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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4891 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37175/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37175/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CILIBERTI GIANLUCA Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. CILIBERTI MARCO ANGELO ( ) VIA B.A. CASOTTI, 5 71036 C.F._1
LUCERA; con elezione di domicilio in VIA PAOLO SARPI, 53 20154 MILANO presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ) e Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DE PASQUALE CP_3 C.F._2
ANDREA e con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 108 10121
TORINO presso lo studio dell'avvocato
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con un primo atto di citazione, ha dapprima esperito azione di Controparte_1
accertamento negativo del credito di euro 86.727,31 vantato dal convenuto in forza del contrato di procacciamento d'affari stipulato in data 6.3.2020 , quindi ha notificato un successivo atto di citazione, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1124/2022 emesso dal Tribunale di Milano su istanza del convenuto-opposto per il pagamento dello stesso credito.
In particolare, con entrambi gli atti di citazione ritualmente Controparte_1
notificati, ha convenuto in giudizio unipersonale e il sig. , CP_4 CP_3 proponendo le seguenti domande:
“a) in via preliminare, ritenere e dichiarare, in difetto dei necessari presupposti di cui all'art. 73 del d. Lgs. N. 59 del 2010, la nullità del contratto di procacciamento di affari stipulato in data 6.3.2020 tra da una parte, e unipersonale Controparte_5 CP_6
e , dall'altra, e, conseguentemente, l'insussistenza del diritto alla CP_3
provvigione per cui è causa disponendo, per l'effetto, la revoca e l'annullamento del provvedimento monitorio opposto n. 1124/2022 - RG n. 45412/2021;
b) sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare - per i motivi esposti sub A) in entrambi gli atti introduttivi dei giudizi riuniti - la nullità del predetto contratto di procacciamento d'affari inter partes, e per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di complessivi euro 86.727,31 rivendicato dalla controparte, in relazione allo stesso contratto, a titolo di compensi provvigionali di cui alla fattura n. 6/2021 del
10.8.2021, interessi di mora e spese, con la medesima conseguenza della revoca dell'annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
c) in via gradata e nel merito, ritenere e dichiarare - per tutti i motivi di sub B) di entrambi gli atti introduttivi dei giudizi riuniti - infondata in fatto e in diritto, oltre che improvata, la pretesa di pagamento così come azionata nei confronti della CP_1
e, conseguentemente, dichiarare inefficace e, per l'effetto, revocare e annullare il
[...] provvedimento monitorio opposto n. 1124/2022 - RG n. 45412/2022, portante condanna al pagamento di euro 85.084,06, oltre agli interessi come da domanda, alle spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi euro 2.406,50, oltre 15% per spese generali, iva e cpa ed oltre alle successive occorrende;
d) condannare, in goni caso, la unipersonale e , in solido tra CP_6 CP_3 loro, al pagamento di spese e competenze in entrambi i giudizi riuniti;
pagina 2 di 6 e) condannare la medesima unipersonale, così come legalmente CP_6 impersonata, al risarcimento del danno, mediante pagamento in favore della
[...] opponente di una somma equitativamente determinata, secondo quanto CP_1
previsto dall'art. 96 c.p.c.”
Ha proposto la parte attrice domanda di accertamento negativo del credito vantato da parte convenuta, nonché opposizione a decreto ingiuntivo, sulla base delle seguenti premesse: 1) unipersonale ha concluso in data 6.3.2020 un contratto di CP_4 procacciamento d'affari in forza del quale si è impegnata con a Controparte_1 mettere a disposizione la propria capacità commerciale e la propria esperienza al fine di promuovere un approvvigionamento di merce a condizioni più vantaggiose di quelle ordinariamente presenti nel mercato;
2) Il contratto prevede a titolo di corrispettivo in favore di la somma di euro 129.000,00 da corrispondere una Controparte_7
tantum, oltre al 3% sul volume di acquisito generato dalle segnalazioni operate da
[...] unipersonale;
3) ha corrisposto a titolo di provvigioni in favore CP_4 Controparte_1 di unipersonale, dapprima, la somma di euro 129.000,00, a titolo di CP_4
corrispettivo una tantum, quindi, a seguito di decreto ingiuntivo n. 6356/2021 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di per il pagamento della Controparte_1 somma di euro 13.767,00 oltre accessori, l'intero importo portato dal decreto a titolo di corrispettivo pari al 3% del volume di acquisito generato dalle segnalazioni a cura di unipersonale;
4) ha poi richiesto il pagamento di CP_4 Controparte_7 ulteriori euro 86.727,31 a titolo di compensi provvigionali pari al 3% del volume di acquisito generato dalle segnalazioni dalla stessa effettuate, come indicato in fattura n.
6/2021 del 10.8.2021. 5) ha dapprima esperito azione di Controparte_1 accertamento negativo del predetto credito, quindi ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1124/2022 emesso dal Tribunale di Milano su istanza del convenuto-opposto per il pagamento del credito predetto.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si sono costituiti in entrambi i giudizi e , che, contestando la fondatezza delle Controparte_8 CP_3 deduzioni avversarie, ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dalla società attrice con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese del giudizio e riproponendo tutte le richieste istruttorie non ammesse dal giudice.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
18.3.2025 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 6 Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
La domanda di accertamento negativo del credito di euro 86.727,31 proposta dalla società attrice e l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1124/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 15.1.2022 sono fondate.
Il contratto di procacciamento stipulato in data 6.3.2020 non può dirsi nullo per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, come eccepito dalla società attrice, dal momento che, da una piana lettura del dato testuale, emerge una sufficiente perimetrazione dell'oggetto contrattuale - limitato ad una tipica attività di intermediazione nell'ambito della fornitura di merci nel settore dell'alta moda (cfr. art. 3 del contratto, doc. n. 2 di parte attorea) senza potere di rappresentanza da parte del procacciatore di affari ( art.
6.1. del contratto ) e senza obbligo di esclusiva ( art.
5.2. del contratto ) – e la determinazione del compenso con la previsione di un duplice corrispettivo: un compenso fisso, determinato nella somma una tantum di euro
129.000,00, da pagarsi secondo le scadenze indicate nel contratto ( cfr art. 14.1. del contratto ), ed un compenso variabile parametrato al 3% del volume di fatturato generato dal procacciatore di affari ( art.
8.1 del contratto ).
Tuttavia al convenuto non spetta alcun compenso per le prestazioni rese – riferite alla sola componente variabile del compenso - difettando una condizione imprescindibile per la sussistenza di un siffatto diritto costituita dell'iscrizione dell'intermediario nei ruoli dei mediatori (art. 6 della L. n. 39 del 1989). Detta condizione deve essere soddisfatta, in aderenza all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
(Cass. S.U. n. 19161 del 2017), ogni qualvolta si faccia questione di un contratto di mediazione, anche atipico (al quale è riconducibile anche il contratto di procacciamento di affari), che abbia ad oggetto un'attività di intermediazione svolta professionalmente in relazione a beni mobili. E' proprio questa l'ipotesi che ricorre nel caso di specie, atteso che il contratto di procacciamento d'affari stipulato tra le parti ha ad oggetto un'attività di intermediazione relativamente all' abbigliamento di alta moda, come si evince dalle premesse del contratto ( art. 2 e 3 ) , dalla definizione del suo oggetto ( art.
3.1 e 3.2. del contratto ), dall'autonomia del procacciatore d'affari rispetto al preponente ( art.
3.3. del contratto ) e dalla determinazione del corrispettivo variabile, determinato in rapporto con il fatturato realizzato per effetto dell'attività svolta dal procacciatore di affari ( 8.1. del contratto ). Tale attività non ha carattere occasionale, ciò emerge con chiarezza dalla circostanza che il convenuto, al fine di promuovere un approvvigionamento a condizioni più vantaggiose di quelle ordinariamente presenti nel mercato, si è impegnato contrattualmente a mettere a pagina 4 di 6 disposizione dell'attore la propria capacità “commerciale” e la propria “consolidata esperienza” (cfr. premesse del contratto di procacciamento) allo scopo di procurare al preponente la conclusione di contratti con importanti brand dell'alta moda ed il committente gli ha riconosciuto, oltre al compenso variabile, anche un compenso una tantum per l'esperienza ed il tempo messo a disposizione ( art. 14.1. del contratto ).
Tale conclusione, del resto, trova altresì conferma nell'apprezzabile entità del corrispettivo convenuto, pari a euro 129.000,00 da corrispondere al convenuto una tantum, oltre al 3% sul volume di acquisito generato dalle segnalazioni da questi operate: è, infatti, proprio la professionalità che caratterizza la prestazione in discorso a giustificare un esborso di tale rilevanza a carico della controparte contrattuale.
Né vale obiettare che l'eccezione relativa alla mancata iscrizione nel registro dei mediatori sia stata sollevata con la seconda memoria integrativa ex art.183, co. 6, n. 2,
c.p.c., dal momento non si tratta di eccezione in senso stretto, bensì di elemento costitutivo del diritto del mediatore alla provvigione, rilevabile d'ufficio dal giudice, essendo il diritto del mediatore alla provvigione subordinato all'obbligo di iscrizione ( art. 6 l. n. 39 del 1989 ) e prevedendo la stessa legge l'obbligo del mediatore non iscritto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite ( art. 8 comma
1° l cit ). Del resto è stato pienamente garantito il contraddittorio sulla contestazione in parola, avendo potuto controparte difendersi sul punto, come dimostrato dal contenuto degli atti difensivi.
Neppure appare fondata la contestazione secondo la quale parte attrice, nel rilevare l'insussistenza del diritto alla provvigione pretesa dal convenuto dopo aver spontaneamente pagato diverse provvigioni fondate sul medesimo contratto, violerebbe il divieto di venire contra factum proprium, non potendo tale condotta concludente sanare la violazione di una norma imperativa di legge.
Per tutte le ragioni esposte, devono trovare integrale accoglimento tutte le domande proposte dalla società attrice.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) i convenuti vanno condannati a rifondere alla società attrice le spese dei giudizi riuniti, applicati i valori medi tariffari corrispondenti al valore della controversia per la fase di trattazione e decisionale e valori superiori per la fase di studio ed introduttiva in ragione della duplicazione dell'attività processuale per tali fasi anteriori alla riunione.
Va respinta la domanda della società attrice diretta al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. , posto che la soccombenza di per sé non giustifica la condanna per lite temeraria ed il contenuto degli atti difensivi non denota una condotta processuale che esorbiti pagina 5 di 6 l'ambito del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale ( art. 24 della
Costituzione ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: dichiara la nullità del contratto intercorso tra le parti ed insussistente il credito di euro
86.727,31 relativo a compensi provvigionali , per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1124/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 15.1.2022, respinge la domanda ex art. 96 c.p.c., condanna i convenuti a rifondere alla società attrice le spese del giudizio che liquida in euro 16.193,00 per compensi ed euro 1.138,00 per spese, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Milano, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37175/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CILIBERTI GIANLUCA Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. CILIBERTI MARCO ANGELO ( ) VIA B.A. CASOTTI, 5 71036 C.F._1
LUCERA; con elezione di domicilio in VIA PAOLO SARPI, 53 20154 MILANO presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ) e Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DE PASQUALE CP_3 C.F._2
ANDREA e con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 108 10121
TORINO presso lo studio dell'avvocato
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con un primo atto di citazione, ha dapprima esperito azione di Controparte_1
accertamento negativo del credito di euro 86.727,31 vantato dal convenuto in forza del contrato di procacciamento d'affari stipulato in data 6.3.2020 , quindi ha notificato un successivo atto di citazione, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1124/2022 emesso dal Tribunale di Milano su istanza del convenuto-opposto per il pagamento dello stesso credito.
In particolare, con entrambi gli atti di citazione ritualmente Controparte_1
notificati, ha convenuto in giudizio unipersonale e il sig. , CP_4 CP_3 proponendo le seguenti domande:
“a) in via preliminare, ritenere e dichiarare, in difetto dei necessari presupposti di cui all'art. 73 del d. Lgs. N. 59 del 2010, la nullità del contratto di procacciamento di affari stipulato in data 6.3.2020 tra da una parte, e unipersonale Controparte_5 CP_6
e , dall'altra, e, conseguentemente, l'insussistenza del diritto alla CP_3
provvigione per cui è causa disponendo, per l'effetto, la revoca e l'annullamento del provvedimento monitorio opposto n. 1124/2022 - RG n. 45412/2021;
b) sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare - per i motivi esposti sub A) in entrambi gli atti introduttivi dei giudizi riuniti - la nullità del predetto contratto di procacciamento d'affari inter partes, e per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di complessivi euro 86.727,31 rivendicato dalla controparte, in relazione allo stesso contratto, a titolo di compensi provvigionali di cui alla fattura n. 6/2021 del
10.8.2021, interessi di mora e spese, con la medesima conseguenza della revoca dell'annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
c) in via gradata e nel merito, ritenere e dichiarare - per tutti i motivi di sub B) di entrambi gli atti introduttivi dei giudizi riuniti - infondata in fatto e in diritto, oltre che improvata, la pretesa di pagamento così come azionata nei confronti della CP_1
e, conseguentemente, dichiarare inefficace e, per l'effetto, revocare e annullare il
[...] provvedimento monitorio opposto n. 1124/2022 - RG n. 45412/2022, portante condanna al pagamento di euro 85.084,06, oltre agli interessi come da domanda, alle spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi euro 2.406,50, oltre 15% per spese generali, iva e cpa ed oltre alle successive occorrende;
d) condannare, in goni caso, la unipersonale e , in solido tra CP_6 CP_3 loro, al pagamento di spese e competenze in entrambi i giudizi riuniti;
pagina 2 di 6 e) condannare la medesima unipersonale, così come legalmente CP_6 impersonata, al risarcimento del danno, mediante pagamento in favore della
[...] opponente di una somma equitativamente determinata, secondo quanto CP_1
previsto dall'art. 96 c.p.c.”
Ha proposto la parte attrice domanda di accertamento negativo del credito vantato da parte convenuta, nonché opposizione a decreto ingiuntivo, sulla base delle seguenti premesse: 1) unipersonale ha concluso in data 6.3.2020 un contratto di CP_4 procacciamento d'affari in forza del quale si è impegnata con a Controparte_1 mettere a disposizione la propria capacità commerciale e la propria esperienza al fine di promuovere un approvvigionamento di merce a condizioni più vantaggiose di quelle ordinariamente presenti nel mercato;
2) Il contratto prevede a titolo di corrispettivo in favore di la somma di euro 129.000,00 da corrispondere una Controparte_7
tantum, oltre al 3% sul volume di acquisito generato dalle segnalazioni operate da
[...] unipersonale;
3) ha corrisposto a titolo di provvigioni in favore CP_4 Controparte_1 di unipersonale, dapprima, la somma di euro 129.000,00, a titolo di CP_4
corrispettivo una tantum, quindi, a seguito di decreto ingiuntivo n. 6356/2021 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di per il pagamento della Controparte_1 somma di euro 13.767,00 oltre accessori, l'intero importo portato dal decreto a titolo di corrispettivo pari al 3% del volume di acquisito generato dalle segnalazioni a cura di unipersonale;
4) ha poi richiesto il pagamento di CP_4 Controparte_7 ulteriori euro 86.727,31 a titolo di compensi provvigionali pari al 3% del volume di acquisito generato dalle segnalazioni dalla stessa effettuate, come indicato in fattura n.
6/2021 del 10.8.2021. 5) ha dapprima esperito azione di Controparte_1 accertamento negativo del predetto credito, quindi ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1124/2022 emesso dal Tribunale di Milano su istanza del convenuto-opposto per il pagamento del credito predetto.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si sono costituiti in entrambi i giudizi e , che, contestando la fondatezza delle Controparte_8 CP_3 deduzioni avversarie, ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dalla società attrice con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese del giudizio e riproponendo tutte le richieste istruttorie non ammesse dal giudice.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
18.3.2025 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 6 Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
La domanda di accertamento negativo del credito di euro 86.727,31 proposta dalla società attrice e l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1124/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 15.1.2022 sono fondate.
Il contratto di procacciamento stipulato in data 6.3.2020 non può dirsi nullo per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, come eccepito dalla società attrice, dal momento che, da una piana lettura del dato testuale, emerge una sufficiente perimetrazione dell'oggetto contrattuale - limitato ad una tipica attività di intermediazione nell'ambito della fornitura di merci nel settore dell'alta moda (cfr. art. 3 del contratto, doc. n. 2 di parte attorea) senza potere di rappresentanza da parte del procacciatore di affari ( art.
6.1. del contratto ) e senza obbligo di esclusiva ( art.
5.2. del contratto ) – e la determinazione del compenso con la previsione di un duplice corrispettivo: un compenso fisso, determinato nella somma una tantum di euro
129.000,00, da pagarsi secondo le scadenze indicate nel contratto ( cfr art. 14.1. del contratto ), ed un compenso variabile parametrato al 3% del volume di fatturato generato dal procacciatore di affari ( art.
8.1 del contratto ).
Tuttavia al convenuto non spetta alcun compenso per le prestazioni rese – riferite alla sola componente variabile del compenso - difettando una condizione imprescindibile per la sussistenza di un siffatto diritto costituita dell'iscrizione dell'intermediario nei ruoli dei mediatori (art. 6 della L. n. 39 del 1989). Detta condizione deve essere soddisfatta, in aderenza all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
(Cass. S.U. n. 19161 del 2017), ogni qualvolta si faccia questione di un contratto di mediazione, anche atipico (al quale è riconducibile anche il contratto di procacciamento di affari), che abbia ad oggetto un'attività di intermediazione svolta professionalmente in relazione a beni mobili. E' proprio questa l'ipotesi che ricorre nel caso di specie, atteso che il contratto di procacciamento d'affari stipulato tra le parti ha ad oggetto un'attività di intermediazione relativamente all' abbigliamento di alta moda, come si evince dalle premesse del contratto ( art. 2 e 3 ) , dalla definizione del suo oggetto ( art.
3.1 e 3.2. del contratto ), dall'autonomia del procacciatore d'affari rispetto al preponente ( art.
3.3. del contratto ) e dalla determinazione del corrispettivo variabile, determinato in rapporto con il fatturato realizzato per effetto dell'attività svolta dal procacciatore di affari ( 8.1. del contratto ). Tale attività non ha carattere occasionale, ciò emerge con chiarezza dalla circostanza che il convenuto, al fine di promuovere un approvvigionamento a condizioni più vantaggiose di quelle ordinariamente presenti nel mercato, si è impegnato contrattualmente a mettere a pagina 4 di 6 disposizione dell'attore la propria capacità “commerciale” e la propria “consolidata esperienza” (cfr. premesse del contratto di procacciamento) allo scopo di procurare al preponente la conclusione di contratti con importanti brand dell'alta moda ed il committente gli ha riconosciuto, oltre al compenso variabile, anche un compenso una tantum per l'esperienza ed il tempo messo a disposizione ( art. 14.1. del contratto ).
Tale conclusione, del resto, trova altresì conferma nell'apprezzabile entità del corrispettivo convenuto, pari a euro 129.000,00 da corrispondere al convenuto una tantum, oltre al 3% sul volume di acquisito generato dalle segnalazioni da questi operate: è, infatti, proprio la professionalità che caratterizza la prestazione in discorso a giustificare un esborso di tale rilevanza a carico della controparte contrattuale.
Né vale obiettare che l'eccezione relativa alla mancata iscrizione nel registro dei mediatori sia stata sollevata con la seconda memoria integrativa ex art.183, co. 6, n. 2,
c.p.c., dal momento non si tratta di eccezione in senso stretto, bensì di elemento costitutivo del diritto del mediatore alla provvigione, rilevabile d'ufficio dal giudice, essendo il diritto del mediatore alla provvigione subordinato all'obbligo di iscrizione ( art. 6 l. n. 39 del 1989 ) e prevedendo la stessa legge l'obbligo del mediatore non iscritto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite ( art. 8 comma
1° l cit ). Del resto è stato pienamente garantito il contraddittorio sulla contestazione in parola, avendo potuto controparte difendersi sul punto, come dimostrato dal contenuto degli atti difensivi.
Neppure appare fondata la contestazione secondo la quale parte attrice, nel rilevare l'insussistenza del diritto alla provvigione pretesa dal convenuto dopo aver spontaneamente pagato diverse provvigioni fondate sul medesimo contratto, violerebbe il divieto di venire contra factum proprium, non potendo tale condotta concludente sanare la violazione di una norma imperativa di legge.
Per tutte le ragioni esposte, devono trovare integrale accoglimento tutte le domande proposte dalla società attrice.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) i convenuti vanno condannati a rifondere alla società attrice le spese dei giudizi riuniti, applicati i valori medi tariffari corrispondenti al valore della controversia per la fase di trattazione e decisionale e valori superiori per la fase di studio ed introduttiva in ragione della duplicazione dell'attività processuale per tali fasi anteriori alla riunione.
Va respinta la domanda della società attrice diretta al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. , posto che la soccombenza di per sé non giustifica la condanna per lite temeraria ed il contenuto degli atti difensivi non denota una condotta processuale che esorbiti pagina 5 di 6 l'ambito del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale ( art. 24 della
Costituzione ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: dichiara la nullità del contratto intercorso tra le parti ed insussistente il credito di euro
86.727,31 relativo a compensi provvigionali , per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1124/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 15.1.2022, respinge la domanda ex art. 96 c.p.c., condanna i convenuti a rifondere alla società attrice le spese del giudizio che liquida in euro 16.193,00 per compensi ed euro 1.138,00 per spese, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Milano, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6