Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 5847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5847 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05847/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09560/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9560 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bruto Gaggioli Santini, Stefano Codovini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
-del bando dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 290773/2025 di " selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali ", pubblicato in data 11 luglio 2025 (doc.1);
-di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.9.2025:
- del bando dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 290773/2025 di “ selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali ”, pubblicato in data 11 luglio 2025 (doc. 1);
-di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27/8/2025 parte ricorrente ha agito per l’annullamento del bando in epigrafe, rappresentando di essere idonea non vincitrice di una precedente procedura selettiva e lamentando il mancato scorrimento di tale graduatoria, in luogo dell’adozione del nuovo concorso.
2. La ricorrente si è affidata al seguente motivo di ricorso:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35, comma 5 ter del d.lgvo n°165/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge 241/1990: carenza di motivazione (c.d. rafforzata) che l’indizione di un nuovo bando esige, in presenza di graduatorie già formatesi. Eccesso di potere per mancato rispetto di una graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base della scelta di indizione di un nuovo bando. eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. eccesso di potere per patente contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione dei princìpi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di economicità, efficienza e celerità dell’azione amministrativa. ingiustificato raddoppio del procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 1 legge 241/1990; lesione dei prìncipi di correttezza e buona fede che debbono animare (anche) il rapporto autorità/privato e del principio di non aggravio del procedimento.
3. Con motivi aggiunti depositati il 12/09/2025 parte ricorrente ha dedotto gli ulteriori seguenti motivi:
II. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 4, 1° e 9° comma del D.L. n.25 del 25 marzo 2025, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 6, anche in relazione all’art. 3 legge 241/1990. Difetto di istruttoria e di un adeguato apparato motivazionale, che deve supportare ogni atto amministrativo generale sui generis quale è un bando di concorso pubblico, a maggior ragione alla luce del (presunto e asserito): i) recentissimo mutamento del quadro normativo di riferimento; ii) conseguente sovvertimento dei princìpi che governano la materia. Violazione dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e irragionevolezza della scelta di indizione di un nuovo bando, successivamente ad un già avvenuto scorrimento di graduatorie valide ed efficaci. Disparità di trattamento degli idonei al medesimo concorso. In subordine: illegittimità costituzionale dell’art. 4, 1° comma del D.L. n.25 del 25 marzo 2025, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, per manifesta irragionevolezza e violazione degli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione, ove introduca un obbligo generale e indiscriminato di indizione di pubblici concorsi, nonché per violazione del principio del legittimo affidamento .;
III. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 3 legge 241/1990. Inammissibile integrazione postuma della motivazione, esternata dall’Agenzia delle Entrate solo in sede giurisdizionale tramite la memoria difensiva del 29 agosto 2025.
4. Parte resistente si è costituita il 29/8/2025, chiedendo di respingere ogni pretesa come da memorie in atti.
5. Alla udienza pubblica del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Parte ricorrente ha agito per l’annullamento degli atti in epigrafe, rappresentando di essere idonea non vincitrice della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023 v. allegati al ricorso). Ha, quindi, dedotto l’illegittimità del nuovo bando Prot. n. 290773/2025 del 11 luglio 2025 per la “ Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali ”, che sarebbe stato illegittimamente indetto in luogo dello scorrimento della graduatoria del precedente concorso, di cui la stessa istante è idonea non vincitrice.
6.1 In particolare, con il primo motivo di ricorso, si è dedotta l’assenza di adeguata motivazione in ordine alla decisione di dare avvio ad un nuovo concorso rispetto allo scorrimento della menzionata graduatoria, in violazione di legge nonché dei doveri di correttezza e di lealtà; con il secondo, che la sopravvenuta previsione di cui all’art. 4 del D.L. n.25 del 25 marzo 2025, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, sarebbe inconferente con il caso in esame o, in subordine, incostituzionale; con il terzo, che l’Amministrazione non potrebbe motivare la sua scelta di indire il concorso in sede di scritti difensivi.
7. I motivi sono infondati e vengono trattati unitariamente per ragioni di ordine logico e giuridico.
8. È posta all’attenzione del Collegio la legittimità della decisione dell’Amministrazione resistente di indire il concorso di cui in epigrafe.
9. In primo luogo, i due concorsi oggetto di confronto presentano dei profili di diversità significativi, come emergente dalla comparazione della relativa disciplina (v. bandi allegati al ricorso).
9.1 Ed invero nel concorso del 2025:
- sono selezionate 2.700 unità per l’area dei funzionari con specifico riferimento alla “ area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali ”, mentre in quello del 2023 oggetto di selezione erano genericamente 3970 unità “ per l’area dei funzionari ”;
- il personale oggetto della procedura selettiva è destinato a svolgere attività più ampie rispetto a quelle del concorso 2023, tra cui si evidenziano: “ coordina e migliora l’attività di gestione ed erogazione dei tributi, anche in chiave digitale ”; “ studia rischi e fenomeni elusivi ed evasivi e analizza gli illeciti fiscali, anche internazionali, pianifica i controlli, le verifiche e coordina le attività di controllo con la GDF”; “ effettua il tutoraggio delle grandi imprese ” (v. attività indicate nel bando 2025);
- in modo del tutto speculare, i criteri di accesso sono più restrittivi nella nuova selezione, non essendo sufficiente il requisito della laurea triennale, come nel primo bando, ma essendovi la necessità di quella conseguita secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 oppure specialistica o magistrale (v. art. 2 bando 2025);
- al contempo, le materie oggetto di esame sono più ampie, in quanto la prova scritta verte anche su diritto dell’Unione Europea nonché diritto fallimentare e della crisi e dell’insolvenza d’impresa, non ricomprese nel precedente bando (v. art. 6 bando 2025).
9.2 Ne deriva che non sussistono gli evocati presupposti che, a detta della parte ricorrente, avrebbero giustificato lo “scorrimento” delle graduatorie in essere, atteso che l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione, comporta che le professionalità ricercate dall’Amministrazione sono tutt’altro che sovrapponibili rispetto a quelle già oggetto della precedente selezione. Invero, anche a prescindere dalla nuova normativa in materia, di cui si dirà in seguito, non sarebbe stato possibile per l’Amministrazione, al fine di soddisfare le nuove esigenze di personale, attingere alla graduatoria del primo concorso: in quest’ultima sono inseriti candidati che potrebbero legittimamente non avere il titolo di laurea richiesto per il concorso qui impugnato e che, certamente, non hanno mai superato alcuna verifica in ordine alla conoscenza delle nuove materie di esame testé indicate.
10. In secondo luogo, la più recente disciplina in materia sovverte le argomentazioni della ricorrente in ordine alla presunta preferenza del legislatore per lo scorrimento delle graduatorie rispetto all’avvio di una nuova selezione pubblica (principio che sarebbe comunque limitato al caso in cui tra le due procedure non vi sia la predetta diversità sostanziale).
10.1 L’art. 4, comma 3, del d.l. 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, stabilisce che “ Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate ”.
10.2 L’art. 4, comma 1, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 ha, quindi, disposto che “ L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto ”.
10.3 La disposizione, antecedente rispetto al bando di concorso impugnato (pubblicato in data 11 luglio 2025), è stata oggetto di disamina da parte della più recente giurisprudenza che, con argomentazioni del tutto condivisibili, ha evidenziato che “ la norma interpretativa sopravvenuta esclude l’attualità di tale obbligo motivazionale, in quanto il legislatore ha indicato come prioritaria la scelta concorsuale, sicché non postula alcuna puntuale motivazione la decisione di non procedere allo scorrimento ” (v. in modo più approfondito TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 12 marzo 2026, n. 1202). D’altronde, se per il reclutamento di personale la scelta concorsuale è “prioritaria” (in questi termini l’art. 4 cit.) non si ravvisano le ragioni per cui l’Amministrazione dovrebbe motivare tale decisione che rientra nella “ordinaria” modalità di selezione, come peraltro già previsto dall’art. 97, comma 4, della Costituzione secondo cui “ Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge ”.
11. Ne deriva, da ultimo, l’infondatezza del motivo di ricorso per cui la motivazione del provvedimento sarebbe stata integrata negli scritti difensivi depositati nel presente giudizio, atteso che, alla luce delle considerazioni già svolte e della normativa richiamata, l’Amministrazione non era tenuta a svolgere alcuno sforzo motivazionale al fine di illustrare le ragioni per cui ha ritenuto di indire il bando in esame rispetto allo scorrimento delle graduatorie menzionate.
12. Infine, la questione di costituzionalità sollevata dalla ricorrente dell’art. 4, comma 1, del D.L. n.25 del 25 marzo 2025, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, non supera il limite della non manifesta infondatezza né della rilevanza ai sensi del già richiamato art. 97 Cost. nonché alla luce delle pregresse considerazioni in ordine alla diversità tra le procedure selettive espletate. Nel caso in esame, infatti, le nuove professionalità richieste dall’Amministrazione non sono state oggetto di selezione nella procedura concorsuale all’esito della quale la ricorrente è risultata idonea. A prescindere dalla normativa oggetto della censura di incostituzionalità, l’assunzione del nuovo personale non poteva, dunque, che avvenire mediante l’indizione di un nuovo concorso.
13. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve, pertanto, essere integralmente respinto.
14. Le spese di lite sono compensate in considerazione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AN, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
AN LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | MA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.