TAR Roma, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 5847
TAR
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
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Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancato scorrimento graduatoria precedente

    Il Collegio ritiene che i due concorsi presentino differenze sostanziali in termini di profili professionali ricercati, requisiti di accesso e materie d'esame, rendendo impossibile lo scorrimento della graduatoria precedente. Inoltre, la normativa sopravvenuta (art. 4, comma 1, D.L. n. 25/2025) privilegia lo strumento concorsuale come modalità ordinaria e prioritaria di reclutamento, escludendo la necessità di una motivazione puntuale per l'indizione di un nuovo concorso.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, D.L. n. 25/2025

    La questione di costituzionalità non supera il limite della non manifesta infondatezza né della rilevanza, in quanto le nuove professionalità richieste dall'Amministrazione non erano oggetto di selezione nella procedura concorsuale precedente. Pertanto, l'assunzione di nuovo personale doveva avvenire mediante un nuovo concorso.

  • Rigettato
    Inammissibile integrazione postuma della motivazione

    L'Amministrazione non era tenuta a svolgere uno sforzo motivazionale per illustrare le ragioni dell'indizione del bando rispetto allo scorrimento delle graduatorie, data la normativa richiamata e le differenze sostanziali tra le procedure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 5847
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5847
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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