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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/10/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1025/2022 R.G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Del Bene e P. Bonalume
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dagli Avv. A. Della Fontana e M. P. Marani
in punto a: cessione dei crediti, pagamento somma.
All'udienza del 4/6/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 3/9/2025 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 23/9/2025 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di I. € 26.730,00 per sorte Parte_1 capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. : − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 , per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
[...]
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
• IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_1 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”;
per parte convenuta:
“ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare e pregiudiziale, rigettarsi le domande tutte di per carenza di titolarità dei diritti fatti valere in giudizio;
in via Parte_1 subordinata nel merito, rigettarsi siccome infondate le domande tutte spiegate da parte attrice, sia in via principale sia in via subordinata, con condanna della stessa alla rifusione delle spese tutte di causa”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 8.2.2022 a mezzo pec, Parte_1 conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale l'
[...]
per ottenere la condanna al pagamento dei crediti di cui era Controparte_2 asseritamente divenuta titolare in virtù di contratti di cessione “pro-soluto” stipulati rispettivamente in data 12.3.2020 e 20.12.2021, con due diversi fornitori della predetta Azienda e precisamente:
- € 26.730, 00 ( poi ridotti a € 2.230, 00) per sorte capitale, conseguenti alla cessione di fatture di AC Imaging S.r.l. e di Baxter S.p.a., oltre ad interessi di mora sulla maggior sorte capitale ai sensi degli art. 2 e 5 D. Lgs n. 192/2012, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza e fino al saldo;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi dalla data della notifica della citazione ai
2 sensi dell'art.1283 C.c.; € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs n. 231/02, corrispondenti ad euro 40 per ciascuna delle fatture in contestazione;
- in via subordinata, il pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, anche a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 C.c.
2. Parte convenuta eccepiva in via Controparte_1 preliminare il difetto di titolarità attiva dei diritti fatti valere da per Parte_1 avere la stessa Azienda ospedaliera tempestivamente rifiutato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, D. Lgs 50/2016, tutte le cessioni di credito, e comunque l'insussistenza dei crediti in questione, essendo stata la totalità dell'importo capitale preteso da parte attrice per le fatture di AC Imaging S.r.l. Part già pagate dall' a quale mera delegataria all'incasso, in virtù della CP_1 procura ricevuta a tal fine dalla creditrice originale. Inoltre, con riguardo agli interessi moratori ed anatocistici, maturati in riferimento a fatture tardivamente saldate, parte convenuta eccepiva la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrarne la debenza.
Infine, eccepiva, quanto alla richiesta relativa alla fattura Baxter S.p.a., la mancata trasmissione della stessa al sistema di interscambio (SDI), allegando copia della risultanza della Piattaforma di certificazione dei crediti da cui si evincerebbe l'errata indicazione del codice fiscale dell' Controparte_2
Parte convenuta chiedeva, dunque, il rigetto integrale di tutte le domande proposte da con condanna di controparte alla refusione delle spese di Parte_1 lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Va, preliminarmente, dato atto che, nelle conclusioni rassegnate, parte attrice ha limitato le proprie domande, relativamente alle fatture AC Imaging S.r.l., alle sole somme asseritamente dovute a titolo di interessi moratori e anatocistici, oltre alle spese di recupero ai sensi del D. Lgs. 231/2002, in conseguenza del comprovato azzeramento della sorte capitale, mantenendo integralmente le richieste di cui alla citazione per quanto riguarda la sola fattura Baxter S.p.a..
3 Premesso ciò, sempre in via preliminare nel merito va esaminata l'eccezione di carenza di titolarità attiva dei diritti fatti valere in capo a Parte_1 formulata dalla Azienda convenuta.
Parte convenuta allega che la cessione dei crediti nei confronti di una amministrazione pubblica deve essere stipulata mediante atto pubblico e notificata all'amministrazione, la quale tuttavia -così come stabilito dall'art. 106, comma 13, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016- può rifiutarla entro 45 giorni dalla notifica, e che la convenuta avvalendosi di detta Controparte_2 disposizione, rifiuta sistematicamente tutte le cessioni che le vengono notificate, come avvenuto anche nel caso di specie per quelle relative alle fatture AC
Imaging S.r.l..
In forza di tale rifiuto la cessione è divenuta inopponibile al debitore e i diritti di credito sono rimasti sempre in capo all' originario fornitore dell' CP_1
4. L'eccezione formulata dalla convenuta, in base all'assunto del tempestivo rifiuto espresso alla cessione del credito di AC Imaging S.r.l. ai sensi dell'art 106, 13°
c., D. Lgs. n. 50/2016, è fondata.
La deroga alla disciplina ordinaria in tema di cessione di credito prevista dall'art. 1260 C.c., che trovava una prima formulazione nella normativa in tema di contabilità pubblica all'art. 70, 3° c., R.D. n. 2440/1923, in relazione all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865 (“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”), ha ricevuto una successiva evoluzione, fino alla formulazione della norma speciale, relativa ai contratti pubblici, di cui all'art. 106, 13° c., D.Lgs.
50/2016, vigente all'epoca del fatto.
Il menzionato art. 106, 13° c., del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
4 amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Con tale disciplina si è voluto porre una tutela particolare per le stazioni appaltanti pubbliche contro eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, introducendo alcune condizioni -ossia la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notifica all'amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima da manifestare tramite atto da notificare al cessionario e al cedente entro 45 giorni dalla notifica della cessione- in assenza delle quali la cessione non è opponibile alla stazione appaltante.
La deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore ceduto prevista dal codice civile è stata limitata dalla giurisprudenza di legittimità solo ai rapporti di durata o comunque caratterizzati da una continuità o ripetitività delle prestazioni (appalto di servizi, somministrazione, fornitura a consegne ripartite e simili), rispetto ai quali è stata valorizzata l'esigenza di garantire, con questo mezzo, “la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto” (Cass VI, 15/9/2021, n.
24758; Cass. III, 27/8/2014, n. 18339; Cass. I, 1/2/2007, n. 2209; Cass. III,
11/1/2006, n. 268; Cass. III, 28/1/2002, n. 981).
Il fondamento della predetta deroga è stato tradizionalmente individuato nell'interesse pubblico al perfetto adempimento dell'obbligazione (specie nell'ambito dei rapporti durevoli) gravante sulla parte privata, in quanto la conservazione della risorsa finanziaria rappresentata dal credito verso l'amministrazione ha il fine di
5 supportare il fornitore nell'esecuzione della prestazione, mentre una sua eventuale cessione potrebbe indebolirla e compromettere l'adempimento.
Conseguentemente, la giurisprudenza ha evidenziato che le ragioni della deroga alla disciplina della libera cedibilità dei crediti di cui all'art.1260 C.c., che portano ad una “inefficacia provvisoria” della cessione, vengono meno allorché il contratto abbia esaurito la sua efficacia e la prestazione sia completamente adempiuta, non sussistendo più un interesse dell'amministrazione a rifiutare la cessione, la quale, pertanto, a questo punto diviene nuovamente opponibile al ceduto, non essendovi necessità di accettazione (o nel caso in esame, non avendo più rilievo l'intervenuto rifiuto;
in questo senso, tra le tante: Cass. n. 268/2006, cit.; Cass. n.
2209/2007, cit.).
5. Quanto all'applicabilità al caso concreto della normativa richiamata, ricorrono i profili soggettivi ed oggettivi necessari: è sicuramente integrato il requisito di
“organismo di diritto pubblico”, configurandosi l' , Controparte_1 in qualità di stazione appaltante, come organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art.
3-a) del D. Lgs. n. 50/2016, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Relativamente all'oggetto dei contratti ai quali afferiscono i crediti ceduti, trattandosi di appalti aventi ad oggetto forniture di prodotti, non vi è dubbio che gli stessi rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 106 e, in generale, nell'ambito del D. Lgs. n. 50/2016: “il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”; intendendosi ai sensi del menzionato art. 3 lett ii) per «appalti pubblici», tutti i “contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”.
Relativamente al requisito dell'essere il contratto ancora in corso al momento del rifiuto della cessione, con riferimento alle fatture cedute, nel caso di specie relative a prestazioni già effettuate, si rileva che le stesse afferiscono a rapporti che
6 trovano fonte unitaria nell'aggiudicazione in esito a gara e nei relativi accordi quadro e, quindi, ne costituiscono frazioni esecutive che non ne determinano la cessazione.
Emergono, dunque, da quanto sopra esposto e dalla documentazione prodotta sia la legittimità sia la tempestività del rifiuto opposto dall'
[...]
, comunicato alla cedente e alla cessionaria, della cessione Controparte_2 delle fatture emesse da AC Imaging S.r.l., come documentate da Parte_1
e conseguentemente l'inopponibilità alla stessa del contratto di cessione tra AC
Imaging S.r.l. e e relativo alle fatture oggi in contestazione. Parte_1
Ne consegue che appare coerente che l' dopo il rifiuto Controparte_2 della cessione, abbia corrisposto il capitale dovuto al fornitore AC Imaging S.r.l.,
a nulla rilevando che il pagamento sia stato materialmente effettuato a Parte_1
non in qualità di creditore cessionario, ma quale delegato all'incasso indicato
[...] dal fornitore con delega in atti. Né vale a far ritenere il contrario l'eccezione attorea di inopponibilità del rifiuto per carenza di motivazione, che non è espressamente richiesta dalla normativa menzionata.
6. Quanto alla fattura Baxter S.p.a., parte convenuta ha eccepito preliminarmente la mancata trasmissione della stessa da parte del Sistema di Interscambio SDI, ipoteticamente a causa di una erronea indicazione del codice fiscale dell'
[...]
. CP_2
Al riguardo si osserva che la fattura risulta comunque registrata nella piattaforma per la certificazione dei crediti in data 21.9.2021, che la stessa si riferisce ad una fornitura afferente ad un contratto in essere con l' che il Controparte_2 pagamento di tale fattura è stato sollecitato da parte di con nota del Parte_1
12 febbraio 2022, che non risulta prodotta da parte dell' una Controparte_2 tempestiva dichiarazione di rifiuto della cessione del credito notificatale in data
13.3.2020; che, infine, l' non ha contestato l'avvenuta corretta Controparte_2 esecuzione della fornitura e, non avendo la stessa, rispetto a tale fattura, formulato altre contestazioni, devono ritenersi pacifico il rapporto e il titolo da cui deriva il diritto di credito, in quanto l'esecuzione della fornitura e il suo prezzo risultano circostanze non contestate. Sulle menzionate circostanze, infatti, l'assenza di
7 contestazione specifica determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi (art. 115 C.p.c).
7. In considerazione di tutto quanto precede, va accolta la domanda di pagamento relativa alla fattura Baxter S.p.a., per sorte capitale pari a € 2.230,00, mentre va rigettata la domanda principale con riferimento alle fatture AC Imaging S.r.l.; va, inoltre, rigettata la domanda subordinata proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 2041
C.c., stante la natura sussidiaria dell'azione, che non compete nel caso in cui il rimedio contrattuale esista e sia stato proposto, ma rigettato nel merito (cfr. da ultimo:
Cass. 16/2/2024, n. 4246; Cass. III, 15/5/2023, n. 132023; Cass. III, 11/5/2022, n.
14944; Cass. II, 14/5/2018, n. 11682). Sul punto la giurisprudenza di questo ufficio condivide il consolidato orientamento di legittimità:
<L'azione generale di arricchimento ingiustificato (art. 2041 cc) può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito (art. 2042 cc), con la conseguenza che benché proponibile congiuntamente in via subordinata alla domanda principale di pagamento, può essere accolta solo ove
l'altra azione sia rigettata per carenza “ab origine” del titolo posto a suo fondamento. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico>> (Trib. Modena -
Pagliani- 8/10/2024, n. 1470).
7. In considerazione della parziale soccombenza reciproca, le spese di giudizio -per valore dichiarato e bassa complessità- vanno compensate nella misura della metà e, per la parte dovuta, si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda disattesa, dichiara tenuta e condanna l' a Controparte_1 corrispondere alla società la società la somma di € 2.230,00 per Parte_1
8 sorte capitale, oltre agli interessi moratori ai sensi degli art. 2 e 5 del D. Lgs n. 231/2002 con decorrenza dalla scadenza della fattura Baxter S.p.s. n. 211220271 fino al saldo effettivo, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1283 C.c. calcolati ai sensi dell'art. 1284,.4° c., C.c. dalla notifica dell'atto di citazione sugli interessi scaduti da oltre sei mesi, oltre ad € 40,00 ai sensi dell'art. 6 D .Lgs n. 231/2002; rigetta le altre domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'atto di citazione notificato in data Controparte_1 8.2.2022; dichiara tenuta e condanna l' a Controparte_1 rifondere alla società la società la metà delle spese processuali, Parte_1 dichiarandole compensate nel resto e che liquida, per la parte dovuta, nella somma di complessivi € 2.190,175, di cui € 285,675 per spese, oltre ad accessori IVA e C,p.a. dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il 14/10/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1025/2022 R.G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Del Bene e P. Bonalume
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dagli Avv. A. Della Fontana e M. P. Marani
in punto a: cessione dei crediti, pagamento somma.
All'udienza del 4/6/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 3/9/2025 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 23/9/2025 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di I. € 26.730,00 per sorte Parte_1 capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. : − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 , per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
[...]
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
• IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_1 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”;
per parte convenuta:
“ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare e pregiudiziale, rigettarsi le domande tutte di per carenza di titolarità dei diritti fatti valere in giudizio;
in via Parte_1 subordinata nel merito, rigettarsi siccome infondate le domande tutte spiegate da parte attrice, sia in via principale sia in via subordinata, con condanna della stessa alla rifusione delle spese tutte di causa”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 8.2.2022 a mezzo pec, Parte_1 conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale l'
[...]
per ottenere la condanna al pagamento dei crediti di cui era Controparte_2 asseritamente divenuta titolare in virtù di contratti di cessione “pro-soluto” stipulati rispettivamente in data 12.3.2020 e 20.12.2021, con due diversi fornitori della predetta Azienda e precisamente:
- € 26.730, 00 ( poi ridotti a € 2.230, 00) per sorte capitale, conseguenti alla cessione di fatture di AC Imaging S.r.l. e di Baxter S.p.a., oltre ad interessi di mora sulla maggior sorte capitale ai sensi degli art. 2 e 5 D. Lgs n. 192/2012, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza e fino al saldo;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi dalla data della notifica della citazione ai
2 sensi dell'art.1283 C.c.; € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs n. 231/02, corrispondenti ad euro 40 per ciascuna delle fatture in contestazione;
- in via subordinata, il pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, anche a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 C.c.
2. Parte convenuta eccepiva in via Controparte_1 preliminare il difetto di titolarità attiva dei diritti fatti valere da per Parte_1 avere la stessa Azienda ospedaliera tempestivamente rifiutato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, D. Lgs 50/2016, tutte le cessioni di credito, e comunque l'insussistenza dei crediti in questione, essendo stata la totalità dell'importo capitale preteso da parte attrice per le fatture di AC Imaging S.r.l. Part già pagate dall' a quale mera delegataria all'incasso, in virtù della CP_1 procura ricevuta a tal fine dalla creditrice originale. Inoltre, con riguardo agli interessi moratori ed anatocistici, maturati in riferimento a fatture tardivamente saldate, parte convenuta eccepiva la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrarne la debenza.
Infine, eccepiva, quanto alla richiesta relativa alla fattura Baxter S.p.a., la mancata trasmissione della stessa al sistema di interscambio (SDI), allegando copia della risultanza della Piattaforma di certificazione dei crediti da cui si evincerebbe l'errata indicazione del codice fiscale dell' Controparte_2
Parte convenuta chiedeva, dunque, il rigetto integrale di tutte le domande proposte da con condanna di controparte alla refusione delle spese di Parte_1 lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Va, preliminarmente, dato atto che, nelle conclusioni rassegnate, parte attrice ha limitato le proprie domande, relativamente alle fatture AC Imaging S.r.l., alle sole somme asseritamente dovute a titolo di interessi moratori e anatocistici, oltre alle spese di recupero ai sensi del D. Lgs. 231/2002, in conseguenza del comprovato azzeramento della sorte capitale, mantenendo integralmente le richieste di cui alla citazione per quanto riguarda la sola fattura Baxter S.p.a..
3 Premesso ciò, sempre in via preliminare nel merito va esaminata l'eccezione di carenza di titolarità attiva dei diritti fatti valere in capo a Parte_1 formulata dalla Azienda convenuta.
Parte convenuta allega che la cessione dei crediti nei confronti di una amministrazione pubblica deve essere stipulata mediante atto pubblico e notificata all'amministrazione, la quale tuttavia -così come stabilito dall'art. 106, comma 13, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016- può rifiutarla entro 45 giorni dalla notifica, e che la convenuta avvalendosi di detta Controparte_2 disposizione, rifiuta sistematicamente tutte le cessioni che le vengono notificate, come avvenuto anche nel caso di specie per quelle relative alle fatture AC
Imaging S.r.l..
In forza di tale rifiuto la cessione è divenuta inopponibile al debitore e i diritti di credito sono rimasti sempre in capo all' originario fornitore dell' CP_1
4. L'eccezione formulata dalla convenuta, in base all'assunto del tempestivo rifiuto espresso alla cessione del credito di AC Imaging S.r.l. ai sensi dell'art 106, 13°
c., D. Lgs. n. 50/2016, è fondata.
La deroga alla disciplina ordinaria in tema di cessione di credito prevista dall'art. 1260 C.c., che trovava una prima formulazione nella normativa in tema di contabilità pubblica all'art. 70, 3° c., R.D. n. 2440/1923, in relazione all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865 (“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”), ha ricevuto una successiva evoluzione, fino alla formulazione della norma speciale, relativa ai contratti pubblici, di cui all'art. 106, 13° c., D.Lgs.
50/2016, vigente all'epoca del fatto.
Il menzionato art. 106, 13° c., del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
4 amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Con tale disciplina si è voluto porre una tutela particolare per le stazioni appaltanti pubbliche contro eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, introducendo alcune condizioni -ossia la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notifica all'amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima da manifestare tramite atto da notificare al cessionario e al cedente entro 45 giorni dalla notifica della cessione- in assenza delle quali la cessione non è opponibile alla stazione appaltante.
La deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore ceduto prevista dal codice civile è stata limitata dalla giurisprudenza di legittimità solo ai rapporti di durata o comunque caratterizzati da una continuità o ripetitività delle prestazioni (appalto di servizi, somministrazione, fornitura a consegne ripartite e simili), rispetto ai quali è stata valorizzata l'esigenza di garantire, con questo mezzo, “la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto” (Cass VI, 15/9/2021, n.
24758; Cass. III, 27/8/2014, n. 18339; Cass. I, 1/2/2007, n. 2209; Cass. III,
11/1/2006, n. 268; Cass. III, 28/1/2002, n. 981).
Il fondamento della predetta deroga è stato tradizionalmente individuato nell'interesse pubblico al perfetto adempimento dell'obbligazione (specie nell'ambito dei rapporti durevoli) gravante sulla parte privata, in quanto la conservazione della risorsa finanziaria rappresentata dal credito verso l'amministrazione ha il fine di
5 supportare il fornitore nell'esecuzione della prestazione, mentre una sua eventuale cessione potrebbe indebolirla e compromettere l'adempimento.
Conseguentemente, la giurisprudenza ha evidenziato che le ragioni della deroga alla disciplina della libera cedibilità dei crediti di cui all'art.1260 C.c., che portano ad una “inefficacia provvisoria” della cessione, vengono meno allorché il contratto abbia esaurito la sua efficacia e la prestazione sia completamente adempiuta, non sussistendo più un interesse dell'amministrazione a rifiutare la cessione, la quale, pertanto, a questo punto diviene nuovamente opponibile al ceduto, non essendovi necessità di accettazione (o nel caso in esame, non avendo più rilievo l'intervenuto rifiuto;
in questo senso, tra le tante: Cass. n. 268/2006, cit.; Cass. n.
2209/2007, cit.).
5. Quanto all'applicabilità al caso concreto della normativa richiamata, ricorrono i profili soggettivi ed oggettivi necessari: è sicuramente integrato il requisito di
“organismo di diritto pubblico”, configurandosi l' , Controparte_1 in qualità di stazione appaltante, come organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art.
3-a) del D. Lgs. n. 50/2016, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Relativamente all'oggetto dei contratti ai quali afferiscono i crediti ceduti, trattandosi di appalti aventi ad oggetto forniture di prodotti, non vi è dubbio che gli stessi rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 106 e, in generale, nell'ambito del D. Lgs. n. 50/2016: “il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”; intendendosi ai sensi del menzionato art. 3 lett ii) per «appalti pubblici», tutti i “contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”.
Relativamente al requisito dell'essere il contratto ancora in corso al momento del rifiuto della cessione, con riferimento alle fatture cedute, nel caso di specie relative a prestazioni già effettuate, si rileva che le stesse afferiscono a rapporti che
6 trovano fonte unitaria nell'aggiudicazione in esito a gara e nei relativi accordi quadro e, quindi, ne costituiscono frazioni esecutive che non ne determinano la cessazione.
Emergono, dunque, da quanto sopra esposto e dalla documentazione prodotta sia la legittimità sia la tempestività del rifiuto opposto dall'
[...]
, comunicato alla cedente e alla cessionaria, della cessione Controparte_2 delle fatture emesse da AC Imaging S.r.l., come documentate da Parte_1
e conseguentemente l'inopponibilità alla stessa del contratto di cessione tra AC
Imaging S.r.l. e e relativo alle fatture oggi in contestazione. Parte_1
Ne consegue che appare coerente che l' dopo il rifiuto Controparte_2 della cessione, abbia corrisposto il capitale dovuto al fornitore AC Imaging S.r.l.,
a nulla rilevando che il pagamento sia stato materialmente effettuato a Parte_1
non in qualità di creditore cessionario, ma quale delegato all'incasso indicato
[...] dal fornitore con delega in atti. Né vale a far ritenere il contrario l'eccezione attorea di inopponibilità del rifiuto per carenza di motivazione, che non è espressamente richiesta dalla normativa menzionata.
6. Quanto alla fattura Baxter S.p.a., parte convenuta ha eccepito preliminarmente la mancata trasmissione della stessa da parte del Sistema di Interscambio SDI, ipoteticamente a causa di una erronea indicazione del codice fiscale dell'
[...]
. CP_2
Al riguardo si osserva che la fattura risulta comunque registrata nella piattaforma per la certificazione dei crediti in data 21.9.2021, che la stessa si riferisce ad una fornitura afferente ad un contratto in essere con l' che il Controparte_2 pagamento di tale fattura è stato sollecitato da parte di con nota del Parte_1
12 febbraio 2022, che non risulta prodotta da parte dell' una Controparte_2 tempestiva dichiarazione di rifiuto della cessione del credito notificatale in data
13.3.2020; che, infine, l' non ha contestato l'avvenuta corretta Controparte_2 esecuzione della fornitura e, non avendo la stessa, rispetto a tale fattura, formulato altre contestazioni, devono ritenersi pacifico il rapporto e il titolo da cui deriva il diritto di credito, in quanto l'esecuzione della fornitura e il suo prezzo risultano circostanze non contestate. Sulle menzionate circostanze, infatti, l'assenza di
7 contestazione specifica determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi (art. 115 C.p.c).
7. In considerazione di tutto quanto precede, va accolta la domanda di pagamento relativa alla fattura Baxter S.p.a., per sorte capitale pari a € 2.230,00, mentre va rigettata la domanda principale con riferimento alle fatture AC Imaging S.r.l.; va, inoltre, rigettata la domanda subordinata proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 2041
C.c., stante la natura sussidiaria dell'azione, che non compete nel caso in cui il rimedio contrattuale esista e sia stato proposto, ma rigettato nel merito (cfr. da ultimo:
Cass. 16/2/2024, n. 4246; Cass. III, 15/5/2023, n. 132023; Cass. III, 11/5/2022, n.
14944; Cass. II, 14/5/2018, n. 11682). Sul punto la giurisprudenza di questo ufficio condivide il consolidato orientamento di legittimità:
<L'azione generale di arricchimento ingiustificato (art. 2041 cc) può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito (art. 2042 cc), con la conseguenza che benché proponibile congiuntamente in via subordinata alla domanda principale di pagamento, può essere accolta solo ove
l'altra azione sia rigettata per carenza “ab origine” del titolo posto a suo fondamento. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico>> (Trib. Modena -
Pagliani- 8/10/2024, n. 1470).
7. In considerazione della parziale soccombenza reciproca, le spese di giudizio -per valore dichiarato e bassa complessità- vanno compensate nella misura della metà e, per la parte dovuta, si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda disattesa, dichiara tenuta e condanna l' a Controparte_1 corrispondere alla società la società la somma di € 2.230,00 per Parte_1
8 sorte capitale, oltre agli interessi moratori ai sensi degli art. 2 e 5 del D. Lgs n. 231/2002 con decorrenza dalla scadenza della fattura Baxter S.p.s. n. 211220271 fino al saldo effettivo, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1283 C.c. calcolati ai sensi dell'art. 1284,.4° c., C.c. dalla notifica dell'atto di citazione sugli interessi scaduti da oltre sei mesi, oltre ad € 40,00 ai sensi dell'art. 6 D .Lgs n. 231/2002; rigetta le altre domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'atto di citazione notificato in data Controparte_1 8.2.2022; dichiara tenuta e condanna l' a Controparte_1 rifondere alla società la società la metà delle spese processuali, Parte_1 dichiarandole compensate nel resto e che liquida, per la parte dovuta, nella somma di complessivi € 2.190,175, di cui € 285,675 per spese, oltre ad accessori IVA e C,p.a. dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il 14/10/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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