CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CA NO, LA
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1442/2020 depositato il 10/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1. s.r.l. impugnava il diniego tacito opposto da Agenzia delle Entrate avverso l'istanza di rimborso in esecuzione di sentenza, esponendo che veniva attinta dalla cartella esattoriale n. 043 2017 00004220490 01, pari ad € 101.590,34, in qualità di coobbligato solidale della società Società_1, obbligato principale della pretesa avanzata dall'Ente erariale con atto di liquidazione n. 2011 1T 00520600; che, nelle more del contenzioso incardinato dalla summenzionata Società_1 iscritto sub R.G. R. n. 1021/2014, nonché in sussistenza di tale rapporto di solidarietà, riceveva notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n. 04384 2018 00006100/00, con successivo prelievo della somma di € 96.484,80, come da lista movimenti bancari;
che, medio tempore, con sent. n. 436/04/19 - dep. in data 22/05/2019, venivano accolte le ragioni addotte dalla società Società_1 SCARL, obbligato principale ed, all'uopo, veniva annullato l'impugnato avviso di liquidazione n. 2011 1T 00520600, titolo di credito in sussistenza del quale Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero di maggiore imposta dichiarata, invero, non dovuta;
che pertanto sussisteva:
• Illegittimità del diniego tacito avverso l'istanza di rimborso in esecuzione di sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1292 c.c., in combinato disposto con l'art. 282 c.p.c.; l'annullamento dell'atto prodromico travolgeva, infatti, ogni atto dell'esazione che da esso discendeva, con l'effetto che il pignoramento presso terzi, trovando esecutività nell'avviso di liquidazione annullato, era atto sine titulo.
Tanto premesso, chiedeva che venisse dichiarato illegittimo il diniego tacito avverso l'istanza di rimborso in esecuzione di sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1292, c.c. in combinato disposto con l'art. 282 c.p.c.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che resisteva al ricorso spiegandone l'infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere dell'odierna Corte di Giustizia, il ricorso non può essere accolto.
Ed invero, ai sensi dell'art. 1306 c.c., i condebitori possono opporre al creditore la sentenza pronunziata tra il creditore stesso ed uno dei condebitori in solido (salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore),
e detto principio è esteso ai rapporti relativi all'imposta di registro (“In tema di solidarietà tributaria (nella fattispecie per imposta di registro), qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l'avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato.
In detta situazione non è precluso all'altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all'avviso di accertamento ed all'avviso di liquidazione, di opporre all'amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l'irrepetibilità di quanto versato), ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c.
La prevalenza dell'unitarietà dell'obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306 c.c., opera, infatti, sul piano processuale che deroga ai limiti soggettivi del giudicato e ne consente l'estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali” (Cass. n. 12401 del 2003 tra le tante).
Tuttavia, nel caso di specie, il pignoramento, non opposto dalla ricorrente, è stato posto in essere dall'Agente della Riscossione perché la parte non ha impugnato né la cartella di pagamento n. 043 2017 0000422049, né il relativo atto prodromico;
per cui, la parte ha adempiuto l'obbligazione tributaria e non può avvalersi della richiesta di estensione del giudicato favorevole, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, stante anche il fatto che la citata sentenza è stata oggetto di gravame, con appello notificato il 04/09/19 e pendente in Commissione Tributaria Regionale con RGA 2579/2019, in attesa di trattazione. Ne deriva il rigetto del ricorso, non essendosi neppure formato il giudicato ed avendo la parte adempiuto l'obbligazione tributaria, che è divenuta perciò irripetibile.
Le spese posso compensarsi, stante la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
così deciso in Foggia il 1212.2025
Il Giudice rel.
GA IA
Il Presidente Antonio D'Alessio
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CA NO, LA
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1442/2020 depositato il 10/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1. s.r.l. impugnava il diniego tacito opposto da Agenzia delle Entrate avverso l'istanza di rimborso in esecuzione di sentenza, esponendo che veniva attinta dalla cartella esattoriale n. 043 2017 00004220490 01, pari ad € 101.590,34, in qualità di coobbligato solidale della società Società_1, obbligato principale della pretesa avanzata dall'Ente erariale con atto di liquidazione n. 2011 1T 00520600; che, nelle more del contenzioso incardinato dalla summenzionata Società_1 iscritto sub R.G. R. n. 1021/2014, nonché in sussistenza di tale rapporto di solidarietà, riceveva notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n. 04384 2018 00006100/00, con successivo prelievo della somma di € 96.484,80, come da lista movimenti bancari;
che, medio tempore, con sent. n. 436/04/19 - dep. in data 22/05/2019, venivano accolte le ragioni addotte dalla società Società_1 SCARL, obbligato principale ed, all'uopo, veniva annullato l'impugnato avviso di liquidazione n. 2011 1T 00520600, titolo di credito in sussistenza del quale Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero di maggiore imposta dichiarata, invero, non dovuta;
che pertanto sussisteva:
• Illegittimità del diniego tacito avverso l'istanza di rimborso in esecuzione di sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1292 c.c., in combinato disposto con l'art. 282 c.p.c.; l'annullamento dell'atto prodromico travolgeva, infatti, ogni atto dell'esazione che da esso discendeva, con l'effetto che il pignoramento presso terzi, trovando esecutività nell'avviso di liquidazione annullato, era atto sine titulo.
Tanto premesso, chiedeva che venisse dichiarato illegittimo il diniego tacito avverso l'istanza di rimborso in esecuzione di sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1292, c.c. in combinato disposto con l'art. 282 c.p.c.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che resisteva al ricorso spiegandone l'infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere dell'odierna Corte di Giustizia, il ricorso non può essere accolto.
Ed invero, ai sensi dell'art. 1306 c.c., i condebitori possono opporre al creditore la sentenza pronunziata tra il creditore stesso ed uno dei condebitori in solido (salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore),
e detto principio è esteso ai rapporti relativi all'imposta di registro (“In tema di solidarietà tributaria (nella fattispecie per imposta di registro), qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l'avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato.
In detta situazione non è precluso all'altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all'avviso di accertamento ed all'avviso di liquidazione, di opporre all'amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l'irrepetibilità di quanto versato), ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c.
La prevalenza dell'unitarietà dell'obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306 c.c., opera, infatti, sul piano processuale che deroga ai limiti soggettivi del giudicato e ne consente l'estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali” (Cass. n. 12401 del 2003 tra le tante).
Tuttavia, nel caso di specie, il pignoramento, non opposto dalla ricorrente, è stato posto in essere dall'Agente della Riscossione perché la parte non ha impugnato né la cartella di pagamento n. 043 2017 0000422049, né il relativo atto prodromico;
per cui, la parte ha adempiuto l'obbligazione tributaria e non può avvalersi della richiesta di estensione del giudicato favorevole, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, stante anche il fatto che la citata sentenza è stata oggetto di gravame, con appello notificato il 04/09/19 e pendente in Commissione Tributaria Regionale con RGA 2579/2019, in attesa di trattazione. Ne deriva il rigetto del ricorso, non essendosi neppure formato il giudicato ed avendo la parte adempiuto l'obbligazione tributaria, che è divenuta perciò irripetibile.
Le spese posso compensarsi, stante la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
così deciso in Foggia il 1212.2025
Il Giudice rel.
GA IA
Il Presidente Antonio D'Alessio