Articolo 3 della Legge 3 maggio 2004, n. 134
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 maggio 2004
Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 242.060 euro per l'anno 2004, di 234.290 euro per l'anno 2005 e di 242.060 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 maggio 2004