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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00544/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/12/2025
N. 02745 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00544/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Medicina S.a.s. di ES TA & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0C1F30677, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Turco e Annamaria Sgroi, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VA Narbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Pindemonte, 88;
nei confronti N. 00544/2025 REG.RIC.
F.A.S. AL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ciulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, via Caltanissetta n. 2/D;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) della Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di
Palermo n. 197 del 19.02.2025 avente ad oggetto “Aggiudicazione della procedura negoziata mediante R.d.O. tramite MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L.
296/2006 e art. 50 del D.lgs. 36 del 31.03.2023 per la fornitura del servizio di disinfezione e pulizia dei sistemi letto/materasso di varie produzioni in dotazione presso le UU.OO.CC. Di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. “G. F. Ingrassia”,
Partinico e Termini Imerese, per un periodo di due anni per l'importo complessivo di
€ 53.014,07 oltre IVA. Ditta FA AL s.r.l. Via FR Cilea, 91- Palermo
(PA). CIG B0C1F30677”;
b) dei verbali di gara;
c) della nota dell'ASP Palermo prot. 156868 del 28.03.2024;
d) della nota dell'ASP Palermo prot. 193806 del 19.04.2024;
e) della nota dell'ASP Palermo prot. 261447/2024 del 30.05.2024;
f) della nota dell'ASP Palermo prot. 277372/2024 del 07.06.2024;
g) della nota dell'ASP Palermo prot. 435877/2024 del 19.09.2024;
h) della nota dell'ASP Palermo prot. 456682/2024 del 01.10.2024;
i) della nota dell'ASP Palermo prot. 468395/2024 del 08.10.2024;
l) della nota dell'ASP Palermo prot. 468555/2024 del 08.10.2024;
m) della nota dell'ASP Palermo prot. 482814/2024 del 15.10.2024; N. 00544/2025 REG.RIC.
n) della nota dell'ASP Palermo prot. 505468/2024 del 28.10.2024;
o) della proposta dell'UOC Approvvigionamenti n. 310/RTFS del 3.12.2024;
p) della nota dell'ASP Palermo prot. 586065/2024 del 10.12.2024;
q) della nota dell'ASP Palermo prot. 590745/2024 del 12.12.2024;
r) della nota dell'ASP Palermo prot. 598576/2024 del 17.12.2024;
s) della comunicazione ex art. 90 del D.lgs. 36/2023 dell'ASP di Palermo del
10.01.2025 di riammissione in gara della ditta FA AL s.r.l.;
t) per quanto possa occorrere e nei limiti del ricorso del Disciplinare di gara e del
Capitolato speciale;
u) per quanto possa occorrere e nei limiti del ricorso, della nota dell'ASP Palermo prot. n. 001164 del 5.03.2025 mediante la quale è stato comunicato il diniego all'accesso agli atti;
v) per quanto possa occorrere e nei limiti del ricorso della nota dell'ASP Palermo prot.
n. 149163 del 19.03.2025;
z) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- dei suddetti atti nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e per il subentro della ricorrente nel servizio; nonché per il risarcimento dei danni derivanti dalle illegittime condotte dell'amministrazione e per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso nonché per l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma
4, c.p.a.; quanto al ricorso incidentale:
- del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico relativi alla gara per il “Servizio di disinfezione e pulizia dei sistemi letto/materasso di produzione HI-rom in dotazione presso l'UU.OO. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Ingrassia di Palermo, del P.O. N. 00544/2025 REG.RIC.
Civico di Partinico e del P.O. Cimino di Termini Imerese” (CIG B0C1F30677) bandita dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, con delibera n. 266 del 26 febbraio
2024, da intendersi pure impugnata in parte qua e per quanto di interesse, tramite
R.d.O. su Me.Pa. nelle parti in cui richiedono, unitamente al rilascio di una dichiarazione sul possesso delle competenze tecniche necessarie allo smontaggio e riassemblaggio di tutte le parti oggetto di pulizia e disinfezione dei sistemi letto/materasso, anche l'allegazione della “relativa formazione dei tecnici rilasciata da
HI rom sui prodotti in dotazione”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei chiarimenti resi dalla medesima Stazione appaltante (“Risposta 1) e Risposta 3)”) in relazione alla gara de qua, nonché ogni altro ed ulteriore riscontro reso dalla stessa ASP sulla questione di cui si tratta, con i quali si conferma la suddetta disposizione previsa dalla lex specialis in relazione al rilascio di “idonea dichiarazione. allegando relativa formazione dei tecnici rilasciata da HI rom sui prodotti in dotazione”;
- ove occorra e per quanto di ragione, del suddetto Capitolato Tecnico relativo sempre alla medesima gara nella parte in cui prevede che la “…Ditta aggiudicataria dovrà fornire una cover originale per ogni tipologia di sistema (letto materasso) …” ovvero riferimenti a “ricambi originali”;
- di ogni altro atto di gara relativo alle questioni sopra esposte per le parti di interesse così come pure, ove mai dovesse occorrere, del provvedimento di esclusione di FA del 31/10/2024;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, ritualmente notificati il giorno 11.04.2025, per gli ulteriori motivi di illegittimità emersi a seguito dell'acquisizione della proposta di delibera n. 310/RTFS del
3.12.2024, conosciuta in data 23.06.2025: N. 00544/2025 REG.RIC.
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e per il subentro della ricorrente nel servizio; nonché per il risarcimento dei danni derivanti dalle illegittime condotte dell'amministrazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
e di F.A.S. AL S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. FR UL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con ricorso notificato in data 21 marzo 2025 e depositato il 4 aprile successivo, la società Medicina s.a.s. di ES TA & C. ha impugnato la delibera n. 197 del
19 febbraio 2025 con la quale la ASP di Palermo ha aggiudicato alla società FA
l'appalto avente ad oggetto il “Servizio di disinfezione e pulizia dei sistemi letto/materasso di produzione HI-rom in dotazione presso l'UU.OO. di Anestesia e
Rianimazione del P.O. Ingrassia di Palermo, del P.O. Civico di Partinico e del P.O.
Cimino di Termini Imerese”.
Articola le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.79 DEL D.LGS. 36/2023
E DELL'ALLEGATO II.5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. ECCESSO DI POTERE PER N. 00544/2025 REG.RIC.
DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITÀ
MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.
SVIAMENTO DI POTERE.
La ricorrente deduce che l'aggiudicazione del servizio di sanificazione disposta dall'ASP Palermo in favore della controinteressata FA AL s.r.l. sarebbe illegittima, in quanto contraria alle prescrizioni della legge di gara che prescrivono
“idonea dichiarazione che attesti le competenze tecniche necessarie allo smontaggio
e riassemblaggio di tutte le parti che saranno oggetto di pulizia e disinfezione del sistema letto/materasso, allegando relativa formazione dei tecnici rilasciata da HI
OM sui prodotti in dotazione” (art. 2 del disciplinare di gara); in base a tale prescrizione, nella valutazione delle offerte, la S.A. avrebbe potuto giudicare conformi le sole offerte accompagnate dalla dichiarazione richiesta ed escludere quelle carenti, come quella della controinteressata. Sul punto la S.A. si sarebbe autovincolata e la controinteressata non avrebbe contestato la clausola in questione avente natura immediatamente escludente; in ogni caso detta clausola avrebbe una sua logica e sarebbe coerente con il tipo di prestazione richiesta.
Deduce inoltre la difformità dell'offerta di FA AL anche con riguardo alla fornitura in noleggio delle cover e del procedimento di loro sanificazione: FA
AL non avrebbe accesso all'acquisto delle cover HI OM e quindi non avrebbe potuto offrire il noleggio di cover originali; inoltre il servizio offerto da FA AL relativamente alla sanificazione delle cover sarebbe carente, in quanto non avrebbe offerto il sistema RFID, (un sistema di tracciabilità delle cover per analizzare e controllare il processo di disinfezione e il numero di cicli di lavaggio a cui vengono sottoposte le stesse), richiesto espressamente dal capitolato.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS.
36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 22 E SS DELLA
L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 PER N. 00544/2025 REG.RIC.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI
MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
L'ASP di Palermo, nonostante mediante la nota prot. n. 149163 del 19.03.2025 abbia comunicato di concedere l'accesso a tutti gli atti di gara, non avrebbe concesso l'accesso ai verbali della procedura sul falso presupposto che gli stessi fossero accessibili dalla piattaforma Consip.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 aprile 2025, la ricorrente, avendo acquisito completa conoscenza degli atti e della documentazione della controinteressata, ha integrato il ricorso principale facendo valere ulteriori profili di illegittimità che, a suo dire, avrebbero connotato l'intera procedura.
Deduce in particolare che:
- la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto l'offerta di FA
AL mancherebbe di qualsivoglia elemento di “personalizzazione” nella descrizione dello specifico servizio oggetto dell'affidamento;
- la cover AT non sarebbe compatibile con il materasso ad aria presente sui letti
HI OM sia per struttura che per la composizione del tessuto;
- il servizio offerto da FA AL relativamente alla sanificazione delle cover, sarebbe carente rispetto al sistema RFID;
- nel Capitolato, in relazione alla “Regolazione delle pressioni di contatto dei cuscini ad aria come da direttive della Casa Madre”, le informazioni in questione si trovano nei manuali di service in possesso solo del personale autorizzato dalla casa madre, tra cui non rientrerebbe FA.
- in relazione all'istanza di accesso, mediante la nota 149163 del 19.03.2025,
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo non avrebbe trasmesso, unitamente agli altri atti, i verbali di gara e la proposta di revoca in autotutela n. 310/RFTS del
3.12.2024. N. 00544/2025 REG.RIC.
2. – Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità degli atti impugnati si sono costituiti e l'ASP di Palermo e la controinteressata F.A.S. AL S.r.l.; quest'ultima, con ricorso incidentale, ha anch'essa impugnato gli atti di gara, deducendo che:
1) laddove le norme poste dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico dovessero intendersi nel senso che la “idonea dichiarazione” ivi prevista, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, sia solo quella con allegata la “relativa formazione dei tecnici rilasciata da HIrom sui prodotti in dotazione”, dette norme ed i relativi chiarimenti risulterebbero illegittimi per violazione dei basilari principi in tema di massima partecipazione, tutela dell'iniziativa privata e buon andamento della PA oltre che illogici e contraddittori;
2) la prescrizione del Capitolato speciale, laddove richiede al “SERVIZIO COVER” che “La Ditta aggiudicataria dovrà fornire una cover originale per ogni tipologia di sistema” ovvero “ricambi originali” ed ove interpretata nel senso propugnato dalla ricorrente, si appaleserebbe pure illegittima per contrasto con i principi di massima partecipazione, oltre che con la possibilità di offrire prodotti equivalenti a quelli richiesti;
3) Medicina avrebbe dovuto essere esclusa perché nella propria offerta avrebbe degli
“attestati” rilasciati da HIrom in favore di un soggetto in relazione al quale nulla sarebbe dimostrato con riferimento al rapporto di lavoro esistente e al ruolo assunto dallo stesso all'interno della società ricorrente. Inoltre, non risulta chiarito se detti
“attestati” siano soggetti a scadenza ovvero necessitino di ulteriori aggiornamenti da parte della “Casa madre” HIrom, essendo solo indicata la data del loro rilascio; in ogni caso, gli attestati prodotti riguarderebbero esclusivamente i Letti HIrom modelli
“modello 900 Accella” e “Progressa”.
3. – Con ordinanza n. 254 del 14 maggio 2025: la domanda cautelare della ricorrente
è stata respinta ed è stata fissa, per il prosieguo del giudizio sull'accesso agli atti, ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.a., l'udienza camerale del 24 giugno 2025. N. 00544/2025 REG.RIC.
4. - All'esito di tale udienza, con ordinanza n. 1418 del 26 giugno 2025, è stato disposto il non luogo a provvedere sull'istanza proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.a.; ed è stata confermata l'udienza pubblica del 18 novembre
2025 per il prosieguo del giudizio nel merito.
5. - Con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositati il 24 luglio 2025, la ricorrente ha sostanzialmente ribadito la logicità della clausola contenuta nel sopra citato art. 2 del disciplinare di gara, deducendo altresì che l'incapacità di Fas AL di garantire un servizio di sanificazione di qualità avrebbe ricevuto immediata conferma nella fase esecutiva del contratto.
6. - Con atto notificato il 29.09.2025 e depositato il 30.09.2025, la ricorrente ha impugnato il diniego all'accesso opposto dall'ASP Palermo all'istanza del 22 luglio
2025, con la quale la ricorrente ha chiesto di accedere a tutta la documentazione riguardante l'esecuzione del servizio da parte di FA AL ed in particolare alle richieste di interventi della Stazione appaltante, a tutti i verbali degli interventi di sanificazione dei letti effettuati da Fas AL in esecuzione del servizio ed ogni altro atto che attesti l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte di Fas AL.
7. – Con memoria del 6 novembre 2025, la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla predetta domanda ex art. 116
c.p.a., ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
8. – Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. - In via preliminare deve prendersi atto che la ricorrente, con memoria del 6 novembre 2025, ha chiesto che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda ex art. 116 c.p.a. atteso che, in data 10 ottobre 2025, l'ASP
Palermo ha trasmesso gli atti richiesti. N. 00544/2025 REG.RIC.
2. - Nel merito il ricorso, come integrato dai successivi motivi aggiunti, è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.
3. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce che l'aggiudicazione in favore della controinteressata FA sarebbe illegittima in quanto quest'ultima non avrebbe allegato un'attestazione relativa alla formazione dei tecnici rilasciata da HI OM sui prodotti in dotazione e dunque avrebbe dovuto per tale ragione essere esclusa.
La censura è infondata.
Secondo consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale “L'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali o perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale; laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione”
(T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IX, 22 aprile 2025 n. 3292; Cons. Stato, sez. IV,
31/05/2023, n. 5393).
In relazione a tali cause, la possibilità di riscontrarne alcune al di là di quelle espressamente previste dal bando “deve considerarsi ipotesi assolutamente residuale ed eccezionale, pena la violazione dei superiori principi della par condicio e del favor partecipationis. Tra queste ipotesi eccezionali rientra il caso di aliud pro alio, che, però, può configurarsi solo laddove il bene offerto sia radicalmente diverso da quello promesso” (Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 2025, n. 2418). N. 00544/2025 REG.RIC.
Nel caso di specie la prescrizione richiamata da parte ricorrente, prevista sia dal disciplinare che dal capitolato, non pone alcuna sanzione espulsiva in relazione alla mancata presentazione del richiamato “attestato”, relativo alla formazione dei tecnici da parte di HI rom; in particolare il disciplinare, nel dettare i motivi di esclusione, nulla riporta in merito alla eventuale carenza, nell'offerta tecnica, di tali attestati; la
S.A. si è pertanto autovincolata solo nel senso di richiedere, quale obbligatoria e
“doverosa”, la dichiarazione di attestazione circa la competenza tecnica richiesta (non già la produzione di specifici attestati rilasciati, tra l'altro, da una sola delle aziende produttrici).
E tale interpretazione della legge di gara è stata quella fatta propria dalla S.A. la quale correttamente ha provveduto alla riammissione in gara della controinteressata avuto riguardo a quanto, tra l'altro, accertato da parte dell'organo tecnico in merito al fatto che le offerte fossero coerenti e conformi a quanto richiesto (v. nota n. 598576/2024, dei Direttori di Anestesia e Rianimazione dei PPOO Ingrassia, Civico e Cimino, richiamata nella delibera n. 197/2025).
In effetti l'Azienda avrebbe potuto ragionevolmente vincolarsi soltanto nel richiedere una dichiarazione di competenza tecnico professionale nell'attività di smontaggio e riassemblaggio di tutte le parti del letto/materasso, non certo nel richiedere a pena di esclusione la produzione di relativi attestati rilasciati da una sola delle aziende produttrici dei suddetti prodotti, ponendosi una siffatta interpretazione della legge di gara in frontale contrasto con il principio di concorrenza e di ampia partecipazione alle gare pubbliche.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non viene in considerazione nella fattispecie in esame una clausola immediatamente escludente che avrebbe richiesto una immediata impugnazione del bando.
Invero, al fine di ricondurre o meno le singole ipotesi concrete oggetto di vertenza alla consolidata casistica di matrice giurispdenziale, occorre tener conto del criterio N. 00544/2025 REG.RIC.
chiaramente indicato dall'organo nomofilattico, in ragione del quale “il rapporto tra impugnabilità immediata e non impugnabilità immediata del bando è traducibile nel giudizio di relazione esistente tra eccezione e regola. L'eccezione riguarda i bandi che sono idonei a generare una lesione immediata e diretta della posizione dell'interessato. La ratio sottesa a tale orientamento deve essere individuata nell'esigenza di garantire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e la massima apertura del mercato dei contratti pubblici agli operatori dei diversi settori, muovendo dalla consapevolezza che la conseguenza dell'immediata contestazione si traduce nell'impossibilità di rilevare il vizio in un momento successivo" (Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2018, cit.). In estrema sintesi, devono ritenersi immediatamente impugnabili solamente le clausole del bando preclusive della partecipazione o tali da impedire con certezza la stessa formulazione dell'offerta
(in particolare, quelle concernenti i requisiti di partecipazione - aventi l'effetto di impedire ab origine la partecipazione alla gara degli operatori economici che ne siano privi - e quelle che determinino l'impossibilità di formulare un'offerta consapevole e competitiva) (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n. 766)” (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 26 novembre 2025, n. 2634).
Nel caso di specie la clausola di cui si discute non può essere considerata come immediatamente escludente (e quindi soggetta ad immediata impugnazione) poiché tale clausola non impediva di partecipare alla procedura e di formulare un'offerta consapevole e remunerativa; piuttosto il concreto svolgimento del procedimento dimostra che la clausola di cui si discute non ha impedito la partecipazione di FA ed anzi è stata interpretata dalla S.A. nel senso di favorire la massima partecipazione.
Ne consegue che, in tale ipotesi (quando cioè si censurano clausole non escludenti), la partecipazione alla gara non può qualificarsi come acquiescenza alle regole della procedura, proprio in quanto l'impugnazione risulta proponibile solo all'esito della N. 00544/2025 REG.RIC.
procedura e avverso il provvedimento di aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 marzo 2024, n. 2270).
4. – Con le restanti censure la ricorrente contesta le valutazioni tecniche effettuate dalla Stazione appaltante in merito sia alla dimostrata ammissibilità tecnica dell'offerta della controinteressata sia in relazione ai prodotti offerti.
In proposito occorre premettere che - costituendo la valutazione delle offerte tecniche apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica insindacabile, salvo il limite della manifesta illogicità - il giudice può censurare solo la scelta chiaramente inattendibile, ripercorrendo il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (cfr., da ultimo, Cons. Stato,
Sez. V, 26 novembre 2025 n. 9316).
Tale inattendibilità non è riscontrabile nel caso di specie in cui è agevole rilevare – in disparte quanto si dirà in ordine al principio di equivalenza – come la ricorrente tenti di sostituire il proprio giudizio a quello tecnico della Commissione su aspetti tecnici rimessi alla esclusiva competenza della stessa.
4.1. – Tanto premesso, è infondata la censura con la quale la ricorrente deduce che
FA avrebbe dovuto essere esclusa in quanto l'offerta tecnica non sarebbe stata
“personalizzata”.
Ed invero, proprio la riproposizione puntuale nell'offerta tecnica di quanto richiesto dal capitolato di gara, oltre ad essere sinonimo di una maggiore precisione, consente altresì di far comprendere alla Stazione appaltante che il concorrente ha ben percepito il contenuto di quanto richiesto, appunto, dal capitolato prestazionale, così da applicarlo fedelmente all'interno della propria organizzazione aziendale.
Inoltre la Sezione, in relazione alla sovrapponibile vicenda decisa con la sentenza del
16/10/2023 n. 3076 (in una controversia che vedeva contrapposte le medesime parti N. 00544/2025 REG.RIC.
private), ha ritenuto legittima “la strategia della FA di ricalcare lo schema voluto dalla S.A. atteso che la ditta aggiudicataria, così facendo, si è comunque vincolata a seguirlo minuziosamente in fase di esecuzione, salva la possibilità della S.A. di valutarne la congruità nel periodo di prova”.
4.2. – Con riferimento al “Servizio Cover” è sufficiente osservare che il disciplinare di gara con estrema chiarezza consentiva all'operatore economico di proporre
“soluzioni equivalenti”; senza tacere, in ogni caso che, come chiarito da una consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, il principio di equivalenza:
- permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica (al di là di un espresso richiamo negli atti di gara) ed è finalizzato ad evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta; detto principio è stato recepito dal Codice dei contratti laddove si prevede che la stazione appaltante non possa escludere un'offerta perché non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento se il prodotto offerto non è “aliud pro alio”, incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il solo limite della “difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis”, configurante ipotesi di “aliud pro alio non rimediabile” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IX, 5 novembre 2025 n. 7150);
- costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione pur non essendo onerate le imprese a fornire “un'apposita formale dichiarazione circa l'equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato e la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis” (Cons. Stato, Sez. III, 2 ottobre 2024 n. 7921). N. 00544/2025 REG.RIC.
La censura è pertanto infondata avendo la controinteressata dichiarato di offrire, oltre ad un prodotto originale, anche uno equivalente, qual è la cover AT (così come da specifica attestazione rilasciata da FA in sede di gara) e tale equivalenza è stata accertata dalla Commissione.
Anche per ciò che riguardala pulizia dei letti, la ricorrente tenta di sostituire il proprio autonomo convincimento su aspetti tecnici (tra l'altro senza alcuna specifica prova a supporto) rimessi alla esclusiva competenza della Stazione appaltante; si tratta in ogni caso di servizi standardizzati che possono essere eseguiti seguendo i manuali d'uso da personale specializzato, che non deve obbligatoriamente essere riconducibile alla rete dell'assistenza tecnica di HI-OM, peraltro nemmeno richiesto dalla legge di gara
(cfr. la sentenza n. 3076/23, cit.).
4.3. - Quanto al “Sistema RFID” nel capitolato era richiesto solamente di apporre nelle cover un tag RFID e non veniva richiesto altro; impegno assunto da FA con la propria offerta attraverso la conferma delle prestazioni indicate nel medesimo capitolato; donde l'infondatezza della relativa censura.
4.4. - In relazione alla “regolazione delle pressioni” la ricorrente ha dedotto che difficilmente la controinteressata sarebbe in grado di adempiere tale obbligazione facendo riferimento ai soli sistemi HI-rom, senza considerare tuttavia che in realtà ve ne sono altri di altre due case produttrici (Linet e Malvesio) e che tutte le informazioni sono reperibili sul mercato così come tra l'altro effettuato dai cd. global service operanti nelle aziende ospedaliere che gestiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria dei letti di proprietà delle medesime aziende (tra cui quelli delle case madri oggetto della presente procedura).
Peraltro, come condivisibilmente dedotto dalla difesa della controinteressata, tutti i manuali d'uso e di service devono essere in possesso dell'Azienda ospedaliera proprietaria dei sistemi letto/materasso, diversamente imponendo il monopolio della sanificazione e manutenzione ad un solo operatore anche dopo il periodo di garanzia. N. 00544/2025 REG.RIC.
5. – In definitiva, sulla scorta di quanto fin qui esposto e rilevato, risultano prive di fondamento le censure di cui al ricorso introduttivo e sviluppate nl primo ricorso per motivi aggiunti.
6. – Non merita accoglimento neppure il secondo ricorso per motivi aggiunti e ciò sia perché contiene deduzioni sostanzialmente riproduttive ed esplicative delle censure già esaminate, sia perché le circostanze addotte - attinenti alla presunta incapacità di
Fas di garantire un servizio di sanificazione di qualità come, in tesi, avrebbe ricevuto conferma nella fase esecutiva del contratto - sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
7. - Dalla reiezione del ricorso introduttivo consegue, altresì, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale.
8. – In conclusione, sul ricorso in esame vanno adottate le seguenti statuizioni:
- il ricorso introduttivo, in quanto infondato, deve essere rigettato;
- il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile;
- le spese di giudizio possono compensarsi, attesa la peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo rigetta.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00544/2025 REG.RIC.
VA VE, Presidente
FR UL, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE
FR UL
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
VA VE
Pubblicato il 12/12/2025
N. 02745 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00544/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Medicina S.a.s. di ES TA & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0C1F30677, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Turco e Annamaria Sgroi, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VA Narbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Pindemonte, 88;
nei confronti N. 00544/2025 REG.RIC.
F.A.S. AL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ciulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, via Caltanissetta n. 2/D;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) della Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di
Palermo n. 197 del 19.02.2025 avente ad oggetto “Aggiudicazione della procedura negoziata mediante R.d.O. tramite MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L.
296/2006 e art. 50 del D.lgs. 36 del 31.03.2023 per la fornitura del servizio di disinfezione e pulizia dei sistemi letto/materasso di varie produzioni in dotazione presso le UU.OO.CC. Di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. “G. F. Ingrassia”,
Partinico e Termini Imerese, per un periodo di due anni per l'importo complessivo di
€ 53.014,07 oltre IVA. Ditta FA AL s.r.l. Via FR Cilea, 91- Palermo
(PA). CIG B0C1F30677”;
b) dei verbali di gara;
c) della nota dell'ASP Palermo prot. 156868 del 28.03.2024;
d) della nota dell'ASP Palermo prot. 193806 del 19.04.2024;
e) della nota dell'ASP Palermo prot. 261447/2024 del 30.05.2024;
f) della nota dell'ASP Palermo prot. 277372/2024 del 07.06.2024;
g) della nota dell'ASP Palermo prot. 435877/2024 del 19.09.2024;
h) della nota dell'ASP Palermo prot. 456682/2024 del 01.10.2024;
i) della nota dell'ASP Palermo prot. 468395/2024 del 08.10.2024;
l) della nota dell'ASP Palermo prot. 468555/2024 del 08.10.2024;
m) della nota dell'ASP Palermo prot. 482814/2024 del 15.10.2024; N. 00544/2025 REG.RIC.
n) della nota dell'ASP Palermo prot. 505468/2024 del 28.10.2024;
o) della proposta dell'UOC Approvvigionamenti n. 310/RTFS del 3.12.2024;
p) della nota dell'ASP Palermo prot. 586065/2024 del 10.12.2024;
q) della nota dell'ASP Palermo prot. 590745/2024 del 12.12.2024;
r) della nota dell'ASP Palermo prot. 598576/2024 del 17.12.2024;
s) della comunicazione ex art. 90 del D.lgs. 36/2023 dell'ASP di Palermo del
10.01.2025 di riammissione in gara della ditta FA AL s.r.l.;
t) per quanto possa occorrere e nei limiti del ricorso del Disciplinare di gara e del
Capitolato speciale;
u) per quanto possa occorrere e nei limiti del ricorso, della nota dell'ASP Palermo prot. n. 001164 del 5.03.2025 mediante la quale è stato comunicato il diniego all'accesso agli atti;
v) per quanto possa occorrere e nei limiti del ricorso della nota dell'ASP Palermo prot.
n. 149163 del 19.03.2025;
z) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- dei suddetti atti nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e per il subentro della ricorrente nel servizio; nonché per il risarcimento dei danni derivanti dalle illegittime condotte dell'amministrazione e per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso nonché per l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma
4, c.p.a.; quanto al ricorso incidentale:
- del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico relativi alla gara per il “Servizio di disinfezione e pulizia dei sistemi letto/materasso di produzione HI-rom in dotazione presso l'UU.OO. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Ingrassia di Palermo, del P.O. N. 00544/2025 REG.RIC.
Civico di Partinico e del P.O. Cimino di Termini Imerese” (CIG B0C1F30677) bandita dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, con delibera n. 266 del 26 febbraio
2024, da intendersi pure impugnata in parte qua e per quanto di interesse, tramite
R.d.O. su Me.Pa. nelle parti in cui richiedono, unitamente al rilascio di una dichiarazione sul possesso delle competenze tecniche necessarie allo smontaggio e riassemblaggio di tutte le parti oggetto di pulizia e disinfezione dei sistemi letto/materasso, anche l'allegazione della “relativa formazione dei tecnici rilasciata da
HI rom sui prodotti in dotazione”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei chiarimenti resi dalla medesima Stazione appaltante (“Risposta 1) e Risposta 3)”) in relazione alla gara de qua, nonché ogni altro ed ulteriore riscontro reso dalla stessa ASP sulla questione di cui si tratta, con i quali si conferma la suddetta disposizione previsa dalla lex specialis in relazione al rilascio di “idonea dichiarazione. allegando relativa formazione dei tecnici rilasciata da HI rom sui prodotti in dotazione”;
- ove occorra e per quanto di ragione, del suddetto Capitolato Tecnico relativo sempre alla medesima gara nella parte in cui prevede che la “…Ditta aggiudicataria dovrà fornire una cover originale per ogni tipologia di sistema (letto materasso) …” ovvero riferimenti a “ricambi originali”;
- di ogni altro atto di gara relativo alle questioni sopra esposte per le parti di interesse così come pure, ove mai dovesse occorrere, del provvedimento di esclusione di FA del 31/10/2024;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, ritualmente notificati il giorno 11.04.2025, per gli ulteriori motivi di illegittimità emersi a seguito dell'acquisizione della proposta di delibera n. 310/RTFS del
3.12.2024, conosciuta in data 23.06.2025: N. 00544/2025 REG.RIC.
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e per il subentro della ricorrente nel servizio; nonché per il risarcimento dei danni derivanti dalle illegittime condotte dell'amministrazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
e di F.A.S. AL S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. FR UL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con ricorso notificato in data 21 marzo 2025 e depositato il 4 aprile successivo, la società Medicina s.a.s. di ES TA & C. ha impugnato la delibera n. 197 del
19 febbraio 2025 con la quale la ASP di Palermo ha aggiudicato alla società FA
l'appalto avente ad oggetto il “Servizio di disinfezione e pulizia dei sistemi letto/materasso di produzione HI-rom in dotazione presso l'UU.OO. di Anestesia e
Rianimazione del P.O. Ingrassia di Palermo, del P.O. Civico di Partinico e del P.O.
Cimino di Termini Imerese”.
Articola le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.79 DEL D.LGS. 36/2023
E DELL'ALLEGATO II.5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. ECCESSO DI POTERE PER N. 00544/2025 REG.RIC.
DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITÀ
MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.
SVIAMENTO DI POTERE.
La ricorrente deduce che l'aggiudicazione del servizio di sanificazione disposta dall'ASP Palermo in favore della controinteressata FA AL s.r.l. sarebbe illegittima, in quanto contraria alle prescrizioni della legge di gara che prescrivono
“idonea dichiarazione che attesti le competenze tecniche necessarie allo smontaggio
e riassemblaggio di tutte le parti che saranno oggetto di pulizia e disinfezione del sistema letto/materasso, allegando relativa formazione dei tecnici rilasciata da HI
OM sui prodotti in dotazione” (art. 2 del disciplinare di gara); in base a tale prescrizione, nella valutazione delle offerte, la S.A. avrebbe potuto giudicare conformi le sole offerte accompagnate dalla dichiarazione richiesta ed escludere quelle carenti, come quella della controinteressata. Sul punto la S.A. si sarebbe autovincolata e la controinteressata non avrebbe contestato la clausola in questione avente natura immediatamente escludente; in ogni caso detta clausola avrebbe una sua logica e sarebbe coerente con il tipo di prestazione richiesta.
Deduce inoltre la difformità dell'offerta di FA AL anche con riguardo alla fornitura in noleggio delle cover e del procedimento di loro sanificazione: FA
AL non avrebbe accesso all'acquisto delle cover HI OM e quindi non avrebbe potuto offrire il noleggio di cover originali; inoltre il servizio offerto da FA AL relativamente alla sanificazione delle cover sarebbe carente, in quanto non avrebbe offerto il sistema RFID, (un sistema di tracciabilità delle cover per analizzare e controllare il processo di disinfezione e il numero di cicli di lavaggio a cui vengono sottoposte le stesse), richiesto espressamente dal capitolato.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS.
36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 22 E SS DELLA
L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 PER N. 00544/2025 REG.RIC.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI
MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
L'ASP di Palermo, nonostante mediante la nota prot. n. 149163 del 19.03.2025 abbia comunicato di concedere l'accesso a tutti gli atti di gara, non avrebbe concesso l'accesso ai verbali della procedura sul falso presupposto che gli stessi fossero accessibili dalla piattaforma Consip.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 aprile 2025, la ricorrente, avendo acquisito completa conoscenza degli atti e della documentazione della controinteressata, ha integrato il ricorso principale facendo valere ulteriori profili di illegittimità che, a suo dire, avrebbero connotato l'intera procedura.
Deduce in particolare che:
- la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto l'offerta di FA
AL mancherebbe di qualsivoglia elemento di “personalizzazione” nella descrizione dello specifico servizio oggetto dell'affidamento;
- la cover AT non sarebbe compatibile con il materasso ad aria presente sui letti
HI OM sia per struttura che per la composizione del tessuto;
- il servizio offerto da FA AL relativamente alla sanificazione delle cover, sarebbe carente rispetto al sistema RFID;
- nel Capitolato, in relazione alla “Regolazione delle pressioni di contatto dei cuscini ad aria come da direttive della Casa Madre”, le informazioni in questione si trovano nei manuali di service in possesso solo del personale autorizzato dalla casa madre, tra cui non rientrerebbe FA.
- in relazione all'istanza di accesso, mediante la nota 149163 del 19.03.2025,
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo non avrebbe trasmesso, unitamente agli altri atti, i verbali di gara e la proposta di revoca in autotutela n. 310/RFTS del
3.12.2024. N. 00544/2025 REG.RIC.
2. – Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità degli atti impugnati si sono costituiti e l'ASP di Palermo e la controinteressata F.A.S. AL S.r.l.; quest'ultima, con ricorso incidentale, ha anch'essa impugnato gli atti di gara, deducendo che:
1) laddove le norme poste dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico dovessero intendersi nel senso che la “idonea dichiarazione” ivi prevista, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, sia solo quella con allegata la “relativa formazione dei tecnici rilasciata da HIrom sui prodotti in dotazione”, dette norme ed i relativi chiarimenti risulterebbero illegittimi per violazione dei basilari principi in tema di massima partecipazione, tutela dell'iniziativa privata e buon andamento della PA oltre che illogici e contraddittori;
2) la prescrizione del Capitolato speciale, laddove richiede al “SERVIZIO COVER” che “La Ditta aggiudicataria dovrà fornire una cover originale per ogni tipologia di sistema” ovvero “ricambi originali” ed ove interpretata nel senso propugnato dalla ricorrente, si appaleserebbe pure illegittima per contrasto con i principi di massima partecipazione, oltre che con la possibilità di offrire prodotti equivalenti a quelli richiesti;
3) Medicina avrebbe dovuto essere esclusa perché nella propria offerta avrebbe degli
“attestati” rilasciati da HIrom in favore di un soggetto in relazione al quale nulla sarebbe dimostrato con riferimento al rapporto di lavoro esistente e al ruolo assunto dallo stesso all'interno della società ricorrente. Inoltre, non risulta chiarito se detti
“attestati” siano soggetti a scadenza ovvero necessitino di ulteriori aggiornamenti da parte della “Casa madre” HIrom, essendo solo indicata la data del loro rilascio; in ogni caso, gli attestati prodotti riguarderebbero esclusivamente i Letti HIrom modelli
“modello 900 Accella” e “Progressa”.
3. – Con ordinanza n. 254 del 14 maggio 2025: la domanda cautelare della ricorrente
è stata respinta ed è stata fissa, per il prosieguo del giudizio sull'accesso agli atti, ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.a., l'udienza camerale del 24 giugno 2025. N. 00544/2025 REG.RIC.
4. - All'esito di tale udienza, con ordinanza n. 1418 del 26 giugno 2025, è stato disposto il non luogo a provvedere sull'istanza proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.a.; ed è stata confermata l'udienza pubblica del 18 novembre
2025 per il prosieguo del giudizio nel merito.
5. - Con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositati il 24 luglio 2025, la ricorrente ha sostanzialmente ribadito la logicità della clausola contenuta nel sopra citato art. 2 del disciplinare di gara, deducendo altresì che l'incapacità di Fas AL di garantire un servizio di sanificazione di qualità avrebbe ricevuto immediata conferma nella fase esecutiva del contratto.
6. - Con atto notificato il 29.09.2025 e depositato il 30.09.2025, la ricorrente ha impugnato il diniego all'accesso opposto dall'ASP Palermo all'istanza del 22 luglio
2025, con la quale la ricorrente ha chiesto di accedere a tutta la documentazione riguardante l'esecuzione del servizio da parte di FA AL ed in particolare alle richieste di interventi della Stazione appaltante, a tutti i verbali degli interventi di sanificazione dei letti effettuati da Fas AL in esecuzione del servizio ed ogni altro atto che attesti l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte di Fas AL.
7. – Con memoria del 6 novembre 2025, la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla predetta domanda ex art. 116
c.p.a., ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
8. – Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. - In via preliminare deve prendersi atto che la ricorrente, con memoria del 6 novembre 2025, ha chiesto che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda ex art. 116 c.p.a. atteso che, in data 10 ottobre 2025, l'ASP
Palermo ha trasmesso gli atti richiesti. N. 00544/2025 REG.RIC.
2. - Nel merito il ricorso, come integrato dai successivi motivi aggiunti, è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.
3. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce che l'aggiudicazione in favore della controinteressata FA sarebbe illegittima in quanto quest'ultima non avrebbe allegato un'attestazione relativa alla formazione dei tecnici rilasciata da HI OM sui prodotti in dotazione e dunque avrebbe dovuto per tale ragione essere esclusa.
La censura è infondata.
Secondo consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale “L'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali o perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale; laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione”
(T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IX, 22 aprile 2025 n. 3292; Cons. Stato, sez. IV,
31/05/2023, n. 5393).
In relazione a tali cause, la possibilità di riscontrarne alcune al di là di quelle espressamente previste dal bando “deve considerarsi ipotesi assolutamente residuale ed eccezionale, pena la violazione dei superiori principi della par condicio e del favor partecipationis. Tra queste ipotesi eccezionali rientra il caso di aliud pro alio, che, però, può configurarsi solo laddove il bene offerto sia radicalmente diverso da quello promesso” (Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 2025, n. 2418). N. 00544/2025 REG.RIC.
Nel caso di specie la prescrizione richiamata da parte ricorrente, prevista sia dal disciplinare che dal capitolato, non pone alcuna sanzione espulsiva in relazione alla mancata presentazione del richiamato “attestato”, relativo alla formazione dei tecnici da parte di HI rom; in particolare il disciplinare, nel dettare i motivi di esclusione, nulla riporta in merito alla eventuale carenza, nell'offerta tecnica, di tali attestati; la
S.A. si è pertanto autovincolata solo nel senso di richiedere, quale obbligatoria e
“doverosa”, la dichiarazione di attestazione circa la competenza tecnica richiesta (non già la produzione di specifici attestati rilasciati, tra l'altro, da una sola delle aziende produttrici).
E tale interpretazione della legge di gara è stata quella fatta propria dalla S.A. la quale correttamente ha provveduto alla riammissione in gara della controinteressata avuto riguardo a quanto, tra l'altro, accertato da parte dell'organo tecnico in merito al fatto che le offerte fossero coerenti e conformi a quanto richiesto (v. nota n. 598576/2024, dei Direttori di Anestesia e Rianimazione dei PPOO Ingrassia, Civico e Cimino, richiamata nella delibera n. 197/2025).
In effetti l'Azienda avrebbe potuto ragionevolmente vincolarsi soltanto nel richiedere una dichiarazione di competenza tecnico professionale nell'attività di smontaggio e riassemblaggio di tutte le parti del letto/materasso, non certo nel richiedere a pena di esclusione la produzione di relativi attestati rilasciati da una sola delle aziende produttrici dei suddetti prodotti, ponendosi una siffatta interpretazione della legge di gara in frontale contrasto con il principio di concorrenza e di ampia partecipazione alle gare pubbliche.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non viene in considerazione nella fattispecie in esame una clausola immediatamente escludente che avrebbe richiesto una immediata impugnazione del bando.
Invero, al fine di ricondurre o meno le singole ipotesi concrete oggetto di vertenza alla consolidata casistica di matrice giurispdenziale, occorre tener conto del criterio N. 00544/2025 REG.RIC.
chiaramente indicato dall'organo nomofilattico, in ragione del quale “il rapporto tra impugnabilità immediata e non impugnabilità immediata del bando è traducibile nel giudizio di relazione esistente tra eccezione e regola. L'eccezione riguarda i bandi che sono idonei a generare una lesione immediata e diretta della posizione dell'interessato. La ratio sottesa a tale orientamento deve essere individuata nell'esigenza di garantire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e la massima apertura del mercato dei contratti pubblici agli operatori dei diversi settori, muovendo dalla consapevolezza che la conseguenza dell'immediata contestazione si traduce nell'impossibilità di rilevare il vizio in un momento successivo" (Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2018, cit.). In estrema sintesi, devono ritenersi immediatamente impugnabili solamente le clausole del bando preclusive della partecipazione o tali da impedire con certezza la stessa formulazione dell'offerta
(in particolare, quelle concernenti i requisiti di partecipazione - aventi l'effetto di impedire ab origine la partecipazione alla gara degli operatori economici che ne siano privi - e quelle che determinino l'impossibilità di formulare un'offerta consapevole e competitiva) (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n. 766)” (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 26 novembre 2025, n. 2634).
Nel caso di specie la clausola di cui si discute non può essere considerata come immediatamente escludente (e quindi soggetta ad immediata impugnazione) poiché tale clausola non impediva di partecipare alla procedura e di formulare un'offerta consapevole e remunerativa; piuttosto il concreto svolgimento del procedimento dimostra che la clausola di cui si discute non ha impedito la partecipazione di FA ed anzi è stata interpretata dalla S.A. nel senso di favorire la massima partecipazione.
Ne consegue che, in tale ipotesi (quando cioè si censurano clausole non escludenti), la partecipazione alla gara non può qualificarsi come acquiescenza alle regole della procedura, proprio in quanto l'impugnazione risulta proponibile solo all'esito della N. 00544/2025 REG.RIC.
procedura e avverso il provvedimento di aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 marzo 2024, n. 2270).
4. – Con le restanti censure la ricorrente contesta le valutazioni tecniche effettuate dalla Stazione appaltante in merito sia alla dimostrata ammissibilità tecnica dell'offerta della controinteressata sia in relazione ai prodotti offerti.
In proposito occorre premettere che - costituendo la valutazione delle offerte tecniche apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica insindacabile, salvo il limite della manifesta illogicità - il giudice può censurare solo la scelta chiaramente inattendibile, ripercorrendo il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (cfr., da ultimo, Cons. Stato,
Sez. V, 26 novembre 2025 n. 9316).
Tale inattendibilità non è riscontrabile nel caso di specie in cui è agevole rilevare – in disparte quanto si dirà in ordine al principio di equivalenza – come la ricorrente tenti di sostituire il proprio giudizio a quello tecnico della Commissione su aspetti tecnici rimessi alla esclusiva competenza della stessa.
4.1. – Tanto premesso, è infondata la censura con la quale la ricorrente deduce che
FA avrebbe dovuto essere esclusa in quanto l'offerta tecnica non sarebbe stata
“personalizzata”.
Ed invero, proprio la riproposizione puntuale nell'offerta tecnica di quanto richiesto dal capitolato di gara, oltre ad essere sinonimo di una maggiore precisione, consente altresì di far comprendere alla Stazione appaltante che il concorrente ha ben percepito il contenuto di quanto richiesto, appunto, dal capitolato prestazionale, così da applicarlo fedelmente all'interno della propria organizzazione aziendale.
Inoltre la Sezione, in relazione alla sovrapponibile vicenda decisa con la sentenza del
16/10/2023 n. 3076 (in una controversia che vedeva contrapposte le medesime parti N. 00544/2025 REG.RIC.
private), ha ritenuto legittima “la strategia della FA di ricalcare lo schema voluto dalla S.A. atteso che la ditta aggiudicataria, così facendo, si è comunque vincolata a seguirlo minuziosamente in fase di esecuzione, salva la possibilità della S.A. di valutarne la congruità nel periodo di prova”.
4.2. – Con riferimento al “Servizio Cover” è sufficiente osservare che il disciplinare di gara con estrema chiarezza consentiva all'operatore economico di proporre
“soluzioni equivalenti”; senza tacere, in ogni caso che, come chiarito da una consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, il principio di equivalenza:
- permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica (al di là di un espresso richiamo negli atti di gara) ed è finalizzato ad evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta; detto principio è stato recepito dal Codice dei contratti laddove si prevede che la stazione appaltante non possa escludere un'offerta perché non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento se il prodotto offerto non è “aliud pro alio”, incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il solo limite della “difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis”, configurante ipotesi di “aliud pro alio non rimediabile” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IX, 5 novembre 2025 n. 7150);
- costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione pur non essendo onerate le imprese a fornire “un'apposita formale dichiarazione circa l'equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato e la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis” (Cons. Stato, Sez. III, 2 ottobre 2024 n. 7921). N. 00544/2025 REG.RIC.
La censura è pertanto infondata avendo la controinteressata dichiarato di offrire, oltre ad un prodotto originale, anche uno equivalente, qual è la cover AT (così come da specifica attestazione rilasciata da FA in sede di gara) e tale equivalenza è stata accertata dalla Commissione.
Anche per ciò che riguardala pulizia dei letti, la ricorrente tenta di sostituire il proprio autonomo convincimento su aspetti tecnici (tra l'altro senza alcuna specifica prova a supporto) rimessi alla esclusiva competenza della Stazione appaltante; si tratta in ogni caso di servizi standardizzati che possono essere eseguiti seguendo i manuali d'uso da personale specializzato, che non deve obbligatoriamente essere riconducibile alla rete dell'assistenza tecnica di HI-OM, peraltro nemmeno richiesto dalla legge di gara
(cfr. la sentenza n. 3076/23, cit.).
4.3. - Quanto al “Sistema RFID” nel capitolato era richiesto solamente di apporre nelle cover un tag RFID e non veniva richiesto altro; impegno assunto da FA con la propria offerta attraverso la conferma delle prestazioni indicate nel medesimo capitolato; donde l'infondatezza della relativa censura.
4.4. - In relazione alla “regolazione delle pressioni” la ricorrente ha dedotto che difficilmente la controinteressata sarebbe in grado di adempiere tale obbligazione facendo riferimento ai soli sistemi HI-rom, senza considerare tuttavia che in realtà ve ne sono altri di altre due case produttrici (Linet e Malvesio) e che tutte le informazioni sono reperibili sul mercato così come tra l'altro effettuato dai cd. global service operanti nelle aziende ospedaliere che gestiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria dei letti di proprietà delle medesime aziende (tra cui quelli delle case madri oggetto della presente procedura).
Peraltro, come condivisibilmente dedotto dalla difesa della controinteressata, tutti i manuali d'uso e di service devono essere in possesso dell'Azienda ospedaliera proprietaria dei sistemi letto/materasso, diversamente imponendo il monopolio della sanificazione e manutenzione ad un solo operatore anche dopo il periodo di garanzia. N. 00544/2025 REG.RIC.
5. – In definitiva, sulla scorta di quanto fin qui esposto e rilevato, risultano prive di fondamento le censure di cui al ricorso introduttivo e sviluppate nl primo ricorso per motivi aggiunti.
6. – Non merita accoglimento neppure il secondo ricorso per motivi aggiunti e ciò sia perché contiene deduzioni sostanzialmente riproduttive ed esplicative delle censure già esaminate, sia perché le circostanze addotte - attinenti alla presunta incapacità di
Fas di garantire un servizio di sanificazione di qualità come, in tesi, avrebbe ricevuto conferma nella fase esecutiva del contratto - sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
7. - Dalla reiezione del ricorso introduttivo consegue, altresì, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale.
8. – In conclusione, sul ricorso in esame vanno adottate le seguenti statuizioni:
- il ricorso introduttivo, in quanto infondato, deve essere rigettato;
- il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile;
- le spese di giudizio possono compensarsi, attesa la peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo rigetta.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00544/2025 REG.RIC.
VA VE, Presidente
FR UL, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE
FR UL
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
VA VE