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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4228/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FERRARI FABIO e , elettivamente domiciliato in VIA FABIO MASSIMO, 33 00192 ROMA presso il difensore avv. FERRARI FABIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), E con il Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 patrocinio dell'avv. RUSSI ALESSANDRO e elettivamente domiciliato in VIA GIUNIO BAZZONI, 5 00195 ROMA presso il difensore avv. RUSSI ALESSANDRO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI per parte opponente
Piaccia al Giudice, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, in fatto ed in diritto per le ragioni, esposte in narrativa;
in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo, determinare l'esatto debito dell'opponente, tenuto conto della nullità delle linee di credito e delle clausole, relative agli interessi, convenzionalmente pattuiti. in via istruttoria, si fa riserva di richiedere C.T.U. contabile, precisare la domanda, articolare mezzi di prova e produrre documenti.
Vittoria di spese, anche quelle generali, competenze ed onorari.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE:
pagina 1 di 4 accertare e dichiarare la tardività della opposizione con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la presente opposizione, per i motivi tutti testé rappresentati e confermare il decreto opposto;
3) CONCEDERE LA PROVVISORIA ESECUZIONE EX ART 648 C.P.C. AL DECRETO
INGIUNTIVO N. 16189/2023 rg. 36499/2023 – oggetto di correzione di errore materiale in data
6/11/2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. 37/2018
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificata via pec in data 25 gennaio 24 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16.189/23 del 23.10.23 con cui le veniva ingiunto di pagare l'importo di € 59.460,45 all'opposta quale cessionaria del credito vantato da Banca
Popolare di Milano spa per la mancata restituzione delle rate di un mutuo ipotecario. Eccepiva che i documenti allegati al fascicolo monitorio sono insufficienti a provare il credito azionato con riferimento atteso che trattasi di pezzi di carta non sottoscritti, né siglati privi di autenticità; che in assenza della produzione dell'originale era inibita la possibilità per la ricorrente di disconoscere formalmente la propria la propria sottoscrizione;
eccepiva inoltre l'usurarietà del tasso e che il debito era stato estinto dal pagamento dei fideiussori;
chiedeva pertanto la revoca del decreto.
Si costituiva e per essa rilevando che con rogito Controparte_1 Controparte_2 del notaio di Milano del 13/12/2016 rep. 13.501 racc. 7087 è stato costituito il Persona_1 [...] per effetto della fusione tra e la CP_3 Controparte_4 Controparte_5
che per effetto della fusione quale società incorporante ha assunto di
[...] Controparte_3 pieno diritto e senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2504 bis primo comma c.c. tutti i beni e diritti della società incorporata nonché tutti i rapporti giuridici proseguendo nella medesima posizione di quest'ultima; che in forza del contratto di gestione di crediti in blocco ai sensi degli articoli quattro e
7.1 legge 130 concluso in data 28/12/2018 ha ceduto prosoluto alla società Controparte_3 tutti i crediti individuabili in base ai criteri indicati nel contratto stesso tra cui quello Controparte_1 afferente la presente posizione intestata a NDG 020446888; che Parte_1
l'avviso di cessione è stato pubblicato ai sensi degli art. 1 e 3 della legge 30.4.99 n. 130 corredato dall'informativa ai sensi dell'artt. 13 e 14 regolamento Ue n. 679/2016 e del d. lgs 30 giugno 2003 n.
196 come modificato dal d. lgs 10.8. 2018 n. 101 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 5 gennaio 19 parte seconda;
che con procura speciale a rogito notaio dott.ssa di Persona_2
Roma del 22 Marzo 23 la ha conferito a la procura Controparte_1 Controparte_2 per la gestione volta al recupero dei propri crediti anomali compreso quello in oggetto. Ciò premesso rilevava in via preliminare la tardività dell'opposizione atteso che il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto nei confronti di e nonché
Parte_1 Parte_1 notificato in data 30.11.23 nei confronti di sia in proprio sia quale socio
Parte_1 accomandatario di attesa la notifica negativa presso la sede
Parte_1 della società è stata poi richiesta la notifica dell'atto che si si è perfezionata in data 21.12.23 a mani dello stesso Poiché la notifica si è perfezionata sin dal 30.11.23 l'opposizione notificata
Parte_1 mezzo pec solo in data 25.1.24 oltre i termini di cui all'artt. 641 e 645 c.c. deve ritenersi tardiva. Con riferimento all'eccezione relativa alla mancata prova del credito rilevava che l'ingiunzione è stata ottenuta in forza di contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca volontaria stipulato ai sensi pagina 2 di 4 dell'art. 38 e seguenti TUB in data 25/10/2010 con atto a rogito notaio di Persona_3
Roma rep. 448 racc. 291 concesso dall'allora Banca a Controparte_6 Parte_1 in persona dell'amministratore unico e socio accomandatario
[...] Parte_1 prodotto in sede monitoria;
che l'eccezione relativa alla mancata erogazione della somma era priva di pregio posto che l'estratto conto prodotto che la lettera di intimazione non erano mai state contestate;
in merito al disconoscimento rilevava che aveva sottoscritto il Parte_1 contratto innanzi a pubblico ufficiale che aveva accertato la generalità del firmatario;
rilevava altresì la genericità dell'eccezione di usurarietà del contratto nonché di estinzione del debito. Chiedeva, pertanto, che venisse accertata la tardività dell'opposizione con conseguente declaratoria di inammissibilità e nel merito il rigetto della stessa.
Depositate le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. la causa veniva assunta in decisione con le modalità di cui all'articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.5.25.
L'eccezione di tardività dell'opposizione è infondata e deve essere rigettata atteso che il ricorso ingiuntivo deve ritenersi ritualmente notificato alla società opponente solo in data 21.12. 2023. Non assume rilevanza a tal fine la circostanza che in data 30.11.23 il decreto sia stato notificato a in solido, seppure nella qualità di socio accomandatario della società, Parte_2 atteso che la notifica risulta effettuata a quest'ultimo come persona fisica e quindi, con soggettività distinta e autonoma rispetto alla persona giuridica Parte_1 Parte_1
Attesa la tempestività dell'opposizione ne consegue l'irrilevanza della querela di falso proposta dall'opponente in data in data 23 settembre 24 con riferimento alle relate di notifica.
Dato atto che il procedimento di mediazione è stato concluso con esito negativo si esamina di seguito il merito dell'opposizione.
Infondate deve ritenersi l'eccezione di difetto di legittimazione o meglio di titolarità del credito svolta dall'opponente. Costituisce idonea prova della titolarità del diritto in capo all'opposta l' avviso di cessione di crediti in blocco ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge 130/99 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 5 gennaio 19 parte II prodotto dalla ricorrente sub 9 unitamente al ricorso ove crediti ceduti vengono individuati come segue“crediti del cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, societa' di persone e societa' di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il
2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti")”, nonche' la dichiarazione della cedente prodotta sub doc. 6 ove la cedente attesta l'avvenuta cessione a del credito nei Controparte_3 Controparte_1 confronti di relativa alla posizione NG020446888. Ne consegue Parte_1 che l'eccezione di difetto di titolarità del diritto di credito in capo all'opposta deve essere rigettata.
Infondata anche l'eccezione relativa all'inidoneità dei documenti prodotti a costituire prova del credito atteso che la ricorrente ha prodotto sub doc. 1 il contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca volontaria stipulato ai sensi dell'art. 38 e seguenti TUB in data 25/10/2010 con atto a rogito notaio di Roma rep. 448 racc. 291; trattasi di un finanziamento dell'importo Persona_3 complessivo di euro 66.000 da rimborsarsi mediante il pagamento di 120 rate come da piano di ammortamento sottoscritto al tasso di interesse del 4,78 % nominale;
essendo il contratto stato stipulato per atto pubblico non assume rilievo il disconoscimento genericamente effettuato dall'opponente nell'atto di opposizione.
Infondata altresì l'eccezione relativa alla mancata erogazione della somma atteso che dall'estratto conto prodotto dalla ricorrente sub doc. 2 risulta chiaramente contabilizzata l'erogazione del finanziamento. pagina 3 di 4 Del tutto generica appare l'eccezione relativa all'usurarietà del contratto non avendo indicato parte opponente né il tasso contrattuale, né il tasso soglia cui fare riferimento;
generica altresì l'eccezione di estinzione non avendo provato l'opponente alcun pagamento. Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 16.189/23 del 23.10.23 che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compenso oltre spese generali oneri e accessori.
Milano, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Rossella Filippi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4228/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FERRARI FABIO e , elettivamente domiciliato in VIA FABIO MASSIMO, 33 00192 ROMA presso il difensore avv. FERRARI FABIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), E con il Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 patrocinio dell'avv. RUSSI ALESSANDRO e elettivamente domiciliato in VIA GIUNIO BAZZONI, 5 00195 ROMA presso il difensore avv. RUSSI ALESSANDRO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI per parte opponente
Piaccia al Giudice, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, in fatto ed in diritto per le ragioni, esposte in narrativa;
in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo, determinare l'esatto debito dell'opponente, tenuto conto della nullità delle linee di credito e delle clausole, relative agli interessi, convenzionalmente pattuiti. in via istruttoria, si fa riserva di richiedere C.T.U. contabile, precisare la domanda, articolare mezzi di prova e produrre documenti.
Vittoria di spese, anche quelle generali, competenze ed onorari.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE:
pagina 1 di 4 accertare e dichiarare la tardività della opposizione con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la presente opposizione, per i motivi tutti testé rappresentati e confermare il decreto opposto;
3) CONCEDERE LA PROVVISORIA ESECUZIONE EX ART 648 C.P.C. AL DECRETO
INGIUNTIVO N. 16189/2023 rg. 36499/2023 – oggetto di correzione di errore materiale in data
6/11/2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. 37/2018
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificata via pec in data 25 gennaio 24 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16.189/23 del 23.10.23 con cui le veniva ingiunto di pagare l'importo di € 59.460,45 all'opposta quale cessionaria del credito vantato da Banca
Popolare di Milano spa per la mancata restituzione delle rate di un mutuo ipotecario. Eccepiva che i documenti allegati al fascicolo monitorio sono insufficienti a provare il credito azionato con riferimento atteso che trattasi di pezzi di carta non sottoscritti, né siglati privi di autenticità; che in assenza della produzione dell'originale era inibita la possibilità per la ricorrente di disconoscere formalmente la propria la propria sottoscrizione;
eccepiva inoltre l'usurarietà del tasso e che il debito era stato estinto dal pagamento dei fideiussori;
chiedeva pertanto la revoca del decreto.
Si costituiva e per essa rilevando che con rogito Controparte_1 Controparte_2 del notaio di Milano del 13/12/2016 rep. 13.501 racc. 7087 è stato costituito il Persona_1 [...] per effetto della fusione tra e la CP_3 Controparte_4 Controparte_5
che per effetto della fusione quale società incorporante ha assunto di
[...] Controparte_3 pieno diritto e senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2504 bis primo comma c.c. tutti i beni e diritti della società incorporata nonché tutti i rapporti giuridici proseguendo nella medesima posizione di quest'ultima; che in forza del contratto di gestione di crediti in blocco ai sensi degli articoli quattro e
7.1 legge 130 concluso in data 28/12/2018 ha ceduto prosoluto alla società Controparte_3 tutti i crediti individuabili in base ai criteri indicati nel contratto stesso tra cui quello Controparte_1 afferente la presente posizione intestata a NDG 020446888; che Parte_1
l'avviso di cessione è stato pubblicato ai sensi degli art. 1 e 3 della legge 30.4.99 n. 130 corredato dall'informativa ai sensi dell'artt. 13 e 14 regolamento Ue n. 679/2016 e del d. lgs 30 giugno 2003 n.
196 come modificato dal d. lgs 10.8. 2018 n. 101 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 5 gennaio 19 parte seconda;
che con procura speciale a rogito notaio dott.ssa di Persona_2
Roma del 22 Marzo 23 la ha conferito a la procura Controparte_1 Controparte_2 per la gestione volta al recupero dei propri crediti anomali compreso quello in oggetto. Ciò premesso rilevava in via preliminare la tardività dell'opposizione atteso che il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto nei confronti di e nonché
Parte_1 Parte_1 notificato in data 30.11.23 nei confronti di sia in proprio sia quale socio
Parte_1 accomandatario di attesa la notifica negativa presso la sede
Parte_1 della società è stata poi richiesta la notifica dell'atto che si si è perfezionata in data 21.12.23 a mani dello stesso Poiché la notifica si è perfezionata sin dal 30.11.23 l'opposizione notificata
Parte_1 mezzo pec solo in data 25.1.24 oltre i termini di cui all'artt. 641 e 645 c.c. deve ritenersi tardiva. Con riferimento all'eccezione relativa alla mancata prova del credito rilevava che l'ingiunzione è stata ottenuta in forza di contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca volontaria stipulato ai sensi pagina 2 di 4 dell'art. 38 e seguenti TUB in data 25/10/2010 con atto a rogito notaio di Persona_3
Roma rep. 448 racc. 291 concesso dall'allora Banca a Controparte_6 Parte_1 in persona dell'amministratore unico e socio accomandatario
[...] Parte_1 prodotto in sede monitoria;
che l'eccezione relativa alla mancata erogazione della somma era priva di pregio posto che l'estratto conto prodotto che la lettera di intimazione non erano mai state contestate;
in merito al disconoscimento rilevava che aveva sottoscritto il Parte_1 contratto innanzi a pubblico ufficiale che aveva accertato la generalità del firmatario;
rilevava altresì la genericità dell'eccezione di usurarietà del contratto nonché di estinzione del debito. Chiedeva, pertanto, che venisse accertata la tardività dell'opposizione con conseguente declaratoria di inammissibilità e nel merito il rigetto della stessa.
Depositate le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. la causa veniva assunta in decisione con le modalità di cui all'articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.5.25.
L'eccezione di tardività dell'opposizione è infondata e deve essere rigettata atteso che il ricorso ingiuntivo deve ritenersi ritualmente notificato alla società opponente solo in data 21.12. 2023. Non assume rilevanza a tal fine la circostanza che in data 30.11.23 il decreto sia stato notificato a in solido, seppure nella qualità di socio accomandatario della società, Parte_2 atteso che la notifica risulta effettuata a quest'ultimo come persona fisica e quindi, con soggettività distinta e autonoma rispetto alla persona giuridica Parte_1 Parte_1
Attesa la tempestività dell'opposizione ne consegue l'irrilevanza della querela di falso proposta dall'opponente in data in data 23 settembre 24 con riferimento alle relate di notifica.
Dato atto che il procedimento di mediazione è stato concluso con esito negativo si esamina di seguito il merito dell'opposizione.
Infondate deve ritenersi l'eccezione di difetto di legittimazione o meglio di titolarità del credito svolta dall'opponente. Costituisce idonea prova della titolarità del diritto in capo all'opposta l' avviso di cessione di crediti in blocco ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge 130/99 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 5 gennaio 19 parte II prodotto dalla ricorrente sub 9 unitamente al ricorso ove crediti ceduti vengono individuati come segue“crediti del cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, societa' di persone e societa' di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il
2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti")”, nonche' la dichiarazione della cedente prodotta sub doc. 6 ove la cedente attesta l'avvenuta cessione a del credito nei Controparte_3 Controparte_1 confronti di relativa alla posizione NG020446888. Ne consegue Parte_1 che l'eccezione di difetto di titolarità del diritto di credito in capo all'opposta deve essere rigettata.
Infondata anche l'eccezione relativa all'inidoneità dei documenti prodotti a costituire prova del credito atteso che la ricorrente ha prodotto sub doc. 1 il contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca volontaria stipulato ai sensi dell'art. 38 e seguenti TUB in data 25/10/2010 con atto a rogito notaio di Roma rep. 448 racc. 291; trattasi di un finanziamento dell'importo Persona_3 complessivo di euro 66.000 da rimborsarsi mediante il pagamento di 120 rate come da piano di ammortamento sottoscritto al tasso di interesse del 4,78 % nominale;
essendo il contratto stato stipulato per atto pubblico non assume rilievo il disconoscimento genericamente effettuato dall'opponente nell'atto di opposizione.
Infondata altresì l'eccezione relativa alla mancata erogazione della somma atteso che dall'estratto conto prodotto dalla ricorrente sub doc. 2 risulta chiaramente contabilizzata l'erogazione del finanziamento. pagina 3 di 4 Del tutto generica appare l'eccezione relativa all'usurarietà del contratto non avendo indicato parte opponente né il tasso contrattuale, né il tasso soglia cui fare riferimento;
generica altresì l'eccezione di estinzione non avendo provato l'opponente alcun pagamento. Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 16.189/23 del 23.10.23 che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compenso oltre spese generali oneri e accessori.
Milano, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Rossella Filippi
pagina 4 di 4