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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1436/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5293/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 760/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 26/05/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 017202490018981000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200004486382000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210003139279000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 634/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r.l.s. aveva impugnato intimazione di pagamento n. 01720249001898981000 notificata in data 21.5.2024 in relazione a sei cartelle esattoriali deducendone la nullità per omessa notifica delle suddette cartelle.
Si era costituita l'Agenzia delle entrate-riscossione chiedendo il rigetto del ricorso, del tutto infondato e producendo documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle oggetto di impugnazione. Ha sostenuto la legittimità delle notifiche avvenute via pec.
Ha depositato memorie la società istante insistendo sulla nullità delle notifiche e sulla mancanza di documentazione in relazione alla cartella sub.6.
Quanto alle notifiche via pec, eccepisce che l'indirizzo è erroneo (infatti si legge Indirizzo non valido).
In primo grado il ricorso è stato accolto con condanna l'Agenzia al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre accessori.
Si è, infatti, ritenuto che quanto dedotto da parte attorea non è stato smentito dalla ampia documentazione prodotta dall'Agenzia, che non ha fornito idonea prova della regolare notifica delle cartelle.
Si è evidenziato, in via generale, che in materia di processo civile telematico, le Sezioni Unite della Suprema
Corte di cassazione hanno avuto modo di affermare che, “a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del
16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. [giust.] n. 44 del 2011 […], in conformità agli standard previsti dal
Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni
".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale” (Sez. U, n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132-02).
Il principio di equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", che costituisce la “ratio” ispiratrice dell'insegnamento che ne occupa, è stato, poi, esplicitato da una pronuncia immediatamente successiva, secondo, “in tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo 'CAdES' e di tipo 'PAdES' sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni '.p7m' e '.pdf', posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. L'equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico, non può non valere “a fortiori” per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”.
Invero, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass n. 19327/2024).
In definitiva, a venire in linea di conto è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie non rappresentate), dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC). Più particolarmente, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. 35541/2023), considerato che “l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della […] omessa sottoscrizione [del ruolo], sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni” (Cass n. 27561/2018).
Di recente la Cassazione ha così statuito: “È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare incontrario” (Cass.
30922/2024).
Alla stregua di quanto detto, venendo al caso di specie, si è rilevato, in disparte l'infondatezza di tutte le eccezioni formali sollevate dalla difesa istante, che effettivamente non risulta alcuna prova della notifica della cartella n. 01720210003139279000, mentre, quanto alle cartelle 01720180004701031000,
01720190002577576000, 301720190000526912200, 4 01720190006310217000 le stesse risultano notificate ad un indirizzo errato - Email_4 - laddove l'intimazione risulta invece correttamente notificato all'indirizzo pec Email_5.
Quanto alla cartella 5 01720200004486382000, la documentazione in atti non è idonea a comprovare la regolarità della procedura notificatoria, atteso che risultano depositati attestati di deposito presso la casa comunale nonché distinte di accompagnamento prive di data certa e sottoscrizione.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate limitatamente alla parte in cui è stato ritenuto che le notifiche non siano valide per le seguenti cartelle:
- Cartella 01720200004486382000, emessa dall'AER per un debito nei confronti dell'A.E. – Dir. provinciale di Benevento (Ritenute e addizionali IRPEF anno 2016), notificata in data 06/04/2023, per € 4.098,38, come si è dimostra depositando nel primo grado di giudizio la copia della cartella, relata di notifica effettuata per irreperibilità relativa, avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale, distinta della racc.ta n.
696324549813, avviso di deposito nella casa comunale, ricevuta di ritorno racc.ta n. 696324549813 per
“compiuta giacenza”, attestazione di consegna della racc.ta n. 69503454981-7; -Cartella 01720210003139279000, emessa dall'AER per un debito nei confronti dell'A.E. – Dir. provinciale di Benevento (IRAP anno 2017), notificata in data 22/12/2022, per € 1.853,52, come si è dimostrato allegando nel primo grado di giudizio il messaggio originario contenente l'atto notificato e la ricevuta di avvenuta consegna ove si legge: “Notifica cartella 5 n. 01720210003139279000 Codice Fiscale CF_Resistente_1 " proveniente da "Email_6" ed indirizzato a " Email_5".
La sentenza sarebbe illegittima quanto alla cartella 01720200004486382000 (n. 6) in quanto ritiene erroneamente che la documentazione depositata non sia idonea a provare la notifica della stessa. A tale riguardo si provvede a rimettere all'attenzione la documentazione attestante la corretta notifica della cartella, già versata negli atti di primo grado e, precisamente:
. Copia della cartella n. 01720200004486382000 notificata il 06.04.2023, relata di notifica mediante racc.ta n. 695894549810 effettuata per irreperibilità relativa, avviso di deposito nella casa comunale del
10.03.2023, avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale mediante raccomandata n.
696324549813, distinta della racc.ta n. 696324549813 datata 27.03.2023, ricevuta di ritorno racc.ta n.
696324549813 per “compiuta giacenza”;
. il messaggio originario contenente la cartella notificata e la ricevuta di avvenuta consegna a mezzo pec ove si legge: “Notifica cartella n. 01720210003139279000 Codice Fiscale CF_Resistente_1" proveniente da "Email_6" ed indirizzato a Email_5. it".
Si è costituita la società contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata e contestando la produzione documentale nel giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Non vi è dubbio circa l'avvenuta regolare notifica delle due cartelle di cui all'atto di appello come rilevato dall'appellante e sulla base della documentazione allegata.
Priva di pregio è l'eccezione sollevata dalla contribuente sulla inutilizzabilità di tale documentazione posto che la stessa era già stata prodotta nel corso di giudizio di primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso della contribuente va rigettato relativamente alle due cartelle sopra specificate (-
Cartella 01720200004486382000, emessa dall'AER per un debito nei confronti dell'A.E. – Dir. provinciale di Benevento (Ritenute e addizionali IRPEF anno 2016), notificata in data 06/04/2023, per € 4.098,38) e
Cartella 01720210003139279000, emessa dall'AER per un debito nei confronti dell'A.E. – Dir. provinciale di Benevento (IRAP anno 2017), notificata in data 22/12/2022, per € 1.853,52).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna la Resistente_1 s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore delle altre parti costituite e liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori se dovuti per ciascuna.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5293/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 760/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 26/05/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 017202490018981000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200004486382000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210003139279000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 634/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r.l.s. aveva impugnato intimazione di pagamento n. 01720249001898981000 notificata in data 21.5.2024 in relazione a sei cartelle esattoriali deducendone la nullità per omessa notifica delle suddette cartelle.
Si era costituita l'Agenzia delle entrate-riscossione chiedendo il rigetto del ricorso, del tutto infondato e producendo documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle oggetto di impugnazione. Ha sostenuto la legittimità delle notifiche avvenute via pec.
Ha depositato memorie la società istante insistendo sulla nullità delle notifiche e sulla mancanza di documentazione in relazione alla cartella sub.6.
Quanto alle notifiche via pec, eccepisce che l'indirizzo è erroneo (infatti si legge Indirizzo non valido).
In primo grado il ricorso è stato accolto con condanna l'Agenzia al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre accessori.
Si è, infatti, ritenuto che quanto dedotto da parte attorea non è stato smentito dalla ampia documentazione prodotta dall'Agenzia, che non ha fornito idonea prova della regolare notifica delle cartelle.
Si è evidenziato, in via generale, che in materia di processo civile telematico, le Sezioni Unite della Suprema
Corte di cassazione hanno avuto modo di affermare che, “a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del
16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. [giust.] n. 44 del 2011 […], in conformità agli standard previsti dal
Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni
".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale” (Sez. U, n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132-02).
Il principio di equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", che costituisce la “ratio” ispiratrice dell'insegnamento che ne occupa, è stato, poi, esplicitato da una pronuncia immediatamente successiva, secondo, “in tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo 'CAdES' e di tipo 'PAdES' sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni '.p7m' e '.pdf', posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. L'equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico, non può non valere “a fortiori” per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”.
Invero, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass n. 19327/2024).
In definitiva, a venire in linea di conto è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie non rappresentate), dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC). Più particolarmente, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. 35541/2023), considerato che “l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della […] omessa sottoscrizione [del ruolo], sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni” (Cass n. 27561/2018).
Di recente la Cassazione ha così statuito: “È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare incontrario” (Cass.
30922/2024).
Alla stregua di quanto detto, venendo al caso di specie, si è rilevato, in disparte l'infondatezza di tutte le eccezioni formali sollevate dalla difesa istante, che effettivamente non risulta alcuna prova della notifica della cartella n. 01720210003139279000, mentre, quanto alle cartelle 01720180004701031000,
01720190002577576000, 301720190000526912200, 4 01720190006310217000 le stesse risultano notificate ad un indirizzo errato - Email_4 - laddove l'intimazione risulta invece correttamente notificato all'indirizzo pec Email_5.
Quanto alla cartella 5 01720200004486382000, la documentazione in atti non è idonea a comprovare la regolarità della procedura notificatoria, atteso che risultano depositati attestati di deposito presso la casa comunale nonché distinte di accompagnamento prive di data certa e sottoscrizione.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate limitatamente alla parte in cui è stato ritenuto che le notifiche non siano valide per le seguenti cartelle:
- Cartella 01720200004486382000, emessa dall'AER per un debito nei confronti dell'A.E. – Dir. provinciale di Benevento (Ritenute e addizionali IRPEF anno 2016), notificata in data 06/04/2023, per € 4.098,38, come si è dimostra depositando nel primo grado di giudizio la copia della cartella, relata di notifica effettuata per irreperibilità relativa, avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale, distinta della racc.ta n.
696324549813, avviso di deposito nella casa comunale, ricevuta di ritorno racc.ta n. 696324549813 per
“compiuta giacenza”, attestazione di consegna della racc.ta n. 69503454981-7; -Cartella 01720210003139279000, emessa dall'AER per un debito nei confronti dell'A.E. – Dir. provinciale di Benevento (IRAP anno 2017), notificata in data 22/12/2022, per € 1.853,52, come si è dimostrato allegando nel primo grado di giudizio il messaggio originario contenente l'atto notificato e la ricevuta di avvenuta consegna ove si legge: “Notifica cartella 5 n. 01720210003139279000 Codice Fiscale CF_Resistente_1 " proveniente da "Email_6" ed indirizzato a " Email_5".
La sentenza sarebbe illegittima quanto alla cartella 01720200004486382000 (n. 6) in quanto ritiene erroneamente che la documentazione depositata non sia idonea a provare la notifica della stessa. A tale riguardo si provvede a rimettere all'attenzione la documentazione attestante la corretta notifica della cartella, già versata negli atti di primo grado e, precisamente:
. Copia della cartella n. 01720200004486382000 notificata il 06.04.2023, relata di notifica mediante racc.ta n. 695894549810 effettuata per irreperibilità relativa, avviso di deposito nella casa comunale del
10.03.2023, avviso di notifica mediante deposito nella casa comunale mediante raccomandata n.
696324549813, distinta della racc.ta n. 696324549813 datata 27.03.2023, ricevuta di ritorno racc.ta n.
696324549813 per “compiuta giacenza”;
. il messaggio originario contenente la cartella notificata e la ricevuta di avvenuta consegna a mezzo pec ove si legge: “Notifica cartella n. 01720210003139279000 Codice Fiscale CF_Resistente_1" proveniente da "Email_6" ed indirizzato a Email_5. it".
Si è costituita la società contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata e contestando la produzione documentale nel giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Non vi è dubbio circa l'avvenuta regolare notifica delle due cartelle di cui all'atto di appello come rilevato dall'appellante e sulla base della documentazione allegata.
Priva di pregio è l'eccezione sollevata dalla contribuente sulla inutilizzabilità di tale documentazione posto che la stessa era già stata prodotta nel corso di giudizio di primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso della contribuente va rigettato relativamente alle due cartelle sopra specificate (-
Cartella 01720200004486382000, emessa dall'AER per un debito nei confronti dell'A.E. – Dir. provinciale di Benevento (Ritenute e addizionali IRPEF anno 2016), notificata in data 06/04/2023, per € 4.098,38) e
Cartella 01720210003139279000, emessa dall'AER per un debito nei confronti dell'A.E. – Dir. provinciale di Benevento (IRAP anno 2017), notificata in data 22/12/2022, per € 1.853,52).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna la Resistente_1 s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore delle altre parti costituite e liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori se dovuti per ciascuna.