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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 1 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 542/2021
tra
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLA CACOPARDO, giusta procura in atti
Ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, P.IVA: rappresentata e difesa dall'Avv. SALVATORE P.IVA_1
FONTANA, giusta procura in atti
Resistente
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 19.3.2021, esponeva di essere stata assunta Parte_1
alle dipendenze dell' dal 6.6.18 al 31.1.19, con la Controparte_1
qualifica di addetta assistente utenti, 6 livello del CCNL Istituti Assistenziali Uneba ed orario di lavoro di 38 ore settimanali articolato in tre turni: mattina, pomeriggio, notte e riposo, per poi riprendere il pomeriggio del giorno successivo, con i seguenti orari: la mattina dalle ore 7.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00 e la notte dalle
22.00 alle 7.00 del giorno successivo. Rappresentava, tuttavia, di avere svolto un orario lavorativo diverso da quello previsto in contrato e precisamente: il turno di mattina iniziava alle 7.00 e terminava alle 17.00 anziché alle 14.00, il turno di pomeriggio veniva inglobato con il turno di notte e si svolgeva ininterrottamente dalle 17.00 alle 7.00 del giorno successivo, senza che fossero previsti riposi e che, quando smontava dal turno pomeriggio/notte alle 7.00 del mattino, riprendeva a lavorare alle 7.00 del giorno successivo sempre fino alle 17.00, anziché fino alle 14.00. Precisava che le maggiori ore di lavoro prestate rispetto a quelle contrattuali erano pari a 10 ore alla settimana, anche durante i periodi di festività, senza ricevere in busta paga la maggiorazione prevista per legge. Aggiungeva che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, non aveva usufruito delle giornate di ferie contrattualmente previste né erano state corrisposte la 13 mensilità
e la 14 mensilità, il TFR, come previsto dal CCNL di riferimento, fatti salvi gli acconti già ricevuti a mezzo D.I. n. 429.2019 pari ad euro 5.933,40, rimanendo creditrice della restante somma di euro 4.769,18 a titolo di differenze retributive.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, l' al fine di accertare lo Controparte_1
II svolgimento delle maggiori ore di lavoro supplementari e straordinarie e, per l'effetto,
sentire condannare la datrice di lavoro al pagamento della complessiva somma di €
4.769,18 a titolo di differenze retributive per le ore di lavoro straordinario, maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo, 13 e 14 mensilità, ferie non godute e ROL, differenza sul
TFR maturato dal 6.6.2018 al 31.1.19, nonché rimborso per l'acquisto della divisa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva l' che contestava quanto dedotto dalla Controparte_1
ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che aveva svolto Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze dell con la qualifica Controparte_1
di addetta all'assistenza personale in casa famiglia 6 livello CCNL istituti assistenziali
UNEBA con contratto a tempo pieno per n. 6 giornate lavorative settimanali dal 6 giugno
2018 sino al 31 gennaio 2019, come risultava dai modelli UniLav versati in atti.
Deduceva che la ricorrente aveva sempre osservato l'orario lavorativo e la turnazione prevista dal contratto di lavoro e dal CCNL di settore ed evidenziava che ogni singola ora di lavoro eccedente l'orario ordinario contrattualmente previsto era stata sempre riportata in busta paga alla voce “ore a banca ore” e che dalla busta paga di dicembre 2018,
emergeva che le ore lavorative eccedenti l'orario ordinario erano complessivamente 304,
di cui 50 pagate con la busta paga di agosto 2021 e le restanti 254 pagate con la busta paga di gennaio 2019.
Precisava che la stessa ricorrente aveva ammesso di avere già ricevuto il pagamento degli importi indicati nelle buste paga versate in atti e della somma di euro 5.933,40 portata dal decreto ingiuntivo n. 429/2019 del Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro, con il quale
[...]
aveva chiesto e ottenuto il pagamento delle buste paga di dicembre 2018 (euro Pt_1
1.179,00), tredicesima mensilità 2018 (euro 476,00) e gennaio 2019 nonché del TFR
riportato nella medesima ultima busta paga (euro 4.278.40), avendo fondato la domanda
III monitoria sulle relative buste paga e che, con l'ultima busta paga di gennaio 2019, le erano state liquidate anche tutte le ore residue conferite alla banca ore (254) per un totale di euro 1.811,73.
Rilevava ancora che la ricorrente aveva usufruito dei riposi previsti dal CCNL di settore e aveva sempre percepito la maggiorazione per il lavoro svolto nei giorni festivi e per il lavoro notturno. Rappresentava, inoltre, che la lavoratrice aveva fruito delle ferie contrattualmente previste mentre quelle non godute le erano state regolarmente corrisposte come documentato dall'ultima busta paga di gennaio 2019, saldata a seguito di decreto ingiuntivo e di aver corrisposto per intero la tredicesima e la quattordicesima mensilità nonché il TFR. Evidenziava che la spesa sostenuta dalla ricorrente di euro
100.00 per l'acquisto della divisa di lavoro, era di natura voluttuaria in quanto la datrice resistente non aveva alcun obbligo di dotare il personale di indumenti di lavoro gestendo una casa famiglia. Rilevava, altresì, i vizi che la consulenza contabile del CTP presentava per l'applicazione al rapporto di lavoro del superiore livello 5 anziché del livello 6 del
CCNL di settore e ne contestava gli importi.
Deduceva, infine, di aver corrisposto due volte gli importi portati dalla busta paga di dicembre 2018 e, precisamente, una prima volta con bonifico di euro 1.179,00 in data 11
marzo 2019 e una seconda volta, a seguito del decreto ingiuntivo n. 429/2019 del 26
marzo 2019 e, pertanto, chiedeva la restituzione da parte della ricorrente della somma di euro 1.179,00, indebitamente percepita.
La causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c., viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va rigettata la domanda riconvenzionale relativa alla restituzione della somma di € 1.179,00 indebitamente percepita dalla lavoratrice, non risultando in atti il
IV duplice versamento da parte dell'associazione datoriale della retribuzione relativa alla mensilità di dicembre 2018, atteso che, nell'atto di precetto è stata scorporata la somma relativa alla mensilità di dicembre 2018, pagata nelle more dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Sempre in via preliminare, va osservato che nel giudizio di accertamento del diritto alla maggiorazione retributiva dovuta al prestatore di lavoro subordinato per l'esecuzione di ore di lavoro supplementari e straordinarie, interamente o parzialmente non retribuite dal datore di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di allegare, in modo specifico e dettagliato, il numero di ore effettivamente prestate nonché di fornire, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, la prova del superamento dell'orario di lavoro previsto in contratto (e per il quale è stato retribuito), affinché possa oggettivamente riscontrarsi, rispetto all'articolazione oraria contrattualmente stabilita,
l'eccedenza lavorativa posta a fondamento dell'integrazione salariale richiesta. Invero, la maggiore quantità di lavoro prestato per una durata superiore rispetto al monte ore concordato tra le parti rappresenta il fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio,
corrispondente alla differenza economica tra quanto spettante in ragione della prestazione effettivamente svolta dal lavoratore e quanto corrisposto dall'ente datoriale sulla base dell'articolazione oraria prefissata.
Nella vicenda in esame, ha dichiarato di aver prestato la propria attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze dell' dal 6.6.18 al 31.1.19, Controparte_1
con la qualifica di addetta assistente utenti 6 livello, tempo pieno, osservando la seguente articolazione oraria della prestazione lavorativa: il turno di mattina iniziava alle
7.00 e terminava alle 17.00 (anziché alle 14.00) il turno di pomeriggio veniva inglobato con il turno di notte e si svolgeva ininterrottamente dalle 17.00 alle 7.00 del giorno
V successivo e, talvolta, quando smontava dal turno pomeriggio/notte alle 7.00 del mattino,
riprendeva a lavorare alle 7.00 del giorno successivo sempre fino alle 17.00 e non fino alle 14.00, senza che fossero previsti riposi.
Sul punto, il teste di parte ricorrente, , collega della ricorrente, che Testimone_1
ha lavorato alle dipendenze dell'associazione convenuta nel mese di settembre 2018 fino a ottobre 2019 ha riferito: “Conosco poiché siamo stati colleghi di lavoro, Parte_1
abbiamo lavorato entrambi per l'associazione io ho iniziato a Controparte_1
lavorare nel mese di settembre 2018 fino a ottobre 2019; quando sono arrivato ho
trovato la ricorrente che già vi lavorava e quando ho cessato il rapporto di lavoro la
ricorrente era già andata via. Svolgevo le mansioni di operatore socio-sanitario. I miei
orari di lavoro si articolavano in base a turni;
spesso facevo dalle 7.00 alle 17.00 o, in
alternativa dalle 17.00 alle 7.00 del mattino successivo. Lavoravo tutti i giorni dal lunedì
alla domenica e non avevo giorni di riposo. Solitamente lavoravo un giorno dalle 7.00
alle 17.00 ed il giorno successivo dalle 17.00 alle 7.00. Per parecchi mesi non ho mai
avuto un giorno di riposo. Qualche volta, in maniera saltuaria e del tutto eccezionale, è
capitato di avere un giorno di riposo;
in quelle volte sono stato io a non presentarmi a
lavoro a causa dell'eccessiva stanchezza. La ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni e
anche lei osservava i miei stessi turni di lavoro. Era operatrice socio-sanitaria e
lavorava tutti i giorni dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, in turni che si
alternavano dalle 7.00 alle 17.00 o dalle 17.00 alle 7.00. Entrambi ci occupavamo
dell'igiene degli ospiti della struttura nonché della pulizia dei locali;
cucinavamo, ci
occupavamo del cambio biancheria e vestiario;
lavanderia etc. Preciso che a me non è
mai stata fornita alcuna divisa;
non c'era una divisa specifica per il lavoro che
dovevamo effettuare. Utilizzavamo regolarmente gli abiti personali. La ricorrente aveva
VI un grembiule portato da casa. Il numero di operatori variava di settimana in settimana
poiché spesso andavano via;
quando sono arrivato eravamo in tre: io e altri due;
però ci
sono stati anche periodi in cui siamo stati cinque-sei. In ogni turno, c'era un solo
operatore socio-sanitario; chi era di turno doveva occuparsi di tutto quello che era
necessario per gli ospiti: pulizia e igiene personale, cambio lenzuola e vestiario;
pulizia
dei locali, cucinare etc. Nel periodo in cui ho lavorato c'erano circa ventritré-
ventiquattro ospiti all'interno della struttura, ripartiti su due piani: dodici-tredici al
piano terra e dieci al primo piano. Preciso che non c'era personale infermieristico
poiché la struttura non era adeguata a somministrare farmaci. Quando vi era la
necessità, veniva chiamato un infermiere dall'esterno. Con la ricorrente ci vedevamo
quotidianamente, poiché talvolta facevamo lo stesso turno e in altri casi ci davamo il
cambio. Preciso che l'associazione era articolata in tre strutture denominate “
[...]
”, “ ” e “ ” e si sviluppava su due piani dello CP_2 Controparte_3 CP_4
stesso edificio: al piano terreno c'erano “ ” e “ ”; mentre al Controparte_2 CP_4
primo piano vi era “ ”. Le strutture erano tre, di cui due al piano terra Controparte_3
e l'altra al primo piano;
in entrambi i piani vi era un solo operatore. Noi operatori
socio-sanitari giravamo tra l'una e l'altra struttura, in base ai turni”.
Le deposizioni del teste sono state confermate dalla teste Testimone_1 [...]
la quale ha riferito: “Ho lavorato alle dipendenze della società Testimone_2 [...]
da aprile 2018 fino a gennaio 2019; mi occupavo di tutto: cucinavo, della CP_1
pulizia e cura delle persone, pulizia ed igiene della struttura, lavanderia (le lavatrici
venivano messe in funzione fino alle 4.00 del mattino). Gli orari di lavoro normalmente
dovevano essere dalle 7.00 alle 14.00; dalle 14.00 alle 22.00 e dalle 22.00 alle 7.00 del
mattino successivo, ma in realtà il turno di mattina iniziava alle 7.00 e si concludeva alle
VII 17.00 ed il turno pomeridiano veniva accorpato con quello notturno, dalle 17.00 alle
7.00 dell'indomani. Dopo il notturno smontavamo alle 7.00 per rimontare l'indomani
mattina, sempre alle 7.00. Inoltre, non avevamo giorni di riposo e questi orari
riguardavano anche la domenica ed i giorni festivi. La ricorrente ha lavorato alle
dipendenze della società resistente da giugno 2018 a gennaio 2019; il suo contratto
scadeva insieme al mio. Gli orari di lavoro della ricorrente erano gli stessi di quelli che
svolgevo io ed anche le mansioni;
nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme vi era una
carenza di personale all'interno della cooperativa insufficiente a coprire i turni regolari
e quindi noi dovevamo allungare i nostri turni”.
Le deposizioni dei testi appaiono coerenti, precise e circostanziate: i testi dimostrano di avere avuto una conoscenza diretta dei fatti di causa e le loro dichiarazioni si riscontrano a vicenda confermando quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre l'orario previsto per ciascun turno lavorativo, anche durante le festività, divenuta prassi datoriale nei confronti dei dipendenti. Il quadro probatorio emerso all'esito dell'attività istruttoria conferma, in particolare, la presenza di due soli due turni lavorativi: dalle 7:00 alle 17:00 e dalle 17:00 alle 7:00 del giorno successivo
(teste e , inglobando il turno pomeridiano Testimone_1 Testimone_2
con il turno notturno, e consente di ritenere che la ricorrente abbia fatto fronte, in maniera compiuta e dettagliata, all'onere probatorio di cui era gravata, dando puntuale riscontro dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente appaiono fondate anche alla luce della prova contraria fornita dall'associazione resistente, in quanto le dichiarazioni rese dalla teste per la loro Testimone_3
genericità non consentono di privare di attendibilità le circostanze puntualmente confermate dai testi di parte ricorrente, atteso che la teste ha dichiarato di non ricordare il
VIII periodo in cui ha lavorato o fatto le notti e di non essere a conoscenza se il Parte_1
turno pomeridiano si protraesse oltre l'orario o fosse accorpato con quello notturno sino all'indomani, mentre in alcune punti ha confermato che è capitato che la ricorrente si trattenesse oltre l'orario di lavoro prefissato.
Venendo alla quantificazione degli importi ancora dovuti a titolo di differenze retributive,
si ritengono congrui i conteggi analitici predisposti da parte ricorrente, dai quali risulta che ha maturato nell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze Parte_1
dell'associazione la complessiva somma di € 16.757.95 a titolo di Controparte_1
retribuzione ordinaria, ore di lavoro straordinario, notturno e festivo, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute, ROL e TFR. Da tale somma va detratto l'importo netto corrisposto dall'associazione datoriale, risultante dalle singole buste paga (e dai bonifici di pagamento) relativi a tutto il periodo lavorato, pari ad €
12.866,40, rimanendo, pertanto, l'associazione convenuta debitrice nei confronti della lavoratrice del residuo importo di € 3.891,55 (e non 4.769,18). Sul punto, la relazione di consulenza tecnica di parte indica sotto la voce “totale versato” importi lievemente inferiori rispetto al “netto” risultante dalle singole buste paga – ivi compresa l'ultima busta paga per la quale è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo – saldate dall'associazione resistente. Per il resto, va confermata la correttezza dei conteggi contenuti nella CTP, avuto riguardo ai criteri di calcolo applicati.
Non può infine riconoscersi il diritto della lavoratrice al rimborso della somma di €
100,00 per l'acquisto del vestiario impiegato durante l'attività lavorativa, trattandosi di spese non documentate.
IX Nei termini innanzi indicati, il ricorso è fondato e, di conseguenza, l'associazione
[...]
va condannata al pagamento, in favore di della somma CP_1 Parte_1
di € 3.891,55 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di esigibilità del credito sino all'effettivo soddisfo, a titolo di differenze retributive per le ore di lavoro straordinario svolto alle dipendenze dell'associazione datoriale nonché per le maggiorazioni relative alle ore di lavoro notturno e festivo, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute, ROL e differenza sul TFR maturato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
542/2021 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 3.891,55, a titolo di differenze Parte_1
retributive per ore di lavoro straordinario, maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo,
Contr 13 e 14 mensilità, ferie non godute, e differenza sul TFR maturato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di esigibilità del credito sino all'effettivo soddisfo
Condanna, altresì, l'associazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.626,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Cacopardo Antonella, dichiaratasi antistataria.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
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