Articolo 4 della Legge 30 aprile 1983, n. 137
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 maggio 1983
Art. 4.
Il quinto comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' cosi' modificato:
"I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicita', superiori a cinque miliardi di lire, devono, a decorrere dall'esercizio dell'anno 1983, essere certificati da societa' aventi i requisiti di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Per i ricavi annui netti delle vendite si intendono i ricavi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, dedotto l'aggio ai distributori ed ai rivenditori ed escluso il fatturato della pubblicita'".
Entrata in vigore il 4 maggio 1983
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