Sentenza 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 29/04/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Magistrati Dott. IO PO Presidente Dott. AL VA Consigliere Dott.ssa Paola Lo Giudice Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80933 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di:
1) X, P. VA -------------, sede legale in --- (--),
via --- n. ---, pec: --- legalmente rappresentata da
--- C.F. ----------------, nato a --- (--), il --/-
-/----,
residente in [...](--), via --- n. - – frazione --- -
-- (doc.ti -- e --);
169/2026 2) Y, P. VA -------------,
sede legale in --- (--), --- --- n. -- pec: --- (doc.
--), legalmente rappresentata da --- --- C.F. ------
----------, nato a --- (--), il --/--/----, residente in --- (--), via --- n. -- (doc. --), il quale ha eletto domicilio presso lo studio dell’avv.to Giorgio DI MICCO, C.F. [...], del Foro di Velletri, via Roma n.
84 – Pomezia (RM), pec:
giorgio.dimicco@oav.legalmail.it;
3) K, C.F. ----------------, nato a --- (--), in data --/--/---- – vivo --- (doc.ti -- e
--), residente a [...](---), indirizzo: --- (doc. --
), personalmente e nella qualità di promotore e amministratore di fatto delle seguenti società: X e Y;
4) Q, C.F. ----------------, nato a ---- (--), in data --/--/----, residente in [...](-
-), via del --- n. --- (doc.ti -- e --), personalmente e nella qualità di amministratore di fatto delle società X e Y;
5) Z, C.F. ----------------,
nato a --- (--), in data --/--/----, residente in [...]
- (--), in via --- n. -- (doc.ti -- e --),
personalmente e nella qualità di commercialista che ha individuato le società X e Y ed i relativi amministratori di diritto (prestanomi) da utilizzare per le frodi.
Visti l’atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio.
Uditi nella pubblica udienza del 21 aprile 2026 il Consigliere relatore AL VA, il Pubblico ministero Chiara Imposimato e gli Avvocati presenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15 dicembre 2025 la Procura regionale ha convenuto in giudizio le società e le persone fisiche in epigrafe per sentirli condannare, in solido, al pagamento di € 2.446.830,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore della S (---)nonché spese di giudizio in favore dello Stato.
Parte attrice, richiamando la documentazione acquisita agli atti dei numerosi procedimenti e processi penali, ha evidenziato l'abusiva attività finalizzata all'ottenimento di finanziamenti erogati da S finalizzati al sostegno per la realizzazione di programmi di inserimento sui mercati esteri delle PMI italiane esportatrici, al fine di accrescere il processo di consolidamento ed espansione internazionale delle stesse sui mercati extracomunitari mediante il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi e/o l'acquisizione di prodotti e servizi già esistenti (cfr. pag. 2 della citazione).
Nel dettaglio le società, avvalendosi dell'attività concreta svolta dai convenuti, hanno percepito i finanziamenti per programmi riferiti a Paesi extraeuropei (tra cui Emirati Arabi, Oman, etc.)
sulla base di documentazione falsa e sostituzioni di persona. I finanziamenti erogati, poi, essendo stati distratti dai convenuti a proprio vantaggio, non sono stati destinati alle finalità programmate (nel corso dell’udienza pubblica la Procura regionale ha richiamato la documentazione versata in atti dalla quale è emerso altresì lo spostamento delle somme dai conti correnti delle società X e Y in favore di altre società, anche estere, riconducibili ai convenuti).
Le somme percepite - danno patrimoniale diretto -
sono state rispettivamente pari ad € 1.265.284,13 (X
- con operatività di ---, --- e ---) e € 1.072.052,77
(Y - con operatività di ---, --- e ---) - cfr. pag.
29 ss. citazione.
Unitamente a tale pregiudizio la Procura regionale ha anche contestato un danno da disservizio liquidato equitativamente in un importo pari al 5% del danno patrimoniale diretto (rispettivamente € 60.483,38 e
€ 49.010,00) - cfr. pag. 36 ss. citazione.
La richiesta di restituzione delle somme da parte della S, anche per effetto della clausola risolutiva espressa presente nei contratti di finanziamento, è rimasta senza esito.
Parte attrice, richiamando la documentazione versata in atti, ha segnalato l’esistenza di condotte dolose dei convenuti foriere dei menzionati pregiudizi alla finanza pubblica, invocando, pertanto, l’applicazione del regime solidale.
2. Il --- si è costituito sollecitando preliminarmente un rinvio e/o la sospensione del presente giudizio con adozione dei provvedimenti di cui agli art. 105 e 106 c.g.c., per pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti; eccependo la prescrizione della pretesa risarcitoria in relazione alle condotte tenute nei segmenti temporali risalenti al 2019 e 2020, nonché la declaratoria di difetto di giurisdizione.
Nel merito ha invocato il rigetto per carenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito contabile.
In via subordinata ha chiesto la riduzione del quantum debeatur anche in considerazione dell’intervenuto sequestro preventivo in sede penale e delle eventuali utilità recuperate o recuperabili.
3. Gli altri convenuti, pur avendo ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione, non si sono costituiti.
4. L’amministrazione danneggiata ha spiegato intervenuto ad adiuvandum. Le notifiche relative al predetto intervento, come confermato dal difensore nel corso dell’udienza pubblica, non si sono perfezionate in relazione ad alcuni convenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti i quali hanno ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione
(art. 93 c.g.c.).
1.1. Sempre in via preliminare deve essere dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum della S per omessa notifica a tutte le parti del giudizio. Il disposto dell’art. 85 del Codice di giustizia contabile impone che l’atto sia notificato “alle parti”, come tali intendendosi non solo la Procura regionale – attore pubblico – ma anche i convenuti
(“Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione”). In tal senso si è già pronunciata la Sezione con ordinanza a verbale in altro giudizio.
2. Sulla controversia in esame sussiste la giurisdizione di questa Corte trattandosi del risarcimento del pregiudizio alla finanza pubblica riconnesso a condotte rientranti nel perimetro dell’illecito contabile (art. 1 legge 20 del 1994;
art. 1 c.g.c.) aventi ad oggetto, nello specifico, l’attività di indebita percezione di finanziamenti pubblici nonché l’appropriazione delle predette somme con mancata realizzazione delle finalità pubblicistiche programmate e omessa restituzione delle risorse pubbliche in violazione dei contratti di finanziamento perfezionati con le società percettrici.
La predetta giurisdizione si estende anche agli amministratori di fatto e al professionista che ha contributo sostanzialmente all’attività fraudolenta
(inter plures Cass., sez. un. 5 giugno 2018, n. 14436:
“In caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda risarcitoria formulata dall'ente pubblico finanziatore nei confronti del privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante, che costituisce un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta”; Cass., sez. un., 31 dicembre 2025, n. 14436
“In tema di indebita percezione di finanziamenti pubblici, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti l'azione risarcitoria nei confronti del libero professionista che abbia svolto attività tecnica essenziale per l'erogazione dei fondi, essendosi instaurato, per effetto del compimento di una attività della P.A., il rapporto di servizio e non rilevando a tal fine la qualità del soggetto, né la fonte della sua investitura, ma la natura del danno, consistente nel distoglimento delle risorse pubbliche dalla finalità perseguita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione contabile in ordine alla domanda risarcitoria nei confronti del libero professionista che, su incarico di una società privata e quale direttore dei lavori dell'opera finanziata dall'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, aveva redatto perizie, certificato stati di avanzamento e attestato l'ultimazione dei lavori, così svolgendo attività indispensabili per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario)”).
La pendenza del processo penale, l’esistenza di provvedimenti di tutela cautelare penale e/o la costituzione di parte civile dell’amministrazione nel giudizio penale, non bloccano la tutela del credito erariale ben potendosi pervenire alla condanna dei convenuti, fermo restando il principio del divieto di duplicazione delle medesime poste risarcitorie che sarà rispettato in executivis (in sede civile).
3. Il principio di ragionevole durata del processo
(art. 111 Cost e art. 4 c.g.c.) e il suo corollario
(principio di autonomia del processo contabile da quello penale) impone il rigetto delle richieste finalizzate ad un rinvio della trattazione e/o alla sospensione del processo in attesa della definizione di quello penale dibattimentale di primo grado. La Procura regionale, difatti, ha fondato la ricostruzione sulla documentazione acquisita in sede di procedimento penale e nella fase cautelare che consente a questa Corte di pronunciarsi ai fini della responsabilità amministrativa. Entro i limiti della propria giurisdizione, difatti, questa Corte ben può valutare il merito della pretesa risarcitoria pubblicistica alla luce della documentazione versata in atti al fine di attuare una “tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo” (art. 2 c.g.c.).
A ciò si aggiunga che una delle contestazioni mosse dalla Procura regionale riguarda l’omessa restituzione dei finanziamenti ottenuti, richiesta dalla S alle due società, a seguito del mancato pagamento delle rate degli stessi.
4. L’eccezione di prescrizione non ha pregio.
Sussistendo una fattispecie di doloso occultamento la prescrizione corre dal giorno della scoperta e non dal “fatto dannoso” (art. 1, comma 2, legge 20 del 1994). Nel caso di specie, nell’ambito del procedimento penale n. ----/---- è stata emessa l’--
.--.---- ordinanza di custodia cautelare nei confronti degli indagati (tra cui il ---) nonché decreto di sequestro preventivo. A ciò è seguita la richiesta di giudizio immediato del --.-.---- e relativo decreto del --.-.----. Inoltre, esistono numerosi atti interruttivi della prescrizione (la richiesta di restituzione da parte di S risalente al
---- basata sulla clausola risolutiva espressa, la costituzione di parte civile nel processo penale avvenuta il --.-.----). Ne consegue che l’invito a dedurre notificato dalla Procura al --- il -.-.---- è assolutamente tempestivo, considerando come dies a quo della prescrizione qualsiasi data tra quelle sopra indicate.
5. Venendo al merito del giudizio la pretesa è manifestamente fondata (art. 1 legge 20 del 1994 e art. 2697 c.c.).
Dalla documentazione versata in atti (ben richiamata dalla Procura regionale nel corso dell’udienza pubblica) è chiara l’operatività fraudolenta sia nella fase della percezione (formando e utilizzando documentazione falsa) che nel successivo momento della distrazione delle somme (spostando somme dai conti correnti delle società percettrici - in realtà non operative - a quelli di società riconducibili ai convenuti attraverso fatture false per operazioni inesistenti, con successiva apprensione a scopi privatistici e frustrazione delle finalità pubblicistiche programmate nonché omessa restituzione in violazione del piano di ammortamento pattuito).
Il commercialista, invece, come ribadito dalla Procura regionale durante l’udienza pubblica, pur avendo percepito somme sotto forma di compensi per attività professionale svolta, si è immesso nel rapporto di servizio avendo organizzato gli schemi societari elusivi anche attraverso l’identificazione dei prestanomi.
5.1. Con particolare riguardo all’elemento soggettivo sussiste il dolo dei convenuti. Dalle condotte emerge l’intendo fraudolento perseguito sia nella fase della percezione del finanziamento che dell’appropriazione a fini privati delle somme ricevute, con frustrazione delle finalità pubblicistiche ed evidente volontà di determinare un pregiudizio alla finanza pubblica e agli scopi pubblicistiche di interesse dei cittadini e delle imprese contribuenti.
5.2. Con particolare riguardo alla richiesta di riduzione della misura del risarcimento avanzata dal convenuto costituito, è ben noto che, a seguito della riforma intervenuta con legge 1/2026
(nell’interpretazione costituzionalmente ed eurounitariamente orientata seguita dalla Sezione Lazio nella sentenza n. 82/2026), è necessario distinguere tra condotte dolose e gravemente colpose:
per le prime sussiste il dovere del Giudice di condannare per l’intero danno arrecato (con regime solidale in presenza di una pluralità di convenuti),
per le seconde il potere riduttivo è ad esercizio obbligatorio ma discrezionale nel quantum debeatur, dovendo il Giudice contabile, al fine di perseguire gli interessi costituzionali ed eurounitari ben descritti nella pronuncia n. 82/2026 (effetto utile del diritto europeo conseguente al Fiscal Compact e al regolamento SEC, con doveroso equilibrio dei bilanci e finanza pubblica sana; art. 28, 81, 97, 117 Cost.), valutare in concreto la fattispecie, motivando esaustivamente la graduazione del risarcimento da porre a carico dei convenuti in relazione alla fattispecie sub iudice e nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (seguendo così un orientamento ermeneutico consolidato del Giudice delle leggi in relazione alle c.d. sanzioni fisse o automatismi sanzionatori rigidi sia penali che amministrativi –
C cost. 112/2019; 185/2021; 46/2023; 103/2025; art.
3 Cost. in combinato disposto con gli artt. 28-8197-117 Cost.).
Il Collegio, richiamando la sentenza n. 82 del 2026, ricorda che la Consulta ha già dichiarato costituzionalmente illegittima la fissazione di un tetto indiscriminato al risarcimento del danno conseguente a responsabilità amministrativa: “E’
costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 3 febbraio 2000, in quanto, in contrasto con i principî dell’ordinamento e irragionevolmente, tale disposizione comporta una riduzione predeterminata ed automatica della responsabilità amministrativa per colpa grave sotto il profilo quantitativo patrimoniale, attraverso l’aggancio, come limite massimo, alla metà dello stipendio annuo o del compenso (che può anche essere esiguo), senza che possa soccorrere una valutazione sul comportamento complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte, nella produzione del danno, in occasione della prestazione che ha dato luogo alla responsabilità” (C cost. 24 ottobre 2001, n. 340, massima ufficiale n. 26583).
Nel caso di specie le condotte contestate sono fondate sul dolo.
Il danno è stato correttamente identificato dalla Procura regionale sia con riguardo a quello patrimoniale diretto, che in relazione a quello da disservizio (il Collegio condivide la liquidazione equitativa prospettata da parte attrice in misura del 5% del danno patrimoniale diretto).
Per quanto sopra osservato tutti i convenuti devono, quindi, essere solidalmente condannati a pagare €
2.446.830,00 in favore della S. In considerazione della natura dolosa delle condotte, difatti, non è possibile esercitare il potere riduttivo doveroso nell’an e discrezionale nel quantum come rivisitato dalle recenti riforme normative (legge 1/2026 e C.
conti, sez. giur. Lazio 82/2026).
6. L’illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712;
Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno della percezione e sino al soddisfo.
7. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all’effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.
8. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quinto comma, c.g.c.),
seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei soli convenuti condannati.
8.1. Nulla per le spese con riguardo alla SIMEST s.p.a.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, condanna le società X e Y nonché ---,
--- e --- a pagare, in solido, alla S € 2.446.830,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione.
Condanna i predetti convenuti al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell’art. 31, comma 5, c.g.c.
Dichiara inammissibile l’intervento della S.
Nulla per le spese con riguardo a quest’ultima società.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026.
L’estensore Il Presidente
AL VA IO PO
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno Il Dirigente
NO SE OT
F.to digitalmente Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare 29 aprile 2026 riguardo per quelli relativi allo stato di salute)
dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52, d.lgs. n. 196/2003.
Il Consigliere Il Presidente
AL VA IO PO
F.to digitalmente F.to digitalmente
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA
Ai sensi dell’art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 1.297,50 (milleduecentonovantasette/50).
Il Dirigente NO SE OT f.to digitalmente