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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 452/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI MAURIZIO, Presidente e Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice MARRONE NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9116/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - R. Bracco 20 80133 NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259008109778000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220097409756000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118513577000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118513678000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118513678000 TASI 2014 1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220156329203000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220159160443000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230105653377000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000007280 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000075525 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000008413 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000008414 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21719/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ciò detto il ricorrente, come sopra rapp.to, difeso e dom.to, con il presente atto chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari adita di voler
- IN VIA CAUTELARE, preliminarmente sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento 07120259008109778000 e sottese cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento impugnati ed esattamente: a - cartella di pagamento n. 071 2022 0097409756000 di € 843,36 asseritamente notificata in data 03.10.2022; b - cartella di pagamento n. 071 2022 0118513577000 di € 868,31 asseritamente notificata in data 24.10.2022; c - cartella di pagamento n. 071 2022 0118513678000 di € 7.340,01 asseritamente notificata in data 24.10.2022; d - cartella di pagamento n. 071 2022 0156329203000 di € 196,52 asseritamente notificata in data 19.12.2022; e - cartella di pagamento n. 071 2022 0159160443000 di € 215,42 asseritamente notificata in data 12.12.2022; f - cartella di pagamento n. 071 2023 0105653377000 di € 194,67 asseritamente notificata in data 18.10.2023; P.IVA_4g - avviso di accertamento Ente n. di € 13.796,48 asseritamente notificato in data 06.07.2021; h - avviso di accertamento Ente n. 000000075525 di € 13.684,75 asseritamente notificato in data 29.03.2022; P.IVA_4i - avviso di accertamento Ente n. di € 13.758,69 asseritamente notificato in data 16.11.2023; P.IVA_4l - avviso di accertamento Ente n. di € 13.796,48 asseritamente notificato in data 16.11.2023;
in via pregiudiziale dichiarare legittima l'impugnazione di cui al presente atto e conseguentemente dichiarare nulla, inesistente e priva di efficacia l'intimazione di pagamento impugnata e gli atti in essa contenuti per omessa notifica degli atti presupposti;
conseguentemente dichiarare nulla, inesistente e priva di efficacia l'intimazione di pagamento impugnata per omessa allegazione degli atti presupposti;
2 dichiarare nulla, inesistente e priva di efficacia l'ingiunzione di pagamento impugnata per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto azionato;
vinte le spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1soc. srl (CF e P.IVA P.IVA_1 Indirizzo_1 Nominativo_1) con sede in Pompei alla . n. 9/B in persona dell'Amministratrice Unica Sig.ra IN Ascione Emma, rappresentata e difesa come in atti, impugnava nei confronti Agenzia Entrate Riscossione Spa una intimazione di pagamento n. 07120259008109778000 e le sottese cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento impugnati ed esattamente: a - cartella di pagamento n. 071 2022 0097409756000 di € 843,36 asseritamente notificata in data 03.10.2022; b - cartella di pagamento n. 071 2022 0118513577000 di € 868,31 asseritamente notificata in data 24.10.2022; c - cartella di pagamento n. 071 2022 0118513678000 di € 7.340,01 asseritamente notificata in data 24.10.2022; d - cartella di pagamento n. 071 2022 0156329203000 di € 196,52 asseritamente notificata in data 19.12.2022; e - cartella di pagamento n. 071 2022 0159160443000 di € 215,42 asseritamente notificata in data 12.12.2022; f - cartella di pagamento n. 071 2023 0105653377000 di € 194,67 asseritamente notificata in data 18.10.2023; P.IVA_4g - avviso di accertamento Ente n. di € 13.796,48 asseritamente notificato in data 06.07.2021; h - avviso di accertamento Ente n. 000000075525 di € 13.684,75 asseritamente notificato in data 29.03.2022; P.IVA_4i - avviso di accertamento Ente n. di € 13.758,69 asseritamente notificato in data 16.11.2023; P.IVA_4l - avviso di accertamento Ente n. di € 13.796,48 asseritamente notificato in data 16.11.2023; Chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare legittima l'impugnazione di cui al presente atto e conseguentemente dichiarare nulla, inesistente e priva di efficacia l'intimazione di pagamento impugnata e gli atti in essa contenuti per omessa notifica degli atti presupposti;
conseguentemente dichiarare nulla, inesistente e priva di efficacia l'intimazione di pagamento impugnata per omessa allegazione degli atti presupposti;
dichiarare nulla, inesistente e priva di efficacia l'ingiunzione di pagamento impugnata per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto azionato;
vinte le spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
La Agenzia Entrate Riscossione Spa, non si costituiva in giudizio. 3 All'esito della discussione, dopo la rinuncia della parte ricorrente alla richiesta di sospensiva, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è inammissibile.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Non si comprende quali elementi manchino al fine di consentire l'esatta quantificazione del tributo dovuto dal contribuente e versato, invece, in misura insufficiente. L'Ente, nell'emettere l'atto impugnato, ha pienamente rispettato i principi della chiarezza e della motivazione degli atti impositivi, così come sancito dall'art. 7 l. 212/2000, avendo indicato il dettaglio dei debiti con tutti i dati prescritti dalla norma (tipologia del ruolo, numero della cartella di pagamento, titolo ed ammontare dei carichi portanti, ente creditore, nominativo del debitore e relativo codice fiscale, responsabile del procedimento, tempi e modalità per il pagamento e/o per l'impugnazione dell'atto), per cui l'obbligo della motivazione può ritenersi certamente soddisfatto (Cass. sent. n. 2349 del 03.02.2011).
Del resto l'atto impugnato è tale da garantire al contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, atteso che lo stesso è stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione opposta, senza alcuna allegazione di un pregiudizio patito effettivamente (cfr. Cass., ord. n. 9778 del 18.04.2017).
Inoltre la stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che anche qualora l'atto non sia sufficientemente chiaro ed univoco, non può essere annullato se il contribuente l'abbia comunque impugnato, dimostrando in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati (Corte di Cassazione Sez. Unite, 11722/10).
Il ricorso è inammissibile in quanto parte ricorrente non ha comprovato la notifica telematica via PEC del ricorso, essendosi limitata a produrre la ricevuta di accettazione, che indica esclusivamente la data in cui il ricorso risulta accettato dal sistema e quindi spedito senza produrre la ricevuta di avvenuta consegna alla Agenzia Entrate Riscossione Spa rimasta contumace in questo giudizio.
4 Con la ricevuta di consegna, con cui soltanto si attesta la data in cui il ricorso risulta ricevuto dalla resistente si perfeziona la notifica telematica del ricorso.
Nei casi di notifica tramite PEC, qualora non sia possibile fornirne la prova della notifica o della comunicazione mediante modalità telematiche, il difensore del contribuente e il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1 bis e 1 ter della legge 21 gennaio 1994, n° 53 che disciplina le notifiche in proprio degli avvocati nel settore civile, amministrativo e stragiudiziale (articolo 16, comma 3, D.L. n° 119/2018).
Nello specifico il citato articolo 9 comma 1 bis della L. 53/1994 prevede che, in questi casi l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82.
Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, sussiste l'obbligo in capo al difensore di comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia, la quale, in difetto, non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria (art. 1, comma 1 lett. g) del D. Lgs. n° 220/2023).
La stessa disposizione prevede che in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.
Il Collegio rileva, in via preliminare, che il processo tributario, pur disciplinato dal D.Lgs. n. 546/1992, resta informato ai principi generali del processo civile, ai sensi degli artt. 1, 2 e 49 del medesimo decreto.
Conseguentemente, vanno applicate, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile in materia di condizioni dell'azione, regolare instaurazione del contraddittorio, decadenze e stabilità del titolo (artt. 100, 101, 102, 153 c.p.c.; art. 2909 c.c.).
L'esame delle cause di inammissibilità, in quanto attinenti alla validità stessa dell'azione, deve essere svolto con priorità rispetto a ogni valutazione di merito.
Il collegio, rileva la mancata evocazione dell'Ente impositore con il conseguente difetto dicontraddittorio necessario. La domanda è inammissibile poiché il ricorrente ha convenuto in giudizio la sola Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur formulando censure che attengono integralmente alla legittimità del rapporto tributario sostanziale: validità delle cartelle poste a fondamento del pignoramento;
regolarità ed efficacia delle notifiche degli atti presupposti;
5 dedotta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973; quantificazione di tributi, sanzioni, interessi e oneri di riscossione.
Si tratta di doglianze che non riguardano l'attività esecutiva dell'agente della riscossione, ma gli atti impositivi emessi dagli Enti creditori. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che: l'agente della riscossione è legittimato passivo solo per i vizi propri della sua attività (notifica, procedure esecutive) e non quando si contestino la debenza del tributo o la legittimità del ruolo (Cass. 3242/2007).
Nel giudizio di impugnazione del titolo esecutivo, il legittimato passivo necessario è l'Ente impositore, mentre il concessionario è un mero adiectus solutionis causa (Cass. 22617/2006; Cass. 11746/2004; art. 1188 c.c.). Ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999, ogni doglianza riguardante l'iscrizione a ruolo o la pretesa tributaria deve essere indirizzata esclusivamente all'Ente impositore (Cass. 21315/2010).
Poiché il ricorrente ha omesso di evocare in giudizio i soggetti titolari dei crediti tributari controversi, il giudizio è affetto da originario difetto di contraddittorio necessario e da carenza di legittimazione passiva dell'ADER, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali che non vengono liquidate in assenza di costruzione degli Uffici interessati, peraltro, non ritualmente citati in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 5 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Maurizio Stanziola
6
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI MAURIZIO, Presidente e Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice MARRONE NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9116/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - R. Bracco 20 80133 NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259008109778000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220097409756000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118513577000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118513678000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118513678000 TASI 2014 1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220156329203000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220159160443000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230105653377000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000007280 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000075525 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000008413 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000008414 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21719/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ciò detto il ricorrente, come sopra rapp.to, difeso e dom.to, con il presente atto chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari adita di voler
- IN VIA CAUTELARE, preliminarmente sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento 07120259008109778000 e sottese cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento impugnati ed esattamente: a - cartella di pagamento n. 071 2022 0097409756000 di € 843,36 asseritamente notificata in data 03.10.2022; b - cartella di pagamento n. 071 2022 0118513577000 di € 868,31 asseritamente notificata in data 24.10.2022; c - cartella di pagamento n. 071 2022 0118513678000 di € 7.340,01 asseritamente notificata in data 24.10.2022; d - cartella di pagamento n. 071 2022 0156329203000 di € 196,52 asseritamente notificata in data 19.12.2022; e - cartella di pagamento n. 071 2022 0159160443000 di € 215,42 asseritamente notificata in data 12.12.2022; f - cartella di pagamento n. 071 2023 0105653377000 di € 194,67 asseritamente notificata in data 18.10.2023; P.IVA_4g - avviso di accertamento Ente n. di € 13.796,48 asseritamente notificato in data 06.07.2021; h - avviso di accertamento Ente n. 000000075525 di € 13.684,75 asseritamente notificato in data 29.03.2022; P.IVA_4i - avviso di accertamento Ente n. di € 13.758,69 asseritamente notificato in data 16.11.2023; P.IVA_4l - avviso di accertamento Ente n. di € 13.796,48 asseritamente notificato in data 16.11.2023;
in via pregiudiziale dichiarare legittima l'impugnazione di cui al presente atto e conseguentemente dichiarare nulla, inesistente e priva di efficacia l'intimazione di pagamento impugnata e gli atti in essa contenuti per omessa notifica degli atti presupposti;
conseguentemente dichiarare nulla, inesistente e priva di efficacia l'intimazione di pagamento impugnata per omessa allegazione degli atti presupposti;
2 dichiarare nulla, inesistente e priva di efficacia l'ingiunzione di pagamento impugnata per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto azionato;
vinte le spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1soc. srl (CF e P.IVA P.IVA_1 Indirizzo_1 Nominativo_1) con sede in Pompei alla . n. 9/B in persona dell'Amministratrice Unica Sig.ra IN Ascione Emma, rappresentata e difesa come in atti, impugnava nei confronti Agenzia Entrate Riscossione Spa una intimazione di pagamento n. 07120259008109778000 e le sottese cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento impugnati ed esattamente: a - cartella di pagamento n. 071 2022 0097409756000 di € 843,36 asseritamente notificata in data 03.10.2022; b - cartella di pagamento n. 071 2022 0118513577000 di € 868,31 asseritamente notificata in data 24.10.2022; c - cartella di pagamento n. 071 2022 0118513678000 di € 7.340,01 asseritamente notificata in data 24.10.2022; d - cartella di pagamento n. 071 2022 0156329203000 di € 196,52 asseritamente notificata in data 19.12.2022; e - cartella di pagamento n. 071 2022 0159160443000 di € 215,42 asseritamente notificata in data 12.12.2022; f - cartella di pagamento n. 071 2023 0105653377000 di € 194,67 asseritamente notificata in data 18.10.2023; P.IVA_4g - avviso di accertamento Ente n. di € 13.796,48 asseritamente notificato in data 06.07.2021; h - avviso di accertamento Ente n. 000000075525 di € 13.684,75 asseritamente notificato in data 29.03.2022; P.IVA_4i - avviso di accertamento Ente n. di € 13.758,69 asseritamente notificato in data 16.11.2023; P.IVA_4l - avviso di accertamento Ente n. di € 13.796,48 asseritamente notificato in data 16.11.2023; Chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare legittima l'impugnazione di cui al presente atto e conseguentemente dichiarare nulla, inesistente e priva di efficacia l'intimazione di pagamento impugnata e gli atti in essa contenuti per omessa notifica degli atti presupposti;
conseguentemente dichiarare nulla, inesistente e priva di efficacia l'intimazione di pagamento impugnata per omessa allegazione degli atti presupposti;
dichiarare nulla, inesistente e priva di efficacia l'ingiunzione di pagamento impugnata per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto azionato;
vinte le spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
La Agenzia Entrate Riscossione Spa, non si costituiva in giudizio. 3 All'esito della discussione, dopo la rinuncia della parte ricorrente alla richiesta di sospensiva, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è inammissibile.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Non si comprende quali elementi manchino al fine di consentire l'esatta quantificazione del tributo dovuto dal contribuente e versato, invece, in misura insufficiente. L'Ente, nell'emettere l'atto impugnato, ha pienamente rispettato i principi della chiarezza e della motivazione degli atti impositivi, così come sancito dall'art. 7 l. 212/2000, avendo indicato il dettaglio dei debiti con tutti i dati prescritti dalla norma (tipologia del ruolo, numero della cartella di pagamento, titolo ed ammontare dei carichi portanti, ente creditore, nominativo del debitore e relativo codice fiscale, responsabile del procedimento, tempi e modalità per il pagamento e/o per l'impugnazione dell'atto), per cui l'obbligo della motivazione può ritenersi certamente soddisfatto (Cass. sent. n. 2349 del 03.02.2011).
Del resto l'atto impugnato è tale da garantire al contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, atteso che lo stesso è stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione opposta, senza alcuna allegazione di un pregiudizio patito effettivamente (cfr. Cass., ord. n. 9778 del 18.04.2017).
Inoltre la stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che anche qualora l'atto non sia sufficientemente chiaro ed univoco, non può essere annullato se il contribuente l'abbia comunque impugnato, dimostrando in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati (Corte di Cassazione Sez. Unite, 11722/10).
Il ricorso è inammissibile in quanto parte ricorrente non ha comprovato la notifica telematica via PEC del ricorso, essendosi limitata a produrre la ricevuta di accettazione, che indica esclusivamente la data in cui il ricorso risulta accettato dal sistema e quindi spedito senza produrre la ricevuta di avvenuta consegna alla Agenzia Entrate Riscossione Spa rimasta contumace in questo giudizio.
4 Con la ricevuta di consegna, con cui soltanto si attesta la data in cui il ricorso risulta ricevuto dalla resistente si perfeziona la notifica telematica del ricorso.
Nei casi di notifica tramite PEC, qualora non sia possibile fornirne la prova della notifica o della comunicazione mediante modalità telematiche, il difensore del contribuente e il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1 bis e 1 ter della legge 21 gennaio 1994, n° 53 che disciplina le notifiche in proprio degli avvocati nel settore civile, amministrativo e stragiudiziale (articolo 16, comma 3, D.L. n° 119/2018).
Nello specifico il citato articolo 9 comma 1 bis della L. 53/1994 prevede che, in questi casi l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82.
Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, sussiste l'obbligo in capo al difensore di comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia, la quale, in difetto, non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria (art. 1, comma 1 lett. g) del D. Lgs. n° 220/2023).
La stessa disposizione prevede che in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.
Il Collegio rileva, in via preliminare, che il processo tributario, pur disciplinato dal D.Lgs. n. 546/1992, resta informato ai principi generali del processo civile, ai sensi degli artt. 1, 2 e 49 del medesimo decreto.
Conseguentemente, vanno applicate, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile in materia di condizioni dell'azione, regolare instaurazione del contraddittorio, decadenze e stabilità del titolo (artt. 100, 101, 102, 153 c.p.c.; art. 2909 c.c.).
L'esame delle cause di inammissibilità, in quanto attinenti alla validità stessa dell'azione, deve essere svolto con priorità rispetto a ogni valutazione di merito.
Il collegio, rileva la mancata evocazione dell'Ente impositore con il conseguente difetto dicontraddittorio necessario. La domanda è inammissibile poiché il ricorrente ha convenuto in giudizio la sola Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur formulando censure che attengono integralmente alla legittimità del rapporto tributario sostanziale: validità delle cartelle poste a fondamento del pignoramento;
regolarità ed efficacia delle notifiche degli atti presupposti;
5 dedotta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973; quantificazione di tributi, sanzioni, interessi e oneri di riscossione.
Si tratta di doglianze che non riguardano l'attività esecutiva dell'agente della riscossione, ma gli atti impositivi emessi dagli Enti creditori. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che: l'agente della riscossione è legittimato passivo solo per i vizi propri della sua attività (notifica, procedure esecutive) e non quando si contestino la debenza del tributo o la legittimità del ruolo (Cass. 3242/2007).
Nel giudizio di impugnazione del titolo esecutivo, il legittimato passivo necessario è l'Ente impositore, mentre il concessionario è un mero adiectus solutionis causa (Cass. 22617/2006; Cass. 11746/2004; art. 1188 c.c.). Ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999, ogni doglianza riguardante l'iscrizione a ruolo o la pretesa tributaria deve essere indirizzata esclusivamente all'Ente impositore (Cass. 21315/2010).
Poiché il ricorrente ha omesso di evocare in giudizio i soggetti titolari dei crediti tributari controversi, il giudizio è affetto da originario difetto di contraddittorio necessario e da carenza di legittimazione passiva dell'ADER, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali che non vengono liquidate in assenza di costruzione degli Uffici interessati, peraltro, non ritualmente citati in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 5 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Maurizio Stanziola
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