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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
11099/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.10.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 08/02/1974 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Annalisa Premuroso presso il quale ha eletto domicilio telematico
e da
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: svedese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11 B 26527 Angelholm con l'Avv. Annalisa Premuroso presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato il [...] a [...] (C.F. cittadino italiano Persona_1 C.F._3
e nato il [...] (C.F. cittadino italiano Persona_2 C.F._4
FATTO pagina 1 di 4 Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/10/2024 ed integrato in data 23.1.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidare i figli minori nato il [...] a [...] (C.F. e Persona_1 C.F._3 nato il [...] a [...] (C.F. ad entrambi i Persona_2 C.F._4 genitori in via condivisa;
2) Collocare i minori presso l'abitazione di proprietà esclusiva del padre sig. in Parte_1
Peschiera ME (Mi) Via A. Diaz n. 6;
3) Il padre terrà a proprio carico il mantenimento ordinario e straordinario dei minori in forma diretta nei periodi in cui staranno col medesimo, salvo diverso accordo su eventuali spese straordinarie eccezionali da concordare tra i genitori.
4) Il padre ai fini dell'accudimento dei minori potrà avvalersi del supporto del proprio fratello sig.
e del proprio padre . CP_1 Persona_3
5) La madre terrà con sé i minori presso la abitazione in Svezia sita a Jordgubbsvagen 11 B 26527
Angelholm durante le vacanze estive (indicativamente dall'1/08 all'8/09 di ogni anno) e durante le vacanze scolastiche natalizie, stabilendo il periodo esatto a maggio di ogni anno, tenendo conto delle loro esigenze scolastiche e sociali;
6) La madre terrà a proprio carico il mantenimento ordinario e straordinario dei minori in forma diretta, nei periodi in cui staranno con la medesima, salvo diverso accordo su eventuali spese straordinarie eccezionali da concordare tra i genitori;
7) La madre sig.ra autorizza il padre ad assumere decisioni rilevanti Parte_2 attinenti l'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di urgenza e/o impossibilità di contattarla.
8) Si da atto che la sig.ra si è definitivamente trasferita coi propri beni Parte_2 ed effetti personali dalla abitazione famigliare in Peschiera ME, Via A. Diaz n. 6, di proprietà esclusiva del sig. con quanto la arreda ed al medesimo assegnata. Per_1
9) Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Nulla sulle spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.10.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 08/02/1974 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Annalisa Premuroso presso il quale ha eletto domicilio telematico
e da
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: svedese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11 B 26527 Angelholm con l'Avv. Annalisa Premuroso presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato il [...] a [...] (C.F. cittadino italiano Persona_1 C.F._3
e nato il [...] (C.F. cittadino italiano Persona_2 C.F._4
FATTO pagina 1 di 4 Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/10/2024 ed integrato in data 23.1.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidare i figli minori nato il [...] a [...] (C.F. e Persona_1 C.F._3 nato il [...] a [...] (C.F. ad entrambi i Persona_2 C.F._4 genitori in via condivisa;
2) Collocare i minori presso l'abitazione di proprietà esclusiva del padre sig. in Parte_1
Peschiera ME (Mi) Via A. Diaz n. 6;
3) Il padre terrà a proprio carico il mantenimento ordinario e straordinario dei minori in forma diretta nei periodi in cui staranno col medesimo, salvo diverso accordo su eventuali spese straordinarie eccezionali da concordare tra i genitori.
4) Il padre ai fini dell'accudimento dei minori potrà avvalersi del supporto del proprio fratello sig.
e del proprio padre . CP_1 Persona_3
5) La madre terrà con sé i minori presso la abitazione in Svezia sita a Jordgubbsvagen 11 B 26527
Angelholm durante le vacanze estive (indicativamente dall'1/08 all'8/09 di ogni anno) e durante le vacanze scolastiche natalizie, stabilendo il periodo esatto a maggio di ogni anno, tenendo conto delle loro esigenze scolastiche e sociali;
6) La madre terrà a proprio carico il mantenimento ordinario e straordinario dei minori in forma diretta, nei periodi in cui staranno con la medesima, salvo diverso accordo su eventuali spese straordinarie eccezionali da concordare tra i genitori;
7) La madre sig.ra autorizza il padre ad assumere decisioni rilevanti Parte_2 attinenti l'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di urgenza e/o impossibilità di contattarla.
8) Si da atto che la sig.ra si è definitivamente trasferita coi propri beni Parte_2 ed effetti personali dalla abitazione famigliare in Peschiera ME, Via A. Diaz n. 6, di proprietà esclusiva del sig. con quanto la arreda ed al medesimo assegnata. Per_1
9) Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Nulla sulle spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4