Accoglimento
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 9726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9726 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09726/2025REG.PROV.COLL.
N. 03006/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 3006 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filomena Pellicanò e Simona Cariati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e il Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 715/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’att0 di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025, il Cons. AN SI RR e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, notificato il 29 ottobre 2018, il signor -OMISSIS-, in qualità di Capo Squadra dei Vigili del Fuoco inquadrato nella qualifica di Assistente Capo dei ruoli tecnici, siccome colto da arresto cardio circolatorio nel corso dello svolgimento del servizio, impugnava il decreto del Ministro dell’interno 31 luglio 2018, -OMISSIS-, recante il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità: “ ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico in soggetto con impianto di Pace-Maker definitivo ”
1.1. Deduceva che il parere sfavorevole del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie - difforme da quello favorevole della Commissione 3 ^ di Messina, che aveva riscontrato in capo al ricorrente l’infermità in questione, giudicandola ascrivibile alla 5 ^ categoria della Tabella A - era viziata da contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria; in quanto non aveva tenuto conto dell’ attività di servizio impegnativa e stressante svolta dal ricorrente, né del richiamato episodio, occorsogli nel 2013, per il quale era stato “riformato” dai servizi operativi.
1.2. Lamentava, quindi, una carenza d’istruttoria per avere l’Amministrazione disatteso quanto allegato dal ricorrente in ordine ai turni e servizi massacranti cui egli sarebbe stato sottoposto nel periodo 2013-2014, immediatamente antecedente al grave malessere che ha segnato l’aggravamento della sua patologia, limitandosi solo a sostenere nel decreto gravato la insussistenza di un nesso causale determinante, tra il servizio ordinario dei Vigili del Fuoco e la patologia del ricorrente ( rectius , il suo aggravamento).
In particolare, aveva riferito nel primo grado di giudizio che in data 18 novembre 2014, durante il turno notturno, era stato colto da infarto con perdita di conoscenza ed era stato trasportato al pronto
soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove era stato ricoverato d’urgenza e dimesso in data 22 novembre 2014 con la seguente diagnosi: “ blocco atrioventricolare totale. cardiopatia ipertensiva. impianto di pacemaker definitivo bicamerale rmn compatibile ”.
2. Con sentenza n. 715, pubblicata il 18 settembre 2023, il T.A.R., dopo avere disposto una verificazione, con ordinanza n. 196 del 17 marzo 2020, ha respinto il ricorso, siccome sarebbe mancata la prova - il cui onere ricade sul ricorrente – della dimostrazione che il sorgere di una condizione morbosa ovvero il relativo aggravamento siano da porre in stretta correlazione causale o concausale con l’attività di servizio; laddove - ha precisato ancora il Tribunale - “ un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa deve ritenersi immanente nel disimpegno di determinate mansioni, costituendo gli stessi un aspetto caratterizzante dell’attività lavorativa ”.
2.1. Sulla scorta degli esiti della verificazione, il primo giudice ha, quindi, ritenuto non provata l’esistenza di un nesso causale cd. adeguato, dovendosi far applicazione - nel caso che qui occupa – del diverso criterio derivativo dell’equivalenza causale (ossia, della condicio sine qua non ), che postula – nel caso che qui occupa - la prova di un’attività lavorativa che, per il carattere straordinario ed esorbitante delle relative modalità di esecuzione, abbia assunto una rilevanza “ determinante ed efficiente ”, dimostrazione non fornita dal dipendente.
2.2. A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente aveva depositato una relazione tecnica,
chiedendo altresì al Tribunale che venisse disposta una verificazione per accertare, sulla base della documentazione prodotta, se l’infermità da cui egli era affetto fosse dipendente da causa di servizio o concausa efficiente e determinante di servizio e a quale categoria fosse ascrivibile.
3. Avverso il suindicato decisum l’appellante ha articolato i seguenti quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo censura l’istante censura l’insufficienza e la contraddittorietà dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione e delle conclusioni raggiunte dal T.A.R., là dove non si sarebbe tenuto conto degli elementi addotti dal ricorrente quanto meno ai fini della riconducibilità al servizio dell’aggravamento della patologia. Sarebbe erronea la statuizione di cui ai punti 8, 9 e 10 della sentenza, là dove si sostiene che il ricorrente non avrebbe provato quei fatti, eccezionalmente gravosi, che avrebbero fondato il riconoscimento invocato; insistendo con forza il ricorrente nel ribadire che l’attività lavorativa da lui svolta sarebbe andata ben oltre quella che poteva essere ritenuta l’attività ordinaria di un Vigile del Fuoco.
Con il secondo motivo, l’appellante contesta le conclusioni raggiunte dal Comitato di verifica all’esito di una valutazione tecnico-discrezionale il cui sindacato a dire del primo giudice deve ritenersi perimetrato entro i limiti di errori e illogicità ictu oculi evidenti, condizione che il primo giudice ha ritenuto non ricorrere nella specie.
Con il terzo motivo si lamenta, ancora, il difetto di istruttoria e di motivazione avendo erroneamente il primo giudice disatteso gli esiti cui è pervenuto il verificatore il quale, dopo aver dato atto dell’attività emergenziale svolta dal Vigile del Fuoco, ha tuttavia ritenuto che la surrichimata diagnosi accertata ben possa rappresentare un’infermità correlabile al servizio lavorativo prestato, ascrivendo la stessa alla V categoria della tabella A, di cui al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Con il quarto e ultimo motivo di appello il signor -OMISSIS- deduce, infine, la contraddittorietà della sentenza, nell’avere ritenuto, in un primo momento, la vicenda meritevole di approfondimento istruttorio per poi pervenire all’adozione del provvedimento reiettivo gravato nel primo grado di giudizio.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito, resistendo all’appello.
5. Nell’udienza pubblica del 13 novembre 2025 la causa è stata trattenuta a sentenza.
6. L'appello è fondato nei limiti di cui appresso.
6.1. L’appellante critica la sentenza di primo grado, che ha respinto il ricorso contro il diniego di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità: “ ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico in soggetto con impianto di Pace-Maker definitivo ”
6.2. Va premesso che l’impugnata sentenza ha adottato il seguente itinerario argomentativo: i. la causa di servizio costituisce il presupposto per l’attribuzione dell’equo indennizzo; ii. in tema di equo indennizzo i “fatti di servizio”, devono rappresentare una condicio sine qua non , in assenza della quale la malattia non sarebbe insorta ovvero, nel caso di predisposizione costituzionale a contrarre infermità e/o a preesistenti condizioni morbose, non si sarebbe aggravata; iii. le considerazioni medico-legali del verificatore, pur affermando l’esistenza di un nesso causale cd. adeguato tra lo svolgimento della “normale” attività di Vigile del Fuoco e le patologie ipertensive/cardiache in contestazione, non sono peraltro sufficienti ad integrare la cd. causa di servizio, la quale esige che l’attività lavorativa, per il carattere straordinario ed esorbitante delle relative modalità di esecuzione, abbia assunto una rilevanza “ determinante ed efficiente ”.
6.3. In sostanza, in mancanza della possibilità di dimostrare con carattere di certezza oggettiva la causa di una “ affezione a genesi multifattoriale ” quale quella da cui l’odierno istante risulta affetto, il procedimento valutativo, il cui contenuto specialistico sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, risulta in linea di principio correttamente motivato sul valore probabilistico di specifici “ fattori di rischio ” ed è immune da vizi logici.
6.4. Nel caso di specie, va rilevato che i pareri tecnici censurati, sui quali Tribunale ha fondato il decisum gravato, pur dando atto che l’attività svolta dall’interessato era impegnativa e stressante (malgrado rientrasse nella normale attività del Vigile del Fuoco), hanno ritenuto di escluderne ogni efficienza causale o concausale nel determinismo, sul presupposto che l’istante non avrebbe fornito prova convincente neanche per tale periodo che il servizio prestato avesse esorbitato dall’ordinario carico di lavoro (e di stress ), connesso di regola allo svolgimento delle mansioni dei Vigili del Fuoco.
Va peraltro ricordato che dalla relazione di verificazione richiesta dal primo giudice, risulta la continua e ripetuta esposizione a fattori stressogeni, di ordine psicofisico, nel corso dei vari anni di servizio espletato del dipendente con le mansioni di caposquadra esperto, che ha determinato, conclude il verificatore, “ l’insorgenza della patologia cardiovascolare rappresentando quindi fattore causale, concausale nel determinismo della stessa, risultando quindi infermità dipendente da causa di servizio ”.
6.5. Ciò posto, il giudizio di esclusione della dipendenza da causa di servizio dell’infermità de qua non può, tuttavia, ritenersi immune da censure, là dove – come nel caso che qui occupa - il percorso motivazionale, che ha negato la richiesta tesa all’ottenimento dell’equo indennizzo , prescinda dalle allegazioni specifiche prodotte dall’interessato.
6.6. Nella specie, in effetti, come dedotto dall’odierno appellante con il secondo motivo di censura - con cui si lamenta con forza la carenza d’istruttoria -, l’Amministrazione si sarebbe arrestata alla mera affermazione dell’insussistenza di un nesso causale determinante tra il servizio ordinario dei Vigili del Fuoco e la patologia del ricorrente ( rectius , il suo aggravamento), senza avere valutato – non emergendo nel provvedimento - delle specifiche allegazioni dell’interessato con riguardo agli interventi effettuati dal dipendente, soprattutto nel periodo 2013-2014 (immediatamente antecedente l’episodio dell’infarto occorso in servizio), asseritamente ritenuti molto gravosi perché consistiti – a dire dell’interessato - in un’attività lavorativa caratterizzata da un forte impegno psico-fisico; interventi che sarebbero stati realizzati da parte del ricorrente con un enorme dispendio di energia, ansia e stress , spesso mettendo a repentaglio la propria salute, posto che comportavano un’enorme attività fisica.
7. Per le suesposte considerazioni, va affermato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in sede di riesame dell’istanza, che il provvedimento impugnato è affetto dalla carenza di istruttoria a motivazione denunciata: l’appello, pertanto, va accolto nei limiti suddetti.
8. Le spese, del grado di giudizio possono restare interamente compensate tra le parti, tenuto conto della memoria di mero stile della Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla il decreto del 31 luglio 2018, -OMISSIS-, del Ministero dell’Interno, con salvezza delle ulteriori determinazioni della stessa Amministrazione.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE EC, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
AN SI RR, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SI RR | LE EC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.