , pertanto, infondata a fronte della prova delle contestazioni di cui sopra ed essendo i lavori pacificamente iniziati nel febbraio 2021.
Quanto al merito della domanda sono stati confermati i vizi denunciati, ovvero che i controtelai posati non fossero idonei per l'applicazione del cappotto termico e due fossero stati posati al contrario.
La teste , Direttrice dei Lavori, ha infatti confermato (cap. 9 memoria CP_3
opponente) che i controtelai erano per cappotto da 10 cm e non da 12 cm, e che dei controtelai uno era molto più stretto dell'apertura, uno era al contrario e quello della vetrata era troppo pagina 4 di 8 interno e impediva la posa del davanzale, e tutti erano errati come misura, precisando che volevamo confrontarci per completare l'opera al meglio. Il controtelaio della finestra del sottotetto risultava più stretto poiché il tecnico aveva preso le misure errate”.
Il teste ha riferito (sempre in merito al capo 9) “Vero, ma preciso che i controtelai erano Tes_1
da intonaco quindi non idonei per nessun tipo di cappotto né da 10 né da 12 cm. Vero anche la seconda parte del capitolo.”
Il teste titolare delle ditta , incaricato di proseguire i lavori iniziati Tes_2 Controparte_5 dalla ha riferito : “i telai non erano predisposti per il cappotto quindi la proprietà CP_2
mi ha chiesto di modificarli;
il preventivo è quello indicato in capitolo e la fattura relativa la riconosco nella prod. n. 3 che comprende quanto richiesto dal “cappottista”; in più abbiamo modificato il falso telaio della caldaia in quanto era predisposto per spingere la porta verso
l'interno mentre l'idraulico e l'architetto lo hanno fanno aprire nel senso opposto;
il preventivo comprendeva anche una piccola finestra del sottottetto per montarlo come richiesto dalla proprietà. “
I vizi sono, inoltre, stati confermati e descritti nella relazione tecnica del DL allegata in atti.
A fronte delle prove di cui sopra parte opponente ha allegato solo che due controtelai vennero installati al contrario per volere della committenza.
Tale allegazione è risultata,tuttavia, indimostrata, poiché i testi e , Tes_3 Tes_4
subappaltatori, hanno riferito che le modalità di installazione vennero indicate dalla impresa opposta, mentre il teste , figlio del legale rappresentante e socio della Testimone_5 [...]
riferiva che ara stata la Dl a fornire le indicazioni. CP_1
In sede di confronto, disposto con la teste , precisava che l'idraulico aveva esposto il CP_3
problema che avrebbe dovuto montare dei macchinari per cui aveva richiesto l'apertura verso l'esterno perchè più comoda.
Precisamente ha dichiarato“ Dopo questo incontro abbiamo montato il telaio come detto dall'idraulico che era Aggiungo spontaneamente che nessuno ci ha chiesto Persona_1
di cambiare il modo in cui era stato montato, se no avremmo provveduto, come è successo per le modifiche alla dimensione di un telaio al piano superiore, invece non abbiamo mai avuto alcuna contestazione fino all'inizio della causa”.
pagina 5 di 8 Tes_ La ha replicato che la contestazione era stata effettuata al di lui padre, il che Tes_7
risulta in atti.
L'idraulico sig. a sua volta sentito come teste di riferimento, in relazione al Per_1
montaggio dei serramenti di cui al locale caldaia, ha dichiarato che ,dato il tempo trascorso “ho effettuato un sopralluogo nella giornata di ieri, ma nonostante ciò non ricordo se avevo dato istruzioni per il montaggio della finestra;
non ricordo fossero sorti problemi adr i macchinari potevano passare ed essere installati con entrambe le modalità di apertura sia verso l'esterno sia verso l'interno”.
Risulta , quindi, che il montaggio è avvenuto in tale modo probabilmente su richiesta dell'idraulico ma certamente non della proprietà e che è stato tempestivamente contestato.
Infine , è stato confermato (teste ) che la opposta ha rifiutato di relazionarsi con CP_3
l'architetto DL;
il rifiuto, quindi, di ricevere indicazioni dalla Direzione dei lavori, costituisce grave inadempimento della impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
Accertato l'inadempimento , è risultato, come risulta anche nella relazione in atti del DL che i controtelai sono risultati da modificare e adattare per permettere di eseguire l'intervento globale di ristrutturazione a regola d'arte.
Il danno per l'inadempimenti è, quindi, da quantificare nell'importo pagato alla CP_5
incaricata di correggere i vizi di posa e fornitura del lavoro della ovvro
[...] CP_1 in € 3.660,00
Si rileva che , a fronte della azione della opposta per avere un saldo di € 6.556,00 mentre la opponente ha offerto, di pagare la differenza pari a € 2.896,00, offerta non accettata.
Inoltre, i testi e hanno confermato che in ragione delle opere non eseguite CP_3 Tes_1
a regola d'arte dalla la potè godere dell'immobile dopo 6 mesi dalla CP_4 Pt_1 data preventivata di fine lavori, entrando nell'immobile a dicembre 2021 anziché a giugno;
la opponente ha, quindi, dovuto soggiornare ancora per sei mesi in più del previsto nell'alloggio di sua proprietà di IA AN (capitolo 15 testi e che, è stato dimostrato CP_3 Tes_1
essere destinato ad essere concesso in locazione, come risulta da successivo contratto prodotto, che prevedeva un canone di € 450,00 mensili, per cui la somma richiesta di € 1.800,00, per danni da ritardo può essere ritenuta congrua anche in via equitativa, compensando, altresì, reciproci interessi e rivalutazioni in seguito alle compensazioni di cui infra.
pagina 6 di 8 Va riconosciuto, quindi a credito della impresa opposta come dovuto, previa compensazione del credito pari ad € 3.660,00 + 1.800,00 per un totale di 5.460,00, l'importo di € 1.096,00.
Stante la rideterminazione del credito il decreto ingiuntivo va revocato.
Preso atto del pagamento avvenuto in corso di causa, di € 7.402,83 l'importo residuo di €
6.306,83 va restituito alla parte opponente oltre interessi ex art. 2284 c4 c.c. dalla data del pagamento.
Quanto alle spese, considerato che fin dall'atto introduttivo della causa parte opponente ha offerto il pagamento dell'importo risultato dovuto all'esito del giudizio, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., stante la soccombenza parziale della attrice, le spese vanno compensate per la fase introduttiva, mentre va condannata parte opposta al pagamento delle spese per le residue fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alessandria in data 3.1.2022 n. 10/2022
n.RG 3651/21; accerta il credito di € 1.096,00 in favore di parte opposta;
accerta l'inadempimento della opposta come in motivazione opponente come in motivazione;
dispone, previa compensazione come in motivazione, la restituzione della somma pagata dalla attrice in opposizione in conseguenza delle esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nella misura di € 6.306,83 oltre interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dalla data del pagamento.
Compensa le spese della fase introduttiva e condanna, altresì, la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice in opposizione le spese di lite, che si liquidano in € 4.300,00 per compensi oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
pagina 7 di 8 Alessandria, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
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