Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 12/02/2026, n. 1452
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per inesistenza della notifica

    I giudici di primo grado hanno ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento prodromica, considerando la risposta alla domanda di definizione agevolata come conferma della ricezione. La Corte di secondo grado ha confermato la ritualità della notifica dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Omessa rituale notificazione della cartella di pagamento

    I giudici di primo grado hanno ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento prodromica. La Corte di secondo grado ha confermato la ritualità della notifica dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni ed interessi

    La Corte di secondo grado ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello.

  • Rigettato
    Mancata prova della richiesta di definizione agevolata

    La Corte ha ritenuto che la presentazione della domanda di definizione agevolata sia un atto costitutivo del diritto al beneficio, e che senza tale manifestazione di volontà il diritto non sorga. L'Agenzia delle Entrate ha prodotto un estratto di ruolo che dimostra il parziale riscosso del debito, confermando l'iniziativa del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 12/02/2026, n. 1452
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1452
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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