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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5792/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5792/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(BO), loc. Vado, via della Stazione n. 26,
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Stazione n. 26, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Michela Bertani del foro di Lucca ed entrambi elettivamente domiciliati presso e nel suo studio, in Bagni di Lucca (LU), via Letizia n. 30
con l'intervento del P.M in sede
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 23/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può p esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra le parti.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19,
2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
Pistoiese (PT) il 03.04.1970 e , nata a [...] il [...] che hanno contratto Parte_2 matrimonio in data 18/03/2006 a BA DI UC (LU), matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di BA DI UC (LU), al n.2, parte I, anno 2006.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno il proprio domicilio, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegna la casa già familiare, sita a Monzuno (BO), loc. Vado, via della Stazione n. 26, al sig.
, che continuerà ad abitarvi, facendosi carico, in via totale ed esclusiva, del relativo Parte_1 canone di locazione, dopoché la sig. l'avrà rilasciata al medesimo entro il giorno Parte_2
30.04.2025;
3) obbliga il sig. a corrispondere alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma Pt_1 mensile di € 250 (duecentocinquanta/00), da versarsi alla medesima, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici istat;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di BA DI UC (LU), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BA DI UC (LU), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
16.7.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5792/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(BO), loc. Vado, via della Stazione n. 26,
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Stazione n. 26, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Michela Bertani del foro di Lucca ed entrambi elettivamente domiciliati presso e nel suo studio, in Bagni di Lucca (LU), via Letizia n. 30
con l'intervento del P.M in sede
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 23/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può p esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra le parti.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19,
2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
Pistoiese (PT) il 03.04.1970 e , nata a [...] il [...] che hanno contratto Parte_2 matrimonio in data 18/03/2006 a BA DI UC (LU), matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di BA DI UC (LU), al n.2, parte I, anno 2006.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno il proprio domicilio, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegna la casa già familiare, sita a Monzuno (BO), loc. Vado, via della Stazione n. 26, al sig.
, che continuerà ad abitarvi, facendosi carico, in via totale ed esclusiva, del relativo Parte_1 canone di locazione, dopoché la sig. l'avrà rilasciata al medesimo entro il giorno Parte_2
30.04.2025;
3) obbliga il sig. a corrispondere alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma Pt_1 mensile di € 250 (duecentocinquanta/00), da versarsi alla medesima, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici istat;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di BA DI UC (LU), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BA DI UC (LU), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
16.7.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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