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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 835/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 547/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Ufficio Tributi 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138240128530 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138240128530 TEFA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 con elezione di domicilio presso e nello Studio legale dei predetti legali in Indirizzo_1
, ricorreva contro il Comune di Scalea, avverso l'avviso di accertamento esecutivo TARI anno d'imposta 2021 numero 1078138240128530 del 23.10.2024, notificato all'odierna ricorrente in data
8.11.2024 da parte del Comune di Scalea (CS), in relazione all'omessa\ infedele denuncia tassa sui rifiuti
(TARI) anno d'imposta 2021 , per un importo complessivo di € 245,00, di cui € 158,62 per tassa omessa,
€ 7,93 per tributo provinciale, € 13,14 per interessi, € 52,87 per sanzioni, € 0,39 pe arrotondamenti,€ 7,83 per spese di notifica ed € 5,00 per spese istruttoria.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di legittimazione passiva, nonché, in via subordinata, per avvenuta estinzione dell'obbligazione tributaria a seguito di pagamento effettuato dal reale soggetto passivo.
Il Comune di Scalea non si costituiva in giudizio, né depositava memorie difensive o documentazione a sostegno della pretesa tributaria.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti emerge che la ricorrente non è proprietaria, né possessore, né detentrice dell'immobile sito in Indirizzo_2, identificato con immobile n. 105726, oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.
L'atto pubblico di donazione del 19.04.2002, non contestato dall'Ente impositore, dimostra che l'unica proprietaria dell'immobile è la sig.ra Nominativo_2, madre della ricorrente, la quale risulta altresì intestataria delle utenze domestiche e, dunque, unico soggetto passivo del tributo.
La mera residenza anagrafica della ricorrente presso l'immobile non è circostanza idonea a fondare l'obbligazione tributaria, in assenza di un autonomo potere di fatto sul bene.
In via subordinata, la ricorrente ha dimostrato che la sig.ra Nominativo_2 ha provveduto al pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2021, per un importo complessivo pari ad € 208,70, come da ricevute prodotte in atti.
Tale pagamento, effettuato dal soggetto passivo del tributo, determina l'estinzione dell'obbligazione
Il Comune di Scalea non si è costituito in giudizio e non ha contestato i fatti allegati dalla ricorrente. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., applicabile al processo tributario, i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono ritenersi provati.
Ne consegue che le circostanze dedotte dalla ricorrente, supportate da idonea documentazione, devono ritenersi pacifiche e incontroverse, con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza Sez III accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1; annulla l'avviso di accertamento esecutivo TARI – anno d'imposta 2021, n. 1078138240128530 del 23.10.2024, emesso dal Comune di Scalea;
condanna il
Comune di Scalea al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 200.00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 547/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Ufficio Tributi 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138240128530 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138240128530 TEFA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 con elezione di domicilio presso e nello Studio legale dei predetti legali in Indirizzo_1
, ricorreva contro il Comune di Scalea, avverso l'avviso di accertamento esecutivo TARI anno d'imposta 2021 numero 1078138240128530 del 23.10.2024, notificato all'odierna ricorrente in data
8.11.2024 da parte del Comune di Scalea (CS), in relazione all'omessa\ infedele denuncia tassa sui rifiuti
(TARI) anno d'imposta 2021 , per un importo complessivo di € 245,00, di cui € 158,62 per tassa omessa,
€ 7,93 per tributo provinciale, € 13,14 per interessi, € 52,87 per sanzioni, € 0,39 pe arrotondamenti,€ 7,83 per spese di notifica ed € 5,00 per spese istruttoria.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di legittimazione passiva, nonché, in via subordinata, per avvenuta estinzione dell'obbligazione tributaria a seguito di pagamento effettuato dal reale soggetto passivo.
Il Comune di Scalea non si costituiva in giudizio, né depositava memorie difensive o documentazione a sostegno della pretesa tributaria.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti emerge che la ricorrente non è proprietaria, né possessore, né detentrice dell'immobile sito in Indirizzo_2, identificato con immobile n. 105726, oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.
L'atto pubblico di donazione del 19.04.2002, non contestato dall'Ente impositore, dimostra che l'unica proprietaria dell'immobile è la sig.ra Nominativo_2, madre della ricorrente, la quale risulta altresì intestataria delle utenze domestiche e, dunque, unico soggetto passivo del tributo.
La mera residenza anagrafica della ricorrente presso l'immobile non è circostanza idonea a fondare l'obbligazione tributaria, in assenza di un autonomo potere di fatto sul bene.
In via subordinata, la ricorrente ha dimostrato che la sig.ra Nominativo_2 ha provveduto al pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2021, per un importo complessivo pari ad € 208,70, come da ricevute prodotte in atti.
Tale pagamento, effettuato dal soggetto passivo del tributo, determina l'estinzione dell'obbligazione
Il Comune di Scalea non si è costituito in giudizio e non ha contestato i fatti allegati dalla ricorrente. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., applicabile al processo tributario, i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono ritenersi provati.
Ne consegue che le circostanze dedotte dalla ricorrente, supportate da idonea documentazione, devono ritenersi pacifiche e incontroverse, con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza Sez III accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1; annulla l'avviso di accertamento esecutivo TARI – anno d'imposta 2021, n. 1078138240128530 del 23.10.2024, emesso dal Comune di Scalea;
condanna il
Comune di Scalea al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 200.00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.