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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/11/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza non definitiva nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2048/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte_1 (cod. fisc.: C.F. 1 وnata a San IE RN (BR) il 03.08.1974
e
(cod. fisc.: C.F. 2 ), nato a [...] ilParte_2
05.09.1974
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Katia Spagnolo
Oggetto del giudizio: Separazione consensuale e divorzio congiunto
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 27.12.2007 in Veglie-LE (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Veglie anno 2007, parte II, n. 44, Serie A) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il
01.09.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.;
visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
non definitivamente pronunziando sul procedimento iscritto al 2048/2025 omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Veglie (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Veglie anno 2007, parte II, n. 44, Serie A).
Il Collegio provvede con separata ordinanza di rimessione e fissazione d'udienza, al passaggio in giudicato della presente sentenza, per la decisione sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo AVV. KATIA SPAGNOLO
72026 San RA Sal.no (BR)- via Ancona n. 34 tel./fax 0831/666115 - cell. 393/5697904 mail: legalekatiaspagnolo@outlook.it - pec: legalekatiaspagnolo@pec.it e
TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
(Causa: n. 2048/25 RG. -Giudice: Dott.ssa Fausta Palazzo - Udienza: 13.10.2025)
SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI
CONDIZIONI
I sigg.ri FO EL e De SA MI OR, entrambi rappresentati dall'Avv. Katia Spagnolo
CONGIUNTAMENTE RICORRONO
alla S.V. Ill.ma affinché, verificata la congiunta volontà dei coniugi, voglia accertare l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia e per l'effetto:
A) Omologare la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
I) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
II) le figlie sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che le minori dimostreranno;
III) i coniugi individuano quale residenza abituale per le proprie figlie, l'abitazione ex casa coniugale sita in
San RA Sal.no alla via Castello n. 216, di proprietà dei sigg.ri De SA RA e AV MA, genitori del sig. De SA MI OR, la quale viene assegnata con tutti gli arredi che la compongono a titolo gratuito alla sig.ra FO EL, nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica e comunque i mobili di proprietà della sig.ra FO sono:
letto, armadio, comò, cameretta bambine, lampadari, salotti, libreria, scrivania, madia, sedie in plexiglas, mobili giardino (doccia, tavolo, ombrellone, dondolo), tavolo soggiorno, sgabello in legno restaurato;
i mobili di proprietà del sig. De SA sono: comodini camera da letto, mobili bagno, mobile tv, vetrina, mobile cucina, cucina isola, armadi, scarpiere e mobili Tucano, specchio, 2 poltroncine in legno restaurate, armadi garage.
IV) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per le figlie;
V) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare le figlie e in considerazione del fatto che risiede nella regione Veneto, potrà vederle e tenerle con sé nei periodi di sua presenza a San RA Sal., con collocazione temporanea presso il proprio alloggio e con pernottamento.
-Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi, salvo diverse modalità preventivamente concordate determinate eventualmente da situazioni sopraggiunte che salvaguardino il preminente interesse delle minori, in concomitanza con il periodo di ferie del padre, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-durante le vacanze natalizie un periodo non inferiore a giorni 7 (sette) consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, le figlie trascorreranno con il padre 3 (tre) giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
VI) il sig. De SA verserà, entro e non oltre il primo di ogni mese alla sig.ra FO EL, l'importo mensile di € 200,00 (duecento/00) cadauno, quale contributo per il mantenimento delle figlie minori VR e
Zoe, con rivalutazione annuale Istat.
VII) I coniugi contribuiranno, inoltre, in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per le figlie;
VIII) I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
IX) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento delle figlie negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 30 (trenta) giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
San RA Sal., li 13/08/2025 LCS
FO EL De SA MI OR
EL FO Avv. Kama Spagnolo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza non definitiva nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2048/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte_1 (cod. fisc.: C.F. 1 وnata a San IE RN (BR) il 03.08.1974
e
(cod. fisc.: C.F. 2 ), nato a [...] ilParte_2
05.09.1974
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Katia Spagnolo
Oggetto del giudizio: Separazione consensuale e divorzio congiunto
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 27.12.2007 in Veglie-LE (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Veglie anno 2007, parte II, n. 44, Serie A) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il
01.09.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.;
visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
non definitivamente pronunziando sul procedimento iscritto al 2048/2025 omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Veglie (atto di matrimonio iscritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Veglie anno 2007, parte II, n. 44, Serie A).
Il Collegio provvede con separata ordinanza di rimessione e fissazione d'udienza, al passaggio in giudicato della presente sentenza, per la decisione sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo AVV. KATIA SPAGNOLO
72026 San RA Sal.no (BR)- via Ancona n. 34 tel./fax 0831/666115 - cell. 393/5697904 mail: legalekatiaspagnolo@outlook.it - pec: legalekatiaspagnolo@pec.it e
TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
(Causa: n. 2048/25 RG. -Giudice: Dott.ssa Fausta Palazzo - Udienza: 13.10.2025)
SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI
CONDIZIONI
I sigg.ri FO EL e De SA MI OR, entrambi rappresentati dall'Avv. Katia Spagnolo
CONGIUNTAMENTE RICORRONO
alla S.V. Ill.ma affinché, verificata la congiunta volontà dei coniugi, voglia accertare l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia e per l'effetto:
A) Omologare la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
I) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
II) le figlie sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che le minori dimostreranno;
III) i coniugi individuano quale residenza abituale per le proprie figlie, l'abitazione ex casa coniugale sita in
San RA Sal.no alla via Castello n. 216, di proprietà dei sigg.ri De SA RA e AV MA, genitori del sig. De SA MI OR, la quale viene assegnata con tutti gli arredi che la compongono a titolo gratuito alla sig.ra FO EL, nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica e comunque i mobili di proprietà della sig.ra FO sono:
letto, armadio, comò, cameretta bambine, lampadari, salotti, libreria, scrivania, madia, sedie in plexiglas, mobili giardino (doccia, tavolo, ombrellone, dondolo), tavolo soggiorno, sgabello in legno restaurato;
i mobili di proprietà del sig. De SA sono: comodini camera da letto, mobili bagno, mobile tv, vetrina, mobile cucina, cucina isola, armadi, scarpiere e mobili Tucano, specchio, 2 poltroncine in legno restaurate, armadi garage.
IV) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per le figlie;
V) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare le figlie e in considerazione del fatto che risiede nella regione Veneto, potrà vederle e tenerle con sé nei periodi di sua presenza a San RA Sal., con collocazione temporanea presso il proprio alloggio e con pernottamento.
-Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi, salvo diverse modalità preventivamente concordate determinate eventualmente da situazioni sopraggiunte che salvaguardino il preminente interesse delle minori, in concomitanza con il periodo di ferie del padre, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-durante le vacanze natalizie un periodo non inferiore a giorni 7 (sette) consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, le figlie trascorreranno con il padre 3 (tre) giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
VI) il sig. De SA verserà, entro e non oltre il primo di ogni mese alla sig.ra FO EL, l'importo mensile di € 200,00 (duecento/00) cadauno, quale contributo per il mantenimento delle figlie minori VR e
Zoe, con rivalutazione annuale Istat.
VII) I coniugi contribuiranno, inoltre, in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per le figlie;
VIII) I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
IX) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento delle figlie negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 30 (trenta) giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
San RA Sal., li 13/08/2025 LCS
FO EL De SA MI OR
EL FO Avv. Kama Spagnolo