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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 12/02/2026, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1452/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3855/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16683/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120229025429164 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110251457583
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.01.2023 , la società Ricorrente_1 SR ,in persona del legale rappr.te ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229025429164 , notificata il 18.10.2022 , in relazione alla cartella di pagamento n. 07120110251457583, presuntivamente notificata in data 12.12.2011.
Deduceva la società ricorrente, la nullità dell'intimazione impugnata , preliminarmente, per inesistenza della notifica perché proveniente da un indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri;
per omessa rituale notificazione della prodromica cartella di pagamento e prescrizione delle sanzioni ed interessi riferite al tributo iscritto a ruolo, per decorso del termine quinquennale .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale, con articolata memoria, resisteva ad ogni avverso rilievo , concludendo per la infondatezza del gravame.
Con memorie illustrative, la ricorrente replicava contestando la produzione avversa , in particolare contestava il documento rif. AP-07190201702421435301-Dichiarazione di adesione del 05.04.2017 prot
2017- EQUISDR-2015175, che non corrispondeva alla richiamata domanda di definizione agevolata quanto ad un provvedimento concessorio, privo di ogni valenza probatoria in merito alla presentazione della domanda.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con decisione n. 16683/29/2023 rigettava il ricorso affermando che la notifica della cartella ( atto prodromico) era avvenuta ritualmente;
a sostegno della avvenuta notifica i primi giudici consideravano la risposta alla domanda di definizione quale conferma la ricezione della cartella in argomento. La cartella risultava inclusa tra i carichi contenuti nella dichiarazione di adesione del 05.04.2017 di cui al prospetto esaminato dall'Agenzia, ai fini della possibile definizione agevolata dei carichi pendenti.
Proponeva appello parte contribuente con unico motivo di appello il contribuente lamentava la mancata prova della richiesta formulata per la definizione agevolata. L'Ufficio in nessun modo aveva provato la richiesta di definizione agevolata;
il provvedimento di concessione, senza un atto di richiesta della detta definizione, era palesemente atto unilaterale che non poteva essere assunto come recettizio e di accettazione di un debito da parte della Ricorrente_1 SRL e né dimostrava l'esistenza di una cartella di pagamento come notificata. Chiedeva l'accoglimento dell'appello.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva che il Concessionario non poteva emettere per legge arbitrariamente un provvedimento di concessione di definizione agevolata. L'accoglimento di una istanza quale quella di adesione a definizione agevolata segue esclusivamente a una iniziativa del contribuente. Prova inconfutabile di ciò risulta essere l'estratto di ruolo debitorio, dal quale si evince chiaramente che il debito portato con la cartella impugnato risulta parzialmente riscosso (cfr doc in atti ) , conseguentemente, l'appello andava rigettato e confermata la sentenza di primo grado .
All'udienza odierna sentito il relatore la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
( I primi giudici affermavano “dalla produzione versata in atti dalla resistente Agenzia è risultata provata la esecuzione della notifica asseritamente mancante (cfr.avviso di ricevimento ricevuto il 12.12.2011 e regolarmente sottoscritto ) avverso la quale non è stata interposta alcuna opposizione con la conseguenza che l'intimazione non è impugnabile se non per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulle od annullabili le cartelle e gli accertamenti presupposti”.
Solo per rafforzare quanto affermato i giudici consideravano la domanda di agevolazione. Pertanto fermo restando la ritualità della notifica dell'atto presupposto va chiarita la natura della richiesta di agevolazione tributaria è un atto costitutivo, non meramente procedurale, non un semplice adempimento burocratico. In particolare la richiesta del contribuente assume il valore di una dichiarazione di volontà, un atto necessario per manifestare l'intenzione di avvalersi del beneficio, senza questa manifestazione di volontà, il diritto non sorge , pertanto, la presentazione della domanda è un elemento costitutivo del diritto stesso. Riconoscere a un contribuente un beneficio mai richiesto in precedenza equivarrebbe a disapplicare, senza giustificazione, le norme regolamentari che ne stabiliscono i termini e le modalità.
Per quanto affermato l'appello è infondato e, per l'effetto va confermata la decisione di primo grado.
Le spese seguono soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ogni diversa istanza disattesa o respinta, così definitivamente provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in €800.00 oltre spese generali 15% ed oneri accessori con attribuzione al procuratore costituito.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3855/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16683/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120229025429164 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110251457583
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.01.2023 , la società Ricorrente_1 SR ,in persona del legale rappr.te ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229025429164 , notificata il 18.10.2022 , in relazione alla cartella di pagamento n. 07120110251457583, presuntivamente notificata in data 12.12.2011.
Deduceva la società ricorrente, la nullità dell'intimazione impugnata , preliminarmente, per inesistenza della notifica perché proveniente da un indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri;
per omessa rituale notificazione della prodromica cartella di pagamento e prescrizione delle sanzioni ed interessi riferite al tributo iscritto a ruolo, per decorso del termine quinquennale .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale, con articolata memoria, resisteva ad ogni avverso rilievo , concludendo per la infondatezza del gravame.
Con memorie illustrative, la ricorrente replicava contestando la produzione avversa , in particolare contestava il documento rif. AP-07190201702421435301-Dichiarazione di adesione del 05.04.2017 prot
2017- EQUISDR-2015175, che non corrispondeva alla richiamata domanda di definizione agevolata quanto ad un provvedimento concessorio, privo di ogni valenza probatoria in merito alla presentazione della domanda.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con decisione n. 16683/29/2023 rigettava il ricorso affermando che la notifica della cartella ( atto prodromico) era avvenuta ritualmente;
a sostegno della avvenuta notifica i primi giudici consideravano la risposta alla domanda di definizione quale conferma la ricezione della cartella in argomento. La cartella risultava inclusa tra i carichi contenuti nella dichiarazione di adesione del 05.04.2017 di cui al prospetto esaminato dall'Agenzia, ai fini della possibile definizione agevolata dei carichi pendenti.
Proponeva appello parte contribuente con unico motivo di appello il contribuente lamentava la mancata prova della richiesta formulata per la definizione agevolata. L'Ufficio in nessun modo aveva provato la richiesta di definizione agevolata;
il provvedimento di concessione, senza un atto di richiesta della detta definizione, era palesemente atto unilaterale che non poteva essere assunto come recettizio e di accettazione di un debito da parte della Ricorrente_1 SRL e né dimostrava l'esistenza di una cartella di pagamento come notificata. Chiedeva l'accoglimento dell'appello.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva che il Concessionario non poteva emettere per legge arbitrariamente un provvedimento di concessione di definizione agevolata. L'accoglimento di una istanza quale quella di adesione a definizione agevolata segue esclusivamente a una iniziativa del contribuente. Prova inconfutabile di ciò risulta essere l'estratto di ruolo debitorio, dal quale si evince chiaramente che il debito portato con la cartella impugnato risulta parzialmente riscosso (cfr doc in atti ) , conseguentemente, l'appello andava rigettato e confermata la sentenza di primo grado .
All'udienza odierna sentito il relatore la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
( I primi giudici affermavano “dalla produzione versata in atti dalla resistente Agenzia è risultata provata la esecuzione della notifica asseritamente mancante (cfr.avviso di ricevimento ricevuto il 12.12.2011 e regolarmente sottoscritto ) avverso la quale non è stata interposta alcuna opposizione con la conseguenza che l'intimazione non è impugnabile se non per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulle od annullabili le cartelle e gli accertamenti presupposti”.
Solo per rafforzare quanto affermato i giudici consideravano la domanda di agevolazione. Pertanto fermo restando la ritualità della notifica dell'atto presupposto va chiarita la natura della richiesta di agevolazione tributaria è un atto costitutivo, non meramente procedurale, non un semplice adempimento burocratico. In particolare la richiesta del contribuente assume il valore di una dichiarazione di volontà, un atto necessario per manifestare l'intenzione di avvalersi del beneficio, senza questa manifestazione di volontà, il diritto non sorge , pertanto, la presentazione della domanda è un elemento costitutivo del diritto stesso. Riconoscere a un contribuente un beneficio mai richiesto in precedenza equivarrebbe a disapplicare, senza giustificazione, le norme regolamentari che ne stabiliscono i termini e le modalità.
Per quanto affermato l'appello è infondato e, per l'effetto va confermata la decisione di primo grado.
Le spese seguono soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ogni diversa istanza disattesa o respinta, così definitivamente provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in €800.00 oltre spese generali 15% ed oneri accessori con attribuzione al procuratore costituito.